Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g. 2169 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro dr. Federico Bile, acquisite le note sostitutive dell'udienza del 16.1.2025 depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 2169/2024 vertente
TRA
Parte 1 nato il [...] a [...] e residente in [...] a Villaricca (NA), CF: rappresentato e difeso dall'avv. Roberta C.F. 1
Simonelli come da mandato in calce al ricorso ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito a Mondragone (CE) in Via T. Prisco n. 5 (comunicazioni al fax n. 0823.1546363
o alla PEC: Email_1 )
- ricorrente in opposizione-
E
Controparte_1 C.F. P.IVA 1 - in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Maria Ingala che lo rappresenta e difende giusta procura generale alle liti per notaio Per 1 di Fiumicino (RM) del 22.3.2024, Repertorio n. 37875, Raccolta n. 7313, il quale si dichiara disponibile a ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio all'indirizzo PEC:
t; )Email 2
- convenuto resistente-
OGGETTO: opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014381451000( (iscrizione alla Gestione Commercianti),
Conclusioni:
per la parte ricorrente a) Accertare e dichiarare per i motivi di cui in narrativa la nullità e l'infondatezza, in fatto ed in diritto, dell'accertamento ed iscrizione d'ufficio della Sede CP 1 di Caserta e per l'effetto annullare l'avviso di addebito n. 37120230014381451000 notificato il 20/12/2023, emesso dall' CP 1 di Pozzuoli e comunicato ad per quanto Controparte_2 attiene all'importo di Euro 2.123,13 (Duemilacentoventitre/13) oltre interessi e sanzioni rivendicato a titolo di Contributi CP 1 Gestione Commercianti relativi al periodo dall' 09/2021 al 03/2022 e dichiarare non dovute le somme portate nell'avviso di addebito per il medesimo importo e la suddetta causale;
b) Nel merito annullare, per i motivi di cui in narrativa, il credito relativo all'avviso di addebito n. 37120230014381451000 per un importo di euro 2.123,13
(Duemilacento ventitre/13) oltre interessi e sanzioni rivendicato a titolo di mancato versamento di contributi CP 1 relativi al periodo dal 09/2021 al 03/2022 Gestione
Per l' CP 1
"rigettare il ricorso perché infondato in fatto e diritto, con condanna di controparte al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio"
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 29.01.2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe esponeva:
Di avere ricevuto in data 20.12.2023, a mezzo pec, l'avviso di addebito n.
37120230014381451000 formatosi il 24/11/2023 per un importo complessivo di Euro 2.682,50 di cui Euro 2.123,13 a titolo di mancato versamento di contributi I.V.S. relativi al periodo dal 09/2021 al 03/2022 Gestione Commercianti Matr. 20167221410 oltre a sanzioni ed interessi;
che tale avviso di addebito nasceva dall'iscrizione nella Gestione Previdenziale Lavoratori Autonomi Commercianti effettuata d'Ufficio dalla Sede di Pozzuoli MAI comunicata al ricorrente;
che tale iscrizione a ruolo è illegittima poiché carente dei requisiti soggettivi della abitualità e della prevalenza previsti dalla normativa di riferimento (legge 662/1963); che, pertanto, l'impugnato avviso di addebito dovrà essere annullato;
che, in ogni caso, un verbale di accertamento anche se d'Ufficio redatto dai funzionari di un istituto previdenziale, in caso di opposizione a cartella esattoriale/avviso di addebito, non costituisce prova dell'esistenza di tutti i fatti contestati;
che la pretesa oggetto della presente impugnativa è palesemente nulla e illegittima in quanto totalmente viziata sotto vari profili di natura formale e sostanziale;
che non sussistevano i presupposti per la sua iscrizione alla gestione commercianti presso
1'CP 1.
Tanto premesso il ricorrente concludeva nel modo sopra riportato.
Nel giudizio si costituiva ritualmente e tempestivamente (in data 25.5.2024) 1'CP_1 che chiedeva il rigetto dell'opposizione. Si perveniva (a seguito dell'ordinanza emessa in data 2.7.2024, data fissata per la prima udienza) ) all'udienza del 16.01.2025 allorquando concesso termine alle parti per la comparizione delle stesse in udienza mediante deposito di note scritte (secondo le modalità di "trattazione scritta" della causa), la causa è stata assegnata in riserva, con deposito in data odierna della sentenza redatta una volta eseguite le verifiche demandate alla Cancelleria in ordine alla ritualità della comunicazione dell'avviso di trattazione scritta e alle ulteriori incombenze.
