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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 17/11/2025, n. 1177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1177 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Biagio Politano Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 2184/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, vertente
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
LE R. FI ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale dello stesso con sede in Cariati al V.co Campanile n° 9, per procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE –
E
, (C. F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall' Avv. Francesco Capolupo, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Cosenza alla via Medaglie d'oro n. 106, come da procura speciale in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
- APPELLATA–
CONCLUSIONI
1 Per l'appellante: Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello adita, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e discussione della causa, in riforma dell'impugnata sentenza: 1.
Accogliere l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Castrovillari, n° 359/2019 emessa in data 17/05/2019, e depositata in pari data che ha definito la causa civile iscritta al n°
1807/2018 R.G.A.C, e in riforma della stessa in via preliminare, ritenere e dichiarare nullo il decreto ingiuntivo n. 262/2018 opposto, per difetto di legittimazione ad causam e ad agire della ricorrente Controparte_1
[...]
2. In via gradata ritenere e dichiarare nullo o comunque privo di efficacia il decreto ingiuntivo opposto per insussistenza dei presupposti di ammissibilità previsti dall'art. 633 c.p.c.
3. Ritenere e dichiarare nulla ed inesistente la pretesa creditoria della sig.ra Controparte_1
per il periodo novembre 2012/luglio 2014 in quanto tra le odierne parti in
[...]
causa in tale periodo non è intercorso alcun rapporto contrattuale.
4. Ritenere e dichiarare nulla ed inesistente la pretesa creditoria della sig.ra Controparte_1 per la somma di € 1.650,00 richiesta a titolo di indennità di occupazione
[...]
ritenendo il contratto di locazione risolto in data 31/6/2017.
5. Accogliere la spiegata domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare la sig.ra a pagare in favore della sig.ra la somma Controparte_1 Parte_1 di € 6.751,50 sostenuta dalla stessa per eseguire i lavori di trasformazione dell'immobile e per altre migliorie e per come documentate nelle note di spesa prodotte in atti.
6. condannare parte appellata alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio in favore dell'appellante.
Per l'appellata: Alla luce di quanto precede si chiede il rigetto dell'appello avverso, con vittoria di spese e competenza di lite. Ferma la richiesta subordinata di prova per testi di cui al punto C2) (pagg. 11/12) che precede. Attese le argomentazioni utilizzate da controparte, si chiede inoltre la condanna della signora , ex art. 96, terzo comma, c.p.c., al Pt_1
pagamento di una somma che la Corte vorrà determinare in via equitativa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
2 Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto opposizione Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n. 262/2018, con cui le è stato ingiunto il pagamento della somma di € 5.115,00, oltre ad interessi e spese del monitorio, per mancato pagamento dei canoni di locazione relativi ad un magazzino concessole in locazione dall'intimata
. CP_1
A fondamento dell'opposizione ha dedotto:
-il difetto di legittimazione ad causam e ad agire della , poiché il contratto CP_1 originariamente stipulato nel luglio del 1990 per la durata di sei anni e tacitamente prorogato fino al luglio 2014 è stato concluso con in qualità di proprietario e locatore;
Controparte_2
-che il credito in ogni caso non è certo, liquido ed esigibile per avere ella pagato tutti i canoni di locazione, versandoli nelle mani di;
Parte_2
- che la scrittura privata di riconoscimento di debito era stata da lei sottoscritta, salvo diritto di esibire le ricevute di pagamento dei canoni riferiti al periodo per cui è causa e con riserva di quantificare il valore delle migliorie apportate al magazzino;
-che in data 1.06.2017 le parti hanno concordato di recedere anticipatamente dal contratto ed il magazzino è stato rilasciato alla data concordata del 30.06.2017;
-che avendo ella apportato delle migliorie al magazzino per adibirlo ad oreficeria ha spiegato domanda riconvenzionale volta ad ottenere la somma di € 6.751,50.
