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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 11/11/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 102/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2020:
TRA
(c. f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Carlo Torresi, Paola Damen e Alessandro Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Pollenza, Via V. Vecchietti n.2, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c. f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Daniele Toffanin e Laura Massaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Rovigo, Via Mazzini n. 24/6, (per comunicazioni: tel. e fax 0425423359; mail: Email_1
; PEC: Email_2 Email_3
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Email_4 CONVENUTO
E
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Parte attrice, ha avanzato le seguenti conclusioni, come precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita in data 16.02.2015, per atto Notaio di VA, num. Rep. 51538/13608, Persona_1 stipulato in data 16.02.2015 tra i convenuti e i diritti di piena proprietà per 1/2 del villino distinto CP_1 al Catasto Fabbricati di Monselice al foglio 16, particella 274, sub. 2 (nat. A7- cons. vani 7) e 3 (nat. C6 cons.
24 mq), dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio;
- ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e ss. Cc, dichiarare la simulazione assoluta e dunque la totale inefficacia dell'atto di compravendita medesimo;
in entrambi casi ordinando al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” e – tenuto conto della palese temerarietà della resistenza in giudizio
– condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1, ovvero, ai sensi del comma 2, al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
Parte convenuta, ha avanzato le seguenti conclusioni, come precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
In via principale:
A) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita immobiliare sottoscritto tra i Sigg.ri e CP_1
, coniugati in regime di separazione dei beni in data 16.02.2015 avente ad oggetto la Controparte_2 piena proprietà della quota pari ad 1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito nel Comune di Monselice
(PD), Via Galeno, n. 31, risulta legittimamente stipulato per le ragioni esposte in premessa, con integrale rigetto delle domande attoree;
B) condannare parte attrice ex art. 96, co III°, c.p.c. alla corresponsione, a titolo di risarcimento, di una somma in favore di per le ragioni dedotte in parte motiva, nei limiti dello scaglione di riferimento ed in CP_1 via equitativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
e deducendo quanto segue: CP_1 Controparte_2
- in primo luogo, dichiarava di essere creditrice di , titolare dell'impresa CP_1
individuale E.R. con sede in Montagnana, in forza del mancato pagamento di una serie di fatture emesse tra il marzo 2012 ed il novembre 2014 per il servizio di fornitura merci, di ammontare complessivamente pari ad euro 38.270,39, oltre spese e interessi moratori;
- deduceva, altresì, che, in forza di dette fatture, aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1161/2015 emesso dal Tribunale di Fermo in data 17.12.2015, poi dichiarato irrevocabile con decreto del 02.05.2016 per mancata opposizione del debitore, con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento della somma di euro 38.270,39, oltre spese e interessi moratori;
- sosteneva, tuttavia, che a causa del persistente inadempimento della controparte, si era determinata in ordine all'avvio dell'azione esecutiva e che, in data 14.01.2016, aveva provveduto a notificare al debitore il relativo atto di precetto con il quale lo intimava al pagamento di euro 40.520,87 corrispondenti alla somma già richiesta con il decreto ingiuntivo n. 1161/2015, maggiorata delle spese e degli interessi nel frattempo maturati.
Dichiarava, poi, di non aver dato seguito all'azione esecutiva a causa della riscontrata incapienza della controparte debitrice e di aver tentato ulteriori procedimenti esecutivi, rispettivamente in data 28.09.2019 e 19.01.2019, tutti infruttuosi per assenza di beni utilmente pignorabili;
- sosteneva, inoltre, che l'odierno convenuto, in data 16.02.2015, con atto Notaio Per_1
di VA (num. Rep. 51538/13608) aveva venduto alla moglie ,
[...] Controparte_2 al prezzo di euro 70.000, la sua quota di proprietà per 1/2 del villino ove entrambi risiedono, sito in Monselice e catastalmente distinto al foglio 16, particella 274, sub. 2, cat.
A/7, cons. vani 7 e sub. 3, cat. C/6 cons. 24 mq. Deduceva, altresì, che la suddetta vendita sarebbe avvenuta nonostante che tra il 16 gennaio ed il 13 febbraio 2015 lo stesso CP_1
aveva mandato protestati assegni per euro 26.205,71, cui se ne aggiungevano altri per
[...] euro 5.250,00 nei giorni successivi, per un totale di euro 31.455,71;
- sul punto, sosteneva che il debitore, al momento della vendita, fosse consapevole del pregiudizio che la suddetta alienazione immobiliare avrebbe arrecato alle ragioni del creditore e che, con tale condotta, il debitore avrebbe fraudolentemente posto in essere un'azione volta a consentirgli di evitare di adempiere ai propri debiti;
- deduceva, inoltre, che la compravendita non poteva essere avvenuta senza che l'acquirente,
avesse anche lei piena consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe Controparte_2 derivato al creditore. Presentava, quindi, la ricostruzione secondo cui, dato il rapporto di coniugio e convivenza intercorrente fra i due, e avrebbero CP_1 Controparte_2 agito di comune accordo per sottrarre la loro casa alla garanzia dei creditori. Secondo parte attrice tale ricostruzione risulterebbe dimostrata dal fatto che per Controparte_2 acquistare la quota di proprietà di suo marito, avrebbe acceso un mutuo ipotecario pari ad euro 105.000,00, nonché dall'esiguità del prezzo da loro stessi pattuito, il quale corrisponderebbe ad appena 70.000,00 euro;
- sosteneva, pertanto, che nel caso di specie fossero integrati i presupposti di cui all'art. 2901
c.c. per la revocazione del suddetto atto di compravendita immobiliare;
- eccepiva, infine, che l'inverosimiglianza del prezzo, la mancanza di alcuna plausibile giustificazione della compravendita (trattandosi di coniugi tuttora conviventi nell'immobile), l'irrilevanza dell'eventuale effettivo passaggio di denaro, il quale sarebbe comunque rimasto a disposizione del nucleo familiare senza un corrispondente e reale impoverimento della moglie a favore del marito, avrebbero fornito la prova della natura simulata della compravendita.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 15.10.2020, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale, a fondamento delle proprie domande ed eccezioni deduceva quanto segue:
[...] - in primo luogo, sosteneva l'infondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice, in quanto la compravendita intervenuta tra le parti convenute, fra loro coniugate in regime di separazione legale dei beni, sarebbe stata posta in essere al solo scopo di cautelarsi reciprocamente per la regolazione delle rispettive consistenze patrimoniali;
- deduceva, altresì, che alla data di sottoscrizione dell'atto di vendita immobiliare, avvenuta il 16.02.2015, non era ancora stata promossa nei suoi confronti alcuna azione giudiziale o monitoria da parte della creditrice. Secondo parte convenuta, quindi, ai fini dell'azione revocatoria, il requisito soggettivo di cui doveva essere provata la sussistenza in capo al debitore non sarebbe stato quello della semplice conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (cd. scientia damni), bensì quello della dolosa preordinazione dei due contraenti a compromettere il soddisfacimento del credito tramite l'atto di compravendita (c.d. consilium fraudis), di cui, però, la controparte, nel caso di specie, a suo dire, non sarebbe riuscita a dar prova;
- sosteneva, inoltre, che la controparte non sarebbe riuscita a dimostrare nemmeno l'elemento oggettivo dell'eventus damni, in tanto in quanto la cessione a titolo oneroso del
50% della proprietà dell'immobile nei confronti della moglie, per un importo pari ad euro
70.000,00, non avrebbe determinato alcuna dispersione del patrimonio posto a garanzia del credito;
- secondo la parte convenuta, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna simulazione e ne costituirebbe prova il fatto che la Sig.ra avrebbe contratto un regolare mutuo CP_2 ipotecario per corrispondere il dovuto al;
CP_1
- deduceva, poi, la regolarità del valore pattuito ai fini della vendita. A suo dire, infatti, siffatto valore corrisponderebbe a circa la metà del valore dell'immobile in base alla sua rendita catastale, pari ad euro 130.000,00. Sosteneva, altresì, la legittimità dell'alienazione della quota, la quale si giustificherebbe in ragione del fatto che, al momento della compravendita, i due coniugi erano fra loro in un momento di crisi coniugale tale da giustificare una regolazione dei propri rapporti patrimoniali;
- concludeva asserendo che, in ogni caso, l'avvenuto versamento del corrispettivo in denaro non avrebbe determinato alcuna diminuzione della consistenza patrimoniale del Sig.
e, per tale motivo, la Sig.ra non avrebbe potuto essere a conoscenza CP_1 CP_2 dell'asserito pregiudizio lamentato dalla controparte creditrice. Secondo la parte convenuta, il danno lamentato dalla non solo non sarebbe stato voluto, ma Parte_1 nemmeno sarebbe stato conosciuto o conoscibile dallo stesso debitore, e nemmeno avrebbe potuto configurarsi laddove la crisi coniugale fosse stata formalizzata;
- deduceva, infine, la temerarietà della domanda di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., stante l'anteriorità dell'atto di compravendita immobiliare rispetto al sorgere del credito giudizialmente accertato.
3. All'udienza del 05.11.2020, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 183, comma Controparte_2
6, c.p.c.
