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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/11/2025, n. 11330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11330 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 7/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 35458 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Spadoni in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Moscariello in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, previamente compensate per il 30% e liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 7/11/25 IL GIUDICE
LU ID
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA Sez. II^ lavoro
Il Giudice del lavoro, dr. LU ID, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza in data 7/11/25 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta in materia di lavoro al n° 35458 del R.G. dell'anno 2024 promossa da:
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. S. Spadoni in virtù di procura allegata al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RICORRENTE Contro CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. F. Moscariello in virtù di procura allegata alla memoria di costituzione ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore;
RESISTENTE
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, deduzione ed eccezione disattesa: rigetta il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, previamente compensate per il 30% e liquidate in complessivi euro 3.000,00, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Roma, 7/11/25 IL GIUDICE
LU ID