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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 20/02/2025, n. 355 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 355 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 758/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 758/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1 VIA ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILI VALTER, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 7 dicembre 2023, OP emise decreto ingiuntivo n. 3550/2023 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 282.096,74, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, Parte_1 anzitutto, il difetto di legittimazione ad agire per mancanza di una valida procura rilasciata dalla società creditrice, essendo la società (all'uopo CP_2 delegata da ad agire per il recupero del credito e non risultando CP_1 prodotta la procura di delega alla società . Eccepì, inoltre, la carenza CP_2 di prova scritta del credito, essendo stato prodotto il documento n. 3, del tutto inconferente, trattandosi dell'avviso di cessione di un credito avente quale cessionario la società nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_3
non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito nell'operazione CP_1 di cessione in blocco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. Lamentò, altresì, che nel contratto di fideiussione è specificamente prevista la clausola che deroga all'obbligo sancito dall'art. 1957 cod. civ. ed eccepì la nullità di tale clausola derogativa in quanto vessatoria, essendo limitativa della facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca ed ampliando il termine di azione verso il debitore principale, nonché nei confronti del garante, con conseguente significativo squilibrio ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ.. Affermò, infine, che la clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 cod. civ. rientra tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che, con il noto provvedimento n.
55/2005 di Banca d'Italia, sono state dichiarate in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90. si costituì in giudizio ed evidenziò che, quale cessionaria di OP
, è creditrice nei confronti RO Parte_1 della somma di € 282.096,74 per esposizione, alla data del 10/4/2022, del finanziamento chirografario n. 73684096 stipulato in data 16/10/2014 per l'importo di € 450.000,00. Osservò che il credito non era stato contestato nell'an, né nel quantum. In ordine alla procura, ammise che, per mero errore di scansione, gli allegati docc. n 1 e 3 erano riferiti a (altra società veicolo di CP_3 cartolarizzazione), pur sottolineando che la procura stesa in calce al ricorso richiamava i giusti documenti, che provvide, in ogni caso, a riprodurre. Aggiunse che il doc. 4 prodotto nel fascicolo del monitorio rappresenta la dichiarazione di specifica cessione del credito del 17/11/2023 effettuata da ad RO
. In ordine alla titolarità del credito, affermò di aver prodotto l'avviso CP_1 di cessione di cui alla G.U. Gazzetta Ufficiale parte II n.45 del 19/4/2022, precisando che la specifica dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente rappresenta la prova più liquida a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata. Aggiunse che già la Gazzetta Ufficiale era sufficiente ad individuare il credito ceduto, facendo riferimento a “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo pagina 2 di 7 Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza ", e, nel caso di specie, si trattava di un finanziamento ipotecario e di un debitore a sofferenza. Inoltre, l'avviso indicava, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, che cedente e cessionaria rendevano disponibili, nelle pagine web ivi indicate fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Provvide, in ogni caso, a produrre l'elenco dei crediti ceduti (doc. 5), precisando che quello in questione è indicato alla pagina 1615/1616, e l'ulteriore dichiarazione di cessione, in autentica notarile, rilasciata da in data 26.1.2024, attestante la specifica avvenuta RO cessione dei crediti rivendicati (doc. 7). Contestò la qualità di consumatore della essendo stata socio unico della debitrice principale ed avendo Parte_1 Cont rivestito, poi, nella trasformata la carica di Consigliere di amministrazione.
Sostenne, inoltre, che l'art. 7 delle fidejussioni, manifestando la volontà del fideiussore di rinunciare a far valere le eccezioni del debitore, costituisce una previsione contrattuale indicativa della volontà delle parti di far sorgere un contratto autonomo di garanzia.
Con ordinanza del 14 luglio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio.
Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella pagina 3 di 7 relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò premesso, la questione della carenza di procura risulta superata dalle produzioni effettuate nel corso del giudizio di opposizione, come ammette la stessa parte opponente rivendicando, da ultimo, il solo riconoscimento delle spese di lite stante l'asserita “doverosità della presente azione” di opposizione al decreto ingiuntivo, posto che i documenti giustificativi erano mancanti nella fase monitoria.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
ha prodotto il rapporto di finanziamento, di cui al contratto datato 16 CP_1 ottobre 2014, che comprende le condizioni generali del servizio e la sintesi delle condizioni economiche ed operative, nonché il piano d'ammortamento, debitamente sottoscritto dalla società finanziata Elledent s.r.l..
