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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 177 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 177/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Ragusa n. 368/2020, notificato in data
21 dicembre 2020, con cui è stato richiesto il complessivo importo di € 13.871,00 (€ 6.871,73 a titolo di TARI per l'anno 2015, € 6.871,73 per sanzioni ed € 127,98 per interessi).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l'opificio e le aree connesse, siti nella zona industriale, producono rifiuti speciali non riconducibili al circuito dei rifiuti urbani o assimilati;
b) il provvedimento impugnato accerta il quantum senza chiarire l'an della pretesa;
c) difetta nella specie la prova del presupposto impositivo;
d) la TARI è comunque un tributo commisurato ai costi del servizio, sicché deve esservi coerenza tra il quantum preteso e la potenzialità nella produzione di rifiuti, in ossequio al principio di proporzionalità; e) ad ogni buon conto, la presenza di rifiuti speciali non assimilabili, in produzione continuativa e prevalente, esclude la tassazione delle relative superfici e non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali, anche tenuto conto di quanto previsto dal regolamento comunale in materia e di alcuni precedenti, definiti in sede di mediazione, per altre annualità; f) è inoltre mancato il contraddittorio procedimentale e l'atto è anche nullo per difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa risulta sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sebbene non ricorressero i presupposti per la formazione automatizzata e seriale del provvedimento, venendo in rilievo valutazioni individualizzate relative all'an della pretesa;
g) si lamenta altresì la violazione delle regole procedurali di cui alla legge n. 296/2006 e la carenza di motivazione sotto ulteriore profilo, posto che l'Amministrazione ha indicato l'attività "ristoranti, trattorie, pizzerie, pub", mentre l'attività esercitata è quella di "costruzione, riparazione e manutenzione carrozzeria e verniciature di autovetture, autocarri e automezzi pesanti"; h) si contesta poi l'imputazione di omessa o infedele denuncia e l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria, dovendosi escludere sul punto ogni tipo di automatismo quanto alla colpevolezza della contribuente.
Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l'accertamento riguarda l'anno 2015 e deriva dall'emersione di una maggiore superficie tassabile ai fini TARI, quantificata in 880 metri quadri di superfici interne e 392 metri quadri di area operativa scoperta;
b) quanto alla dedotta produzione di rifiuti speciali, si tratta di allegazione priva di prova e si richiamano le affermazioni della giurisprudenza sul rigoroso onere a carico del contribuente quanto alla delimitazione delle superfici e alla dimostrazione dei presupposti dell'esclusione o della riduzione;
c) l'esenzione, inoltre, non può essere invocata per la prima volta in giudizio, senza una preventiva denuncia e un'apposita richiesta formulata nella sede amministrativa;
d) non sussiste il denunciato difetto di sottoscrizione, dovendosi richiamare sul punto i provvedimenti interni che hanno giustificato la semplice indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile;
e) l'avviso è adeguatamente motivato e indica la maggiore superficie accertata, la tariffa applicata, con allegazione della planimetria e della aerofotografia, anche tramite rinvio al precedente avviso relativo all'anno 2014; f) la detenzione delle aree in questione non è in discussione e appare quindi corretta la decisione assunta dal Comune.
Con memoria in vista dell'udienza di merito il Comune di Ragusa, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) devono essere richiamate con riferimento al caso di specie altre decisioni di questo giudice intervenute su annualità precedenti e successive;
b) si precisa che è stata applicata una riduzione per “zona non servita”; c) viene in rilievo un accertamento di natura seriale, in quanto la pretesa in questione deriva dalla difformità tra le superfici dichiarate e le risultanze delle banche dati in possesso dell'Amministrazione. Anche la ricorrente ha depositato memorie in vista dell'udienza di merito, ribadendo le proprie difese e osservando, in particolare, quanto segue: a) le deduzioni del Comune modificano l'oggetto della di causa, qualificando la controversia come relativa ad una richiesta di riduzione o esenzione soggetta ad apposita istanza, mentre le censure sollevate dalla ricorrente riguardano l'an del tributo e la legittima delimitazione della superficie tassabile, contestandosi la produzione di rifiuti urbani o assimilati;
b) le riduzioni trovano applicazione ope legis, non essendo necessaria una domanda preventiva qualora ricorrano i presupposti oggettivi per il beneficio;
c) l'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 definisce l'ambito del presupposto e l'ente impositore è tenuto a motivare e dimostrare perché le superfici siano concretamente tassabili;
d)
l'accertamento si fonda su rilievi aerofotogrammetrici, ma nulla chiarisce quanto alla natura dei rifiuti, ai criteri utilizzati e all'idoneità del servizio;
e) l'Amministrazione non può, inoltre, pretendere dal contribuente informazioni già disponibili nelle banche dati;
f) si evidenzia inoltre l'errata classificazione dell'attività
(ristorazione in luogo di attività di carrozzeria e verniciatura); g) si richiamano i principi del diritto europeo sul divieto di imputare costi manifestamente sproporzionati rispetto al volume e alla natura dei rifiuti prodotti.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
Il Comune, ai fini tariffari, ha indicato un'attività diversa da quella effettivamente esercitata dalla contribuente e ciò costituisce un vero e proprio errore di fatto che inficia la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'an e il quantum debeatur sono stati determinati sulla base di un presupposto non corretto.
