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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/07/2025, n. 867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 867 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano Corte D'Appello di Catanzaro SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1221 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Marco Santoemma Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Florenza Russo
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Dirigente medico. Valutazioni professionali. Retribuzione di posizione minima unificata. Risarcimento danni da perdita di chances. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.8.19 conveniva in giudizio l' Parte_1 CO
e l' , esponendo:
[...] NT
a) di lavorare alle dipendenze dell dal 21.2.89 Controparte_4 come dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo, prestando servizio presso la Struttura Operativa Complessa (SOC) Ginecologia e Ostetricia a direzione universitaria dell'
[...] ; NT b) che, mentre l' aveva provveduto ad effettuare le valutazioni CO di professionalità dei dirigenti medici addetti alla analoga Struttura Operativa Complessa a direzione aziendale, conferendo agli stessi i relativi incarichi professionali, altrettanto non era avvenuto per i dirigenti medici, tra cui il addetti alla SOC Ginecologia e Ostetricia a direzione universitaria;
Pt_1 c) che a causa di tale inadempimento all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, il ricorrente non aveva mai potuto conseguire incarichi professionali congrui rispetto all'anzianità maturata e che ciò gli aveva cagionato danni sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo professionale.
2) Evidenziava che il suo diritto alla valutazione era previsto dall'art. 15 D. Lgs. n° 502/92, che aveva trovato concreta applicazione da parte degli artt. 25 ss del CCNL di settore parte normativa (CCNL
3.11.05).
3) Riportate le disposizioni dei succitati art. 25 ss., denunciava il grave inadempimento “dell'azienda” per non averlo sottoposto nemmeno alla valutazione di professionalità quinquennale, tanto da trovarsi nella posizione di un dirigente medico con anzianità inferiore a cinque anni, con l'ulteriore conseguenza di non aver potuto ricoprire presso “le aziende” per cui aveva lavorato un incarico professionale o di struttura. Tanto aveva determinato, sotto il profilo economico, il mancato incremento della retribuzione di posizione e la mancata percezione della retribuzione di risultato.
4) Aggiungeva di non ignorare che “i suddetti danni” presupponevano una prognosi di valutazione positiva, richiamando al riguardo Cass. n° 21678/13, ma che nel caso di specie “tale prognosi” era ampiamente supportata da una serie di elementi di prova presuntiva, quali il fatto che il ricorrente aveva lavorato fianco a fianco con i colleghi della Soc a direzione aziendale che erano stati valutati e che avevano ricevuto incarichi professionali;
che le due Soc avevano Parte_2 raggiunto una elevata produttività; ma soprattutto la circostanza che il ricorrente, a riprova della sua elevata qualità professionale, aveva svolto l'incarico di direttore di struttura complessa Ostetricia e Ginecologia alle dipendenze dell' . Controparte_5
5) Sotto il profilo della “liquidazione del danno”, le due aziende dovevano essere condannate a svolgere le valutazioni di professionalità obbligatorie per legge e per contratto. Inoltre, egli aveva diritto a conseguire la retribuzione di posizione minima contrattuale, nonché la retribuzione di risultato che sarebbe stata percepita se il ricorrente avesse realizzato il suo preciso diritto, a conseguire gli incarichi dirigenziali connessi alla sua funzione ed alla sua anzianità (art. 27). Tale ultima voce doveva essere commisurata in termini di perdita di chances, tenendo conto dell'elevatissima probabilità di conseguimento di un incarico quanto meno di direzione di struttura semplice. In particolare, “le suddette voci integrano un danno che, seppur commisurato in via equitativa va stimato nella misura complessiva di € 128.303,37”, come da consulenza tecnica contabile allegata al ricorso.
6) Concludeva chiedendo: a) di accertare l'inadempimento contrattuale in cui le due aziende convenute erano incorse;
b) la condanna delle due aziende, ognuna per le proprie competenze, ad effettuare tutte le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente;
c) di condannare le due aziende convenute al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa in euro 128.303,37 o nella maggiore o minor somma dal giudice ritenuta congrua.
7) Nella resistenza delle aziende convenute, il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Va premesso che la questione oggetto della presente controversia è stata già affrontata, in un caso analogo, da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 541/2021, le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice e si richiamano in queste sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ciò detto, deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dall' . Controparte_6 Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della medesima parte ricorrente risulta che il datore di lavoro del dott. è l' . Pt_1 Controparte_4 Dal certificato di servizio allegato al ricorso, invero, si evince che il ricorrente è dipendente dell' dal 21.02.1989, con la qualifica di Dirigente Medico Controparte_4 di I livello. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' , Controparte_6 emerge che con Deliberazione n. 813 del 18.08.1999, l' ha CO formalizzato l'Atto di Intesa prot. n. 133 dell'1.08.1997, integrato con successivo Atto di Intesa del 30.07.1999, determinando, nelle more della definizione dei nuovi protocolli d'intesa Parte_3
che “l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria, opererà in
[...] convenzione con l' .. “il sottoelencato personale non CO universitario, in sevizio presso la predetta Unità Operativa, già dipendente dell' NT
e dell' , passerà alle dipendenze funzionali
[...] CO dell' fino alla vigenza della presente convenzione” e, tra CO questi, veniva menzionato il dott. Pt_1 Ciò rilevato, deve ritenersi che il soggetto tenuto a compiere le rivendicate valutazioni periodiche debba essere esclusivamente il datore di lavoro, ovverosia l' CO
, dovendosi di conseguenza escludere ogni responsabilità in capo all'
[...] [...]
, non incombendo sulla stessa alcun obbligo contrattuale in tal senso. NT Venendo al merito del ricorso, la domanda è infondata per le ragioni che seguono. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere le spettanze rivendicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dall'inadempimento in capo alle resistenti dell'obbligo di valutazione ex art. 25 CCNL di settore, parte normativa 2002/2003, valutazione che, se compiuta, gli avrebbe permesso di conseguire incarichi professionali, di percepire il dovuto incremento della retribuzione nonché la retribuzione di risultato, oltre a fruire dell'ordinario sviluppo professionale. Va premesso che l'art. 15 D.lgs. n. 502/1992 prevede: “1. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato”;
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati;
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici;
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. A livello di contrattazione di settore, l'art. 25 del CCNL parte normativa 2002/2003, stabilisce: “La valutazione dei dirigenti – che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro”. Dal quadro normativo di riferimento emerge è che la periodica valutazione di professionalità del dirigente, unitamente alla fissazione degli obiettivi da raggiungere nonché alla verifica del loro conseguimento, costituiscono momenti essenziali del rapporto lavorativo, che il datore di lavoro è tenuto a compiere. Nel caso di specie, l' non ha provato il CO compimento della valutazione periodica in capo all'odierno ricorrente, rimanendo inadempiente al predetto obbligo. Nonostante ciò, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dal dott. non può trovare accoglimento. Pt_1 Invero, com'è noto, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance non opera alcun automatismo. La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che non si tratta di pregiudizio in re ipsa, ma di un elemento che deve essere provato (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 12906 del 26 giugno 2020), sebbene anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 25727 del 15 ottobre 2018). Ai fini della prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e perdita di chance occorre accertare la perdita dell'opportunità, per tale intendendo una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, assistita da una ragionevole probabilità di verificarsi, con onere probatorio in capo a chi il danno subito intende far valere in giudizio. La Corte di Cassazione, inoltre, per quanto di interesse in questa sede, ha di recente chiarito che
“che la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione di criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente titolare della posizione organizzativa, non essendo scontato che ove il datore di lavoro avesse dato corso ai suoi adempimenti il dipendente avrebbe conseguito una valutazione positiva. Tale principio è applicabile anche alle ipotesi di revoca illegittima della posizione organizzativa. Ne deriva l'onere del dipendente di allegare e dimostrare la chance di conseguire il risultato, anche in via presuntiva” (cfr. Cass 12 aprile 2017 nr. 9392). Venendo al caso di specie, a sostegno della propria tesi, il ricorrente deduce: a) di non aver ricevuto dalla controparte datoriale alcuna valutazione professionale;
b) di aver lavorato fianco a fianco con i colleghi della SOC a direzione aziendale, a favore dei quali è invece intervenuta la dovuta valutazione, con correlato affidamento degli incarichi conseguenti;
c) che le due SOC congiuntamente e nel medesimo contesto, anche fisico, hanno raggiunto elevata produttività; d) che la propria elevata qualità professionale ha comportato il conferimento in suo favore dell'incarico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme di diretta dipendenza della Controparte_7 Orbene, ritiene il giudicante non raggiunta la necessaria prova riguardo all'asserita perdita di chance. Non è sufficiente anzitutto l'allegazione del dott. circa l'omessa valutazione periodica per Pt_1 poter rivendicare sic et simpliciter il diritto al risarcimento del danno. Sarebbe stata necessaria, invece, l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura valutativa da parte del datore di lavoro avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire gli incarichi professionali congrui rispetto alla progressione di anzianità dallo stesso maturata, prova che tuttavia non è stata fornita. In secondo luogo, sebbene sia incontestato che l' abbia CO omesso di compiere la valutazione professionale periodica del ricorrente, quest'ultimo non ha fornito elementi sufficienti a ritenere che, laddove correttamente valutato, avrebbe conseguito un giudizio positivo. Il ricorrente non ha chiarito, peraltro, se e quali obiettivi gli erano stati effettivamente assegnati in sede di prima assunzione, onde consentire a questo giudice di verificarne il loro raggiungimento. Né è sufficiente aver dedotto lo svolgimento dell'attività lavorativa assieme ad altri colleghi della medesima SOC, regolarmente destinatari della valutazione periodica e successivamente investiti dei conseguenti incarichi, avendo la predetta valutazione professionale carattere prettamente individuale e parametrata agli obiettivi singolarmente attribuiti a ciascun dirigente”.
8) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per aver escluso la legittimazione passiva dell'
[...]
affermandola solo per l' . Sul NT CO punto il ricorso introduttivo aveva puntualmente delineato la complessa vicenda lavorativa del ricorrente, che come spesso accade nel rapporto di lavoro, dipendente di un datore (Azienda Materdomini) espleta però la propria attività alle dipendenze di un'altra ( ) CO che provvede pertanto anche alla sua retribuzione e attesta in atti che il ricorrente è suo dipendente
….. Risulta invece ormai chiaro, per come emerge anche dal carteggio prodotto, che il mancato aggiornamento della posizione professionale del ricorrente è ascrivibile contrattualmente ad entrambe le aziende: l' che elude l'obbligo legale e contrattuale di fornirsi di un Controparte_8 atto aziendale, prodromico alla graduazione delle funzioni, l' che si Controparte_9 acquieta consapevolmente su tale omissione e la utilizza come scusante per restare inadempiente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei suoi lavoratori. In tali casi la risposta legale di tutela del lavoratore è ben lontana dall'essere rappresentata dall'invocato esonero di responsabilità dedotto da entrambi gli appellati. Al contrario la loro responsabilità non può che considerarsi solidale nei confronti del lavoratore, salvo diversa ripartizione della stessa solo nei rapporti interni alle due Tale conclusione è desumibile inoltre anche dal principio della Parte_4 solidarietà delle obbligazioni e nello specifico del rapporto di lavoro per come accade in materia di appalto. (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2021, n. 40782).
8.2) l'errore del tribunale nel qualificare la domanda e, in particolare, per aver ritenuto che la stessa avesse ad oggetto unicamente il risarcimento per perdita di chances di ottenere incarichi professionali e la relativa retribuzione di risultato, mentre nel ricorso si era chiaramente indicato che la domanda era riferita anche alla retribuzione di posizione minima contrattuale che il giudice avrebbe dovuto riconoscere, avendo egli stesso dato atto dell'inadempimento all'obbligo di procedere alla valutazioni di professionalità, in quanto commisurata alla mancata ed obbligatoria progressione in carriera. In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto accogliere anche la domanda risarcitoria per perdita di chances, la cui prova era stata fornita attraverso la documentazione attestante la elevata professionalità del ricorrente, il quale aveva addirittura ricoperto il ruolo di direttore della Parte_5
alle dipendenze dell' . Il giudice, inoltre, avrebbe
[...] Controparte_5 dovuto esaminare il fascicolo personale del prodotto con le note di trattazione scritta del 6.6.22 Pt_1 in quanto ricevuto solo in data 25.10.2021 e comunque indispensabile al fine di decidere la controversia. Ebbene, da tale documentazione emergeva: a) la esistenza di una prima valutazione datata addirittura 30.07.1993 ove si affermava che il ricorrente “ha dimostrato ottime doti morali e professionali, distinguendosi soprattutto nella diagnostica ecografica ostetrica e ginecologica”; b) che in data 25.06.2005 la Commissione, addirittura deliberava a favore del ricorrente il conferimento della posizione dirigenziale (per come richiesto col ricorso introduttivo) ai sensi dell'art. 27 CCNL ratione temporis vigente, già quantificando la relativa retribuzione di posizione in € 10.640,00 annui. Tale deliberazione rimaneva sorprendentemente lettera morta; c) che in data 1.6.2004, l' CP_2 attribuiva al l'indennità di esclusività computandola correttamente nel valore previsto dal Pt_1 CCNL per i dirigenti medici con almeno 15 anni di servizio;
non si vede come invece, le relative voci stipendiali non siano mai state aggiornate in base all'anzianità come dedotto e provato in ricorso. Da tale documentazione emergeva che il Dr. , dopo oltre trent'anni di anzianità di servizio, si Pt_1 trova nella posizione di un dirigente medico con meno di cinque anni di anzianità, non ha mai potuto conseguire, se non presso un distretto diverso rispetto a quello dove presta servizio, alcun incarico, né professionale né di struttura. Dal punto di vista economico poi, non ha mai ricevuto il dovuto incremento della retribuzione di posizione né di risultato, non ha mai potuto fruire dello sviluppo professionale con le correlate conseguenze in punto di prestigio e decoro personale e sociale. (Concretamente è trattato alla stregua di uno specializzando, che egli stesso è tenuto a formare!!!)
8.3) che il tribunale, nonostante avesse espressamente accertato l'inadempimento dell' CP_10
all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, aveva omesso di pronunciarsi sulla
[...] domanda di condanna di entrambe le Aziende, ciascuna per le proprie competenze, ad effettuare tutte le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente con tutte le conseguenze di legge e di contratto.
8.4) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite sulla base della soccombenza con statuizione illegittima ed erronea sia per tutti i motivi esposti, ma anche per i motivi che di seguito si riportano. Tutte le eccezioni sopra dedotte viziano infatti la sentenza anche in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, per le quali è stata emessa una pronuncia, non solo ingiusta ma erronea in punto di diritto. Le stesse infatti, avrebbero dovuto essere liquidate in favore del ricorrente quanto meno parzialmente, visto l'accoglimento parziale della domanda, rimasto solo teorico, considerato il rigetto integrale poi pronunciato e puntualmente contestato coi motivi sopra dedotti.
9) Si è costituita l' , istituita a seguito Controparte_1 dell'incorporazione per fusione della già con l' CO [...]