Del resto, nessuna contestazione è stata sollevata in merito.
In ordine alla prova del credito, premesso che anche questo profilo non era stato fatto oggetto di contestazione nell'atto di opposizione (cosicché l'eccezione è tardiva), afferma che non sarebbe possibile ricavare dall'estratto Parte_1 conto la dimostrazione dell'ammontare del credito derivante dal finanziamento e che l'attore avrebbe dovuto fornire «un'indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati… e produrre tutti gli estratti conto» dal momento di costituzione del rapporto.
In realtà, ha prodotto l'estratto analitico contenente l'elenco delle rate CP_1 dovute e dei pagamenti periodici effettuati, con il dettaglio di quelle saldate, di quelle pagate solo parzialmente e di quelle rimaste insolute, degli interessi di mora maturati sui ritardati pagamenti e sulle somme impagate.
Si osservi che, in relazione ad un finanziamento, non assume rilevanza limitativa, ai fini della prova, il valore dell'autocertificazione od il rapporto con il conto corrente, posto che il contratto di finanziamento è di per sé idoneo a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento (nella specie, allegato al mutuo).
Peraltro, come sopra evidenziato, il residuo importo dovuto è stato dettagliatamente esplicitato nell'estratto conto certificato al 14 dicembre 2022, con la lista dei movimenti del piano d'ammortamento aggiornato. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate.
L'opponente contesta, inoltre, la titolarità del credito sostenendo che CP_1 non ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad
[...] agire del cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
pagina 4 di 7 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262).
Nella specie, in realtà, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ricava che in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data OP
19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto da taluni crediti (per capitale, RO interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di , derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, RO saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”, come risultanti da apposita lista con indicato il riferimento alla posizione di ciascun debitore ceduto ed il codice identificativo del rapporto di origine.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, era stata messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni, con la precisazione che tali dati sarebbero remasti disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti.
Tale elenco, a cui rimanda la Gazzetta Ufficiale, riporta (a p. 1615/1616)
pagina 5 di 7 l'identificativo NDG n. 5681556243000 e gli identificativi delle singole sofferenze, corrisponde a quelli menzionati nella dichiarazione rilasciata in data 13 marzo
2024 dalla Banca cedente.
Pertanto, posto che l'opponente si era limitata a contestare non tanto l'esistenza del contratto di cessione, quanto la prova che il credito fosse compreso nel perimetro della cessione effettuata da Intesa San Paolo e/o, quantomeno, che fosse stato ceduto ad , risultando (doc. 3) che lo stesso sarebbe CP_1 stato in realtà ceduto ad altro soggetto giuridico, ovvero , si deve CP_3 ritenere che l'incertezza nell'individuazione dei rapporti oggetto della cessione era esclusa già in base alla mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che indicava sia “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie”, sia l'indirizzo web ove reperire la lista dei crediti ceduti, ed è stata, in ogni caso, definitivamente superata attraverso la produzione della dichiarazione della Banca cedente.
Si deve, dunque, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
La qualifica di professionista del fideiussore esclude, altresì, l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore.
Parte opponente ha insistito, in ogni caso, per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia. Il provvedimento della Banca d'Italia non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce.
Tuttavia, l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Inoltre, la fideiussione è stata rilasciata in data 16 ottobre 2014 e, pertanto, non è coeva alla pronuncia della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, per cui tale provvedimento non rivestirebbe comunque, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale.
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, mentre non sono dovute quelle liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 6 di 7 n. 3550/2023 emesso in data 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza, con esclusione del capo relativo alle spese, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare ad le spese di lite che Parte_1 OP liquida complessivamente in € 11.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Prima Sezione CIVILE
Giudice dott. Mirko Buratti
Il giudice unico ha pronunziato il giorno 20/02/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 758/2024 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LA Parte_1 C.F._1 VIA ENRICO, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. GENTILI VALTER, elettivamente CP_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematico
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da fogli depositati telematicamente.