Si è costituita in giudizio evidenziando in via preliminare Controparte_1
la tardività dell'opposizione che, vertendo in materia locatizia, avrebbe dovuto essere proposta con ricorso ed in ogni caso depositata entro i 40 giorni dalla notificazione del decreto ingiuntivo. Ha chiarito sul punto che il termine di 40 giorni decorrente dalla notifica del decreto, avvenuta in data 7.05.2018, è decorso in data 18.06.2018.
Ha evidenziato l'infondatezza dell'eccezione di carenza di legittimazione passiva, posto che il genitore è deceduto nel febbraio 2013 ed ella è divenuta proprietaria Controparte_2 dell'immobile oggetto di locazione.
Ha dedotto che la scrittura privata conclusa tra le parti, valevole come atto di riconoscimento di debito, non contiene alcuna riserva di produrre in giudizio le prove del pagamento poiché la per il periodo novembre 2012-luglio 2014 non ha eseguito alcun pagamento. Pt_1
Con riferimento alle ricevute prodotte in atti dalla controparte ha disconosciuto la firma apposta sulle predette da . Parte_2
3 Ha ulteriormente dedotto che non è mai avvenuta la consegna delle chiavi del magazzino diversamente da quanto sostenuto dall'opponente e che la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta è infondata, ove si consideri che la conduttrice non ha eseguito alcun lavoro a proprie spese.
Il giudice di primo grado ritenendo che le deduzioni dell'opposta fossero idonee a definire il giudizio ha rinviato la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Con sentenza n. 359/2019 del 17.05.2019 ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione perché tardivamente proposta.
In sintesi il giudice di prime cure ha innanzitutto evidenziato che l'opposizione, in relazione all'oggetto del giudizio, avrebbe dovuto essere esperita con ricorso anziché con citazione.
Ha richiamato quella giurisprudenza di legittimità che consente di sanare l'opposizione proposta con citazione anziché con ricorso purché il deposito in cancelleria dell'atto di citazione avvenga nel rispetto del termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c., decorrente dalla notifica del decreto ingiuntivo.
In particolare ha evidenziato che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 7 maggio 2018,
l'opposizione è stata notificata con citazione in data 15 giugno 2018 e quindi entro il termine dei 40 giorni, ma la causa è stata iscritta a ruolo tardivamente, ovvero il 22 giugno 2018.
Ha da ultimo chiarito che l'inammissibilità o improcedibilità dell'opposizione fa acquistare al decreto ingiuntivo l'efficacia di cosa giudicata sostanziale in relazione all'esistenza del credito azionato.
2.Il giudizio di secondo grado
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello concludendo come in Parte_1
epigrafe.
A fondamento dell'appello ha dedotto l'erroneità della sentenza appellata per contraddittorietà della motivazione e per errata interpretazione della domanda attorea.
Ed invero il giudice di prime cure non ha tenuto conto che ella aveva dedotto di non aver avuto alcun rapporto con , avendo stipulato il contratto con il defunto Controparte_1
. Controparte_2
Ha ribadito di aver regolarmente pagato il canone nelle mani di che era Parte_2
stato delegato a ricevere il pagamento da . Controparte_2
4 Ha dedotto che il canone per il periodo luglio 2017- aprile 2018, quantificato nell'importo complessivo di € 1.650,00 non è dovuto perché il contratto si è consensualmente risolto in data 31.06.2017.
Ha evidenziato l'erroneità della sentenza appellata che non ha tenuto conto che egli aveva eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto l'omessa o insufficiente motivazione in ordine alla non corretta instaurazione del giudizio, ove si consideri che negli anni vi è stata la tendenza ad affievolire la patologia afferente al mutamento del rito errato, rispetto a quello legalmente prescritto.
Ha richiamato la giurisprudenza di legittimità sul profilo di ultrattività del rito ed ha evidenziato l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui non ha disposto la conversione del rito prima di dichiarare l'opposizione inammissibile, con conseguente violazione del disposto di cui all'art. 4 comma 5 del d.lgs. 150/2011.
Ha da ultimo dedotto l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice ha omesso di verificare la sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta di emissione del decreto ingiuntivo, nonché di esaminare la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta.
Si è costituita in giudizio l'appellata eccependo l'assoluta Controparte_1
infondatezza dell'appello.
