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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/01/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1375/2016
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1575/2016 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e proseguita da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]nel Frignano, Parte_2
Modena, (C.F. ), CodiceFiscale_2
, nato a [...] nel Frignano, Modena, il 20.03.1968, ivi residente, (C.F. Parte_3 [...]
), C.F._3
, nato a [...] nel Frignano, Modena, il 14.05.1962, residente in [...], Parte_4
Modena, (C.F. ), CodiceFiscale_4
, nato a [...], Modena, il 25.05.1953, ivi residente, (C.F. Parte_5 [...]
), C.F._5 eredi dell'appellante , deceduto nelle more del giudizio, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. ANTONELLA CENICOLA,
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GIAN CARLA MOSCATTINI, C.F._6
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso sentenza n. 2278/2015 del Tribunale di Modena pubblicata il pagina 1 di 10 27 novembre 2015
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Conclusioni dell'appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma e/o integrazione della sentenza del
Tribunale di Modena in data 27.11.2015, n. 2278, mai notificata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna adita in sede di gravame,
1) Stante la declaratoria, da parte del Tribunale di Modena, dell'inesistenza di servitù di passaggio a carico dei terreni di proprietà di (ed ora dei di lui eredi , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e ), distinti al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni
[...] Parte_4 Parte_5
(MO), fg. 77, mapp. 418 e 420, ed in favore del fondo dei convenuti ed attuali appellati
[...]
e , distinto al NCT del Comune di Serramazzoni (MO), fg. 77, map. 304, Controparte_1 Controparte_2
a. condannarsi questi ultimi al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla condotta abusiva costituita dalla realizzazione della strada rilevata e descritta dal C.T.U. in prime cure, nella di lui relazione peritale, collocata sui prefati fondi dell'attore/appellante (ed ora degli appellanti),
b. oltre al risarcimento dei danni scaturiti dall'occupazione abusiva dell'area predetta, così come quantificati dal C.T.U. nella sua relazione peritale, pari ad € 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2009, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al pagamento;
2) Stante la determinazione del confine tra i terreni di proprietà di (ed ora dei di lui Parte_1 eredi , , e ), distinti al Catasto Terreni del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Comune di Serramazzoni (MO) al fg. 77, mapp.li 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il ed distinto al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni Controparte_1 Controparte_2
(MO) al fg. 77, mapp. 304,
a. ordinare ad essi convenuti ed attuali appellati di rilasciare e riconsegnare all'appellante le Pt_1 porzioni di terreno indebitamente occupate, così come individuate in prime cure dal C.T.U. nella di lui relazione peritale, costituite da terreno della superficie di mq. 355 facente parte dei mappali 416 e
418, nonchè della superficie di mq. 260 facente parte del mappale 366,
b. ed a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione e/o staccionata rilevata e descritta dal C.T.U., come allo stato illegittimamente collocata;
pagina 2 di 10 3) In riforma sul punto della sentenza gravata, relativamente alle spese processuali afferenti al primo grado del giudizio, condannarsi i convenuti ed , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere agli attuali appellanti eredi d ON Francesco, ossia , , Parte_2 Parte_3
e , la somma complessiva di € 7.254,00 per compensi, oltre ad € 200,00 Parte_4 Parte_5 per anticipazioni, alle spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge, ovvero la somma che le Corte Ecc.ma riterrà esatta nel rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 55/2014 (ritenuto espressamente dal Tribunale di corretta applicazione nel caso di specie) e/o del succes-sivo D.M. n.
37/2018, comunque superiore a quella di € 3.000,00 stabilita dal Primo Giudice.
4) Dichiararsi inammissibili o comunque respingersi le domande proposte dagli appellati
[...]
e (alle pagg. 19/20 della comparsa di risposta), in via di appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale principale e subordinato, in quanto l'appello incidentale è comunque inammissibile mentre le dette domande sono in ogni caso infondate in fatto ed in diritto;
5) Condannarsi gli appellati, in solido, a rifondere a , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese processuali tutte relative al secondo grado del giudizio”. Parte_5
Conclusioni per l'appellato:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare tutte le domande svolte nell'atto di citazione in appello proposto dal sig. per quanto esposto in narrativa e, conseguentemente, in accoglimento delle Pt_1 domande formulate da e dal Controparte_2 Controparte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in riforma del punto 1, della sentenza n. 2278/2015 del Tribunale di Modena:
- rigettare la domanda di inesistenza della servitù svolta in primo grado dall'attore , Parte_1 in ragione delle risultanze istruttorie e della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione per non uso, per tutti i motivi esposti in atti, conseguentemente
- rigettare le domande ad essa correlate di condanna al ripristino e risarcimento del danno ex adverso formulate in primo grado;
- riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, accertare la sussistenza di una servitù di passo a favore della particella 304 del Foglio 77 del N.C.T. del Comune di
Serramazzoni gravante sui terreni di proprietà di , inibendo al sig. Parte_1 [...]