4. Con le suddette memorie le parti specificavano le domande, eccezioni e deduzioni già avanzate con i propri atti introduttivi. Parte convenuta avanzava le proprie istanze istruttorie chiedendo fosse ammessa la prova testimoniale da assumersi in via delegata ex art. 203 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, stante il luogo di residenza dei testimoni indicati.
5. All'udienza del 29.04.2021, il Giudice rigettava le suddette istanze istruttorie e, ritenendo la causa già matura per la decisione, concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come già riportate in epigrafe.
6. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed istruita la causa in via documentale, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
7. La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
8. Come è noto, la controversia avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria di atto di disposizione di beni da parte del creditore, di cui all'art. 2901 c.c., non ha funzione restitutoria della proprietà ovvero del possesso del bene oggetto del contratto che si intende revocare, bensì comporta la sola inefficacia dell'atto nei confronti del creditore procedente. L'effetto della dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 2901 c.c., infatti, è quello di rendere il bene trasferito, la cui proprietà rimane acquisita al terzo acquirente, assoggettabile ad azione esecutiva, consentendosi, ai sensi dell'art. 2902 c.c., al creditore vittorioso in revocatoria di promuovere nei confronti del terzo acquirente “le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato” (cfr., fra le altre, Cass. 30 marzo 1976, n. 1142; Cass. 22 giugno 1985, n. 2757). 9. Ciò posto, occorre verificare se nel caso di specie siano presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In tale prospettiva, appare evidente la sussistenza di un credito vantato dalla società nei Parte_1 confronti di . Sul punto, parte attrice ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1161/2015, CP_1 emesso dal Tribunale di Fermo in data 17.12.2015, con il quale è stato ingiunto alla controparte debitrice il pagamento di euro 38.270,35 oltre spese e interessi, a causa del mancato pagamento di una serie di fatture emesse dalla società ricorrente tra il marzo 2012 ed il novembre 2014, unitamente al decreto n. 2902/2015 del 02.05.2016, con il quale il Tribunale ha dichiarato la definitiva esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo per mancata opposizione dell'ingiunto (cfr.
i documenti n. 1 e n. 2 allegati al fascicolo di parte attrice). Va altresì aggiunto che la parte odierna convenuta non contesta in alcun modo né l'esistenza del rapporto commerciale intercorso fra le parti né la fondatezza del credito vantato dall'attrice.
Del pari, non è reso oggetto di contestazione l'atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
repertorio n. 31538, raccolta n. 13608, del 16.02.2015, con il quale ha venduto
[...] CP_1
a sua moglie (coniugi fra loro in regime di separazione dei beni) la piena Controparte_2 proprietà della quota pari a 1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito in Monselice, via
Galeno, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 16, particella 274, sub. 2 e sub. 3, ad un prezzo pari ad euro 70.000,00 (cfr. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte attrice).
10. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il credito vantato dall'attrice risulti anteriore all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria. Infatti, posto che l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne determina l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti da tempo sancito il principio secondo cui “In tema di Azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. 25 novembre
1985, n. 5824; cfr. anche Cass. 8 maggio 1984, n. 2801; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060). Ne discende che il credito oggetto del titolo sopra indicato, sorto in forza delle fatture emesse tra il marzo del
2012 ed il novembre del 2014, risulta anteriore all'atto dispositivo posto in essere dal convenuto in data 16.02.2015. 11. Ciò posto, esaminando l'atto dispositivo posto in essere da , non può revocarsi CP_1
in dubbio che questo comporti la dispersione dei beni facenti capo allo stesso con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che il c.d. eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito: “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni"” (Cass., 24 luglio 2003, n.
11471; cfr. anche Cass. 5 febbraio 2013, n. 2651; Cass. 18 novembre 2010, n. 23263; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494). Nel caso di specie la vendita del bene immobile compiuta dalla parte convenuta ha certamente provocato una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore che, ex art. 2740 c.c., deve considerarsi nella propria interezza, rendendo così più difficoltosa l'esecuzione per la soddisfazione del credito.
12. Quanto alla conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. scientia damni) e, quindi, alla consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio, la prova di tale stato psicologico, com'è noto, può essere data anche attraverso presunzioni: “Anche per la revocatoria ordinaria (come per quella fallimentare) è ammissibile la prova per presunzioni semplici della scientia damni da parte dell'acquirente, senza che, in
Mancanza di limitazioni stabilite dalla legge, sia al riguardo da richiedere un particolare rigore o da adottare un diverso concetto di presunzione semplice, che, costituendo un mezzo di prova sussidiario, utilizzabile in assenza di prove contrarie, e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, può fornire solo una certezza relativa, idonea, peraltro, a colmare le lacune istruttorie, specialmente in materie nelle quali è difficile o impossibile acquisire la prova diretta” (Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Invero, solo per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo (c.d. partecipatio fraudis), nel caso di atto posteriore rispetto all'insorgenza del credito, da provarsi eventualmente tramite presunzioni, (cfr. Cass. n. 7262 del 2000; Cass. 2000, n. 7452 del 2000), o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore (c.d. consilium fraudis). Nel caso di specie, trattandosi di un'azione revocatoria ordinaria esercitata a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (in questo senso, Cass., 23 novembre 1985, n. 5824; Cassazione civile, 19 marzo 1996, n. 2303; Cassazione civile, 8 luglio 1998, n. 6676; Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741).
