CGT1
Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 161/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210032980664000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025351836000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220008518314000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2023, depositato 27.06.23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa le seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – IO Sicilia Spa:
1) Cartella n. 29820210032980664000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 185,25;
2) Cartella n. 29820220008518314000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 180,03;
3) Cartella n. 29820210025351836000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 197,24.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle suddette cartelle per i seguenti motivi:
1) nullità delle ingiunzioni di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, contestando che non sia stata fornita prova della corretta notifica dell'atto presupposto;
2) nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione e decadenza del termine di riscossione, sostenendo che l'Amministrazione non abbia esercitato il proprio potere impositivo entro il termine triennale previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, contestando le deduzioni della ricorrente, in particolare sostenendo che
_ che ai sensi della normativa statale e regionale, la Regione Sicilia può procedere con l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione, non essendo necessario l'invio dell'avviso di accertamento.
- la non maturazione della prescrizione, in ragione delle proroghe e sospensioni dei termini intervenute per effetto della normativa emergenziale Covid.
Non si costituiva la Regione Sicilia, ritualmente convenuta tramite pec (consegna del 28.02.23).
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare fondata limitatamente alla cartella 29820210025351836000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Occorre premettere che la Regione Siciliana, normando in materia, ha previsto, tramite la legge n. 24/2016,
(comma 2 bis) la diretta iscrizione a ruolo dell'imposta senza necessità di avviso di accertamento (“la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. In altri termini dal 1.1.17 la Regione Sicilia provvedere al recupero dell'imposta attraverso iscriizone diretta del ruolo.
Ciò premesso, si rileva che parte resistente non ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella come n. 29820210025351836000 (asseritamente notificato 9.11.19), avviso necessario trattandosi di imposta 2016: la pretesa risulta così irregolarmente iscritta a ruolo.
Diversamente, per la cartella n. 29820210032980664000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018,
e cartella n. 29820220008518314000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, l'iscrizione a ruolo
è correttamente avvenuta senza emissione dell'avviso di accertamento.
Quanto alla seconda censura, appare utile premettere, sul piano della disciplina positiva, che l'art. 67 Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto
1.Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (…..)
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
l'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (….) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate
In parallelo l'art. 12 co.1 e 2 del D.lgs n. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) dispone che:
Art. 12
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali (…) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (….) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori (….) e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (…) e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (…..) e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Applicando la normativa richiamata alle ipotesi concrete si perviene alla conclusioni che seguono.
Per la tassa auto 2018 (ruolo consegnato 25.02.21) il termine (triennale) originario di prescrizione 31.12.21 risulta prorogato, di 24 mesi, fino al 31.12.23, ciò ex art. 68, comma 4 bis, DL18/20 : la cartella appare pertanto tardivamente notificata in data 5.1.23. Il tutto anche considerando che questa Corte, diversamente dalla parte resistente, non ritiene applicabile il combinato disposto dell'art. 68, primo comma, DL 18/20 e dell'art. 12, comma 2, D.lgs n. 159/2015 in ragione del fatto che nel caso concreto non vi erano versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Né vi è prova che la cartella sia stata notificata a mezzo posta con affidamento al vettore entro il 31.12.23 (così da attivare il meccanismo della divaricazione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario).
Per la tassa auto 2019 (ruolo consegnato 25.03.22), il termine di prescrizione originariamente cadente
31.12.22 risulta prorogato di 85 giorni ex art. 67 Decreto Legge n. 18/2020
Sul punto la Corte di cassazione sez I si è espressa con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025
“…. il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La cartella impugnata risulta così, limitatamente alla tassa auto 2019, tempestivamente notificata il
5.1.23.
Alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso si ritiene equo compensare le spese di lite (con separato decreto, una volta depositata l'istanza di liquidazione, saranno liquidate le spese al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, _ accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella impugnata limitatamente ai ruoli inerente la tassa auto 2016 e 2018
_ rigetta per il resto e compensa le spese
Siracusa, 4 luglio 2025 Il Giudice monocratico
ND MI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 1, riunita in udienza il 04/07/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
PALMIERI ANDREA, Giudice monocratico in data 04/07/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1852/2023 depositato il 27/06/2023
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210032980664000 BOLLO 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820210025351836000 BOLLO 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820220008518314000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: //
Resistente/Appellato: //
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 28 febbraio 2023, depositato 27.06.23, Ricorrente_1, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Siracusa le seguenti cartelle di pagamento emesse dall'Agenzia delle Entrate – IO Sicilia Spa:
1) Cartella n. 29820210032980664000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 185,25;
2) Cartella n. 29820220008518314000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 180,03;
3) Cartella n. 29820210025351836000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016, notificata il
05/01/2023, per un importo di euro 197,24.