ed ai suoi aventi causa di ostacolare in qual si voglia modo il pacifico esercizio della servitù Parte_1 di passo carrabile sui terreni di sua proprietà come risultanti all'esito dell'istruttoria, o in alternativa, dato atto dell'interclusione del fondo di cui alla particella 304, costituire ex novo la servitù ex art. 1051 c.c.;
pagina 3 di 10 IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di riconoscimento di conferma dell'inesistenza della servitù, rigettare comunque tutte le domande svolte dall'appellante e specificatamente
a) quanto alla domanda di condanna dei convenuti al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la condotta abusiva e di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area, dichiarandole infondate e non provate;
b) quanto alla domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata mediante l'apposizione della recinzione e/o staccionata, con la rimessione in pristino dello status quo ante mediante la rimozione di tale manufatto, dichiarando non necessaria la rimozione per i motivi di cui in atti o, in subordine, specificando e disponendo anche la condanna del sig. a restituire Pt_1 al sig. ed al la porzione di terreno esterna alla recinzione e di CP_2 Controparte_1 proprietà degli stessi;
c) quanto alla riforma in punto di condanna dei convenuti alle spese processuali di primo grado, con condanna dei convenuti a rifondere all'attore la somma complessiva di € 7.254,00 per compensi oltre
200,00 per anticipazioni, spese generali 15 % e oneri di legge ovvero la somma ritenuta esatta nel rispetto delle prescrizioni del DM 55/2014 comunque superiore a quella di € 3.000,00 stabilita dal
Giudice di primo grado, dichiarandola infondata stante l'accertata conformità al DM 55/2014 della liquidazione effettuata in primo grado.
In ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese del primo grado e del grado di appello, Pt_1 in caso di accoglimento dell'appello incidentale, o, in subordine, del solo secondo grado di giudizio.“
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato, in data 28 ottobre 2010, avanti alla Sezione
Distaccata di Pavullo nel Frignano del Tribunale di Modena, , proprietario di alcuni Parte_1 terreni siti nel Comune di Serramazzoni, Modena, località La Berzigala, identificati al Catasto del predetto Comune al fg. 77, particelle 366, 416, 418, 420, confinanti con altro terreno, identificato al
NCT del Comune di Serramazzoni, al fg. 77, particella 304, in comproprietà tra
[...] ed , conveniva questi utlimi in giudizio, lamentando che, nel mese Controparte_1 Controparte_2 di maggio 2009, essi convenuti, senza autorizzazione, erano entrati nella sua proprietà realizzando una strada ghiaiata, avente superficie totale di mq. 155, per consentire l'accesso ed il recesso al e dal fondo di loro proprietà, così dando vita ad una illegittima servitù di passagio sul fondo attoreo.
Inoltre i convenuti avevano collocato una recinzione realizzata con pali e rete metallica e pagina 4 di 10 con una staccionata in legno all'interno del terreno di proprietà e oltre il confine tra i due Pt_1 fondi per una superficie di mq. 260 di terreno agricolo e mq. 355 di terreno edificabile.
Si costituivano i convenuti sostenendo che la servitù era esercitata legittimamente, da oltre venti anni, e aderivano invece alla domanda di regolamento dei confini.
Veniva mutato il rito e concessi i termini richiesti dalle parti per memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., quindi nominato C.T.U..
Il C.T.U. depositava relazione e venivano escussi testimoni.
Il Tribunale di Modena accoglieva la domanda attorea avente ad oggetto la negatoria servitutis, dichiarando insussitente la servitù volontaria a carico del fondo attoreo ed a favore del fondo dei convenuti e, ritenuta fondata l'actio finium regundorum, rideterminava la linea di confine dei fondi di proprietà delle parti come individuati nella C.T.U., individuando il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F, condannando i convenuti a rifondere le spese processuali, che quantificava in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il impugnava la sentenza, chiedendone la riforma poiché il Giudice di primo grado Pt_1 aveva omesso di pronunciare in ordine:
1. alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, quanto alla strada,
2. alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area occupata dalla strada, con un importo come quantificato dal C.T.U in relazione pari a euro 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio 2009, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via rivalutata anno per anno,
3. alla domanda, conseguente a quella di determinazione del confine tra i fondi, che aveva individuato il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F nella sua relazione peritale, di condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni di terreno indebitamente occupate, 260 mq del mapp. 366 e 355 mq dei mapp.li 416 e 418 e di rimozione della recinzione/staccionata allo stato collocata.
4. inoltre chiedeva disporsi nuova liquidazione della spese del primo grado nel rispetto del D.M.
55/2014.
Si costituivano e chiedendo rigettarsi l'appello e Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 10 chiedendo in via incidentale di riformare la sentenza rigettando la domanda di inesistenza della servitù e chiedendo di riconoscere la servitù di passaggio esistente.
Durante la fase di appello, a seguito del decesso di si costituivano Parte_1 volontariamente in prosecuzione gli attuali appellanti.
A seguito del deposito nel fascicolo della relazione del C.T.U., la causa giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attore in primo grado:
“dichiarare respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia il Tribunale adito:
-Dichiarare l'inesitenza di servitù di passaggio gravante sui terreni di proprietà del sig.
[...]
distinti al catasto terreni del Comune di Serramazzoni foglio 77, mapp. 418, 420 in favore Parte_1 del fondo dei resistenti, distinto al NCT del Comune di Serramazzoni (MO) foglio 77, mapp. 304, inibendo agli stessi l'ulteriore esercizio del passaggio in questione, oltre alla condanna die medesimi al rilascio e al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla condotta abusiva, oltre alla condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area de qua,
-determinare il confine tra i terreni di proprietà del sig. distinti al catasto terreni Parte_1 del Comune di Serramazzoni al foglio 77, mapp. 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il
e il Sig. distinto al catasto terreni del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Serramazzoni al foglio 77, mapp. 304 e per l'effett ordinare ai resistenti il rilascio in favore del ricorrente della prorzione indebitamente occupata,
-oltre alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della recinzione e/o staccionata, oltre alla condanna die medesimi al risarcimento dei danni, conseguenti all'occupaione abusiva dell'area de qua, con vittoria di spese compensi di legge.
Conclusioni del convenuto in primo grado:
“accertare l'esistenza di una servitù di passo a favore a favore della particella 304 del foglio 77 del
NCT del Comune di Serramazzoni gravante sui terreni di proprietà di , Parte_1 contraddistinti dalle particelle 366 e /o 418 e/o 420 del foglio 77 del NCT del Comune di
Serramazzoni,
pagina 6 di 10 -accertare e dichiarare gli esatti confini tra le particelle 416, 418, 366 del foglio 77 del NCT del
Comune di Serramazzoni e la particella 304 del foglio 77 del NCT del Comune di Serramazzoni, disponendo lo spostamento in tutto o in parte della recinzione apposta dal ove risulti in tutto CP_1
o in parte non essere stata collocata sul confine tra le predette particelle,
-inbire a ed ai suoi aventi causa di ostacolare in qualsivoglia modo il pacifico Parte_1 esercizio della servitù di passo carrabile sui terreni di sua proprietà quali risulteranno all'esito dell'istruttoria,
-respingere le domande attrici avanzate in punto di risarcimento del danno perché infondate in fatto
e diritto.
La difesa degli appellati ha chiesto rigettarsi l'appello e accogliere l'appello incidentale.
Ebbene le eccezioni degli appellati ed insieme il loro appello incidentale si fondano su considerazioni in fatto e diritto da ritenersi infondate per i motivi che seguono.
Secondo gli appellati, il giudice di primo grado avrebbe omesso di riconoscere la servitù di passaggio esistente, detta servitù di svuoto a loro favore, che sarebbe emergente dal rogito del
15.12.1969.
In punto di prova di tale fatto, sostenevano che i testi escussi in corso di causa avrebbero chiarito che dal 2009 il , mediante costruzione di strada ghiaiata, aveva Controparte_1 iniziato a percorrerla, dato che prima il terreno era incolto e avvaloravano il riconoscimento della servitù depositando una lettera del 06.02.2008, allegata in primo grado dai convenuti, non contestata nè disconosciuta.
Tale preteso diritto di servitù non è però contenuto nell'atto del 3.11.1967 prodotto dai convenuti in primo grado che non menziona alcuna sevitù e nemmeno tale diritto sembra gravare a carico del leggendo l'atto del 30.11.1969 del Notaio (v. c.t.u. allegato T), ove il Pt_1 Per_1 venditore garantisce a che il terreno venduto ha diritto di Parte_6 Parte_7 svuoto, senza specificare a carico di chi gravi tale diritto e su quale proprietà lo stesso si possa esercitare, atto del quale, inoltre, non è stata prodotta la nota di trascrizione.
Peraltro la esistenza e opponibilità di tale servitù è stata espressamente esclusa dal C.T.U. il quale riferendo nella sua relazione sul punto rammentava che dall'esame degli atti di acquisto delle parti e dei loro danti causa non risultavano disposizioni costitutive della servitù in questione pretesa da parte convenuta (relazione pagina 25-26).
pagina 7 di 10 Nella sentenza, inoltre, la servitù in questione è stata ritenuta comunque estinta per non uso e tale motivazione è sostenuta dalle dichiarazioni dei testi che confermavano che il terreno di proprietà era un campo privo di strade prima dell'anno 2009, nel quale venne costruita la Pt_1 strada di ghiaia oggetto di causa e parte convenuta non ha offerto prova contraria.
Quanto ai testi, il teste dichiarava che il fondo prima del lavoro della Testimone_1 strada ghiaiata era tutto un campo e il teste affermava che prima del 2009 il Testimone_2 terreno era incolto e percorribile solo a piedi e tali affermazioni non consentono certo di ritenere fondata la domanda di accertamento di servitù di passaggio nemmeno in via di ipotesi.
Da ultimo, con riferimento alla lettera del 6.2.2008, tale documento non contiene alcun riconoscimento di servitù, anzi, menziona la servitù pretesa da controparte ed esclude espressamente la sussistenza del diritto in questione, sicché l'esercizio del passaggio effettuato di fatto da parte appellata deve esserre ritenuto quale frutto di mera tolleranza e affatto costitutivo di un preteso diritto.
Quindi, appare ben motivata la sentenza che ritenuto tale servitù non esistente perché abbandonata nel periodo tra il 1969 e il 2009.