, che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6 della sentenza impugnata.
10) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere respinto.
11) Quanto al primo motivo, con cui si denuncia erronea affermazione della legittimazione passiva della sola , lo stesso è ormai assorbito dalla CO circostanza, del tutto incontestata dal ricorrente, che le due aziende originariamente convenute in giudizio e CO NT
) costituiscono oggi un unico soggetto giuridico, ovvero
[...] [...] , a seguito della fusione per incorporazione delle due Controparte_1 precedenti aziende.
11.1) Ad ogni modo, il motivo di appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità poiché non si confronta con gli elementi fattuali che il tribunale ha posto a base della sua decisione, è anche manifestamente infondato. Ciò in quanto dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente si evince chiaramente che egli, pur avendo prestato servizio presso l'Unità operativa complessa Ginecologia ed Ostetricia a direzione universitaria, è sempre stato dipendente dell' CO
. E poiché l'inadempimento contrattuale posto a base di tutte le domande di
[...] condanna di cui al ricorso introduttivo era quello riferito all'omesso espletamento delle valutazioni di professionalità, tale obbligo non poteva che incombere su quello che era pacificamente il datore di lavoro del ricorrente, ovvero l' (cfr., tra gli altri documenti, il CO certificato di servizio prodotto dallo stesso ricorrente, da cui emerge che egli è stato dipendente dell'azienda dal 1989). CO
12) Quanto al secondo motivo e terzo motivo di appello, gli stessi devono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione e sono entrambi infondati.
13) È vero che nella motivazione della sentenza impugnata, il tribunale ha dato espressamente atto che l' si era resa inadempiente agli obblighi di valutazione CO dell'attività del nel corso di tutto il rapporto di lavoro. Ed è anche vero che, nonostante tale Pt_1 affermazione, il tribunale non ha pronunciato, come pure richiesto nelle conclusioni del ricorso, condanna del datore di lavoro ad effettuare le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente con tutte le conseguenze di legge o di contratto.
14) Senonché si rileva, e la circostanza è rimarcata nello stesso atto di appello, che sin dal primo grado di giudizio lo stesso ricorrente ha depositato documentazione che egli stesso ha richiesto all'
[...]
con nota depositata il 25.10.21. Controparte_10
15) Ebbene, da tale documentazione, che lo stesso appellante ritiene indispensabile al fine di decidere emerge:
15.1) che il Collegio tecnico previsto dall'art. 117 Dpr 384/90, in data 30.7.93 aveva sottoposto il a valutazione di professionalità con esito positivo e tanto aveva fatto all'esito del primo Pt_1 quinquennio di servizio, atteso che dal verbale di valutazione si evince che la stessa era riferita non solo al periodo decorrente dal 21.2.89, in cui egli era stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell , ma anche all'ulteriore arco temporale dal 26.9.86 al 26.25.87. Controparte_10 Da tale valutazione, inoltre, emerge che il era responsabile del servizio di ecografia annesso Pt_1 alla Divisione di Ginecologia ed Ostetricia;
15.2) che con deliberazione n° 553 del 1.6.04 del direttore generale pro tempore dell' CP_10
si prendeva atto che in data 24.3.04 il Collegio Tecnico esprimeva valutazione positiva
[...] sull'attività svolta da e che tale valutazione era stata compiuta per il conferimento Parte_1 di incarichi al compimento del 15° anno di servizio del ricorrente, non a caso assunto il 21.2.84, con riconoscimento allo stesso dell'indennità di esclusività nella misura di euro 12.394,31 prevista per i dirigenti medici in possesso di 15 anni di anzianità.
15.3) che con delibera del direttore generale dell' del giugno 2005 si assegnava Controparte_10 a , dirigente medico in servizio presso la UOC Ginecologia ed Ostetricia a direzione Parte_1 universitaria, l'incarico professionale di ecografia ginecologica e oncologica, tipologia C2. 16) Ora, da tale documentazione emerge che il ricorrente, dopo aver denunciato nel ricorso introduttivo del giudizio dell'1.8.19, in modo evidentemente frettoloso, di non essere stato mai sottoposto alle valutazioni di professionalità, ha egli stesso dimostrato che tanto era avvenuto, ad opera del Collegio tecnico e con esito positivo in entrambe le occasioni, sia allo scadere del quinquennio di servizio, sia allo scadere dei 15 anni di servizio. Non solo, perché lo stesso ricorrente ha documentato il conferimento in suo favore, nell'anno 2005, di un incarico di professionalità.
17) In sostanza, il ricorrente dopo aver denunciato nel 2019 il grave inadempimento contrattuale posto in essere ai suoi danni, solo nel 2021 ha pensato bene di scrivere all'Ufficio del personale dell
[...]
al fine di ottenere “copie di tutte le delibere adottate da codesta Azienda relative Controparte_10 alle valutazioni di professionalità del sottoscritto ad opera del Collegio Tecnico di Valutazione istituito presso codesta AOPC”.
18) Se ciò avesse diligentemente fatto nel 2019 e anche prima, e non si comprende perché ciò non sia avvenuto, si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto denunciato nella domanda giudiziale, in realtà egli era stato sottoposto alla valutazione di professionalità quinquennale e, a seguire, a quella prevista al maturare dei 15 anni di servizio.
19) Ne consegue che l'inadempimento all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, che il ha posto a base delle domande di condanna del datore di lavoro a svolgerle e di condanna al Pt_1 risarcimento del danno da perdita di chances, risulta manifestamente insussistente alla luce della documentazione che lo stesso ricorrente ha prodotto, che il tribunale ha colpevolmente omesso di esaminare, finendo, in modo del tutto erroneo, per accertare l'inadempimento contrattuale di cui si discute.
20) A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha sin dal primo grado documentato che per circa un decennio, ovvero dal 2006 al 2016, è stato su sua domanda collocato in aspettativa dall' CP_10
per svolgere l'incarico di struttura complessa Ginecologia e Ostetricia alle dipendenze di
[...] altro ente, ovvero l' . Controparte_5
21) Su tali basi non si comprende, né il ricorrente l'ha chiarito, come l'AO potesse CO svolgere altre valutazioni di professionalità riferite ad un arco temporale di circa 10 anni in cui il aveva lavorato alle dipendenze di altro datore di lavoro, mentre l' ha Pt_1 Controparte_1 dal canto suo documentato in questo grado di giudizio, con documentazione che deve essere acquisita e valutata al pari di quella prodotta dal ricorrente, che il tornato alle dipendenze dell' Pt_1 [...]
, è stato nuovamente valutato per l'anno 2018 con assegnazione del punteggio di Controparte_10 73,932, limitandosi a sottoscrivere il relativo verbale senza sollevare obiezioni di sorta.
22) Alla luce di quanto rilevato, è quanto meno evidente che alcuna domanda di condanna dell' allo svolgimento delle valutazioni di professionalità può essere accolta in Controparte_1 questa sede, non potendo risultare vincolante il mero ed erroneo accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, di un inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità che, al contrario, risulta essere stato puntualmente adempiuto. Al riguardo, non può parlarsi, come l'appellante ha esposto nelle note di trattazione scritta, di un giudicato formatosi sull'erroneo accertamento operato dal tribunale. Ciò in quanto la domanda proposta in primo grado era comunque di condanna, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, del datore di lavoro a porvi rimedio. Il tribunale, come denunciato dallo stesso appellante, il tribunale non ha adottato alcuna pronuncia di condanna, per cui non sussiste alcun giudicato sul punto, mentre la domanda di cui si discute è manifestamente infondata per quanto sin qui detto. 23) Ed altrettanto infondata, sicché la sentenza sul punto deve comunque essere confermata, la domanda di risarcimento per perdita di chances di ottenere incarichi professionali, segnatamente di struttura semplice come dedotto dal ricorrente, e di condanna in via equitativa al pagamento della retribuzione di risultato che dal conferimento degli incarichi sarebbe derivata.
24) Intanto, lo stesso ricorrente ha sin dal ricorso ammesso che il suo rapporto di lavoro con l'
[...]
non era esclusivo e l' ha chiarito, in assenza di contestazioni, che Controparte_10 Controparte_1 allorquando il è tornato alle dipendenze dell' dopo il decennio svolto alle Pt_1 Controparte_10 dipendenze del diverso ente , ha continuato ad operare extra moenia. Controparte_7
25) Trattandosi di rapporto di lavoro non esclusivo, il ricorrente non poteva in radice vedersi assegnati incarichi di struttura semplice, stante il disposto dell'art. 27, comma 11, CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.00, secondo cui gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo.
26) In ogni caso, con pronuncia 11574/23 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
27) E sotto tale profilo il ricorrente non ha dedotto, men che meno provato, quali fossero i posti disponibili secondo l'assetto organizzativo dell'ex , se sussistesse una copertura Controparte_10 finanziaria e, soprattutto, a quali procedure selettive egli non avrebbe potuto partecipare in ragione di un'omessa valutazione quinquennale del suo operato che, come visto, vi era stata ed aveva anche avuto esito positivo, così come vi era stata ed aveva avuto esito positivo la valutazione di professionalità dopo i 15 anni di servizio, di cui alla deliberazione del direttore generale n° 553 del 1.6.04, prodotta dal ricorrente, in cui si richiamava il verbale di valutazione del Collegio tecnico del 24.3.04, prodotto dall' , finalizzato proprio al conferimento di incarichi. Controparte_1
28) La conseguenza è che anche la domanda di risarcimento danni da perdita di chances è destituita di fondamento.
29) Quanto, infine, alla retribuzione di posizione minima contrattuale, la relativa domanda era legata, da un lato, alla omessa valutazione quinquennale e alle diverse conseguenze che, in presenza di tale valutazione, sarebbero derivate ai sensi dell'art. 28 CCNL area medico-veterinaria 3.11.05, dall'altro, alle diverse tipologie di incarico previste dal succitato contratto collettivo.
30) Ora, la omessa valutazione di professionalità quinquennale, che fungeva da necessario presupposto della domanda riferita alla retribuzione di posizione minima contrattuale, è risultata seccamente smentita, come più volte rilevato, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, segnatamente dalla valutazione quinquennale positiva che il ricorrente ricevette in data 30.7.93 ai sensi dell'art. 117 Dpr 384/90 all'epoca applicabile, mentre non lo erano gli artt. 25 ss. CCNL 3.11.05.
31) Il ricorrente, quindi, avrebbe semmai dovuto dedurre un inadempimento contrattuale al pagamento, previsto dall'art. 117, comma 1, Dpr 384/90 per l'assistente medico con anzianità di servizio complessiva di anni 5, delle indennità medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. Tanto, però, non ha fatto, essendosi invece riferito alla retribuzione di posizione solo in seguito prevista dalla contrattazione collettiva. 32) Per il resto, dalla congiunta lettura del ricorso introduttivo e della consulenza tecnica contabile allo stesso allegata e alla quale in ricorso si faceva riferimento, emerge che la maggiore retribuzione di posizione minima unificata discendeva pur sempre dal non avere il ricorrente conseguito non meglio chiariti incarichi di professionalità, di alta specializzazione e di struttura semplice, per un colpevole contegno del datore di lavoro in realtà manifestamente insussistente, dovendosi anche in tal caso ribadire la totale infondatezza della domanda di risarcimento per perdita di chances per come sopra chiarito.
33) Quanto, infine, alle spese di lite, la relativa doglianza è in realtà un non motivo perché l'appellante si limita a sostenere che le stesse non potevano essere poste a suo carico stante la fondatezza del ricorso, non che le stesse dovevano essere compensate pur nell'ipotesi, poi verificatasi, di pronuncia di rigetto della domanda.
34) Ne consegue che il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata impongono di confermare anche la regolazione delle spese del primo grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.
35) Sulla base del medesimo principio le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 128.303.37).
36) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 468/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.160,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
dott.ssa Gabriella Portale Presidente dott.ssa Barbara Fatale Consigliere dott. Antonio Cestone Consigliere relatore all'esito della trattazione scritta disposta ex art. 127 ter c.p.c. con provvedimento depositato il 25.4.25 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1221 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
con l'Avv. Marco Santoemma Parte_1
appellante
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con l'Avv. Florenza Russo
appellata
Oggetto: appello a sentenza del Tribunale di Catanzaro. Dirigente medico. Valutazioni professionali. Retribuzione di posizione minima unificata. Risarcimento danni da perdita di chances. Conclusioni: come da atti di causa.
Svolgimento del processo
1) Con ricorso dell'1.8.19 conveniva in giudizio l' Parte_1 CO
e l' , esponendo:
[...] NT
a) di lavorare alle dipendenze dell dal 21.2.89 Controparte_4 come dirigente medico con rapporto di lavoro non esclusivo, prestando servizio presso la Struttura Operativa Complessa (SOC) Ginecologia e Ostetricia a direzione universitaria dell'
[...] ; NT b) che, mentre l' aveva provveduto ad effettuare le valutazioni CO di professionalità dei dirigenti medici addetti alla analoga Struttura Operativa Complessa a direzione aziendale, conferendo agli stessi i relativi incarichi professionali, altrettanto non era avvenuto per i dirigenti medici, tra cui il addetti alla SOC Ginecologia e Ostetricia a direzione universitaria;
Pt_1 c) che a causa di tale inadempimento all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, il ricorrente non aveva mai potuto conseguire incarichi professionali congrui rispetto all'anzianità maturata e che ciò gli aveva cagionato danni sia sotto il profilo patrimoniale, sia sotto il profilo professionale.
2) Evidenziava che il suo diritto alla valutazione era previsto dall'art. 15 D. Lgs. n° 502/92, che aveva trovato concreta applicazione da parte degli artt. 25 ss del CCNL di settore parte normativa (CCNL
3.11.05).
3) Riportate le disposizioni dei succitati art. 25 ss., denunciava il grave inadempimento “dell'azienda” per non averlo sottoposto nemmeno alla valutazione di professionalità quinquennale, tanto da trovarsi nella posizione di un dirigente medico con anzianità inferiore a cinque anni, con l'ulteriore conseguenza di non aver potuto ricoprire presso “le aziende” per cui aveva lavorato un incarico professionale o di struttura. Tanto aveva determinato, sotto il profilo economico, il mancato incremento della retribuzione di posizione e la mancata percezione della retribuzione di risultato.