Nel caso di specie, la consapevolezza, in seno ad entrambi i coniugi contraenti, del pregiudizio arrecato alla società creditrice, è provata proprio dalla circostanza che la compravendita sia intervenuta successivamente al sorgere del debito, oltreché dall'esistenza del suddetto vincolo di parentela tra il debitore ed il terzo acquirente, il quale rende inverosimile che la moglie dell'odierno convenuto, nonostante le asserite criticità affettive della coppia, non avesse consapevolezza del debito del marito e del possibile pregiudizio, pur se genericamente inteso, arrecabile al creditore di quest'ultimo tramite l'alienazione della quota di proprietà dell'immobile abitativo (cfr. Cass. civ. 5359/2009, 2748/2005).
13. In definitiva, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata, nei suoi confronti l'inefficacia della vendita a rogito Notaio repertorio n. 31538, Persona_1 raccolta n. 13608, del 16.02.2015, con il quale ha venduto a sua moglie CP_1 CP_2
(coniugi fra loro in regime di separazione dei beni) la piena proprietà della quota pari a
[...]
1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito in Monselice, via Galeno, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 16, particella 274, sub. 2 e sub. 3, ad un prezzo pari ad euro 70.000,00.
14. I convenuti rimasti soccombenti devono essere condannati alla refusione, in favore della delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in Parte_1 dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55 del 2014 e ss. mm. e i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 102/2020,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della vendita a rogito Notaio
repertorio n. 31538, raccolta n. 13608, del 16.02.2015; Persona_1
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio che liquida in euro 862,88 per spese vive ed 7.616 per compensi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Fermo, lì 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO affari civili contenziosi
Il Tribunale, nella persona del magistrato Dott. Francesco De Perna, ha pronunciato la presente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 102/2020:
TRA
(c. f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Carlo Torresi, Paola Damen e Alessandro Luciani ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori, sito in Pollenza, Via V. Vecchietti n.2, giusta procura in calce all'atto di citazione;
ATTRICE
E
(c. f. ), rappresentato e difeso, congiuntamente e CP_1 CodiceFiscale_1 disgiuntamente, dagli Avv.ti Giovanni Daniele Toffanin e Laura Massaro, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, sito in Rovigo, Via Mazzini n. 24/6, (per comunicazioni: tel. e fax 0425423359; mail: Email_1
; PEC: Email_2 Email_3
, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
Email_4 CONVENUTO
E
; Controparte_2
CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c.;
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 19.06.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come segue.
Parte attrice, ha avanzato le seguenti conclusioni, come precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza,
- accertati i presupposti di cui all'art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell'atto di compravendita in data 16.02.2015, per atto Notaio di VA, num. Rep. 51538/13608, Persona_1 stipulato in data 16.02.2015 tra i convenuti e i diritti di piena proprietà per 1/2 del villino distinto CP_1 al Catasto Fabbricati di Monselice al foglio 16, particella 274, sub. 2 (nat. A7- cons. vani 7) e 3 (nat. C6 cons.
24 mq), dichiarando inefficace nei confronti dell'attore l'atto di disposizione del patrimonio;
- ovvero, in subordine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1414 e ss. Cc, dichiarare la simulazione assoluta e dunque la totale inefficacia dell'atto di compravendita medesimo;
in entrambi casi ordinando al competente Conservatore dei competenti Registri Immobiliari, con esonero da parte di quest'ultimo, di annotare il provvedimento, ai sensi dell'art. 2655 c.c., a margine della trascrizione dell'atto citato.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” e – tenuto conto della palese temerarietà della resistenza in giudizio
– condanna al risarcimento dei danni ex art. 96 comma 1, ovvero, ai sensi del comma 2, al pagamento di una somma equitativamente determinata”.