pagina 1 di 7 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Su ricorso di il Tribunale di Monza, in data 7 dicembre 2023, OP emise decreto ingiuntivo n. 3550/2023 nei confronti di per il Parte_1 pagamento della somma complessiva di € 282.096,74, oltre interessi e spese. propose opposizione avverso il decreto ingiuntivo ed eccepì, Parte_1 anzitutto, il difetto di legittimazione ad agire per mancanza di una valida procura rilasciata dalla società creditrice, essendo la società (all'uopo CP_2 delegata da ad agire per il recupero del credito e non risultando CP_1 prodotta la procura di delega alla società . Eccepì, inoltre, la carenza CP_2 di prova scritta del credito, essendo stato prodotto il documento n. 3, del tutto inconferente, trattandosi dell'avviso di cessione di un credito avente quale cessionario la società nonché il difetto di legittimazione attiva di CP_3
non essendo stata dimostrata l'inclusione del credito nell'operazione CP_1 di cessione in blocco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58. Lamentò, altresì, che nel contratto di fideiussione è specificamente prevista la clausola che deroga all'obbligo sancito dall'art. 1957 cod. civ. ed eccepì la nullità di tale clausola derogativa in quanto vessatoria, essendo limitativa della facoltà del consumatore di proporre eccezioni nei confronti della Banca ed ampliando il termine di azione verso il debitore principale, nonché nei confronti del garante, con conseguente significativo squilibrio ai sensi dell'art. 1469 bis cod. civ.. Affermò, infine, che la clausola di rinunzia al termine ex art. 1957 cod. civ. rientra tra quelle dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) che, con il noto provvedimento n.
55/2005 di Banca d'Italia, sono state dichiarate in contrasto con l'art. 2, comma 2, lett. a), della legge n. 287/90. si costituì in giudizio ed evidenziò che, quale cessionaria di OP
, è creditrice nei confronti RO Parte_1 della somma di € 282.096,74 per esposizione, alla data del 10/4/2022, del finanziamento chirografario n. 73684096 stipulato in data 16/10/2014 per l'importo di € 450.000,00. Osservò che il credito non era stato contestato nell'an, né nel quantum. In ordine alla procura, ammise che, per mero errore di scansione, gli allegati docc. n 1 e 3 erano riferiti a (altra società veicolo di CP_3 cartolarizzazione), pur sottolineando che la procura stesa in calce al ricorso richiamava i giusti documenti, che provvide, in ogni caso, a riprodurre. Aggiunse che il doc. 4 prodotto nel fascicolo del monitorio rappresenta la dichiarazione di specifica cessione del credito del 17/11/2023 effettuata da ad RO
. In ordine alla titolarità del credito, affermò di aver prodotto l'avviso CP_1 di cessione di cui alla G.U. Gazzetta Ufficiale parte II n.45 del 19/4/2022, precisando che la specifica dichiarazione di cessione del credito rilasciata dalla cedente rappresenta la prova più liquida a conferma della titolarità della posizione soggettiva azionata. Aggiunse che già la Gazzetta Ufficiale era sufficiente ad individuare il credito ceduto, facendo riferimento a “tutti i crediti pecuniari
(derivanti, tra le altre cose, da finanziamenti ipotecari e/o chirografari) che siano stati individuati nel documento di identificazione dei crediti allegato al rispettivo pagina 2 di 7 Contratto di Cessione Crediti da Finanziamento e che siano vantati verso debitori classificati a sofferenza ", e, nel caso di specie, si trattava di un finanziamento ipotecario e di un debitore a sofferenza. Inoltre, l'avviso indicava, ai sensi dell'articolo 7.1, comma 6, della Legge sulla Cartolarizzazione, che cedente e cessionaria rendevano disponibili, nelle pagine web ivi indicate fino alla loro estinzione, i dati indicativi dei Crediti. Provvide, in ogni caso, a produrre l'elenco dei crediti ceduti (doc. 5), precisando che quello in questione è indicato alla pagina 1615/1616, e l'ulteriore dichiarazione di cessione, in autentica notarile, rilasciata da in data 26.1.2024, attestante la specifica avvenuta RO cessione dei crediti rivendicati (doc. 7). Contestò la qualità di consumatore della essendo stata socio unico della debitrice principale ed avendo Parte_1 Cont rivestito, poi, nella trasformata la carica di Consigliere di amministrazione.
