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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 7588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7588 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 36493/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 36493 r.g. 2023, avente ad oggetto riconoscimento di un orario di lavoro a tempo indeterminato e di un orario lavorativo a tempo pieno, e la connessa richiesta di differenze retributive a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, compenso per lavoro supplementare e straordinario, trattamento di fine rapporto, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, formulata da (con l'Avv. Edgardo D'Epifanio) nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore; rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo subordinato continuativamente dal 25.1.2010 al 31.10.2020, a tempo pieno e con lo svolgimento delle mansioni di “operaio / custode addetto riconducibile al 6 livello retributivo del CCNL Pubblici esercizi” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso); rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito dell'espletata istruttoria, atteso che entrambi i testi escussi, entrambi qualificati per essere stati colleghi del ricorrente, hanno riferito dello svolgimento di un unico ininterrotto rapporto di lavoro per tutto il periodo in questione alle dipendenze della parte convenuta, avendo riferito in ordine ai vincoli di subordinazione e in particolare in ordine alle direttive impartite, nonché alla necessità di comunicare le assenze anche per malattia;
rilevato inoltre che la sussistenza del rapporto di lavoro emerge anche dall'esame dei documenti versati in atti, quali le buste paga e i contratti di lavoro;
rilevato che i testi hanno confermato che “il ricorrente si occupava di prendere i cani dalle gabbie dentro il furgone e li mettevamo nei vari recinti, in base al tipo di cane;
Il ricorrente si occupava anche di dare da mangiare ai cani che erano in pensione, la mattina prima del mio (del teste, n.d.e.) arrivo;
poi puliva la struttura sia all'interno dei pagina 1 di 4 recinti sia all'esterno” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del Tes_1
4.12.2024); rilevato che i testi hanno altresì confermato lo svolgimento dell'orario a tempo pieno, nonchè lo svolgimento di 60 ore settimanali per dieci ore al giorno per sei giorni a settimana, incluse le domeniche e le festività (ibidem); rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione delle buste paga (cfr. doc. 2) da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo pubblici esercizi, e la produzione del contratto collettivo predetto (cfr. doc. 4) che prevede espressamente e disciplina la quattordicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato infatti che parte ricorrente ha dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti e con lo svolgimento delle mansioni indicate, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevalo che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le differenze retributive, anche a titolo di lavoro supplementare e straordinario, nonché per la tredicesima e la quattordicesima mensilità aggiuntive, per il lavoro domenicale e festivo e per il tfr;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto con il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno e con condanna al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, del compenso per il lavoro festivo, ivi compreso il lavoro domenicale, prestato, nonchè delle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario prestato;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente appaiono congruamente e correttamente elaborati in sede sindacale e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, così come riformulata in sede di note conclusive, e volta ad ottenere il pagamento differenze retributive, di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, di compenso per lavoro supplementare, straordinario, festivo e domenicale, e di trattamento di fine rapporto, va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 12.228,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 26.6.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 3 di 4 Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III SEZIONE LAVORO
Il Giudice, letti gli atti della causa n. 36493 r.g. 2023, avente ad oggetto riconoscimento di un orario di lavoro a tempo indeterminato e di un orario lavorativo a tempo pieno, e la connessa richiesta di differenze retributive a titolo di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, indennità sostitutiva delle ferie non godute, indennità sostitutiva dei permessi non goduti e dei riposi, compenso per lavoro supplementare e straordinario, trattamento di fine rapporto, indennità per le festività soppresse e le festività non godute, formulata da (con l'Avv. Edgardo D'Epifanio) nei Parte_1 confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore; rilevato in via preliminare che parte convenuta non si è costituita in giudizio nonostante la regolare e tempestiva notifica del ricorso introduttivo del giudizio e ne va conseguentemente dichiarata la contumacia;