Parte convenuta, ha avanzato le seguenti conclusioni, come precisate con la prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.:
“Piaccia all'Ill.mo giudice adito, rigettata ogni contraria istanza, eccezione o difesa:
In via principale:
A) accertare e dichiarare che l'atto di compravendita immobiliare sottoscritto tra i Sigg.ri e CP_1
, coniugati in regime di separazione dei beni in data 16.02.2015 avente ad oggetto la Controparte_2 piena proprietà della quota pari ad 1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito nel Comune di Monselice
(PD), Via Galeno, n. 31, risulta legittimamente stipulato per le ragioni esposte in premessa, con integrale rigetto delle domande attoree;
B) condannare parte attrice ex art. 96, co III°, c.p.c. alla corresponsione, a titolo di risarcimento, di una somma in favore di per le ragioni dedotte in parte motiva, nei limiti dello scaglione di riferimento ed in CP_1 via equitativa.
In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento”.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto di citazione, ritualmente notificato, la società conveniva in giudizio Parte_1
e deducendo quanto segue: CP_1 Controparte_2
- in primo luogo, dichiarava di essere creditrice di , titolare dell'impresa CP_1
individuale E.R. con sede in Montagnana, in forza del mancato pagamento di una serie di fatture emesse tra il marzo 2012 ed il novembre 2014 per il servizio di fornitura merci, di ammontare complessivamente pari ad euro 38.270,39, oltre spese e interessi moratori;
- deduceva, altresì, che, in forza di dette fatture, aveva richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo n. 1161/2015 emesso dal Tribunale di Fermo in data 17.12.2015, poi dichiarato irrevocabile con decreto del 02.05.2016 per mancata opposizione del debitore, con il quale era stato ingiunto a quest'ultimo il pagamento della somma di euro 38.270,39, oltre spese e interessi moratori;
- sosteneva, tuttavia, che a causa del persistente inadempimento della controparte, si era determinata in ordine all'avvio dell'azione esecutiva e che, in data 14.01.2016, aveva provveduto a notificare al debitore il relativo atto di precetto con il quale lo intimava al pagamento di euro 40.520,87 corrispondenti alla somma già richiesta con il decreto ingiuntivo n. 1161/2015, maggiorata delle spese e degli interessi nel frattempo maturati.
Dichiarava, poi, di non aver dato seguito all'azione esecutiva a causa della riscontrata incapienza della controparte debitrice e di aver tentato ulteriori procedimenti esecutivi, rispettivamente in data 28.09.2019 e 19.01.2019, tutti infruttuosi per assenza di beni utilmente pignorabili;
- sosteneva, inoltre, che l'odierno convenuto, in data 16.02.2015, con atto Notaio Per_1
di VA (num. Rep. 51538/13608) aveva venduto alla moglie ,
[...] Controparte_2 al prezzo di euro 70.000, la sua quota di proprietà per 1/2 del villino ove entrambi risiedono, sito in Monselice e catastalmente distinto al foglio 16, particella 274, sub. 2, cat.
A/7, cons. vani 7 e sub. 3, cat. C/6 cons. 24 mq. Deduceva, altresì, che la suddetta vendita sarebbe avvenuta nonostante che tra il 16 gennaio ed il 13 febbraio 2015 lo stesso CP_1
aveva mandato protestati assegni per euro 26.205,71, cui se ne aggiungevano altri per
[...] euro 5.250,00 nei giorni successivi, per un totale di euro 31.455,71;
- sul punto, sosteneva che il debitore, al momento della vendita, fosse consapevole del pregiudizio che la suddetta alienazione immobiliare avrebbe arrecato alle ragioni del creditore e che, con tale condotta, il debitore avrebbe fraudolentemente posto in essere un'azione volta a consentirgli di evitare di adempiere ai propri debiti;
- deduceva, inoltre, che la compravendita non poteva essere avvenuta senza che l'acquirente,
avesse anche lei piena consapevolezza del pregiudizio che ne sarebbe Controparte_2 derivato al creditore. Presentava, quindi, la ricostruzione secondo cui, dato il rapporto di coniugio e convivenza intercorrente fra i due, e avrebbero CP_1 Controparte_2 agito di comune accordo per sottrarre la loro casa alla garanzia dei creditori. Secondo parte attrice tale ricostruzione risulterebbe dimostrata dal fatto che per Controparte_2 acquistare la quota di proprietà di suo marito, avrebbe acceso un mutuo ipotecario pari ad euro 105.000,00, nonché dall'esiguità del prezzo da loro stessi pattuito, il quale corrisponderebbe ad appena 70.000,00 euro;
- sosteneva, pertanto, che nel caso di specie fossero integrati i presupposti di cui all'art. 2901
c.c. per la revocazione del suddetto atto di compravendita immobiliare;
- eccepiva, infine, che l'inverosimiglianza del prezzo, la mancanza di alcuna plausibile giustificazione della compravendita (trattandosi di coniugi tuttora conviventi nell'immobile), l'irrilevanza dell'eventuale effettivo passaggio di denaro, il quale sarebbe comunque rimasto a disposizione del nucleo familiare senza un corrispondente e reale impoverimento della moglie a favore del marito, avrebbero fornito la prova della natura simulata della compravendita.