All'esito della discussione svolta con le modalità della trattazione scritta il GL ritiene il ricorso sia infondato e che lo stesso debba essere rigettato per le ragioni che seguono.
In sostanza n l'CP_1 richiede il pagamento di somme per omesso versamento dei contributi I.V.S. fissi/percentuale calcolati sul minimale dovuto alla gestione commercianti.
Tempestività dell'opposizione L'atto opposto è stato notificato come emerge dalla documentazione depositata in atti - in data 20.12.2023 mentre il relativo ricorso giudiziale è stato depositato in cancelleria in data 29.1.2024 e, pertanto, esso è stato opposto nel termine previsto dall'art. 24, V Comma, D.Lgs. 46/99. In altre parole la parte ricorrente ha fornito piena prova di avere compiuto gli adempimenti previsti dal citato comma V dell'art. 24 provvedendo ad iscrivere a ruolo le opposizioni de quo entro il termine di quaranta giorni dalla notifica dell'avviso di addebito n. 37120230014381451000 formatosi il 24/11/2023 per un importo complessivo di Euro 2.682,50.
Giova in questa sede precisare, in linea generale, che il vigente sistema di tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti possibilità di tutela per il contribuente: a) proposizione di opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999, ovverosia nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) proposizione di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali ad esempio la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615, comma 1°, c.p.c.) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia invece già iniziata (art. 615, comma 2°, e art. 618 bis c.p.c.); c) proposizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c., ovverosia "nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto" per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti la notifica e la motivazione) ovvero della cartella di pagamento, anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno (art. 617, comma 1° c.p.c.): il suddetto termine, originariamente di cinque giorni, è stato elevato a venti giorni per effetto delle modifiche apportate dal d. 1. 14 marzo 2005 n. 35, convertito in legge 14 maggio 2005 n. 80 (cfr. Cass. 18 novembre 2004, n. 21863).
In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è l'Ente impositore (nonché, per quanto riguarda i crediti contributivi dell" anche la Controparte 3 ai sensi dell'art. 13, comma 8°, della legge n. 448 del 1998, che indica quale litisconsorte necessario nel giudizio di opposizione il cessionario dei crediti dell' in
,
quanto, mentre la formulazione originaria dell'art. 24, comma 5°, del citato d.lgs. n. 46 del 1999 disponeva che il ricorso di opposizione alla iscrizione al ruolo dovesse essere notificato "anche al concessionario", tale specifica previsione è stata successivamente soppressa dall'art. 4, comma 2 ter del d. 1. 24 settembre 2002 n. 209, convertito con modificazioni in legge 22 novembre 2002 n. 265.
Controparte_4Il concessionario del servizio di riscossione (e quindi, nella specie, la deve invece ritenersi legittimato passivamente in giudizio rispetto all'opposizione agli atti esecutivi, laddove appunto viene contestata, in generale, la regolarità degli atti esecutivi o del titolo ovvero del precetto (che, nel caso dell'esecuzione mediante ruolo, è costituito proprio dalla cartella di pagamento: a norma dell'art. 25 del d.P.R. 602 del 1973, quest'ultima deve infatti contenere l'intimazione di pagamento entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella stessa con avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata).
La conferma testuale dell'affermazione secondo la quale avverso la cartella di pagamento siano consentite le suddette forme di opposizione si rinviene sia nella formulazione dell'art. 24, comma 6°, del d.lgs. n. 46 del 1999 — a norma del quale “il giudizio di opposizione contro il ruolo per motivi inerenti il merito della pretesa contributiva è regolato dagli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile" -, sia in quella dell'art. 29, comma 2°, del medesimo decreto legislativo – a norma del quale “alle entrate indicate nel comma 1 non si applica la disposizione del comma 1° dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 16 del presente decreto, e le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie". Il citato art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo attualmente vigente, in relazione alla procedura di riscossione delle entrate tributarie, non consente infatti le opposizioni regolate dall'articolo 615 del codice di procedura civile (fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni), né le opposizioni regolate dall'articolo 617 del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed alla notificazione del titolo esecutivo. Di conseguenza, per quanto riguarda la riscossione dei crediti contributivi non tributari, il debitore che intenda contestare la regolarità formale degli atti di esecuzione nonché della cartella (che altro non è, lo si ricordi anche solo per inciso, se non un estratto del ruolo stesso), dovrà necessariamente proporre l'opposizione agli atti esecutivi secondo la disciplina del codice di rito e, in particolare, secondo il disposto degli artt. 618 bis e 617 c.p.c., ovverosia entro il già citato termine perentorio di 20 giorni decorrenti, per quanto riguarda la cartella, dalla notificazione della stessa (argomento che assorbe la questione relativa alla "capacità notificatoria" di coloro che hanno materialmente effettuato l'attività di notifica).
