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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Messina, sez. XIV, sentenza 25/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Messina |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1224/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1833 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato al Comune di Messina, propone ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo – IMU 2020, notificato in data 24.02.2025, di importo € 2.132,00.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per mancanza della firma autografa.
E' costituito il Comune che replica al motivo di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per quanto riguarda l'eccepito difetto di sottoscrizione, si osserva che l'art. 1, comma 162, della n. 296 del
2006 ha previsto che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, stabilisce che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati>>.
Pertanto si reputa che l'atto sia stato validamente formato e sottoscritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di
Messina che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge. Messina 27/1/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MESSINA Sezione 14, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
CEFALO VINCENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2846/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. In Ricorrente_2 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Messina - Piazza Unione Europea 98122 Messina ME
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1833 IMU 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 414/2026 depositato il
29/01/2026
Richieste delle parti:
come da verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l. in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato al Comune di Messina, propone ricorso avverso avviso di accertamento esecutivo – IMU 2020, notificato in data 24.02.2025, di importo € 2.132,00.
Parte ricorrente deduce l'illegittimità dell'atto per mancanza della firma autografa.
E' costituito il Comune che replica al motivo di ricorso e ne chiede il rigetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato.
Per quanto riguarda l'eccepito difetto di sottoscrizione, si osserva che l'art. 1, comma 162, della n. 296 del
2006 ha previsto che gli avvisi di accertamento dei tributi locali "sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo" e, quanto alla sottoscrizione con firma a stampa del responsabile del procedimento, l'art. 1, comma 87, della legge n. 549/1995, stabilisce che « la firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e accertamento è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso in cui gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati>>.
Pertanto si reputa che l'atto sia stato validamente formato e sottoscritto.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alle spese di giudizio in favore del Comune di
Messina che liquida in euro 750,00 oltre accessori di legge. Messina 27/1/2026