Ed invero dopo aver ribadito la tardività della spiegata opposizione l'appellata ha messo in evidenza l'inutilità, ai fini di individuare il rito da applicare al giudizio, delle deduzioni di controparte circa la natura del rapporto, deduzioni di cui ha comunque dedotto l'infondatezza.
Quanto al motivo di appello afferente all'erroneità del rito anche di questo ha messo in rilievo l'infondatezza, posto che l'opposizione non è stata dichiarata inammissibile perché introdotta con rito erroneo, ma perché tardiva.
Ha da ultimo dedotto l'infondatezza dell'ultimo motivo di appello afferente alla mancata disamina della domanda riconvenzionale, richiamando quella giurisprudenza di legittimità che ha affermato che la tardività dell'opposizione preclude anche l'esame della domanda riconvenzionale formulata dall'opponente.
Nel merito dopo aver reiterato le difese già articolate in primo grado, che smentiscono la ricostruzione dei fatti operata dall'opponente, ha evidenziato in ogni caso che la conduttrice non ha reiterato alcuna richiesta istruttoria nella presente fase di appello.
5 La Corte in epigrafe indicata, in diversa composizione, ha rigettato la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Sulla base delle conclusioni precisate dalle parti mediante il deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza dell'11.06.2025, la Corte ha trattenuto la causa in decisione, assegnando termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Il collegio deve innanzitutto evidenziare che, diversamente da quanto sostenuto da parte appellante, il giudice di primo grado non è incorso in alcun vizio di omessa pronuncia, posto che la questione afferente alla tardività dell'opposizione è questione preliminare ad ogni altra, incluso il profilo relativo alla carenza di legittimazione ad agire della ricorrente in monitorio.
Peraltro la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che Nell'ipotesi in cui la sentenza impugnata, nel definire il giudizio, abbia dichiarato inammissibile per tardività
l'opposizione a decreto ingiuntivo, i motivi di appello - che a norma dell'art. 342 c.p.c. devono indicare la parte del provvedimento impugnato e le circostanze da cui deriva la violazione della legge e la loro rilevanza i fini della decisione appellata - non possono concernere anche il merito della domanda, che non ha neppure formato oggetto della pronuncia, in quanto, in tale evenienza, l'impugnazione della statuizione sulla questione pregiudiziale inerente alla inammissibilità dell'opposizione costituisce comunque manifestazione di volontà di proseguire nel giudizio, con implicita riproposizione della domanda principale, dovendo perciò il giudice di appello, che ritenga ammissibile
l'opposizione, pronunciarsi nel merito delle questioni dedotte in primo grado, non rientrando tale ipotesi tra i casi previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c. (Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 927 del 13.01.2022).
3.2. Tanto chiarito deve essere esaminato il motivo di appello afferente alla violazione dell'art. 4 comma 5 del d.lgs. 150/2011, per avere il giudice di prime cure non tenuto conto che l'adozione di un rito erroneo non determina alcuna nullità, ma solo la conversione del rito.
6 In realtà dalla disamina della sentenza di primo grado emerge che il giudice di prime cure ha premesso chiaramente che sussiste la possibilità di sanare l'atto introduttivo, che andava proposto con citazione anziché con ricorso, a condizione che l'irrituale introduzione del giudizio avvenga nel rispetto del termine per proporre l'opposizione, ovvero entro i 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo di cui all'art. 641 c.p.c.
Ciò posto l'appellante non ha mai contestato che l'opposizione sia stata tardivamente proposta, sostenendone la tempestività.
Senonché risulta dalla documentazione agli atti che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 7.05.2018 e che l'opposizione è stata iscritta a ruolo in data 22.06.2018, ovvero oltre il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. per proporre opposizione, che scadeva il
18.06.2018.