rilevato innanzi tutto che tutte le richieste attoree si fondano sull'affermato svolgimento di un unico rapporto lavorativo subordinato continuativamente dal 25.1.2010 al 31.10.2020, a tempo pieno e con lo svolgimento delle mansioni di “operaio / custode addetto riconducibile al 6 livello retributivo del CCNL Pubblici esercizi” (cfr., in termini, pag. 1 del ricorso); rilevato che detto assunto risulta pienamente dimostrato all'esito dell'espletata istruttoria, atteso che entrambi i testi escussi, entrambi qualificati per essere stati colleghi del ricorrente, hanno riferito dello svolgimento di un unico ininterrotto rapporto di lavoro per tutto il periodo in questione alle dipendenze della parte convenuta, avendo riferito in ordine ai vincoli di subordinazione e in particolare in ordine alle direttive impartite, nonché alla necessità di comunicare le assenze anche per malattia;
rilevato inoltre che la sussistenza del rapporto di lavoro emerge anche dall'esame dei documenti versati in atti, quali le buste paga e i contratti di lavoro;
rilevato che i testi hanno confermato che “il ricorrente si occupava di prendere i cani dalle gabbie dentro il furgone e li mettevamo nei vari recinti, in base al tipo di cane;
Il ricorrente si occupava anche di dare da mangiare ai cani che erano in pensione, la mattina prima del mio (del teste, n.d.e.) arrivo;
poi puliva la struttura sia all'interno dei pagina 1 di 4 recinti sia all'esterno” (cfr. deposizione del teste resa all'udienza del Tes_1
4.12.2024); rilevato che i testi hanno altresì confermato lo svolgimento dell'orario a tempo pieno, nonchè lo svolgimento di 60 ore settimanali per dieci ore al giorno per sei giorni a settimana, incluse le domeniche e le festività (ibidem); rilevato, per quanto riguarda la richiesta a titolo di quattordicesima mensilità aggiuntiva, che la parte ricorrente ha dimostrato altresì l'applicazione del contratto collettivo pubblici esercizi, attraverso la produzione delle buste paga (cfr. doc. 2) da cui emerge l'applicazione da parte datoriale del contratto collettivo pubblici esercizi, e la produzione del contratto collettivo predetto (cfr. doc. 4) che prevede espressamente e disciplina la quattordicesima mensilità aggiuntiva;
rilevato infatti che parte ricorrente ha dimostrato nei termini dianzi esposti la fondatezza del credito azionato, avendo dimostrato la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato per il tempo e con l'orario dedotti e con lo svolgimento delle mansioni indicate, dimostrando altresì l'avvenuta applicazione del ccnl di settore;
rilevalo che dal compiuto adempimento dell'onere probatorio posto a suo carico, discende l'accoglimento della domanda di parte ricorrente per le differenze retributive, anche a titolo di lavoro supplementare e straordinario, nonché per la tredicesima e la quattordicesima mensilità aggiuntive, per il lavoro domenicale e festivo e per il tfr;
rilevato per tutto quanto sopra precede che il ricorso va accolto con il riconoscimento della sussistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in giudizio e con lo svolgimento di un orario di lavoro a tempo pieno e con condanna al pagamento della tredicesima mensilità aggiuntiva e del trattamento di fine rapporto in quanto istituti di retribuzione differita, nonché della quattordicesima mensilità aggiuntiva, del compenso per il lavoro festivo, ivi compreso il lavoro domenicale, prestato, nonchè delle differenze retributive per il lavoro supplementare e straordinario prestato;
rilevato che i conteggi forniti da parte ricorrente appaiono congruamente e correttamente elaborati in sede sindacale e in ogni caso sono incontestati;
ritenuto per tutto quanto sopra precede che la domanda di parte ricorrente, così come riformulata in sede di note conclusive, e volta ad ottenere il pagamento differenze retributive, di tredicesima e quattordicesima mensilità aggiuntiva, di compenso per lavoro supplementare, straordinario, festivo e domenicale, e di trattamento di fine rapporto, va accolta nei termini dianzi indicati con la condanna di parte datoriale al pagamento della somma, calcolata con le modalità dianzi esposte, di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
rilevato conclusivamente che la parte convenuta va condannata al pagamento, per i titoli dianzi indicati, della somma di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
rilevato che le spese di lite, liquidate e distratte come nel dettaglio del dispositivo che segue, sono regolate dal principio di soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta;
P.Q.M.
pagina 2 di 4 Definitivamente pronunciando e ogni altra richiesta, eccezione e difesa rigettando;
in accoglimento del ricorso, condanna parte convenuta al pagamento, in favore di parte ricorrente e per i titoli di cui in motivazione, della somma al lordo di euro 260.950,00 oltre accessori come per legge;
pone le spese di lite a carico della società convenuta, e liquida in misura pari a euro 12.228,00 oltre rimborso forfettario su spese generali come per legge, iva e cpa, da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario. Roma, 26.6.2025 Il G.L. P. Farina
pagina 3 di 4 Roma, 26 giugno 2025
Il Giudice
dott. Paola Farina
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