2. Con comparsa di risposta depositata in data 15.10.2020, si costituiva in giudizio CP_1
, il quale, a fondamento delle proprie domande ed eccezioni deduceva quanto segue:
[...] - in primo luogo, sosteneva l'infondatezza della ricostruzione dei fatti offerta dalla parte attrice, in quanto la compravendita intervenuta tra le parti convenute, fra loro coniugate in regime di separazione legale dei beni, sarebbe stata posta in essere al solo scopo di cautelarsi reciprocamente per la regolazione delle rispettive consistenze patrimoniali;
- deduceva, altresì, che alla data di sottoscrizione dell'atto di vendita immobiliare, avvenuta il 16.02.2015, non era ancora stata promossa nei suoi confronti alcuna azione giudiziale o monitoria da parte della creditrice. Secondo parte convenuta, quindi, ai fini dell'azione revocatoria, il requisito soggettivo di cui doveva essere provata la sussistenza in capo al debitore non sarebbe stato quello della semplice conoscenza del pregiudizio arrecato al creditore (cd. scientia damni), bensì quello della dolosa preordinazione dei due contraenti a compromettere il soddisfacimento del credito tramite l'atto di compravendita (c.d. consilium fraudis), di cui, però, la controparte, nel caso di specie, a suo dire, non sarebbe riuscita a dar prova;
- sosteneva, inoltre, che la controparte non sarebbe riuscita a dimostrare nemmeno l'elemento oggettivo dell'eventus damni, in tanto in quanto la cessione a titolo oneroso del
50% della proprietà dell'immobile nei confronti della moglie, per un importo pari ad euro
70.000,00, non avrebbe determinato alcuna dispersione del patrimonio posto a garanzia del credito;
- secondo la parte convenuta, nel caso di specie, non vi sarebbe stata alcuna simulazione e ne costituirebbe prova il fatto che la Sig.ra avrebbe contratto un regolare mutuo CP_2 ipotecario per corrispondere il dovuto al;
CP_1
- deduceva, poi, la regolarità del valore pattuito ai fini della vendita. A suo dire, infatti, siffatto valore corrisponderebbe a circa la metà del valore dell'immobile in base alla sua rendita catastale, pari ad euro 130.000,00. Sosteneva, altresì, la legittimità dell'alienazione della quota, la quale si giustificherebbe in ragione del fatto che, al momento della compravendita, i due coniugi erano fra loro in un momento di crisi coniugale tale da giustificare una regolazione dei propri rapporti patrimoniali;
- concludeva asserendo che, in ogni caso, l'avvenuto versamento del corrispettivo in denaro non avrebbe determinato alcuna diminuzione della consistenza patrimoniale del Sig.
e, per tale motivo, la Sig.ra non avrebbe potuto essere a conoscenza CP_1 CP_2 dell'asserito pregiudizio lamentato dalla controparte creditrice. Secondo la parte convenuta, il danno lamentato dalla non solo non sarebbe stato voluto, ma Parte_1 nemmeno sarebbe stato conosciuto o conoscibile dallo stesso debitore, e nemmeno avrebbe potuto configurarsi laddove la crisi coniugale fosse stata formalizzata;
- deduceva, infine, la temerarietà della domanda di controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., stante l'anteriorità dell'atto di compravendita immobiliare rispetto al sorgere del credito giudizialmente accertato.
3. All'udienza del 05.11.2020, il Giudice, rilevata la regolarità della notifica, dichiarava la contumacia di e concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 183, comma Controparte_2
6, c.p.c.
4. Con le suddette memorie le parti specificavano le domande, eccezioni e deduzioni già avanzate con i propri atti introduttivi. Parte convenuta avanzava le proprie istanze istruttorie chiedendo fosse ammessa la prova testimoniale da assumersi in via delegata ex art. 203 c.p.c. innanzi al Tribunale di Rovigo, stante il luogo di residenza dei testimoni indicati.
5. All'udienza del 29.04.2021, il Giudice rigettava le suddette istanze istruttorie e, ritenendo la causa già matura per la decisione, concedeva alle parti costituite i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
All'udienza del 19.06.2025, le parti precisavano le conclusioni come già riportate in epigrafe.
6. Instaurato il contraddittorio, definito il tema della lite ed istruita la causa in via documentale, il Giudice rimetteva la causa in decisione.