Quanto alla domanda di costituzione del diritto di servitù, la stessa è stata formulata solamente nella presente fase di appello ed è, quindi, inammissbile, non essendo stata formulata nella comparsa di costituzione in primo grado e non potrendosi interpretare, come richiesto da parte appellata, la domanda di riconoscimento di una servitù esistente, assegnadole un contenuto diverso da quello proprio che è quello preteso di costituzione di una nuova servitù.
Sicchè su tale punto la sentenza va confermata.
Quanto ai confini determinati dal C.T.U. a seguito di domanda congiunta delle parti, la relazione appare condivisiile e immune da censure, sicchè anche su tale punto la sentenza va confermata.
L'impugnazione degli appellanti appare, invece, fondata.
Occorre, quindi, provvedere sulle domande proposte dall'attore sulle quali il Giudice di primo grado non ha provveduto e quindi:
1. disporre sulla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, quanto alla strada di ghiaia,
2. disporre la condanna degli appellati al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area occupata dalla strada, con un importo come quantificato dal C.T.U in relazione pari a euro 200,00 pagina 8 di 10 all'anno a decorrere dal mese di maggio 2009 (v. relazione C.T.U. pag. 30), e fino al ripristino dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria alla data della sentenza e agli interessi legali successivi,
3. condannare i convenuti a ripristinare il confine tra i fondi, come da relazione del C.T.U. che aveva individuato il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F nella sua relazione peritale e a restituire ai convenuti le porzioni di terreno indebitamente occupate, 260 mq del mapp. 366 e 355 mq dei mapp.li 416 e 418, rimuovendo la recinzione/staccionata allo stato collocata,
4. disporsi nuova liquidazione della spese del primo grado nel rispetto del D.M. 55/2014, come chiesto dagli appellanti secondo il valore della causa, in conformità a quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 secondo il valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), l'impegno profuso per le fasi previste dall'art. 4 del citato D.M. (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) per le quali sono rispettivamente previsti i seguenti compensi: fase di studio: € 1.620,00; fase introduttiva: € 1.147,00; fase istruttoria: € 1.720,00; fase decisoria: € 2.767,00, per complessivi €
7.254,00.
Tali spese processuali vanno tuttavia compensate per un terzo, stante l'accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata da entrambe le parti e si ritiene di liquidarle nella misura in tal modo già compensata di € 4.836,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio, introduzione, trattazione e decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellati, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna gli appellati al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione della strada rilevata e descritta dal C.T.U. nella relazione sul fondo di proprietà degli appellanti,
- condanna gli appellati a ripristinare il confine tra i terreni di proprietà degli appellanti
[...]
, e , distinti al Catasto Terreni del Comune di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Serramazzoni (MO) al fg. 77, mapp.li 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il CP_1
pagina 9 di 10 ed distinto al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni (MO) al Controparte_1 Controparte_2 fg. 77, mapp. 304, e ordina ad essi appellati di rilasciare e riconsegnare all'appellante le Pt_1 porzioni di terreno occupate, così come individuate dal C.T.U. nella relazione peritale, costituite da terreno della superficie di mq. 355 facente parte dei mappali 416 e 418, nonchè della superficie di mq. 260 facente parte del mappale 366, rimuovendo la recinzione e/o staccionata rilevata e descritta dal C.T.U.,
- condanna gli appellati al risarcimento dei danni in favore degli appellanti così come quantificati dal C.T.U. nella sua relazione peritale, in misura pari ad euro 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2009 e fino al ripristino dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria alla data della sentenza e agli interessi legali successivi,
- liquida le spese processuali afferenti al primo grado del giudizio e condanna gli appellati a rifonderle agli attuali appellanti eredi d , ossia , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nella misura complessiva di euro 4.836,00 per compensi, oltre ad Parte_4 Parte_5 euro 200,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge,
- rigetta l'appello incidentale,
- condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese del grado che liquida in misura di euro
3.308,00, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge,
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellati, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
pagina 10 di 10
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
1 SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giuseppe De Rosa Presidente dott. Antonella Allegra Consigliere dott. Giovanni Battista Marsala Consigliere Relatore Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1575/2016 promossa da:
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e proseguita da:
, nata a [...] il [...], residente in [...]nel Frignano, Parte_2
Modena, (C.F. ), CodiceFiscale_2
, nato a [...] nel Frignano, Modena, il 20.03.1968, ivi residente, (C.F. Parte_3 [...]
), C.F._3
, nato a [...] nel Frignano, Modena, il 14.05.1962, residente in [...], Parte_4
Modena, (C.F. ), CodiceFiscale_4
, nato a [...], Modena, il 25.05.1953, ivi residente, (C.F. Parte_5 [...]
), C.F._5 eredi dell'appellante , deceduto nelle more del giudizio, rappresentati e difesi Parte_1 dall'avv. ANTONELLA CENICOLA,
APPELLANTE contro
(C.F. e (C.F.: Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
), rappresentati e difesi dall'avv. GIAN CARLA MOSCATTINI, C.F._6
APPELLATO
Avente ad oggetto l'appello avverso sentenza n. 2278/2015 del Tribunale di Modena pubblicata il pagina 1 di 10 27 novembre 2015
LA CORTE
udita la relazione della causa fatta dal Consigliere Ausiliario Dott. Giovanni Battista Marsala, viste le conclusioni prese dai procuratori delle parti, esaminati gli atti del processo, così ha deciso.
