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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 11/02/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione fallimenti e procedure concorsuali
Composto dai magistrati: Dott.ssa Antonella Dragotto – Presidente Dott.ssa Elisabetta Bianco – Giudice Dott. Michele Delli Paoli – Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 206/207 CCII nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2309/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA CANEVOTTI;
Parte_1
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. GIOVETTI ALESSANDRA;
-PARTE CONVENUTA-
PREMESSO
Parte opponente proponeva opposizione allo stato passivo della Parte_1
(R. liq. Giud. n. Controparte_1
34/2023), dichiarato esecutivo in data 24.9.2024 (G.D. Dr.ssa R. Brera) con il quale il G.D. rigettava la propria istanza di rivendica/restituzione di 2 containers, concessi in locazione (con contratto in data 22.07.2019) alla ed Controparte_1 allegava:
-l'avvenuta consegna di 6 containers alla in data Controparte_1
24.07.2019;
pagina 1 di 5 -la restituzione da parte di ad di soli 4 Controparte_1 Parte_1 containers su 6 in data 28.05.2021;
-che i suddetti 2 containers sarebbero stati ancora in possesso della
[...] al tempo dell'apertura della liquidazione giudiziale e che, CP_1 pertanto, sussisterebbe ancora l'obbligo contrattuale di restituzione dei suddetti beni in capo al Curatore.
Si costituiva in giudizio la curatela (Dr. ) che insisteva nel rigetto CP_2 integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 III comma cpc, con conferma dello stato passivo del 24.9.2024 ed allegava:
-che detti beni mobili non sarebbero mai stati trovati al tempo della liquidazione giudiziale e che tale circostanza troverebbe spiegazione nelle vicende societarie che hanno interessato successivamente ai fatti dedotti
Controparte_1 dall'opponente; segnatamente, la è stata fusa per incorporazione nella
Controparte_1 con conseguente trasferimento dell'intero Controparte_3 patrimonio di a quest'ultima società, la quale sarebbe,
Controparte_1 quindi, subentrata in tutti i rapporti facenti capo ad al
Controparte_1 momento della fusione, ex art. 2504 bis c.c.;
-che la estintasi a seguito della fusione in data Controparte_1
23.03.2023, è stata cancellata dal R.I. il successivo 5.04.2023, con trasferimento alla società incorporante dell'intero proprio Controparte_3 patrimonio e, quindi, di tutti i beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare, nonché (anche) di tutti gli obblighi restitutori che ne derivano;
-che la procedura, pertanto, non avrebbe alcun obbligo restitutorio in favore dell'opponente, perché della restituzione dei beni mobili per cui è causa sarebbe chiamata a rispondere la società incorporante , in Controparte_3 forza della predetta fusione societaria.
********
1.Premessa
-l'opposizione proposta da si è rivelata infondata e non meritevole di Parte_1 accoglimento;
2.la motivazione del G.D.
pagina 2 di 5 -osservata la motivazione del provvedimento di esclusione della domanda di restituzione dei beni mobili per cui è causa: “Il Giudice Delegato, viste le osservazioni presentate, sentito il Curatore, dispone l'esclusione della domanda, atteso il mancato rinvenimento dei beni oggetto di richiesta di restituzione”;
3.il caso de quo
-osservata l'intervenuta estinzione di (avvenuta in data Controparte_1
23.3.2023, con cancellazione dal Registro delle imprese il 5.4.2023) per effetto della fusione per incorporazione in cfr. DOC. 6 della Controparte_3 parte opposta) in epoca anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (per l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1 della società incorporata entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese vedi Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14414 per cui: “La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l. fall.”);
-osservato che la fusione di società determina una successione a titolo universale assimilabile alla successione mortis causa e produce gli effetti (tra loro interdipendenti) dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali) della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (sul punto ex multis vedi Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970; Tribunale Roma sez. V, 23/12/2021, n.19952; Tribunale Nola sez. I, 22/05/2023, n.1466);
-ritenuto, nel caso di specie, che, per effetto della fusione societaria, tutti i rapporti/beni facenti capo all'incorporata si siano Controparte_1 trasferiti in capo alla società incorporante che, Controparte_3 pertanto, all'odierna opposta non possa essere legittimamente richiesta la restituzione di beni non rinvenuti, come preteso da parte opponente;
-ritenuto, pertanto, che tutti i beni e rapporti riconducibili all'odierna opposta all'epoca della fusione societaria si siano trasferiti in capo al terzo
[...]
, quindi, non siano più nella disponibilità della parte opposta;
Controparte_3
-ritenuto che nessun obbligo restitutorio verso l'odierna opponente sussista in capo all'odierna parte opposta, per essere la procedura di liquidazione giudiziale intervenuta a seguito dell'estinzione della società per effetto Controparte_1
pagina 3 di 5 dell'incorporazione in altra società terza e della sua cancellazione dal registro delle imprese, con rigetto integrale dell'opposizione;
4.Spese di lite;
art. 96 III comma cpc
-le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ai Parte_1 sensi del DM 147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi – eccetto quella istruttoria in quanto non svolta – per € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
-vista l'evidente infondatezza dell'opposizione, spiegata senza tener conto del noto fenomeno successorio derivante dalla fusione societaria, intervenuto in epoca anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta e dell'inconsistenza dei motivi del ricorso, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento del doppio delle spese legali (vedi Cass. Civile Ord. Sez. I n. 5191/2023 per cui: “come autorevolmente affermato da questa Corte, con sentenza resa, a Sezioni Unite, il 20 aprile 2018, n. 9912, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda; sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”);
P.Q.M.
Il Tribunale,
-RESPINGE integralmente l'opposizione;
-CONDANNA al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1 per € 2.699,00 Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 4 di 5 -CONDANNA al pagamento a titolo di responsabilità aggravata in Parte_1 favore della della Controparte_1 somma di € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Alessandria, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli
La Presidente
Dr.ssa Antonella Dragotto
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
Sezione fallimenti e procedure concorsuali
Composto dai magistrati: Dott.ssa Antonella Dragotto – Presidente Dott.ssa Elisabetta Bianco – Giudice Dott. Michele Delli Paoli – Giudice rel. ha pronunciato il seguente
DECRETO EX ART. 206/207 CCII nel giudizio di opposizione allo stato passivo iscritto al n. 2309/2024 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'Avv. LUCA CANEVOTTI;
Parte_1
-PARTE RICORRENTE-
contro
:
rappresentato e Controparte_1
difeso dall'Avv. GIOVETTI ALESSANDRA;
-PARTE CONVENUTA-
PREMESSO
Parte opponente proponeva opposizione allo stato passivo della Parte_1
(R. liq. Giud. n. Controparte_1
34/2023), dichiarato esecutivo in data 24.9.2024 (G.D. Dr.ssa R. Brera) con il quale il G.D. rigettava la propria istanza di rivendica/restituzione di 2 containers, concessi in locazione (con contratto in data 22.07.2019) alla ed Controparte_1 allegava:
-l'avvenuta consegna di 6 containers alla in data Controparte_1
24.07.2019;
pagina 1 di 5 -la restituzione da parte di ad di soli 4 Controparte_1 Parte_1 containers su 6 in data 28.05.2021;
-che i suddetti 2 containers sarebbero stati ancora in possesso della
[...] al tempo dell'apertura della liquidazione giudiziale e che, CP_1 pertanto, sussisterebbe ancora l'obbligo contrattuale di restituzione dei suddetti beni in capo al Curatore.
Si costituiva in giudizio la curatela (Dr. ) che insisteva nel rigetto CP_2 integrale dell'opposizione, con condanna dell'opponente ex art. 96 III comma cpc, con conferma dello stato passivo del 24.9.2024 ed allegava:
-che detti beni mobili non sarebbero mai stati trovati al tempo della liquidazione giudiziale e che tale circostanza troverebbe spiegazione nelle vicende societarie che hanno interessato successivamente ai fatti dedotti
Controparte_1 dall'opponente; segnatamente, la è stata fusa per incorporazione nella
Controparte_1 con conseguente trasferimento dell'intero Controparte_3 patrimonio di a quest'ultima società, la quale sarebbe,
Controparte_1 quindi, subentrata in tutti i rapporti facenti capo ad al
Controparte_1 momento della fusione, ex art. 2504 bis c.c.;
-che la estintasi a seguito della fusione in data Controparte_1
23.03.2023, è stata cancellata dal R.I. il successivo 5.04.2023, con trasferimento alla società incorporante dell'intero proprio Controparte_3 patrimonio e, quindi, di tutti i beni e rapporti giuridici, attivi e passivi, di cui era titolare, nonché (anche) di tutti gli obblighi restitutori che ne derivano;
-che la procedura, pertanto, non avrebbe alcun obbligo restitutorio in favore dell'opponente, perché della restituzione dei beni mobili per cui è causa sarebbe chiamata a rispondere la società incorporante , in Controparte_3 forza della predetta fusione societaria.
********
1.Premessa
-l'opposizione proposta da si è rivelata infondata e non meritevole di Parte_1 accoglimento;
2.la motivazione del G.D.
pagina 2 di 5 -osservata la motivazione del provvedimento di esclusione della domanda di restituzione dei beni mobili per cui è causa: “Il Giudice Delegato, viste le osservazioni presentate, sentito il Curatore, dispone l'esclusione della domanda, atteso il mancato rinvenimento dei beni oggetto di richiesta di restituzione”;
3.il caso de quo
-osservata l'intervenuta estinzione di (avvenuta in data Controparte_1
23.3.2023, con cancellazione dal Registro delle imprese il 5.4.2023) per effetto della fusione per incorporazione in cfr. DOC. 6 della Controparte_3 parte opposta) in epoca anteriore alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di (per l'apertura della liquidazione giudiziale Controparte_1 della società incorporata entro l'anno dalla sua cancellazione dal Registro delle Imprese vedi Cassazione civile sez. I, 23/05/2024, n.14414 per cui: “La fusione per incorporazione, realizzando una vicenda estintivo-successoria delle società coinvolte, determina l'estinzione dell'incorporata, che, ove insolvente, è assoggettabile a fallimento entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese, in ragione della norma speciale di cui all'art 10 l. fall.”);
-osservato che la fusione di società determina una successione a titolo universale assimilabile alla successione mortis causa e produce gli effetti (tra loro interdipendenti) dell'estinzione della società incorporata e della contestuale sostituzione a questa, nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi (anche processuali) della società incorporante, che rappresenta il nuovo centro di imputazione e di legittimazione dei rapporti giuridici già riguardanti i soggetti incorporati (sul punto ex multis vedi Cassazione civile sez. un., 30/07/2021, n.21970; Tribunale Roma sez. V, 23/12/2021, n.19952; Tribunale Nola sez. I, 22/05/2023, n.1466);
-ritenuto, nel caso di specie, che, per effetto della fusione societaria, tutti i rapporti/beni facenti capo all'incorporata si siano Controparte_1 trasferiti in capo alla società incorporante che, Controparte_3 pertanto, all'odierna opposta non possa essere legittimamente richiesta la restituzione di beni non rinvenuti, come preteso da parte opponente;
-ritenuto, pertanto, che tutti i beni e rapporti riconducibili all'odierna opposta all'epoca della fusione societaria si siano trasferiti in capo al terzo
[...]
, quindi, non siano più nella disponibilità della parte opposta;
Controparte_3
-ritenuto che nessun obbligo restitutorio verso l'odierna opponente sussista in capo all'odierna parte opposta, per essere la procedura di liquidazione giudiziale intervenuta a seguito dell'estinzione della società per effetto Controparte_1
pagina 3 di 5 dell'incorporazione in altra società terza e della sua cancellazione dal registro delle imprese, con rigetto integrale dell'opposizione;
4.Spese di lite;
art. 96 III comma cpc
-le spese seguono la soccombenza dell'opponente e vengono liquidate ai Parte_1 sensi del DM 147/2022, accertamento del passivo, scaglione di valore sino ad € 26.000,00, attestandosi sui valori medi per tutte le fasi – eccetto quella istruttoria in quanto non svolta – per € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
-vista l'evidente infondatezza dell'opposizione, spiegata senza tener conto del noto fenomeno successorio derivante dalla fusione societaria, intervenuto in epoca anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale dell'opposta e dell'inconsistenza dei motivi del ricorso, si ritiene sussistano i presupposti per la condanna dell'opponente al pagamento del doppio delle spese legali (vedi Cass. Civile Ord. Sez. I n. 5191/2023 per cui: “come autorevolmente affermato da questa Corte, con sentenza resa, a Sezioni Unite, il 20 aprile 2018, n. 9912, la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda; sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché può considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione”);
P.Q.M.
Il Tribunale,
-RESPINGE integralmente l'opposizione;
-CONDANNA al pagamento delle spese legali in favore della Parte_1 per € 2.699,00 Controparte_1 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge;
pagina 4 di 5 -CONDANNA al pagamento a titolo di responsabilità aggravata in Parte_1 favore della della Controparte_1 somma di € 2.699,00 oltre rimborso forfetario al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Alessandria, nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli
La Presidente
Dr.ssa Antonella Dragotto
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