Tanto non significa che il contribuente possa rimanere privo di tutela a fronte di violazioni siffatte, stante il principio della piena autonomia dei diversi rimedi predisposti dall'ordinamento in favore dell'intimato (cfr. Cass., sez. un., 10.8.2000, n. 562; Cass.
7.3.2001, n. 3267; Cass. 15.5.2001, n. 6656; Cass. 19.10.2001, n. 12800).
Pertanto l'intimato potrà fare ricorso all'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 cpc, allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo ovvero all'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617 cpc, allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora (cfr. Cass. 28.6.2002, n. 9498).
Invero l'art. 29, comma 2°, d.lgs. n. 46/1999 prevede che per le entrate indicate nel comma 1 - e tra queste vi sono anche i crediti contributivi - non si applichi la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 che limita i motivi di opposizione di cui agli artt. 615 e 617 срс..
Va, quindi, ribadito che l'opposizione deve essere dichiarata ammissibile. L'art. 24 comma V, dlgs. n. 46/'99 stabilisce, come già ricordato, che “contro l'iscrizione al ruolo il contribuente può proporre opposizione al Giudice del Lavoro entro il termine di 40 gg. dalla notifica della cartella di pagamenti". L'opposizione deve, pertanto, ritenersi anche tempestiva.
Merito
Quanto al merito della questione sottoposta all'attenzione del giudicante va ribadito che è stato opposto l'avviso di addebito emesso dall' CP 1 di Pozzuoli l'avviso di addebito n.
37120230014381451000 formatosi il 24/11/2023 per un importo complessivo di Euro 2.682,50 di cui Euro 2.123,13 a titolo di mancato versamento di contributi I.V.S. relativi al periodo dal 09/2021 al 03/2022 Gestione Commercianti Matr. 20167221410 oltre a sanzioni ed interessi e che tale avviso di addebito nasce dalla iscrizione nella Gestione Previdenziale Lavoratori Autonomi Commercianti effettuata d'Ufficio dalla Sede di Pozzuoli. Nella memoria di costituzione in giudizio si specificano le ragioni della pretesa contributiva dell' CP_1
•
Afferma sul punto l'CP_1 che "a dispetto di quanto affermato dalla controparte che lamenta una presunta iscrizione d'ufficio, l'iscrizione alla Gestione Commercianti è avvenuta a seguito di domanda dello stesso Parte 1 Quest'ultimo ha fatto domanda di iscrizione in via telematica tramite la procedura ComUnica con compilazione del quadro AC, nel quale si dichiara di essere tenuti all'iscrizione alla Gestione I.N.P.S. degli esercenti attività commerciali per partecipazione al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con decorrenza dallo 01.09.2021.
L'articolo 9 del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, dispone che per l'avvio dell'attività d'impresa, gli interessati presentino all'ufficio del Registro delle Imprese, esclusivamente per via telematica o su supporto informatico, una comunicazione unica per assolvere tutti gli adempimenti amministrativi, ai fini fiscali, assistenziali, previdenziali e per il Registro delle Imprese. Ai sensi dell'articolo 5 del citato DPCM 6 maggio 2009, gli adempimenti che possono essere espletati tramite "Comunicazione unica" sono i seguenti: a) ... ; b) ; c) ; d) domanda d'iscrizione,
...
variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l'CP_ relativamente alle imprese artigiane ed esercenti attività commerciali. In relazione all'obbligo di iscrizione nella gestione esercenti attività commerciali è stata predisposta, in accordo con CP_5 e
CP 6 una apposita sezione della Comunicazione Unica, contenente le informazioni a carattere previdenziale (quadro AC). Tali informazioni sono allegate al flusso telematico degli eventi generati nel registro delle imprese dalle comunicazioni effettuate con la procedura telematica ComUnica. Si produce la delibera telematica e il relativo quadro AC. In caso di contestazione della compilazione del quadro AC, si chiede di ordinare alla Camera di Commercio l'esibizione del relativo documento.