La ricorrente ha dedotto l'illegittimità delle suddette cartelle per i seguenti motivi:
1) nullità delle ingiunzioni di pagamento per mancata notifica dell'avviso di accertamento, contestando che non sia stata fornita prova della corretta notifica dell'atto presupposto;
2) nullità degli atti impugnati per intervenuta prescrizione e decadenza del termine di riscossione, sostenendo che l'Amministrazione non abbia esercitato il proprio potere impositivo entro il termine triennale previsto dalla legge.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate – IO, contestando le deduzioni della ricorrente, in particolare sostenendo che
_ che ai sensi della normativa statale e regionale, la Regione Sicilia può procedere con l'iscrizione diretta a ruolo senza previa contestazione, non essendo necessario l'invio dell'avviso di accertamento.
- la non maturazione della prescrizione, in ragione delle proroghe e sospensioni dei termini intervenute per effetto della normativa emergenziale Covid.
Non si costituiva la Regione Sicilia, ritualmente convenuta tramite pec (consegna del 28.02.23).
All'udienza del 4.7.25 la causa era posta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
La prima censura appare fondata limitatamente alla cartella 29820210025351836000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2016.
Occorre premettere che la Regione Siciliana, normando in materia, ha previsto, tramite la legge n. 24/2016,
(comma 2 bis) la diretta iscrizione a ruolo dell'imposta senza necessità di avviso di accertamento (“la Regione provvede, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sulla base delle notizie occorrenti per l'applicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del veicolo comunicate dal tenutario del pubblico registro automobilistico all'archivio regionale della tassa automobilistica, all'iscrizione a ruolo delle somme dovute che costituisce accertamento per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento della tassa automobilistica e l'irrogazione delle sanzioni e dei relativi accessori”. In altri termini dal 1.1.17 la Regione Sicilia provvedere al recupero dell'imposta attraverso iscriizone diretta del ruolo.
Ciò premesso, si rileva che parte resistente non ha documentato la regolare notifica dell'avviso di accertamento indicato in cartella come n. 29820210025351836000 (asseritamente notificato 9.11.19), avviso necessario trattandosi di imposta 2016: la pretesa risulta così irregolarmente iscritta a ruolo.
Diversamente, per la cartella n. 29820210032980664000, relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2018,
e cartella n. 29820220008518314000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2019, l'iscrizione a ruolo
è correttamente avvenuta senza emissione dell'avviso di accertamento.
Quanto alla seconda censura, appare utile premettere, sul piano della disciplina positiva, che l'art. 67 Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto
1.Sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori. (…..)
4. Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159;
l'art. 68 Decreto Legge n. 18/2020 ha previsto comma 1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione (….) Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159.
comma 4-bis. Con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione durante il periodo di sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, a quelli relativi alle dichiarazioni di cui all'articolo 157, comma 3, lettere a), b), e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono prorogati:
a) di dodici mesi, il termine di cui all'articolo 19, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;
b) di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, i termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate
In parallelo l'art. 12 co.1 e 2 del D.lgs n. 159/2015 (Sospensione dei termini per eventi eccezionali) dispone che:
Art. 12
1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali (…) a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, (….) la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori (….) e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori (…) e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali (…..) e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.
Applicando la normativa richiamata alle ipotesi concrete si perviene alla conclusioni che seguono.
Per la tassa auto 2018 (ruolo consegnato 25.02.21) il termine (triennale) originario di prescrizione 31.12.21 risulta prorogato, di 24 mesi, fino al 31.12.23, ciò ex art. 68, comma 4 bis, DL18/20 : la cartella appare pertanto tardivamente notificata in data 5.1.23. Il tutto anche considerando che questa Corte, diversamente dalla parte resistente, non ritiene applicabile il combinato disposto dell'art. 68, primo comma, DL 18/20 e dell'art. 12, comma 2, D.lgs n. 159/2015 in ragione del fatto che nel caso concreto non vi erano versamenti in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Né vi è prova che la cartella sia stata notificata a mezzo posta con affidamento al vettore entro il 31.12.23 (così da attivare il meccanismo della divaricazione degli effetti della notifica tra mittente e destinatario).
Per la tassa auto 2019 (ruolo consegnato 25.03.22), il termine di prescrizione originariamente cadente
31.12.22 risulta prorogato di 85 giorni ex art. 67 Decreto Legge n. 18/2020
Sul punto la Corte di cassazione sez I si è espressa con l'ordinanza n. 960 depositata il 15 gennaio 2025
“…. il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre
2015, 159. L'art. 68 del d.l. n. 18 del 2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione. Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212”.
La cartella impugnata risulta così, limitatamente alla tassa auto 2019, tempestivamente notificata il
5.1.23.
Alla luce del solo parziale accoglimento del ricorso si ritiene equo compensare le spese di lite (con separato decreto, una volta depositata l'istanza di liquidazione, saranno liquidate le spese al difensore del ricorrente, ammesso al gratuito patrocinio).
P.Q.M.
la Corte di Giustizia Tributaria di 1^ Grado di Siracusa, Sezione 1^, in composizione monocratica, _ accoglie parzialmente il ricorso annullando la cartella impugnata limitatamente ai ruoli inerente la tassa auto 2016 e 2018
_ rigetta per il resto e compensa le spese
Siracusa, 4 luglio 2025 Il Giudice monocratico
ND MI