Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 177
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Errata qualificazione dell'attività esercitata

    Il Collegio ha ritenuto che l'errata indicazione dell'attività da parte del Comune costituisca un errore di fatto che inficia la legittimità del provvedimento impugnato, in quanto sia l'an che il quantum debeatur sono stati determinati sulla base di un presupposto non corretto.

  • Altro
    Mancanza della prova del presupposto impositivo

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

  • Altro
    Violazione del principio di proporzionalità

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

  • Altro
    Esclusione della tassazione per produzione di rifiuti speciali e aree scoperte pertinenziali

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

  • Rigettato
    Mancanza del contraddittorio procedimentale

    Il contraddittorio procedimentale non è obbligatorio per i tributi non armonizzati.

  • Altro
    Nullità dell'atto per difetto di sottoscrizione

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

  • Altro
    Violazione delle regole procedurali e carenza di motivazione

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

  • Altro
    Contestazione dell'imputazione di omessa o infedele denuncia e applicazione sanzioni

    La censura è assorbita dall'accoglimento della doglianza relativa all'errata qualificazione dell'attività.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 177
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa
    Numero : 177
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo