Art. 3.
L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalita', le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo art. 4.
Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso.
Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.
L'Unione italiana di riassicurazione assume e gestisce le riassicurazioni consentite nell'articolo precedente, secondo le modalita', le condizioni ed i limiti prescritti dal Comitato previsto dal citato art. 3 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 590 e dal successivo art. 4.
Deve inoltre in ogni anno presentare ai Ministeri dell'industria e commercio e del tesoro un rendiconto della relativa gestione, redatto secondo le prescrizioni del Comitato stesso.
Le deliberazioni del Comitato riguardanti le prescrizioni predette sono soggette alla approvazione dei Ministri per l'industria e il commercio e per il tesoro.