Alla luce di tali dati non solo il giudice di prime cure ha correttamente applicato la giurisprudenza di legittimità che qualifica come inammissibile per tardività l'opposizione nel caso di specie, ma i principi del giudice di primo grado sono stati successivamente ribaditi dalla Suprema Corte con la sentenza resa a Sezioni Unite summenzionata in cui i giudici di legittimità hanno chiaramente affermato, con principi applicabili al caso di specie, che
Nell'ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'art. 447-bis c.p.c., erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 150 del 2011 - che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto -, producendo
l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c.
Ne consegue che il giudice di prime cure non doveva operare alcuna conversione del rito ma doveva, come ha fatto, dichiarare l'opposizione inammissibile per tardività.
3.3. Deve a questo punto essere esaminato il motivo di appello afferente all'omessa disamina dalla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente, odierna appellante in primo grado.
In effetti dalla lettura della sentenza di primo grado emerge che una tale domanda non sia stata esaminata dal giudice di primo grado, che nel dichiarare inammissibile l'opposizione per tardività ha ritenuto assorbita ogni altra questione.
7 Tale decisione si pone in contrasto con quella giurisprudenza di legittimità, applicabile al caso di specie, secondo la quale In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la dichiarazione di inammissibilità o di improponibilità dell'opposizione comporta soltanto il passaggio in giudicato della statuizione contenuta nel provvedimento monitorio e non preclude l'esame della domanda riconvenzionale spiegata dall'opponente, atteso il suo carattere autonomo di controdomanda volta alla attribuzione di un bene della vita, che la distingue dalla eccezione riconvenzionale che consiste in una prospettazione difensiva che, pur ampliando il tema della controversia attraverso l'allegazione di altro diritto, è finalizzata esclusivamente alla reiezione della domanda di controparte (Cass. Civ. ordinanza n.
4131/2024 ; in senso conforme Cass. Civ. ordinanza 16162/2025).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie comporta che la domanda riconvenzionale non esaminata dal giudice di primo grado, perché ritenuta assorbita, debba essere esaminata dal collegio.
Tanto premesso per ciò che attiene all'oggetto della domanda riconvenzionale l'appellante ha chiesto in primo grado la condanna dell'appellata al pagamento della somma di € 6.751,50 per le spese sostenute al fine di trasformare l'immobile locato e di adibirlo ad oreficeria.
A dimostrazione delle spese sostenute ha allegato le fatture relative alle predette spese, delle foto che riproducono le opere di miglioria apportate al magazzino ed una serie di certificazioni (idoneità statica, licenza di agibilità e certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario).
Senonché nulla è dovuto all'appellante per le allegate migliorie che avrebbe apportato all'immobile locato, alla luce del contratto agli atti.
In particolare l'art. 9 del contratto stipulato nel 1990 ha testualmente stabilito che il conduttore dichiara di aver esaminato i locali affittati e di averli trovato adatti al proprio uso, in buono stato di manutenzione ed esenti da difetti che possano comunque influire sulla salute di chi vi abita;
e si obbliga a riconsegnarli alla scadenza del contratto nello stesso stato. Ogni aggiunta che non possa essere tolta in qualunque momento senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione non potrà essere fatta dal conduttore, senza il preventivo consenso scritto del proprietario.
L'articolo prosegue chiarendo che gli interventi di manutenzione e riparazione di infissi, piastrelle ed impianti sono a carico del conduttore ai sensi dell'art. 1609 c.c.
8 Tanto chiarito nessun consenso scritto del locatore al compimento delle migliorie di cui viene chiesto il pagamento è stato allegato prima ancora che provato dalla conduttrice, con la conseguenza che la domanda riconvenzionale proposta dalla stessa non può trovare accoglimento.
4. Non sussistono i presupposti per la condanna dell'appellante ai sensi dell'art. 96 comma tre c.p.c. richiesta da parte appellata, ove si consideri il mancato esame della domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in primo grado, pur essendo la domanda infondata nel merito.
5.Le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M.
147/2022, con applicazione dello scaglione compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 nei valori medi.
Sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata così decide:
1) rigetta l'appello per le ragioni chiarite in parte motiva;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.809,00 per compensi professionali, oltre Controparte_1 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge,
3) dà atto della sussistenza, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002, dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente impugnazione.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data in data 17.11.2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
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