CASS
Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/10/2024, n. 39992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39992 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NK MY nato il [...] in [...] avverso la sentenza del 20/12/2023 della CORTE APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dovendosi qualificare i fatti come tentati. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 dicembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 25-5-2023 che aveva condannato NK LI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria consumata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Gianluca Benedetti, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta ipotesi consumata del contestato delitto in quanto, il ricorrente, dopo avere sottratto le due confezioni di pollo, vistosi richiamare dall'addetto alla sicurezza, le aveva lasciate cadere così che la fattispecie doveva ritenersi essere arrestata allo stadio del tentativo posto che l'imputato si era 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39992 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/10/2024 Roma, 23 ottobre 202/ IL CONSIGLIER ST. gnazi Par o LA PRESIDENTE An 9 Petruzzellis dato alla fuga per garantirsi l'impunità dopo avere abbandonato la res furtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla doglianza in punto qualificazione della contestata rapina impropria nei termini della sola ipotesi tentata va fatta applicazione del principio secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01). E proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta la qualificazione dei fatti negli esatti termini contestati stante che, secondo la conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, il ricorrente dopo avere sottratto i beni alimentari aveva dispiegato la violenza al fine di assicurarsi l'impunità, senza che rilevi in senso decisivo l'abbandono delle confezioni di pollo già in precedenza sottratte. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ALESSANDRO CIMMINO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dovendosi qualificare i fatti come tentati. RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 20 dicembre 2023, confermava la pronuncia del Tribunale di Roma del 25-5-2023 che aveva condannato NK LI alle pene di legge in quanto ritenuto colpevole del delitto di rapina impropria consumata. 2. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, avv.to Gianluca Benedetti, deducendo, con unico motivo qui riassunto ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., violazione dell'art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riguardo alla ritenuta ipotesi consumata del contestato delitto in quanto, il ricorrente, dopo avere sottratto le due confezioni di pollo, vistosi richiamare dall'addetto alla sicurezza, le aveva lasciate cadere così che la fattispecie doveva ritenersi essere arrestata allo stadio del tentativo posto che l'imputato si era 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 39992 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: PARDO IGNAZIO Data Udienza: 23/10/2024 Roma, 23 ottobre 202/ IL CONSIGLIER ST. gnazi Par o LA PRESIDENTE An 9 Petruzzellis dato alla fuga per garantirsi l'impunità dopo avere abbandonato la res furtiva. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi sono reiterativi di doglianze già compiutamente vagliate e disattese dalla corte di merito, ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto alla doglianza in punto qualificazione della contestata rapina impropria nei termini della sola ipotesi tentata va fatta applicazione del principio secondo cui ai fini della consumazione del delitto di rapina impropria, non è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso della cosa mobile altrui, essendo sufficiente che ne abbia semplicemente compiuto la sottrazione, rispetto alla cui sussistenza non assume rilievo in senso contrario il controllo del personale di vigilanza, siccome idoneo ad eventualmente impedire soltanto la successiva acquisizione di un'autonoma disponibilità della cosa stessa (Sez. 2, n. 15584 del 12/02/2021, Rv. 281117 - 01). E proprio l'applicazione del sopra esposto principio comporta la qualificazione dei fatti negli esatti termini contestati stante che, secondo la conforme ricostruzione dei fatti contenuta nelle sentenze di merito, il ricorrente dopo avere sottratto i beni alimentari aveva dispiegato la violenza al fine di assicurarsi l'impunità, senza che rilevi in senso decisivo l'abbandono delle confezioni di pollo già in precedenza sottratte. 2. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.