Sostenne, inoltre, che l'art. 7 delle fidejussioni, manifestando la volontà del fideiussore di rinunciare a far valere le eccezioni del debitore, costituisce una previsione contrattuale indicativa della volontà delle parti di far sorgere un contratto autonomo di garanzia.
Con ordinanza del 14 luglio 2024, venne concessa la provvisoria esecuzione.
Su concorde richiesta delle parti, precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione in data 13 febbraio 2025, in modalità di trattazione scritta, a norma dell'art. 189 cod. proc. civ..
***
Preliminarmente, va rilevato che, secondo la giurisprudenza consolidata della
Suprema Corte, l'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto stesso volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione di merito finalizzato all'accertamento della esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso monitorio.
Ne deriva che la sentenza che decide il giudizio instaurato a seguito dell'opposizione determinerà l'accoglimento della domanda dell'attore, cioè del creditore istante, ed il conseguente rigetto dell'opposizione qualora accerti che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, anche se carenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono in quello successivo della decisione (in tal senso, Cass. 16 marzo 2006 n. 5844).
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione e, ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura;
l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella pagina 3 di 7 relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Ciò premesso, la questione della carenza di procura risulta superata dalle produzioni effettuate nel corso del giudizio di opposizione, come ammette la stessa parte opponente rivendicando, da ultimo, il solo riconoscimento delle spese di lite stante l'asserita “doverosità della presente azione” di opposizione al decreto ingiuntivo, posto che i documenti giustificativi erano mancanti nella fase monitoria.
Nel merito, l'opposizione è infondata.
ha prodotto il rapporto di finanziamento, di cui al contratto datato 16 CP_1 ottobre 2014, che comprende le condizioni generali del servizio e la sintesi delle condizioni economiche ed operative, nonché il piano d'ammortamento, debitamente sottoscritto dalla società finanziata Elledent s.r.l..
Del resto, nessuna contestazione è stata sollevata in merito.
In ordine alla prova del credito, premesso che anche questo profilo non era stato fatto oggetto di contestazione nell'atto di opposizione (cosicché l'eccezione è tardiva), afferma che non sarebbe possibile ricavare dall'estratto Parte_1 conto la dimostrazione dell'ammontare del credito derivante dal finanziamento e che l'attore avrebbe dovuto fornire «un'indicazione analitica delle rate insolute e dei tassi di interesse applicati… e produrre tutti gli estratti conto» dal momento di costituzione del rapporto.
In realtà, ha prodotto l'estratto analitico contenente l'elenco delle rate CP_1 dovute e dei pagamenti periodici effettuati, con il dettaglio di quelle saldate, di quelle pagate solo parzialmente e di quelle rimaste insolute, degli interessi di mora maturati sui ritardati pagamenti e sulle somme impagate.
Si osservi che, in relazione ad un finanziamento, non assume rilevanza limitativa, ai fini della prova, il valore dell'autocertificazione od il rapporto con il conto corrente, posto che il contratto di finanziamento è di per sé idoneo a costituire prova del credito restitutorio e della sua entità, rappresentata dalle rate di rimborso già predeterminate all'origine ed eventualmente riprodotte nel piano d'ammortamento (nella specie, allegato al mutuo).
Peraltro, come sopra evidenziato, il residuo importo dovuto è stato dettagliatamente esplicitato nell'estratto conto certificato al 14 dicembre 2022, con la lista dei movimenti del piano d'ammortamento aggiornato. Era onere del debitore dimostrare di aver esattamente adempiuto all'obbligazione restitutoria o sollevare specifiche contestazioni che, invece, sono del tutto mancate.
L'opponente contesta, inoltre, la titolarità del credito sostenendo che CP_1 non ha allegato la documentazione idonea a comprovare la legittimazione ad
[...] agire del cessionario, cioè il contratto di cessione e l'elenco dei debitori ceduti, che deve essere prodotta in giudizio unitamente all'evidenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Costituisce, effettivamente, assunto giurisprudenziale consolidato che “In caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del
1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi
pagina 4 di 7 l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze" (Cass, Sez. 3, sentenza n. 4277 del 10/02/2023).
Se è vero che ai fini di dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario è sufficiente la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, occorre tuttavia ricordare che una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima ovvero, più specificamente, non dispensa la parte che agisca, affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 TUB, dall'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.