Conclusioni dell'appellante:
“Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, in riforma e/o integrazione della sentenza del
Tribunale di Modena in data 27.11.2015, n. 2278, mai notificata, voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di
Bologna adita in sede di gravame,
1) Stante la declaratoria, da parte del Tribunale di Modena, dell'inesistenza di servitù di passaggio a carico dei terreni di proprietà di (ed ora dei di lui eredi , Parte_1 Parte_2 Pt_3
, e ), distinti al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni
[...] Parte_4 Parte_5
(MO), fg. 77, mapp. 418 e 420, ed in favore del fondo dei convenuti ed attuali appellati
[...]
e , distinto al NCT del Comune di Serramazzoni (MO), fg. 77, map. 304, Controparte_1 Controparte_2
a. condannarsi questi ultimi al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla condotta abusiva costituita dalla realizzazione della strada rilevata e descritta dal C.T.U. in prime cure, nella di lui relazione peritale, collocata sui prefati fondi dell'attore/appellante (ed ora degli appellanti),
b. oltre al risarcimento dei danni scaturiti dall'occupazione abusiva dell'area predetta, così come quantificati dal C.T.U. nella sua relazione peritale, pari ad € 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2009, oltre alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali calcolati sulla somma via via rivalutata anno per anno, sino al pagamento;
2) Stante la determinazione del confine tra i terreni di proprietà di (ed ora dei di lui Parte_1 eredi , , e ), distinti al Catasto Terreni del Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Comune di Serramazzoni (MO) al fg. 77, mapp.li 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il ed distinto al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni Controparte_1 Controparte_2
(MO) al fg. 77, mapp. 304,
a. ordinare ad essi convenuti ed attuali appellati di rilasciare e riconsegnare all'appellante le Pt_1 porzioni di terreno indebitamente occupate, così come individuate in prime cure dal C.T.U. nella di lui relazione peritale, costituite da terreno della superficie di mq. 355 facente parte dei mappali 416 e
418, nonchè della superficie di mq. 260 facente parte del mappale 366,
b. ed a provvedere alla rimessione in pristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione della recinzione e/o staccionata rilevata e descritta dal C.T.U., come allo stato illegittimamente collocata;
pagina 2 di 10 3) In riforma sul punto della sentenza gravata, relativamente alle spese processuali afferenti al primo grado del giudizio, condannarsi i convenuti ed , in solido, a Controparte_1 Controparte_2 rifondere agli attuali appellanti eredi d ON Francesco, ossia , , Parte_2 Parte_3
e , la somma complessiva di € 7.254,00 per compensi, oltre ad € 200,00 Parte_4 Parte_5 per anticipazioni, alle spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge, ovvero la somma che le Corte Ecc.ma riterrà esatta nel rispetto delle prescrizioni del D.M. n. 55/2014 (ritenuto espressamente dal Tribunale di corretta applicazione nel caso di specie) e/o del succes-sivo D.M. n.
37/2018, comunque superiore a quella di € 3.000,00 stabilita dal Primo Giudice.
4) Dichiararsi inammissibili o comunque respingersi le domande proposte dagli appellati
[...]
e (alle pagg. 19/20 della comparsa di risposta), in via di appello Controparte_1 Controparte_2 incidentale principale e subordinato, in quanto l'appello incidentale è comunque inammissibile mentre le dette domande sono in ogni caso infondate in fatto ed in diritto;
5) Condannarsi gli appellati, in solido, a rifondere a , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4
le spese processuali tutte relative al secondo grado del giudizio”. Parte_5
Conclusioni per l'appellato:
"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, rigettare tutte le domande svolte nell'atto di citazione in appello proposto dal sig. per quanto esposto in narrativa e, conseguentemente, in accoglimento delle Pt_1 domande formulate da e dal Controparte_2 Controparte_1
IN VIA DI APPELLO INCIDENTALE: in riforma del punto 1, della sentenza n. 2278/2015 del Tribunale di Modena:
- rigettare la domanda di inesistenza della servitù svolta in primo grado dall'attore , Parte_1 in ragione delle risultanze istruttorie e della non rilevabilità d'ufficio della prescrizione per non uso, per tutti i motivi esposti in atti, conseguentemente
- rigettare le domande ad essa correlate di condanna al ripristino e risarcimento del danno ex adverso formulate in primo grado;
- riconosciuta ammissibile la domanda riconvenzionale svolta dai convenuti, accertare la sussistenza di una servitù di passo a favore della particella 304 del Foglio 77 del N.C.T. del Comune di
Serramazzoni gravante sui terreni di proprietà di , inibendo al sig. Parte_1 [...]