L'accoglimento di tale censura implica l'assorbimento delle ulteriori doglianze, le quali, ad ogni buon conto, appaiono infondate nel merito in quanto: a) deve considerarsi automatizzata la procedura in cui l'Amministrazione accerti che la dichiarazione non sia corretta - quanto all'indicazione delle superfici tassabili
- sulla base di dati presenti nelle proprie banche dati del Comune e di cui si possa fare applicazione meccanica e immediata senza ulteriori verifiche da parte del funzionario;
b) il provvedimento, sebbene erroneo nel merito, è, però, adeguatamente motivato (essendo state allegate le cartografie e le aerofotogrammetrie), anche "per relationem" (con riferimento al precedente accertamento nella disponibilità del ricorrente); c) come è noto, il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati;
d) la TARI è dovuta le aree destinate a parcheggio, in quanto esse, almeno in via presuntiva, sono idonee alla produzione di rifiuti (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024, n. 19551/2024, n. 8338/2020, n. 17564/2023); e) in particolare, devono considerarsi operative e tassabili le seguenti tipologie di aree di parcheggio: - parcheggi di centri commerciali, attività commerciali, artigianali e produttive in genere (in quanto consentono un maggior afflusso di clientela o un più agevole parcheggio per i dipendenti, risultando così strumentali e funzionali all'attività principale: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, n. 671/2022; Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022); - aree di manovra degli automezzi (in quanto potenzialmente produttive di rifiuti e funzionali all'attività svolta: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, n. 187/2023; Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5545/2024); f) l'esclusione riguarda le sole aree "non operative", che non svolgano cioè alcuna funzione, neppure strumentale, rispetto all'attività esercitata nei locali tassabili
(Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022), come le aree di parcheggio pertinenziali a fabbricati residenziali (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n. 19551/2024; Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Ragusa, sentenza n. 462/2022); g) la Suprema Corte ha sottolineato che anche per la TARI l'esclusione rileva per le sole aree pertinenziali "in quanto comprovatamente 'non operative', con onere della prova, quindi, a carico del contribuente (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n. 17564/2023);
h) occorre altresì una apposita denuncia originaria o una denuncia di variazione, corredata della necessaria documentazione (Cassazione Civile, V, n. 19551/2024 e n. 28730/2023); i) l'Amministrazione ha il potere e il dovere di contestare nuovamente l'infedele dichiarazione per un'annualità successiva, anche se è già a conoscenza della corretta superficie tassabile in ragione di un precedente accertamento;
l) ciò dipende dal principio di autonomia dei periodi d'imposta e dalla persistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. (Cassazione Civile, V, n. 3115/2023; Consiglio di Stato, n. 97/2024): a ciascuno degli anni solari corrisponde, infatti, un'autonoma obbligazione tributaria;
m) ne consegue che, qualora l'originaria denuncia sia incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Campania, n. 7117/2021).
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre le spese di lite, anche tenuto conto della parziale infondatezza delle censure sollevate, possoo essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EL DANIELE, Presidente e Relatore
ROTA MARCO, Giudice
SCHININA' ELEONORA, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 331/2021 depositato il 11/06/2021
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ragusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 368 TARI 2015 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: /
Resistente/Appellato: /
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento del Comune di Ragusa n. 368/2020, notificato in data
21 dicembre 2020, con cui è stato richiesto il complessivo importo di € 13.871,00 (€ 6.871,73 a titolo di TARI per l'anno 2015, € 6.871,73 per sanzioni ed € 127,98 per interessi).
Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in fatto e in diritto quanto segue: a) l'opificio e le aree connesse, siti nella zona industriale, producono rifiuti speciali non riconducibili al circuito dei rifiuti urbani o assimilati;
b) il provvedimento impugnato accerta il quantum senza chiarire l'an della pretesa;
c) difetta nella specie la prova del presupposto impositivo;
d) la TARI è comunque un tributo commisurato ai costi del servizio, sicché deve esservi coerenza tra il quantum preteso e la potenzialità nella produzione di rifiuti, in ossequio al principio di proporzionalità; e) ad ogni buon conto, la presenza di rifiuti speciali non assimilabili, in produzione continuativa e prevalente, esclude la tassazione delle relative superfici e non sono tassabili le aree scoperte pertinenziali, anche tenuto conto di quanto previsto dal regolamento comunale in materia e di alcuni precedenti, definiti in sede di mediazione, per altre annualità; f) è inoltre mancato il contraddittorio procedimentale e l'atto è anche nullo per difetto di sottoscrizione, in quanto la firma autografa risulta sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del funzionario responsabile sebbene non ricorressero i presupposti per la formazione automatizzata e seriale del provvedimento, venendo in rilievo valutazioni individualizzate relative all'an della pretesa;
g) si lamenta altresì la violazione delle regole procedurali di cui alla legge n. 296/2006 e la carenza di motivazione sotto ulteriore profilo, posto che l'Amministrazione ha indicato l'attività "ristoranti, trattorie, pizzerie, pub", mentre l'attività esercitata è quella di "costruzione, riparazione e manutenzione carrozzeria e verniciature di autovetture, autocarri e automezzi pesanti"; h) si contesta poi l'imputazione di omessa o infedele denuncia e l'applicazione della relativa disciplina sanzionatoria, dovendosi escludere sul punto ogni tipo di automatismo quanto alla colpevolezza della contribuente.
Il Comune di Ragusa si è costituito in giudizio e ha svolto, in sintesi, le seguenti difese: a) l'accertamento riguarda l'anno 2015 e deriva dall'emersione di una maggiore superficie tassabile ai fini TARI, quantificata in 880 metri quadri di superfici interne e 392 metri quadri di area operativa scoperta;
b) quanto alla dedotta produzione di rifiuti speciali, si tratta di allegazione priva di prova e si richiamano le affermazioni della giurisprudenza sul rigoroso onere a carico del contribuente quanto alla delimitazione delle superfici e alla dimostrazione dei presupposti dell'esclusione o della riduzione;
c) l'esenzione, inoltre, non può essere invocata per la prima volta in giudizio, senza una preventiva denuncia e un'apposita richiesta formulata nella sede amministrativa;
d) non sussiste il denunciato difetto di sottoscrizione, dovendosi richiamare sul punto i provvedimenti interni che hanno giustificato la semplice indicazione a mezzo stampa del funzionario responsabile;
e) l'avviso è adeguatamente motivato e indica la maggiore superficie accertata, la tariffa applicata, con allegazione della planimetria e della aerofotografia, anche tramite rinvio al precedente avviso relativo all'anno 2014; f) la detenzione delle aree in questione non è in discussione e appare quindi corretta la decisione assunta dal Comune.
Con memoria in vista dell'udienza di merito il Comune di Ragusa, nel ribadire le proprie difese, ha osservato, in particolare, quanto segue: a) devono essere richiamate con riferimento al caso di specie altre decisioni di questo giudice intervenute su annualità precedenti e successive;
b) si precisa che è stata applicata una riduzione per “zona non servita”; c) viene in rilievo un accertamento di natura seriale, in quanto la pretesa in questione deriva dalla difformità tra le superfici dichiarate e le risultanze delle banche dati in possesso dell'Amministrazione. Anche la ricorrente ha depositato memorie in vista dell'udienza di merito, ribadendo le proprie difese e osservando, in particolare, quanto segue: a) le deduzioni del Comune modificano l'oggetto della di causa, qualificando la controversia come relativa ad una richiesta di riduzione o esenzione soggetta ad apposita istanza, mentre le censure sollevate dalla ricorrente riguardano l'an del tributo e la legittima delimitazione della superficie tassabile, contestandosi la produzione di rifiuti urbani o assimilati;
b) le riduzioni trovano applicazione ope legis, non essendo necessaria una domanda preventiva qualora ricorrano i presupposti oggettivi per il beneficio;
c) l'art. 1, comma 649, della legge n. 147/2013 definisce l'ambito del presupposto e l'ente impositore è tenuto a motivare e dimostrare perché le superfici siano concretamente tassabili;
d)
l'accertamento si fonda su rilievi aerofotogrammetrici, ma nulla chiarisce quanto alla natura dei rifiuti, ai criteri utilizzati e all'idoneità del servizio;
e) l'Amministrazione non può, inoltre, pretendere dal contribuente informazioni già disponibili nelle banche dati;
f) si evidenzia inoltre l'errata classificazione dell'attività
(ristorazione in luogo di attività di carrozzeria e verniciatura); g) si richiamano i principi del diritto europeo sul divieto di imputare costi manifestamente sproporzionati rispetto al volume e alla natura dei rifiuti prodotti.
Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva quanto segue.
Il Comune, ai fini tariffari, ha indicato un'attività diversa da quella effettivamente esercitata dalla contribuente e ciò costituisce un vero e proprio errore di fatto che inficia la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto l'an e il quantum debeatur sono stati determinati sulla base di un presupposto non corretto.
L'accoglimento di tale censura implica l'assorbimento delle ulteriori doglianze, le quali, ad ogni buon conto, appaiono infondate nel merito in quanto: a) deve considerarsi automatizzata la procedura in cui l'Amministrazione accerti che la dichiarazione non sia corretta - quanto all'indicazione delle superfici tassabili
- sulla base di dati presenti nelle proprie banche dati del Comune e di cui si possa fare applicazione meccanica e immediata senza ulteriori verifiche da parte del funzionario;
b) il provvedimento, sebbene erroneo nel merito, è, però, adeguatamente motivato (essendo state allegate le cartografie e le aerofotogrammetrie), anche "per relationem" (con riferimento al precedente accertamento nella disponibilità del ricorrente); c) come è noto, il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati;
d) la TARI è dovuta le aree destinate a parcheggio, in quanto esse, almeno in via presuntiva, sono idonee alla produzione di rifiuti (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024, n. 19551/2024, n. 8338/2020, n. 17564/2023); e) in particolare, devono considerarsi operative e tassabili le seguenti tipologie di aree di parcheggio: - parcheggi di centri commerciali, attività commerciali, artigianali e produttive in genere (in quanto consentono un maggior afflusso di clientela o un più agevole parcheggio per i dipendenti, risultando così strumentali e funzionali all'attività principale: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Ragusa, n. 671/2022; Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022); - aree di manovra degli automezzi (in quanto potenzialmente produttive di rifiuti e funzionali all'attività svolta: Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Torino, n. 187/2023; Corte di
Giustizia Tributaria di I grado di Napoli, n. 5545/2024); f) l'esclusione riguarda le sole aree "non operative", che non svolgano cioè alcuna funzione, neppure strumentale, rispetto all'attività esercitata nei locali tassabili
(Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Campania, n. 2676/2022), come le aree di parcheggio pertinenziali a fabbricati residenziali (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n. 19551/2024; Corte di Giustizia
Tributaria di 1° grado di Ragusa, sentenza n. 462/2022); g) la Suprema Corte ha sottolineato che anche per la TARI l'esclusione rileva per le sole aree pertinenziali "in quanto comprovatamente 'non operative', con onere della prova, quindi, a carico del contribuente (Cassazione Civile, V, n. 19631/2024 e n. 17564/2023);
h) occorre altresì una apposita denuncia originaria o una denuncia di variazione, corredata della necessaria documentazione (Cassazione Civile, V, n. 19551/2024 e n. 28730/2023); i) l'Amministrazione ha il potere e il dovere di contestare nuovamente l'infedele dichiarazione per un'annualità successiva, anche se è già a conoscenza della corretta superficie tassabile in ragione di un precedente accertamento;
l) ciò dipende dal principio di autonomia dei periodi d'imposta e dalla persistenza dell'obbligo dichiarativo in capo al contribuente. (Cassazione Civile, V, n. 3115/2023; Consiglio di Stato, n. 97/2024): a ciascuno degli anni solari corrisponde, infatti, un'autonoma obbligazione tributaria;
m) ne consegue che, qualora l'originaria denuncia sia incompleta, infedele oppure omessa, l'obbligo di formularla si rinnova annualmente, in quanto ad ogni anno solare corrisponde un'obbligazione tributaria (Corte di Giustizia Tributaria di II grado della
Campania, n. 7117/2021).
In conclusione, il ricorso va accolto, con conseguente annullamento dell'atto impugnato, mentre le spese di lite, anche tenuto conto della parziale infondatezza delle censure sollevate, possoo essere compensate.
P.Q.M.
1) accoglie il ricorso e annulla il provvedimento impugnato;
2) compensa fra le parti le spese di giudizio.