Art. 6. 1. Le amministrazioni comunali, ai sensi di quanto disposto dall' articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 , e dal relativo accordo di comparto, incrementeranno il fondo di incentivazione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, di una quota pari al rimborso forfettario di cui al comma 1 dell'articolo 3, definito in base alle norme stabilite dalla commissione prevista dall'articolo 5.
2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sara' affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sara' erogata secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (Norme risultanti dalle discipline previste dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990), e' il seguente:
"Art. 15 (Produttivita'). - 1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttivita' diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettivita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (7), sara' incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttivita' di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualita' dei servizi prodotti e della professionalita' del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87), e' il seguente:
"Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".
2. La quota di cui al comma 1, da destinarsi esclusivamente al personale dipendente al quale sara' affidata l'esecuzione delle operazioni censuarie, sara' erogata secondo le modalita' e i tempi stabiliti dal regolamento di cui al comma 2 dell'articolo 1.
Note all'art. 6:
- Il testo dell' art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 395/1988 (Norme risultanti dalle discipline previste dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1988-1990), e' il seguente:
"Art. 15 (Produttivita'). - 1. I singoli accordi di comparto per il triennio 1988-90, nel definire la struttura retributiva, devono privilegiare la quota di salario collegata ad indici significativi di produttivita' diretti ad incrementare l'efficienza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei risultati in termini di servizi resi alla collettivita'.
2. Ai fini di cui al comma 1, il fondo di incentivazione di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (7), sara' incrementato di una quota significativa da utilizzare secondo i seguenti criteri:
a) partecipazione a progetti di incremento della produttivita' di specifici servizi, secondo obiettivi quantificabili e periodici tempi di verifica, tenendo conto della qualita' dei servizi prodotti e della professionalita' del personale utilizzato;
b) verifica motivata del conseguimento degli obiettivi dati;
c) erogazione degli incentivi in tempi certi e successivi a quelli di verifica dei risultati".
- Il testo dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo intercompartimentale, di cui all'art. 12 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, relativo al triennio 1985-87), e' il seguente:
"Art. 14 (Fondo di incentivazione). - 1. Allo scopo di promuovere una piu' razionale ed efficace utilizzazione del lavoro e di favorire i necessari processi di innovazione e di riorganizzazione dei servizi - anche in relazione a progetti finalizzati al recupero di efficienza e qualita' delle prestazioni - al fine altresi' di realizzare una maggiore fruibilita' dei servizi in favore dei cittadini utenti, si costituira' per ciascun comparto un fondo di incentivazione che sara' alimentato con una quota, a carico del bilancio dello Stato e aggiuntiva rispetto agli ammontari definiti nel successivo art. 15, dello 0,80 per cento del monte salari relativo a ciascun ente, da iscrivere annualmente a decorrere dall'esercizio finanziario 1987 nei bilanci dei singoli enti e con eventuali quote di lavoro straordinario e di altre eventuali indennita' da definire negli accordi di comparto.
2. Tale fondo, da gestire in sede di contrattazione decentrata, a norma degli articoli 11 e 14 della legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93, sulla base di criteri stabiliti nell'accordo di comparto, dovra' concorrere a finanziare gli oneri derivanti da processi di mobilita' e turnazione, nonche' riconoscimenti retributivi conseguenti alla realizzazione di progetti speciali di produttivita' e a incrementi di efficienza".