ed ai suoi aventi causa di ostacolare in qual si voglia modo il pacifico esercizio della servitù Parte_1 di passo carrabile sui terreni di sua proprietà come risultanti all'esito dell'istruttoria, o in alternativa, dato atto dell'interclusione del fondo di cui alla particella 304, costituire ex novo la servitù ex art. 1051 c.c.;
pagina 3 di 10 IN VIA SUBORDINATA:
Nella denegata ipotesi di riconoscimento di conferma dell'inesistenza della servitù, rigettare comunque tutte le domande svolte dall'appellante e specificatamente
a) quanto alla domanda di condanna dei convenuti al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente la condotta abusiva e di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area, dichiarandole infondate e non provate;
b) quanto alla domanda di condanna al rilascio della porzione di terreno indebitamente occupata mediante l'apposizione della recinzione e/o staccionata, con la rimessione in pristino dello status quo ante mediante la rimozione di tale manufatto, dichiarando non necessaria la rimozione per i motivi di cui in atti o, in subordine, specificando e disponendo anche la condanna del sig. a restituire Pt_1 al sig. ed al la porzione di terreno esterna alla recinzione e di CP_2 Controparte_1 proprietà degli stessi;
c) quanto alla riforma in punto di condanna dei convenuti alle spese processuali di primo grado, con condanna dei convenuti a rifondere all'attore la somma complessiva di € 7.254,00 per compensi oltre
200,00 per anticipazioni, spese generali 15 % e oneri di legge ovvero la somma ritenuta esatta nel rispetto delle prescrizioni del DM 55/2014 comunque superiore a quella di € 3.000,00 stabilita dal
Giudice di primo grado, dichiarandola infondata stante l'accertata conformità al DM 55/2014 della liquidazione effettuata in primo grado.
In ogni caso condannare il sig. alla rifusione delle spese del primo grado e del grado di appello, Pt_1 in caso di accoglimento dell'appello incidentale, o, in subordine, del solo secondo grado di giudizio.“
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato, in data 28 ottobre 2010, avanti alla Sezione
Distaccata di Pavullo nel Frignano del Tribunale di Modena, , proprietario di alcuni Parte_1 terreni siti nel Comune di Serramazzoni, Modena, località La Berzigala, identificati al Catasto del predetto Comune al fg. 77, particelle 366, 416, 418, 420, confinanti con altro terreno, identificato al
NCT del Comune di Serramazzoni, al fg. 77, particella 304, in comproprietà tra
[...] ed , conveniva questi utlimi in giudizio, lamentando che, nel mese Controparte_1 Controparte_2 di maggio 2009, essi convenuti, senza autorizzazione, erano entrati nella sua proprietà realizzando una strada ghiaiata, avente superficie totale di mq. 155, per consentire l'accesso ed il recesso al e dal fondo di loro proprietà, così dando vita ad una illegittima servitù di passagio sul fondo attoreo.
Inoltre i convenuti avevano collocato una recinzione realizzata con pali e rete metallica e pagina 4 di 10 con una staccionata in legno all'interno del terreno di proprietà e oltre il confine tra i due Pt_1 fondi per una superficie di mq. 260 di terreno agricolo e mq. 355 di terreno edificabile.
Si costituivano i convenuti sostenendo che la servitù era esercitata legittimamente, da oltre venti anni, e aderivano invece alla domanda di regolamento dei confini.
Veniva mutato il rito e concessi i termini richiesti dalle parti per memorie di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., quindi nominato C.T.U..
Il C.T.U. depositava relazione e venivano escussi testimoni.
Il Tribunale di Modena accoglieva la domanda attorea avente ad oggetto la negatoria servitutis, dichiarando insussitente la servitù volontaria a carico del fondo attoreo ed a favore del fondo dei convenuti e, ritenuta fondata l'actio finium regundorum, rideterminava la linea di confine dei fondi di proprietà delle parti come individuati nella C.T.U., individuando il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F, condannando i convenuti a rifondere le spese processuali, che quantificava in complessivi € 3.200,00 di cui € 200,00 per anticipazioni, oltre accessori di legge secondo i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
Il impugnava la sentenza, chiedendone la riforma poiché il Giudice di primo grado Pt_1 aveva omesso di pronunciare in ordine:
1. alla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, quanto alla strada,
2. alla domanda di condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area occupata dalla strada, con un importo come quantificato dal C.T.U in relazione pari a euro 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio 2009, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma via rivalutata anno per anno,
3. alla domanda, conseguente a quella di determinazione del confine tra i fondi, che aveva individuato il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F nella sua relazione peritale, di condanna dei convenuti alla restituzione delle porzioni di terreno indebitamente occupate, 260 mq del mapp. 366 e 355 mq dei mapp.li 416 e 418 e di rimozione della recinzione/staccionata allo stato collocata.
4. inoltre chiedeva disporsi nuova liquidazione della spese del primo grado nel rispetto del D.M.
55/2014.
Si costituivano e chiedendo rigettarsi l'appello e Controparte_1 CP_2
pagina 5 di 10 chiedendo in via incidentale di riformare la sentenza rigettando la domanda di inesistenza della servitù e chiedendo di riconoscere la servitù di passaggio esistente.
Durante la fase di appello, a seguito del decesso di si costituivano Parte_1 volontariamente in prosecuzione gli attuali appellanti.
A seguito del deposito nel fascicolo della relazione del C.T.U., la causa giungeva in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Conclusioni dell'attore in primo grado:
“dichiarare respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, voglia il Tribunale adito:
-Dichiarare l'inesitenza di servitù di passaggio gravante sui terreni di proprietà del sig.