Per quanto sopra, ogni contestazione dei requisiti per l'iscrizione alla Gestione
Commercianti dell' CP 1 è del tutto priva di fondamento in quanto collide con la chiara manifestazione di volontà espressa dal ricorrente all'atto dell'utilizzo della procedura telematica Comunica e della compilazione e trasmissione del quadro AC. Del resto, il ricorrente ha continuato a versare i contributi per l'attività svolta".
Le argomentazioni dell' CP 1 appaiono, invero, non superabili perché esse risultano comprovate dalla documentazione in atti (nel documento denominato “ISCRIZIONE DI IMPRENDITORE INDIVIDUALE E/O COADIUTORI PISCRIZIONE SOCIO E/O
COADIUTORI” viene barrata dal ricorrente la parte relativa alla dichiarazione “di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale CP 1 degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.09.2021".
Va subito precisato che l'aver sbarrato la casella con tale dichiarazione non è stato mai disconosciuto e/o formalmente contestato dal Pt 1 negli scritti difensiva.
Anche la parte relativa al versamento volontario dei contributi per l'attività svolta nel periodo che è oggetto del giudizio è comprovata dalla documentazione depositata dall' CP 1 ed in particolare dall'Estratto conto dei Parasubordinati dove emerge che per gli anni 2021, 2022 e 2023 sono stati volontariamente versati dal Pt 1 stesso contributi in qualità di attività di collaboratore svolta per la "Scuola Parte_2 Estratto Conto RA CO
NP nato a [...] il [...]
Istituto Nazionale Codice fiscale [...]Emesso il 14/05/2024 Previdenza Sociale residente in [...]560
80010 VILLARICCA (NA)
Il presente estratto conto ha carattere provvisorio ed informativo ed elenca i periodi contributivi attualmente registrati negli archivi dell'NP. Non ha valore certificativo. Laddove fosse necessario verificare il raggiungimento dei requisiti per la pensione occorre rivolgersi agli Uffici dell'NP o ad un Ente di patronato.
Anno Aliquota solare Reddito imponibile Descrizione committente Tipo di attività / contribuzione Contributi versati contributiva
250,00 2019 UNIVERSITA' TELEMATICA PEGASO S.R.L. Attivita' di collaborazione 85,58 34,23
SCUOLA ITALIANA EMERGENZE-SERVIZI INTR Attivita' di collaborazione 309,44 34,23 904,00 2021
1.627,84 35,03 4.647,00 SCUOLA ITALIANA EMERGENZE - SERVIZI INTR Attivita' di collaborazione 2022
Attivita' di collaborazione 452,00 2022 SCUOLA ITALIANA EMERGENZE-SERVIZI INTR 152,41 33,72
SCUOLA ITALIANA EMERGENZE-SERVIZI INTR Attivita' di collaborazione 2.720,00 2023 952,81 35,03
Segnalazioni personalizzate e/o pratiche in corso
Gestione Separata dal 31/01/2019.
Emerge dalla lettura degli atti di causa che è stato pertanto lo stesso Pt 1 che, con una "chiara manifestazione di volontà espressa... all'atto dell'utilizzo della procedura telematica Comunica e della compilazione e trasmissione del quadro AC." e con il volontario versamento dei contributi per l'attività svolta nel periodo che è oggetto del giudizio (provata dalla documentazione offerta dall' CP_1) a fornire riscontro e validità alla ricostruzione dei fatti come operata dalla difesa dell' CP_1.
Le argomentazioni svolte dal Pt 1 in replica alla memoria difensiva dell' CP_1 sono state le seguenti: "è però necessario per la nascita dell'obbligazione contributiva l'effettivo esercizio dell'attività di impresa dichiarata. Appare dunque evidente che non può confondersi l'amministrazione della società, con l'assunzione delle conseguenti responsabilità patrimoniali, con lo svolgimento del "lavoro aziendale" personalmente e con carattere di abitualità e prevalenza, qualora come nel caso in esame, per le dimensioni dell'impresa e per lo specifico oggetto sociale sia possibile che l'amministratore socio non sia anche impegnato nello svolgimento del lavoro aziendale. Ai fini dell'iscrizione ai sensi del succitato art 1 comma 203 deve pertanto porsi attenzione alla circostanza che il socio amministratore, cui solo spetta l'amministrazione della società, svolga anche il lavoro aziendale personalmente, abitualmente e in prevalenza. Tale norma stabilisce quale presupposto necessario e imprescindibile per l'iscrizione alla Gestione commercianti l'espletamento di una vera e propria attività di lavoro, svolta con i caratteri della prevalenza e dell'abitualità e che, oltre che derivare dalla qualità di socio deve essere aggiuntiva e distinta dalla mera attività amministrativa derivante dalla qualità di amministratore.