Pertanto, “In caso di contestazione, … spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato il credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, giacché in ogni fattispecie di cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è legato, per il cessionario, alla prova dell'oggetto della cessione” (Cass. 24 giugno 2024 n. 17262).
Nella specie, in realtà, dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale si ricava che in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data OP
19 aprile 2022, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, aveva acquistato pro soluto da taluni crediti (per capitale, RO interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di , derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, RO saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori erano stati classificati “a sofferenza”, come risultanti da apposita lista con indicato il riferimento alla posizione di ciascun debitore ceduto ed il codice identificativo del rapporto di origine.
Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, era stata messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com e www.securitisation-services.com/it/cessioni, con la precisazione che tali dati sarebbero remasti disponibili fino all'estinzione dei relativi crediti ceduti.
Tale elenco, a cui rimanda la Gazzetta Ufficiale, riporta (a p. 1615/1616)
pagina 5 di 7 l'identificativo NDG n. 5681556243000 e gli identificativi delle singole sofferenze, corrisponde a quelli menzionati nella dichiarazione rilasciata in data 13 marzo
2024 dalla Banca cedente.
Pertanto, posto che l'opponente si era limitata a contestare non tanto l'esistenza del contratto di cessione, quanto la prova che il credito fosse compreso nel perimetro della cessione effettuata da Intesa San Paolo e/o, quantomeno, che fosse stato ceduto ad , risultando (doc. 3) che lo stesso sarebbe CP_1 stato in realtà ceduto ad altro soggetto giuridico, ovvero , si deve CP_3 ritenere che l'incertezza nell'individuazione dei rapporti oggetto della cessione era esclusa già in base alla mera produzione dell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, che indicava sia “gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie”, sia l'indirizzo web ove reperire la lista dei crediti ceduti, ed è stata, in ogni caso, definitivamente superata attraverso la produzione della dichiarazione della Banca cedente.
Si deve, dunque, ritenere provata la titolarità del credito oggetto di cessione.
La qualifica di professionista del fideiussore esclude, altresì, l'applicabilità della normativa di protezione propria del consumatore.
Parte opponente ha insistito, in ogni caso, per la dichiarazione di nullità della fideiussione in quanto sarebbe stata redatta su modulo uniforme ABI che contiene le clausole vietate oggetto di censura da parte della Banca d'Italia, per contrarietà all'art. 2 della L. 287/1990 (c.d. Legge antitrust), con Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.
Tuttavia, va rilevato, in primo luogo, che la garanzia è costituita da una fideiussione specifica, non già omnibus, cosicché non rientra nella fattispecie esaminata dal suddetto provvedimento della Banca d'Italia. Il provvedimento della Banca d'Italia non è, dunque, applicabile al rapporto di garanzia in esame, per cui non vige la presunzione che questa fideiussione rappresenti il frutto di un'intesa vietata, restando l'onere probatorio specifico a carico della parte che lo eccepisce.
Tuttavia, l'opponente non ha dedotto, né dimostrato la sussistenza di una condotta anticoncorrenziale assunta dagli istituti di credito associati anche riguardo ai moduli negoziali impiegati per le fideiussioni specifiche.
Inoltre, la fideiussione è stata rilasciata in data 16 ottobre 2014 e, pertanto, non è coeva alla pronuncia della Banca d'Italia con il provvedimento n. 55/2005 che ha censurato il modello ABI, vietandone l'applicazione in modo uniforme, per cui tale provvedimento non rivestirebbe comunque, nel caso concreto, quell'elevata attitudine a provare la condotta anticoncorrenziale.
Ne consegue la piena efficacia della garanzia rilasciata da Parte_1
Pertanto, il decreto ingiuntivo va confermato.
Le spese processuali del giudizio di opposizione seguono la soccombenza, mentre non sono dovute quelle liquidate nel decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta da e conferma il decreto ingiuntivo Parte_1
pagina 6 di 7 n. 3550/2023 emesso in data 7 dicembre 2023 dal Tribunale di Monza, con esclusione del capo relativo alle spese, dichiarandone l'esecutorietà ex art. 654 cod. proc. civ.;
2) condanna a rimborsare ad le spese di lite che Parte_1 OP liquida complessivamente in € 11.000,00 per competenze, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a.;
3) con sentenza esecutiva.
Monza, 20 febbraio 2025.
Il Giudice
dott. Mirko Buratti
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