[...]
distinti al catasto terreni del Comune di Serramazzoni foglio 77, mapp. 418, 420 in favore Parte_1 del fondo dei resistenti, distinto al NCT del Comune di Serramazzoni (MO) foglio 77, mapp. 304, inibendo agli stessi l'ulteriore esercizio del passaggio in questione, oltre alla condanna die medesimi al rilascio e al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla condotta abusiva, oltre alla condanna al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area de qua,
-determinare il confine tra i terreni di proprietà del sig. distinti al catasto terreni Parte_1 del Comune di Serramazzoni al foglio 77, mapp. 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il
e il Sig. distinto al catasto terreni del Comune di Controparte_1 Controparte_2
Serramazzoni al foglio 77, mapp. 304 e per l'effett ordinare ai resistenti il rilascio in favore del ricorrente della prorzione indebitamente occupata,
-oltre alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi attraverso la rimozione della recinzione e/o staccionata, oltre alla condanna die medesimi al risarcimento dei danni, conseguenti all'occupaione abusiva dell'area de qua, con vittoria di spese compensi di legge.
Conclusioni del convenuto in primo grado:
“accertare l'esistenza di una servitù di passo a favore a favore della particella 304 del foglio 77 del
NCT del Comune di Serramazzoni gravante sui terreni di proprietà di , Parte_1 contraddistinti dalle particelle 366 e /o 418 e/o 420 del foglio 77 del NCT del Comune di
Serramazzoni,
pagina 6 di 10 -accertare e dichiarare gli esatti confini tra le particelle 416, 418, 366 del foglio 77 del NCT del
Comune di Serramazzoni e la particella 304 del foglio 77 del NCT del Comune di Serramazzoni, disponendo lo spostamento in tutto o in parte della recinzione apposta dal ove risulti in tutto CP_1
o in parte non essere stata collocata sul confine tra le predette particelle,
-inbire a ed ai suoi aventi causa di ostacolare in qualsivoglia modo il pacifico Parte_1 esercizio della servitù di passo carrabile sui terreni di sua proprietà quali risulteranno all'esito dell'istruttoria,
-respingere le domande attrici avanzate in punto di risarcimento del danno perché infondate in fatto
e diritto.
La difesa degli appellati ha chiesto rigettarsi l'appello e accogliere l'appello incidentale.
Ebbene le eccezioni degli appellati ed insieme il loro appello incidentale si fondano su considerazioni in fatto e diritto da ritenersi infondate per i motivi che seguono.
Secondo gli appellati, il giudice di primo grado avrebbe omesso di riconoscere la servitù di passaggio esistente, detta servitù di svuoto a loro favore, che sarebbe emergente dal rogito del
15.12.1969.
In punto di prova di tale fatto, sostenevano che i testi escussi in corso di causa avrebbero chiarito che dal 2009 il , mediante costruzione di strada ghiaiata, aveva Controparte_1 iniziato a percorrerla, dato che prima il terreno era incolto e avvaloravano il riconoscimento della servitù depositando una lettera del 06.02.2008, allegata in primo grado dai convenuti, non contestata nè disconosciuta.
Tale preteso diritto di servitù non è però contenuto nell'atto del 3.11.1967 prodotto dai convenuti in primo grado che non menziona alcuna sevitù e nemmeno tale diritto sembra gravare a carico del leggendo l'atto del 30.11.1969 del Notaio (v. c.t.u. allegato T), ove il Pt_1 Per_1 venditore garantisce a che il terreno venduto ha diritto di Parte_6 Parte_7 svuoto, senza specificare a carico di chi gravi tale diritto e su quale proprietà lo stesso si possa esercitare, atto del quale, inoltre, non è stata prodotta la nota di trascrizione.
Peraltro la esistenza e opponibilità di tale servitù è stata espressamente esclusa dal C.T.U. il quale riferendo nella sua relazione sul punto rammentava che dall'esame degli atti di acquisto delle parti e dei loro danti causa non risultavano disposizioni costitutive della servitù in questione pretesa da parte convenuta (relazione pagina 25-26).
pagina 7 di 10 Nella sentenza, inoltre, la servitù in questione è stata ritenuta comunque estinta per non uso e tale motivazione è sostenuta dalle dichiarazioni dei testi che confermavano che il terreno di proprietà era un campo privo di strade prima dell'anno 2009, nel quale venne costruita la Pt_1 strada di ghiaia oggetto di causa e parte convenuta non ha offerto prova contraria.
Quanto ai testi, il teste dichiarava che il fondo prima del lavoro della Testimone_1 strada ghiaiata era tutto un campo e il teste affermava che prima del 2009 il Testimone_2 terreno era incolto e percorribile solo a piedi e tali affermazioni non consentono certo di ritenere fondata la domanda di accertamento di servitù di passaggio nemmeno in via di ipotesi.
Da ultimo, con riferimento alla lettera del 6.2.2008, tale documento non contiene alcun riconoscimento di servitù, anzi, menziona la servitù pretesa da controparte ed esclude espressamente la sussistenza del diritto in questione, sicché l'esercizio del passaggio effettuato di fatto da parte appellata deve esserre ritenuto quale frutto di mera tolleranza e affatto costitutivo di un preteso diritto.
Quindi, appare ben motivata la sentenza che ritenuto tale servitù non esistente perché abbandonata nel periodo tra il 1969 e il 2009.