RITENUTO IN DIRITTO
7. La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi che seguono.
8. Come è noto, la controversia avente ad oggetto l'azione revocatoria ordinaria di atto di disposizione di beni da parte del creditore, di cui all'art. 2901 c.c., non ha funzione restitutoria della proprietà ovvero del possesso del bene oggetto del contratto che si intende revocare, bensì comporta la sola inefficacia dell'atto nei confronti del creditore procedente. L'effetto della dichiarazione di inefficacia di cui all'art. 2901 c.c., infatti, è quello di rendere il bene trasferito, la cui proprietà rimane acquisita al terzo acquirente, assoggettabile ad azione esecutiva, consentendosi, ai sensi dell'art. 2902 c.c., al creditore vittorioso in revocatoria di promuovere nei confronti del terzo acquirente “le azioni esecutive o conservative sui beni che formano oggetto dell'atto impugnato” (cfr., fra le altre, Cass. 30 marzo 1976, n. 1142; Cass. 22 giugno 1985, n. 2757). 9. Ciò posto, occorre verificare se nel caso di specie siano presenti tutti i requisiti richiesti dall'art. 2901 c.c.
In tale prospettiva, appare evidente la sussistenza di un credito vantato dalla società nei Parte_1 confronti di . Sul punto, parte attrice ha prodotto il decreto ingiuntivo n. 1161/2015, CP_1 emesso dal Tribunale di Fermo in data 17.12.2015, con il quale è stato ingiunto alla controparte debitrice il pagamento di euro 38.270,35 oltre spese e interessi, a causa del mancato pagamento di una serie di fatture emesse dalla società ricorrente tra il marzo 2012 ed il novembre 2014, unitamente al decreto n. 2902/2015 del 02.05.2016, con il quale il Tribunale ha dichiarato la definitiva esecutorietà del suddetto decreto ingiuntivo per mancata opposizione dell'ingiunto (cfr.
i documenti n. 1 e n. 2 allegati al fascicolo di parte attrice). Va altresì aggiunto che la parte odierna convenuta non contesta in alcun modo né l'esistenza del rapporto commerciale intercorso fra le parti né la fondatezza del credito vantato dall'attrice.
Del pari, non è reso oggetto di contestazione l'atto di compravendita a rogito Notaio Per_1
repertorio n. 31538, raccolta n. 13608, del 16.02.2015, con il quale ha venduto
[...] CP_1
a sua moglie (coniugi fra loro in regime di separazione dei beni) la piena Controparte_2 proprietà della quota pari a 1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito in Monselice, via
Galeno, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 16, particella 274, sub. 2 e sub. 3, ad un prezzo pari ad euro 70.000,00 (cfr. doc. n. 9 allegato al fascicolo di parte attrice).
10. Tanto premesso, deve evidenziarsi come il credito vantato dall'attrice risulti anteriore all'atto dispositivo oggetto dell'azione revocatoria. Infatti, posto che l'anteriorità del credito rispetto all'atto impugnato deve essere affermata in riferimento al credito nella sua essenza, e cioè al momento in cui si è verificata la situazione di fatto che ne determina l'effettiva insorgenza, e non anche al relativo accertamento giudiziale, che può essere anche posteriore all'atto di cui viene chiesta l'inefficacia.
Sul punto, la Suprema Corte ha infatti da tempo sancito il principio secondo cui “In tema di Azione revocatoria ordinaria, l'anteriorità o meno del credito rispetto all'atto impugnato va riguardata con riferimento al momento della sua effettiva insorgenza e non a quello del suo accertamento giudiziale” (Cass. 25 novembre
1985, n. 5824; cfr. anche Cass. 8 maggio 1984, n. 2801; Cass. 16 luglio 1973, n. 2060). Ne discende che il credito oggetto del titolo sopra indicato, sorto in forza delle fatture emesse tra il marzo del
2012 ed il novembre del 2014, risulta anteriore all'atto dispositivo posto in essere dal convenuto in data 16.02.2015. 11. Ciò posto, esaminando l'atto dispositivo posto in essere da , non può revocarsi CP_1
in dubbio che questo comporti la dispersione dei beni facenti capo allo stesso con conseguente pericolo di danno per il creditore.
Sul punto, la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che il c.d. eventus damni sussiste non solo nel caso in cui l'atto di disposizione comporti la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma in ogni caso in cui esso renda più incerta o difficoltosa la realizzazione del credito: “In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento dell'azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito, l'onere di provare l'insussistenza di tale rischio, in ragione di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto nell'azione di revocazione, che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell'"eventus damni"” (Cass., 24 luglio 2003, n.