4) Aggiungeva di non ignorare che “i suddetti danni” presupponevano una prognosi di valutazione positiva, richiamando al riguardo Cass. n° 21678/13, ma che nel caso di specie “tale prognosi” era ampiamente supportata da una serie di elementi di prova presuntiva, quali il fatto che il ricorrente aveva lavorato fianco a fianco con i colleghi della Soc a direzione aziendale che erano stati valutati e che avevano ricevuto incarichi professionali;
che le due Soc avevano Parte_2 raggiunto una elevata produttività; ma soprattutto la circostanza che il ricorrente, a riprova della sua elevata qualità professionale, aveva svolto l'incarico di direttore di struttura complessa Ostetricia e Ginecologia alle dipendenze dell' . Controparte_5
5) Sotto il profilo della “liquidazione del danno”, le due aziende dovevano essere condannate a svolgere le valutazioni di professionalità obbligatorie per legge e per contratto. Inoltre, egli aveva diritto a conseguire la retribuzione di posizione minima contrattuale, nonché la retribuzione di risultato che sarebbe stata percepita se il ricorrente avesse realizzato il suo preciso diritto, a conseguire gli incarichi dirigenziali connessi alla sua funzione ed alla sua anzianità (art. 27). Tale ultima voce doveva essere commisurata in termini di perdita di chances, tenendo conto dell'elevatissima probabilità di conseguimento di un incarico quanto meno di direzione di struttura semplice. In particolare, “le suddette voci integrano un danno che, seppur commisurato in via equitativa va stimato nella misura complessiva di € 128.303,37”, come da consulenza tecnica contabile allegata al ricorso.
6) Concludeva chiedendo: a) di accertare l'inadempimento contrattuale in cui le due aziende convenute erano incorse;
b) la condanna delle due aziende, ognuna per le proprie competenze, ad effettuare tutte le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente;
c) di condannare le due aziende convenute al risarcimento del danno, da liquidare in via equitativa in euro 128.303,37 o nella maggiore o minor somma dal giudice ritenuta congrua.
7) Nella resistenza delle aziende convenute, il tribunale di Catanzaro ha respinto il ricorso con le seguenti motivazioni:
“Va premesso che la questione oggetto della presente controversia è stata già affrontata, in un caso analogo, da questo Tribunale - Sezione Lavoro, con sentenza n. 541/2021, le cui motivazioni vengono pienamente condivise da questo giudice e si richiamano in queste sede ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Ciò detto, deve preliminarmente accogliersi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dall' . Controparte_6 Dalla documentazione in atti e dalle allegazioni della medesima parte ricorrente risulta che il datore di lavoro del dott. è l' . Pt_1 Controparte_4 Dal certificato di servizio allegato al ricorso, invero, si evince che il ricorrente è dipendente dell' dal 21.02.1989, con la qualifica di Dirigente Medico Controparte_4 di I livello. Inoltre, dalla documentazione prodotta dall' , Controparte_6 emerge che con Deliberazione n. 813 del 18.08.1999, l' ha CO formalizzato l'Atto di Intesa prot. n. 133 dell'1.08.1997, integrato con successivo Atto di Intesa del 30.07.1999, determinando, nelle more della definizione dei nuovi protocolli d'intesa Parte_3
che “l'Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia a Direzione Universitaria, opererà in
[...] convenzione con l' .. “il sottoelencato personale non CO universitario, in sevizio presso la predetta Unità Operativa, già dipendente dell' NT
e dell' , passerà alle dipendenze funzionali
[...] CO dell' fino alla vigenza della presente convenzione” e, tra CO questi, veniva menzionato il dott. Pt_1 Ciò rilevato, deve ritenersi che il soggetto tenuto a compiere le rivendicate valutazioni periodiche debba essere esclusivamente il datore di lavoro, ovverosia l' CO
, dovendosi di conseguenza escludere ogni responsabilità in capo all'
[...] [...]
, non incombendo sulla stessa alcun obbligo contrattuale in tal senso. NT Venendo al merito del ricorso, la domanda è infondata per le ragioni che seguono. Il presente giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente ad ottenere le spettanze rivendicate in ricorso a titolo di risarcimento del danno da perdita di chance, derivante dall'inadempimento in capo alle resistenti dell'obbligo di valutazione ex art. 25 CCNL di settore, parte normativa 2002/2003, valutazione che, se compiuta, gli avrebbe permesso di conseguire incarichi professionali, di percepire il dovuto incremento della retribuzione nonché la retribuzione di risultato, oltre a fruire dell'ordinario sviluppo professionale. Va premesso che l'art. 15 D.lgs. n. 502/1992 prevede: “1. In sede di contrattazione collettiva nazionale sono previste, in conformità ai principi e alle disposizioni del presente decreto, criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali nonché per l'assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l'attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato”;
3. L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati;
4. All'atto della prima assunzione, al dirigente sanitario sono affidati compiti professionali con precisi ambiti di autonomia da esercitare nel rispetto degli indirizzi del dirigente responsabile della struttura e sono attribuite funzioni di collaborazione e corresponsabilità nella gestione delle attività. A tali fini il dirigente responsabile della struttura predispone e assegna al dirigente un programma di attività finalizzato al raggiungimento degli obiettivi prefissati ed al perfezionamento delle competenze tecnico professionali e gestionali riferite alla struttura di appartenenza. In relazione alla natura e alle caratteristiche dei programmi da realizzare, alle attitudini e capacità professionali del singolo dirigente, accertate con le procedure valutative di verifica di cui al comma 5, al dirigente, con cinque anni di attività con valutazione positiva sono attribuite funzioni di natura professionale anche di alta specializzazione, di consulenza, studio e ricerca, ispettive, di verifica e di controllo, nonché possono essere attribuiti incarichi di direzione di strutture semplici;
5. I dirigenti medici e sanitari sono sottoposti a una verifica annuale correlata alla retribuzione di risultato, secondo le modalità definite dalle regioni, le quali tengono conto anche dei principi del titolo II del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, nonché a una valutazione al termine dell'incarico, attinente alle attività professionali, ai risultati raggiunti e al livello di partecipazione ai programmi di formazione continua, effettuata dal Collegio tecnico, nominato dal direttore generale e presieduto dal direttore di dipartimento, con le modalità definite dalla contrattazione nazionale. Gli strumenti per la verifica annuale dei dirigenti medici e sanitari con incarico di responsabile di struttura semplice, di direzione di struttura complessa e dei direttori di dipartimento rilevano la quantità e la qualità delle prestazioni sanitarie erogate in relazione agli obiettivi assistenziali assegnati, concordati preventivamente in sede di discussione di budget, in base alle risorse professionali, tecnologiche e finanziarie messe a disposizione, registrano gli indici di soddisfazione degli utenti e provvedono alla valutazione delle strategie adottate per il contenimento dei costi tramite l'uso appropriato delle risorse. Degli esiti positivi di tali verifiche si tiene conto nella valutazione professionale allo scadere dell'incarico. L'esito positivo della valutazione professionale determina la conferma nell'incarico o il conferimento di altro incarico di pari rilievo, senza nuovi o maggiori oneri per l'azienda, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, comma 32, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”. A livello di contrattazione di settore, l'art. 25 del CCNL parte normativa 2002/2003, stabilisce: “La valutazione dei dirigenti – che è diretta alla verifica del livello di raggiungimento degli obiettivi assegnati e della professionalità espressa – è caratteristica essenziale ed ordinaria del loro rapporto di lavoro”. Dal quadro normativo di riferimento emerge è che la periodica valutazione di professionalità del dirigente, unitamente alla fissazione degli obiettivi da raggiungere nonché alla verifica del loro conseguimento, costituiscono momenti essenziali del rapporto lavorativo, che il datore di lavoro è tenuto a compiere. Nel caso di specie, l' non ha provato il CO compimento della valutazione periodica in capo all'odierno ricorrente, rimanendo inadempiente al predetto obbligo. Nonostante ciò, la domanda di risarcimento del danno da perdita di chance formulata dal dott. non può trovare accoglimento. Pt_1 Invero, com'è noto, ai fini del risarcimento del danno da perdita di chance non opera alcun automatismo. La Corte di Cassazione, in particolare, ha chiarito che non si tratta di pregiudizio in re ipsa, ma di un elemento che deve essere provato (cfr. Cass., sez. III, ordinanza n. 12906 del 26 giugno 2020), sebbene anche a mezzo di presunzioni (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 25727 del 15 ottobre 2018). Ai fini della prova del nesso causale tra inadempimento datoriale e perdita di chance occorre accertare la perdita dell'opportunità, per tale intendendo una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita, assistita da una ragionevole probabilità di verificarsi, con onere probatorio in capo a chi il danno subito intende far valere in giudizio. La Corte di Cassazione, inoltre, per quanto di interesse in questa sede, ha di recente chiarito che