Quanto alla domanda di costituzione del diritto di servitù, la stessa è stata formulata solamente nella presente fase di appello ed è, quindi, inammissbile, non essendo stata formulata nella comparsa di costituzione in primo grado e non potrendosi interpretare, come richiesto da parte appellata, la domanda di riconoscimento di una servitù esistente, assegnadole un contenuto diverso da quello proprio che è quello preteso di costituzione di una nuova servitù.
Sicchè su tale punto la sentenza va confermata.
Quanto ai confini determinati dal C.T.U. a seguito di domanda congiunta delle parti, la relazione appare condivisiile e immune da censure, sicchè anche su tale punto la sentenza va confermata.
L'impugnazione degli appellanti appare, invece, fondata.
Occorre, quindi, provvedere sulle domande proposte dall'attore sulle quali il Giudice di primo grado non ha provveduto e quindi:
1. disporre sulla domanda di ripristino dello stato dei luoghi, quanto alla strada di ghiaia,
2. disporre la condanna degli appellati al risarcimento dei danni per l'occupazione abusiva dell'area occupata dalla strada, con un importo come quantificato dal C.T.U in relazione pari a euro 200,00 pagina 8 di 10 all'anno a decorrere dal mese di maggio 2009 (v. relazione C.T.U. pag. 30), e fino al ripristino dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria alla data della sentenza e agli interessi legali successivi,
3. condannare i convenuti a ripristinare il confine tra i fondi, come da relazione del C.T.U. che aveva individuato il confine tra le rispettive proprietà nella linea congiungente i punti B-D-F nella sua relazione peritale e a restituire ai convenuti le porzioni di terreno indebitamente occupate, 260 mq del mapp. 366 e 355 mq dei mapp.li 416 e 418, rimuovendo la recinzione/staccionata allo stato collocata,
4. disporsi nuova liquidazione della spese del primo grado nel rispetto del D.M. 55/2014, come chiesto dagli appellanti secondo il valore della causa, in conformità a quanto previsto dal D.M. n.
55/2014 secondo il valore della causa (scaglione da € 26.000,01 ad € 52.000,00), l'impegno profuso per le fasi previste dall'art. 4 del citato D.M. (di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) per le quali sono rispettivamente previsti i seguenti compensi: fase di studio: € 1.620,00; fase introduttiva: € 1.147,00; fase istruttoria: € 1.720,00; fase decisoria: € 2.767,00, per complessivi €
7.254,00.
Tali spese processuali vanno tuttavia compensate per un terzo, stante l'accoglimento della domanda di regolamento di confini formulata da entrambe le parti e si ritiene di liquidarle nella misura in tal modo già compensata di € 4.836,00.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo in base allo scaglione di valore previsto dal D.M. 55/2004 e successive modifiche ai valori minimi per la fase di appello, per l'attività svolta di studio, introduzione, trattazione e decisione.
Va dichiarato che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellati, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone, in riforma parziale della sentenza impugnata:
- condanna gli appellati al rilascio ed al ripristino dello stato dei luoghi antecedente alla realizzazione della strada rilevata e descritta dal C.T.U. nella relazione sul fondo di proprietà degli appellanti,
- condanna gli appellati a ripristinare il confine tra i terreni di proprietà degli appellanti
[...]
, e , distinti al Catasto Terreni del Comune di Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
Serramazzoni (MO) al fg. 77, mapp.li 366, 416, 418 e il terreno in comproprietà tra il CP_1
pagina 9 di 10 ed distinto al Catasto Terreni del Comune di Serramazzoni (MO) al Controparte_1 Controparte_2 fg. 77, mapp. 304, e ordina ad essi appellati di rilasciare e riconsegnare all'appellante le Pt_1 porzioni di terreno occupate, così come individuate dal C.T.U. nella relazione peritale, costituite da terreno della superficie di mq. 355 facente parte dei mappali 416 e 418, nonchè della superficie di mq. 260 facente parte del mappale 366, rimuovendo la recinzione e/o staccionata rilevata e descritta dal C.T.U.,
- condanna gli appellati al risarcimento dei danni in favore degli appellanti così come quantificati dal C.T.U. nella sua relazione peritale, in misura pari ad euro 200,00 all'anno a decorrere dal mese di maggio dell'anno 2009 e fino al ripristino dei luoghi, oltre rivalutazione monetaria alla data della sentenza e agli interessi legali successivi,
- liquida le spese processuali afferenti al primo grado del giudizio e condanna gli appellati a rifonderle agli attuali appellanti eredi d , ossia , , Parte_1 Parte_2 Parte_3
e , nella misura complessiva di euro 4.836,00 per compensi, oltre ad Parte_4 Parte_5 euro 200,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge,
- rigetta l'appello incidentale,
- condanna gli appellati a rifondere agli appellanti le spese del grado che liquida in misura di euro
3.308,00, oltre spese generali nella percentuale del 15% ed agli oneri di legge,
Dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, da parte degli appellati, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello, a norma dell'art.13 comma 1 quater del DPR 30 maggio 2002 n.115.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della prima sezione del 17 dicembre 2024.
Il Consigliere Estensore Ausiliario dott. Giovanni Battista Marsala
Il Presidente
dott. Giuseppe De Rosa
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