Quest'ultima si basa su una relazione di immedesimazione organica con la società, al limite del mandato (come desumibile dalla previsione dell'art. 2260 c.c.) e comporta, secondo quanto previsto dalla concreta delega, la partecipazione ad un'attività di gestione, l'espletamento di una attività di impulso e di rappresentanza, volta all'esecuzione del contratto di società e al funzionamento dell'organismo sociale.
L'attività di "puro" lavoro è, invece, rivolta alla concreta realizzazione dello scopo sociale e al suo raggiungimento operativo attraverso il concorso dei vari collaboratori della società. Dunque, la normativa di causa va in primo luogo interpretata tenendo conto di tale distinzione. In base al principio generale secondo cui la parte che assume l'esistenza di una circostanza di fatto è onerata della relativa prova, l'esistenza di tale presupposto, di cui alla lett. c), deve essere dimostrato dall'
-Se dunque questa è - come è la disposizione di legge, ne deriva che l'obbligo di iscrizione può ritenersi sussistente solo ove ricorra anche la partecipazione personale del socio al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza altrimenti si finisce per disconoscere ogni valenza ad un presupposto che la legge invece prevede espressamente.
Nel caso in esame invece, il ricorrente, benché rappresentante legale non ha mai partecipato alle attività amministrative e gestionali poste in essere dall'Ente associativo.
Lo stesso per tali attività si avvaleva di personale dipendente in forza alla società in particolare della Sig.ra Parte 3 inquadrato come lavoratrice parasubordinata (come da estratto contributivo allegato).
Onde per cui nel caso in esame risultano assolutamente assenti i prefati requisiti soggettivi legittimanti l'impugnata iscrizione".
Tali argomentazioni non paiono avere la capacità di annullare e/o ridimensionare la forza e la decisività del dato documentale ed in particolare la dichiarazione del ricorrente "di essere tenuto all'iscrizione alla Gestione speciale CP 1 degli esercenti attività commerciali in quanto partecipa direttamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza con Data Inizio Attività 01.09.2021”.
Tale dichiarazione esonera lo scrivente dal soffermarsi propria sugli appena menzionati requisiti (necessari per l'iscrizione alla Gestione Commercianti) di abitualità e prevalenza dell'attività lavorativa svolta dal ricorrente in favore dell'impresa in quanto se è vero che la qualità di socio non lavoratore non è sufficiente a far sorgere l'obbligo di iscrizione nella c.d. Gestione Commercianti, è però necessaria anche la partecipazione personale al lavoro aziendale, con carattere di abitualità e prevalenza, la cui ricorrenza deve essere provata dall' CP 1 (che come detto ha assolto al proprio onere probatorio).
Deve tenersi anche conto della circostanza - sempre evidenziata dalla parte convenuta relativa al fatto che il ricorrente non ha mai comunicato all'Istituto "la volontà di essere cancellata dalla Gestione dei Commercianti: non risulta pervenuta alcuna delibera di cancellazione tramite la predetta procedura ComUnica, né risulta formulata alcuna istanza all' CP_1 così come il ricorrente chiese di essere iscritto, avrebbe dovuto formulare motivata domanda di cancellazione dalla Gestione Commercianti ".
Tale rilievo assorbe e rende superfluo soffermarsi ogni altra argomentazione attorea.
L'opposizione proposta deve essere, pertanto, rigettata.
Gravi ed eccezionali ragioni tenuto conto della diversa qualità delle parti e dei motivi della presente decisione inducono lo scrivente a disporre la compensazione integrale delle spese del giudizio.
P. Q. M.
a) rigetta l'opposizione avverso l'avviso di addebito n. 37120230014381451000 (iscrizione alla Gestione Commercianti);
b) compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Napoli 14.2.2025
Il Giudice
Dr. Federico Bile