11471; cfr. anche Cass. 5 febbraio 2013, n. 2651; Cass. 18 novembre 2010, n. 23263; Cass. 18 ottobre 2011, n. 21494). Nel caso di specie la vendita del bene immobile compiuta dalla parte convenuta ha certamente provocato una diminuzione della garanzia patrimoniale del debitore che, ex art. 2740 c.c., deve considerarsi nella propria interezza, rendendo così più difficoltosa l'esecuzione per la soddisfazione del credito.
12. Quanto alla conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (c.d. scientia damni) e, quindi, alla consapevolezza che, attraverso la realizzazione dell'atto, si venga a determinare una situazione di pericolo di incapienza del patrimonio, la prova di tale stato psicologico, com'è noto, può essere data anche attraverso presunzioni: “Anche per la revocatoria ordinaria (come per quella fallimentare) è ammissibile la prova per presunzioni semplici della scientia damni da parte dell'acquirente, senza che, in
Mancanza di limitazioni stabilite dalla legge, sia al riguardo da richiedere un particolare rigore o da adottare un diverso concetto di presunzione semplice, che, costituendo un mezzo di prova sussidiario, utilizzabile in assenza di prove contrarie, e rimesso al prudente apprezzamento del giudice, può fornire solo una certezza relativa, idonea, peraltro, a colmare le lacune istruttorie, specialmente in materie nelle quali è difficile o impossibile acquisire la prova diretta” (Cass. civ., 8 giugno 1983, n. 3937).
Invero, solo per gli atti a titolo oneroso, è necessaria anche la consapevolezza del terzo (c.d. partecipatio fraudis), nel caso di atto posteriore rispetto all'insorgenza del credito, da provarsi eventualmente tramite presunzioni, (cfr. Cass. n. 7262 del 2000; Cass. 2000, n. 7452 del 2000), o la partecipazione del terzo alla dolosa preordinazione, nel caso di atto anteriore (c.d. consilium fraudis). Nel caso di specie, trattandosi di un'azione revocatoria ordinaria esercitata a tutela di un credito sorto prima dell'atto dispositivo del debitore del quale si chiede la declaratoria d'inefficacia, il requisito della conoscenza, da parte del debitore e del terzo, del pregiudizio arrecato dall'atto stesso, non richiede la consapevolezza della specifica ragione creditoria dell'attore, essendo sufficiente che tale consapevolezza investa la riduzione della consistenza del patrimonio di detto debitore in danno dei creditori complessivamente considerati (in questo senso, Cass., 23 novembre 1985, n. 5824; Cassazione civile, 19 marzo 1996, n. 2303; Cassazione civile, 8 luglio 1998, n. 6676; Cassazione civile, sez. I, 23 marzo 2004, n. 5741).
Nel caso di specie, la consapevolezza, in seno ad entrambi i coniugi contraenti, del pregiudizio arrecato alla società creditrice, è provata proprio dalla circostanza che la compravendita sia intervenuta successivamente al sorgere del debito, oltreché dall'esistenza del suddetto vincolo di parentela tra il debitore ed il terzo acquirente, il quale rende inverosimile che la moglie dell'odierno convenuto, nonostante le asserite criticità affettive della coppia, non avesse consapevolezza del debito del marito e del possibile pregiudizio, pur se genericamente inteso, arrecabile al creditore di quest'ultimo tramite l'alienazione della quota di proprietà dell'immobile abitativo (cfr. Cass. civ. 5359/2009, 2748/2005).
13. In definitiva, in accoglimento della domanda di parte attrice, deve essere dichiarata, nei suoi confronti l'inefficacia della vendita a rogito Notaio repertorio n. 31538, Persona_1 raccolta n. 13608, del 16.02.2015, con il quale ha venduto a sua moglie CP_1 CP_2
(coniugi fra loro in regime di separazione dei beni) la piena proprietà della quota pari a
[...]
1/2 della porzione del fabbricato bifamiliare sito in Monselice, via Galeno, censito al N.C.T. di detto Comune al foglio 16, particella 274, sub. 2 e sub. 3, ad un prezzo pari ad euro 70.000,00.
14. I convenuti rimasti soccombenti devono essere condannati alla refusione, in favore della delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in Parte_1 dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. 55 del 2014 e ss. mm. e i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta a R.G. n. 102/2020,
e vertente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice;
- dichiara l'inefficacia, nei confronti della parte attrice, della vendita a rogito Notaio
repertorio n. 31538, raccolta n. 13608, del 16.02.2015; Persona_1
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore della parte attrice, delle spese del giudizio che liquida in euro 862,88 per spese vive ed 7.616 per compensi, oltre spese generali Iva e Cpa come per legge.
Fermo, lì 11.11.2025
Il Giudice
Dott. Francesco De Perna