“che la mancata assegnazione degli obiettivi e la mancata predisposizione di criteri di valutazione non sono fatti ex se sufficienti a fondare una pretesa risarcitoria del dipendente titolare della posizione organizzativa, non essendo scontato che ove il datore di lavoro avesse dato corso ai suoi adempimenti il dipendente avrebbe conseguito una valutazione positiva. Tale principio è applicabile anche alle ipotesi di revoca illegittima della posizione organizzativa. Ne deriva l'onere del dipendente di allegare e dimostrare la chance di conseguire il risultato, anche in via presuntiva” (cfr. Cass 12 aprile 2017 nr. 9392). Venendo al caso di specie, a sostegno della propria tesi, il ricorrente deduce: a) di non aver ricevuto dalla controparte datoriale alcuna valutazione professionale;
b) di aver lavorato fianco a fianco con i colleghi della SOC a direzione aziendale, a favore dei quali è invece intervenuta la dovuta valutazione, con correlato affidamento degli incarichi conseguenti;
c) che le due SOC congiuntamente e nel medesimo contesto, anche fisico, hanno raggiunto elevata produttività; d) che la propria elevata qualità professionale ha comportato il conferimento in suo favore dell'incarico di struttura complessa di Ostetricia e Ginecologia presso il Presidio Ospedaliero di Lamezia Terme di diretta dipendenza della Controparte_7 Orbene, ritiene il giudicante non raggiunta la necessaria prova riguardo all'asserita perdita di chance. Non è sufficiente anzitutto l'allegazione del dott. circa l'omessa valutazione periodica per Pt_1 poter rivendicare sic et simpliciter il diritto al risarcimento del danno. Sarebbe stata necessaria, invece, l'allegazione e la prova di quegli elementi di fatto idonei a far ritenere che il regolare svolgimento della procedura valutativa da parte del datore di lavoro avrebbe comportato una concreta, effettiva e non ipotetica probabilità di conseguire gli incarichi professionali congrui rispetto alla progressione di anzianità dallo stesso maturata, prova che tuttavia non è stata fornita. In secondo luogo, sebbene sia incontestato che l' abbia CO omesso di compiere la valutazione professionale periodica del ricorrente, quest'ultimo non ha fornito elementi sufficienti a ritenere che, laddove correttamente valutato, avrebbe conseguito un giudizio positivo. Il ricorrente non ha chiarito, peraltro, se e quali obiettivi gli erano stati effettivamente assegnati in sede di prima assunzione, onde consentire a questo giudice di verificarne il loro raggiungimento. Né è sufficiente aver dedotto lo svolgimento dell'attività lavorativa assieme ad altri colleghi della medesima SOC, regolarmente destinatari della valutazione periodica e successivamente investiti dei conseguenti incarichi, avendo la predetta valutazione professionale carattere prettamente individuale e parametrata agli obiettivi singolarmente attribuiti a ciascun dirigente”.
8) Avverso tale sentenza ha proposto appello denunciando: Parte_1
8.1) l'errore del tribunale per aver escluso la legittimazione passiva dell'
[...]
affermandola solo per l' . Sul NT CO punto il ricorso introduttivo aveva puntualmente delineato la complessa vicenda lavorativa del ricorrente, che come spesso accade nel rapporto di lavoro, dipendente di un datore (Azienda Materdomini) espleta però la propria attività alle dipendenze di un'altra ( ) CO che provvede pertanto anche alla sua retribuzione e attesta in atti che il ricorrente è suo dipendente
….. Risulta invece ormai chiaro, per come emerge anche dal carteggio prodotto, che il mancato aggiornamento della posizione professionale del ricorrente è ascrivibile contrattualmente ad entrambe le aziende: l' che elude l'obbligo legale e contrattuale di fornirsi di un Controparte_8 atto aziendale, prodromico alla graduazione delle funzioni, l' che si Controparte_9 acquieta consapevolmente su tale omissione e la utilizza come scusante per restare inadempiente agli obblighi contrattuali assunti nei confronti dei suoi lavoratori. In tali casi la risposta legale di tutela del lavoratore è ben lontana dall'essere rappresentata dall'invocato esonero di responsabilità dedotto da entrambi gli appellati. Al contrario la loro responsabilità non può che considerarsi solidale nei confronti del lavoratore, salvo diversa ripartizione della stessa solo nei rapporti interni alle due Tale conclusione è desumibile inoltre anche dal principio della Parte_4 solidarietà delle obbligazioni e nello specifico del rapporto di lavoro per come accade in materia di appalto. (Cfr. Cassazione civile, sez. lav., 20/12/2021, n. 40782).
8.2) l'errore del tribunale nel qualificare la domanda e, in particolare, per aver ritenuto che la stessa avesse ad oggetto unicamente il risarcimento per perdita di chances di ottenere incarichi professionali e la relativa retribuzione di risultato, mentre nel ricorso si era chiaramente indicato che la domanda era riferita anche alla retribuzione di posizione minima contrattuale che il giudice avrebbe dovuto riconoscere, avendo egli stesso dato atto dell'inadempimento all'obbligo di procedere alla valutazioni di professionalità, in quanto commisurata alla mancata ed obbligatoria progressione in carriera. In ogni caso, il tribunale avrebbe dovuto accogliere anche la domanda risarcitoria per perdita di chances, la cui prova era stata fornita attraverso la documentazione attestante la elevata professionalità del ricorrente, il quale aveva addirittura ricoperto il ruolo di direttore della Parte_5
alle dipendenze dell' . Il giudice, inoltre, avrebbe
[...] Controparte_5 dovuto esaminare il fascicolo personale del prodotto con le note di trattazione scritta del 6.6.22 Pt_1 in quanto ricevuto solo in data 25.10.2021 e comunque indispensabile al fine di decidere la controversia. Ebbene, da tale documentazione emergeva: a) la esistenza di una prima valutazione datata addirittura 30.07.1993 ove si affermava che il ricorrente “ha dimostrato ottime doti morali e professionali, distinguendosi soprattutto nella diagnostica ecografica ostetrica e ginecologica”; b) che in data 25.06.2005 la Commissione, addirittura deliberava a favore del ricorrente il conferimento della posizione dirigenziale (per come richiesto col ricorso introduttivo) ai sensi dell'art. 27 CCNL ratione temporis vigente, già quantificando la relativa retribuzione di posizione in € 10.640,00 annui. Tale deliberazione rimaneva sorprendentemente lettera morta; c) che in data 1.6.2004, l' CP_2 attribuiva al l'indennità di esclusività computandola correttamente nel valore previsto dal Pt_1 CCNL per i dirigenti medici con almeno 15 anni di servizio;
non si vede come invece, le relative voci stipendiali non siano mai state aggiornate in base all'anzianità come dedotto e provato in ricorso. Da tale documentazione emergeva che il Dr. , dopo oltre trent'anni di anzianità di servizio, si Pt_1 trova nella posizione di un dirigente medico con meno di cinque anni di anzianità, non ha mai potuto conseguire, se non presso un distretto diverso rispetto a quello dove presta servizio, alcun incarico, né professionale né di struttura. Dal punto di vista economico poi, non ha mai ricevuto il dovuto incremento della retribuzione di posizione né di risultato, non ha mai potuto fruire dello sviluppo professionale con le correlate conseguenze in punto di prestigio e decoro personale e sociale. (Concretamente è trattato alla stregua di uno specializzando, che egli stesso è tenuto a formare!!!)
8.3) che il tribunale, nonostante avesse espressamente accertato l'inadempimento dell' CP_10
all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, aveva omesso di pronunciarsi sulla
[...] domanda di condanna di entrambe le Aziende, ciascuna per le proprie competenze, ad effettuare tutte le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente con tutte le conseguenze di legge e di contratto.
8.4) l'errore del tribunale per aver regolato le spese di lite sulla base della soccombenza con statuizione illegittima ed erronea sia per tutti i motivi esposti, ma anche per i motivi che di seguito si riportano. Tutte le eccezioni sopra dedotte viziano infatti la sentenza anche in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, per le quali è stata emessa una pronuncia, non solo ingiusta ma erronea in punto di diritto. Le stesse infatti, avrebbero dovuto essere liquidate in favore del ricorrente quanto meno parzialmente, visto l'accoglimento parziale della domanda, rimasto solo teorico, considerato il rigetto integrale poi pronunciato e puntualmente contestato coi motivi sopra dedotti.
9) Si è costituita l' , istituita a seguito Controparte_1 dell'incorporazione per fusione della già con l' CO [...]
, che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma Controparte_6 della sentenza impugnata.
10) Entrambe le parti hanno depositato note scritte di trattazione con cui hanno insistito nelle rispettive conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
10) L'appello deve essere respinto.
11) Quanto al primo motivo, con cui si denuncia erronea affermazione della legittimazione passiva della sola , lo stesso è ormai assorbito dalla CO circostanza, del tutto incontestata dal ricorrente, che le due aziende originariamente convenute in giudizio e CO NT
) costituiscono oggi un unico soggetto giuridico, ovvero
[...] [...] , a seguito della fusione per incorporazione delle due Controparte_1 precedenti aziende.
11.1) Ad ogni modo, il motivo di appello, che presenta non pochi profili di inammissibilità poiché non si confronta con gli elementi fattuali che il tribunale ha posto a base della sua decisione, è anche manifestamente infondato. Ciò in quanto dalla stessa documentazione prodotta dal ricorrente si evince chiaramente che egli, pur avendo prestato servizio presso l'Unità operativa complessa Ginecologia ed Ostetricia a direzione universitaria, è sempre stato dipendente dell' CO
. E poiché l'inadempimento contrattuale posto a base di tutte le domande di
[...] condanna di cui al ricorso introduttivo era quello riferito all'omesso espletamento delle valutazioni di professionalità, tale obbligo non poteva che incombere su quello che era pacificamente il datore di lavoro del ricorrente, ovvero l' (cfr., tra gli altri documenti, il CO certificato di servizio prodotto dallo stesso ricorrente, da cui emerge che egli è stato dipendente dell'azienda dal 1989). CO
12) Quanto al secondo motivo e terzo motivo di appello, gli stessi devono essere trattati congiuntamente stante la loro connessione e sono entrambi infondati.
13) È vero che nella motivazione della sentenza impugnata, il tribunale ha dato espressamente atto che l' si era resa inadempiente agli obblighi di valutazione CO dell'attività del nel corso di tutto il rapporto di lavoro. Ed è anche vero che, nonostante tale Pt_1 affermazione, il tribunale non ha pronunciato, come pure richiesto nelle conclusioni del ricorso, condanna del datore di lavoro ad effettuare le valutazioni omesse nel percorso lavorativo del ricorrente con tutte le conseguenze di legge o di contratto.
14) Senonché si rileva, e la circostanza è rimarcata nello stesso atto di appello, che sin dal primo grado di giudizio lo stesso ricorrente ha depositato documentazione che egli stesso ha richiesto all'
[...]
con nota depositata il 25.10.21. Controparte_10
15) Ebbene, da tale documentazione, che lo stesso appellante ritiene indispensabile al fine di decidere emerge:
15.1) che il Collegio tecnico previsto dall'art. 117 Dpr 384/90, in data 30.7.93 aveva sottoposto il a valutazione di professionalità con esito positivo e tanto aveva fatto all'esito del primo Pt_1 quinquennio di servizio, atteso che dal verbale di valutazione si evince che la stessa era riferita non solo al periodo decorrente dal 21.2.89, in cui egli era stato assunto a tempo indeterminato alle dipendenze dell , ma anche all'ulteriore arco temporale dal 26.9.86 al 26.25.87. Controparte_10 Da tale valutazione, inoltre, emerge che il era responsabile del servizio di ecografia annesso Pt_1 alla Divisione di Ginecologia ed Ostetricia;
15.2) che con deliberazione n° 553 del 1.6.04 del direttore generale pro tempore dell' CP_10
si prendeva atto che in data 24.3.04 il Collegio Tecnico esprimeva valutazione positiva
[...] sull'attività svolta da e che tale valutazione era stata compiuta per il conferimento Parte_1 di incarichi al compimento del 15° anno di servizio del ricorrente, non a caso assunto il 21.2.84, con riconoscimento allo stesso dell'indennità di esclusività nella misura di euro 12.394,31 prevista per i dirigenti medici in possesso di 15 anni di anzianità.
15.3) che con delibera del direttore generale dell' del giugno 2005 si assegnava Controparte_10 a , dirigente medico in servizio presso la UOC Ginecologia ed Ostetricia a direzione Parte_1 universitaria, l'incarico professionale di ecografia ginecologica e oncologica, tipologia C2. 16) Ora, da tale documentazione emerge che il ricorrente, dopo aver denunciato nel ricorso introduttivo del giudizio dell'1.8.19, in modo evidentemente frettoloso, di non essere stato mai sottoposto alle valutazioni di professionalità, ha egli stesso dimostrato che tanto era avvenuto, ad opera del Collegio tecnico e con esito positivo in entrambe le occasioni, sia allo scadere del quinquennio di servizio, sia allo scadere dei 15 anni di servizio. Non solo, perché lo stesso ricorrente ha documentato il conferimento in suo favore, nell'anno 2005, di un incarico di professionalità.
17) In sostanza, il ricorrente dopo aver denunciato nel 2019 il grave inadempimento contrattuale posto in essere ai suoi danni, solo nel 2021 ha pensato bene di scrivere all'Ufficio del personale dell
[...]
al fine di ottenere “copie di tutte le delibere adottate da codesta Azienda relative Controparte_10 alle valutazioni di professionalità del sottoscritto ad opera del Collegio Tecnico di Valutazione istituito presso codesta AOPC”.
18) Se ciò avesse diligentemente fatto nel 2019 e anche prima, e non si comprende perché ciò non sia avvenuto, si sarebbe avveduto che, contrariamente a quanto denunciato nella domanda giudiziale, in realtà egli era stato sottoposto alla valutazione di professionalità quinquennale e, a seguire, a quella prevista al maturare dei 15 anni di servizio.
19) Ne consegue che l'inadempimento all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità, che il ha posto a base delle domande di condanna del datore di lavoro a svolgerle e di condanna al Pt_1 risarcimento del danno da perdita di chances, risulta manifestamente insussistente alla luce della documentazione che lo stesso ricorrente ha prodotto, che il tribunale ha colpevolmente omesso di esaminare, finendo, in modo del tutto erroneo, per accertare l'inadempimento contrattuale di cui si discute.
20) A ciò si aggiunga che lo stesso ricorrente ha sin dal primo grado documentato che per circa un decennio, ovvero dal 2006 al 2016, è stato su sua domanda collocato in aspettativa dall' CP_10
per svolgere l'incarico di struttura complessa Ginecologia e Ostetricia alle dipendenze di
[...] altro ente, ovvero l' . Controparte_5
21) Su tali basi non si comprende, né il ricorrente l'ha chiarito, come l'AO potesse CO svolgere altre valutazioni di professionalità riferite ad un arco temporale di circa 10 anni in cui il aveva lavorato alle dipendenze di altro datore di lavoro, mentre l' ha Pt_1 Controparte_1 dal canto suo documentato in questo grado di giudizio, con documentazione che deve essere acquisita e valutata al pari di quella prodotta dal ricorrente, che il tornato alle dipendenze dell' Pt_1 [...]
, è stato nuovamente valutato per l'anno 2018 con assegnazione del punteggio di Controparte_10 73,932, limitandosi a sottoscrivere il relativo verbale senza sollevare obiezioni di sorta.
22) Alla luce di quanto rilevato, è quanto meno evidente che alcuna domanda di condanna dell' allo svolgimento delle valutazioni di professionalità può essere accolta in Controparte_1 questa sede, non potendo risultare vincolante il mero ed erroneo accertamento, contenuto nella sentenza impugnata, di un inadempimento del datore di lavoro all'obbligo di svolgere le valutazioni di professionalità che, al contrario, risulta essere stato puntualmente adempiuto. Al riguardo, non può parlarsi, come l'appellante ha esposto nelle note di trattazione scritta, di un giudicato formatosi sull'erroneo accertamento operato dal tribunale. Ciò in quanto la domanda proposta in primo grado era comunque di condanna, previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, del datore di lavoro a porvi rimedio. Il tribunale, come denunciato dallo stesso appellante, il tribunale non ha adottato alcuna pronuncia di condanna, per cui non sussiste alcun giudicato sul punto, mentre la domanda di cui si discute è manifestamente infondata per quanto sin qui detto. 23) Ed altrettanto infondata, sicché la sentenza sul punto deve comunque essere confermata, la domanda di risarcimento per perdita di chances di ottenere incarichi professionali, segnatamente di struttura semplice come dedotto dal ricorrente, e di condanna in via equitativa al pagamento della retribuzione di risultato che dal conferimento degli incarichi sarebbe derivata.
24) Intanto, lo stesso ricorrente ha sin dal ricorso ammesso che il suo rapporto di lavoro con l'
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non era esclusivo e l' ha chiarito, in assenza di contestazioni, che Controparte_10 Controparte_1 allorquando il è tornato alle dipendenze dell' dopo il decennio svolto alle Pt_1 Controparte_10 dipendenze del diverso ente , ha continuato ad operare extra moenia. Controparte_7
25) Trattandosi di rapporto di lavoro non esclusivo, il ricorrente non poteva in radice vedersi assegnati incarichi di struttura semplice, stante il disposto dell'art. 27, comma 11, CCNL della dirigenza medica e veterinaria dell'8.6.00, secondo cui gli incarichi di direzione di struttura semplice o complessa sono conferiti solo ai dirigenti con rapporto di lavoro esclusivo.
26) In ogni caso, con pronuncia 11574/23 la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di dirigenza medica, il conferimento di incarico di direzione di struttura semplice, di alta professionalità, studio, ricerca, ispettivo, di verifica e controllo ai dirigenti che abbiano superato il quinquennio di attività con valutazione positiva da parte del collegio tecnico è condizionato all'esistenza di posti disponibili (secondo l'assetto organizzativo dell'ente fissato dall'atto aziendale), alla copertura finanziaria, oltre che al superamento delle forme di selezione regolate dalla contrattazione collettiva.
27) E sotto tale profilo il ricorrente non ha dedotto, men che meno provato, quali fossero i posti disponibili secondo l'assetto organizzativo dell'ex , se sussistesse una copertura Controparte_10 finanziaria e, soprattutto, a quali procedure selettive egli non avrebbe potuto partecipare in ragione di un'omessa valutazione quinquennale del suo operato che, come visto, vi era stata ed aveva anche avuto esito positivo, così come vi era stata ed aveva avuto esito positivo la valutazione di professionalità dopo i 15 anni di servizio, di cui alla deliberazione del direttore generale n° 553 del 1.6.04, prodotta dal ricorrente, in cui si richiamava il verbale di valutazione del Collegio tecnico del 24.3.04, prodotto dall' , finalizzato proprio al conferimento di incarichi. Controparte_1
28) La conseguenza è che anche la domanda di risarcimento danni da perdita di chances è destituita di fondamento.
29) Quanto, infine, alla retribuzione di posizione minima contrattuale, la relativa domanda era legata, da un lato, alla omessa valutazione quinquennale e alle diverse conseguenze che, in presenza di tale valutazione, sarebbero derivate ai sensi dell'art. 28 CCNL area medico-veterinaria 3.11.05, dall'altro, alle diverse tipologie di incarico previste dal succitato contratto collettivo.
30) Ora, la omessa valutazione di professionalità quinquennale, che fungeva da necessario presupposto della domanda riferita alla retribuzione di posizione minima contrattuale, è risultata seccamente smentita, come più volte rilevato, dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente, segnatamente dalla valutazione quinquennale positiva che il ricorrente ricevette in data 30.7.93 ai sensi dell'art. 117 Dpr 384/90 all'epoca applicabile, mentre non lo erano gli artt. 25 ss. CCNL 3.11.05.
31) Il ricorrente, quindi, avrebbe semmai dovuto dedurre un inadempimento contrattuale al pagamento, previsto dall'art. 117, comma 1, Dpr 384/90 per l'assistente medico con anzianità di servizio complessiva di anni 5, delle indennità medico-specialistica e di dirigenza medica previste per le posizioni funzionali intermedie dei rispettivi profili. Tanto, però, non ha fatto, essendosi invece riferito alla retribuzione di posizione solo in seguito prevista dalla contrattazione collettiva. 32) Per il resto, dalla congiunta lettura del ricorso introduttivo e della consulenza tecnica contabile allo stesso allegata e alla quale in ricorso si faceva riferimento, emerge che la maggiore retribuzione di posizione minima unificata discendeva pur sempre dal non avere il ricorrente conseguito non meglio chiariti incarichi di professionalità, di alta specializzazione e di struttura semplice, per un colpevole contegno del datore di lavoro in realtà manifestamente insussistente, dovendosi anche in tal caso ribadire la totale infondatezza della domanda di risarcimento per perdita di chances per come sopra chiarito.
33) Quanto, infine, alle spese di lite, la relativa doglianza è in realtà un non motivo perché l'appellante si limita a sostenere che le stesse non potevano essere poste a suo carico stante la fondatezza del ricorso, non che le stesse dovevano essere compensate pur nell'ipotesi, poi verificatasi, di pronuncia di rigetto della domanda.
34) Ne consegue che il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata impongono di confermare anche la regolazione delle spese del primo grado di giudizio secondo il principio della soccombenza.
35) Sulla base del medesimo principio le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia dichiarato dallo stesso appellante (euro 128.303.37).
36) Dal tenore della decisione discende per l'appellante l'obbligo di ulteriore versamento del contributo unificato come per legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Catanzaro n° 468/22, così provvede:
1) rigetta l'appello;
2) condanna al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in euro 7.160,00, oltre Parte_1 accessori di legge;
3) dà atto che per effetto della odierna decisione, sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 – quater, D.P.R. n° 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, c. 1 – bis, stesso Decreto.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione Lavoro, del 30.5.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente Dr. Antonio Cestone Dr.ssa Gabriella Portale