Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6888 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06888/2025REG.PROV.COLL.
N. 00026/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 26 del 2024, proposto da Comune di Borgia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Luigi Sciumbata, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
contro
Ga.La S.a.s. di RO RI & C., non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Seconda) n. 702 del 2023.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. RI Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto l’impugnativa del provvedimento n. 107 del 21 agosto 2021, con cui il Comune di Borgia ha disposto l’annullamento in autotutela del permesso di costruire n. 2438 del 29 gennaio 2014, rilasciato alla società Ga.La. S.a.s. di RO RI & C. (d’ora in avanti Ga.La. S.a.s.) - ricorrente in primo grado - per la costruzione di un complesso turistico residenziale, con annesse opere di urbanizzazione, in località “AN”, costituito da quattro corpi di fabbrica a due piani fuori terra e un piano seminterrato.
In particolare Ga.La. S.a.s. assume di aver acquistato detto complesso immobiliare dalla società ETA S.r.l che, in seguito a fallimento, lasciava incompiute le relative opere. Al fine di ultimarne la realizzazione, la Ga.La. S.a.s. richiedeva al Comune di Borgia il rilascio del predetto permesso di costruire, poi emesso in data 29 gennaio 2014.
2. Conseguentemente alla difformità delle opere realizzate, riscontrate dai tecnici comunali in sede di sopralluogo svolto nell’area di interesse in data 1° marzo 2017, la Ga.La. S.a.s. presentava al Comune un’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria che veniva rigettata, con provvedimento n. 5167 del 14 giugno 2017, seguita dall’emissione dell’ordinanza di demolizione n. 12 del 2017. Detti provvedimenti venivano impugnati dalla società ricorrente innanzi al T.a.r. per la Calabria, che, con sentenza n. 127 del 2019, accoglieva il ricorso e di conseguenza annullava i provvedimenti.
3. Nell’esercizio rinnovato del potere il Comune di Borgia ha nuovamente denegato l’istanza di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e ha, poi, annullato in autotutela l’originario permesso di costruire n. 2438 del 2014 con provvedimento n. 107 del 21 agosto 2021.
4. La Ga.La. S.a.s. ha impugnato quest’ultimo provvedimento innanzi al T.a.r. per la Calabria che, con sentenza n. 702 del 2023, ha accolto il ricorso.
5. Il Comune di Borgia ha, quindi, impugnato la predetta sentenza, deducendo il seguente unico motivo di appello:
ERROR IN PROCEDENDO: ERRATA INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO DI CONCRETIZZAZIONE FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI FATTI ERROR IN IUDICANDO: MOTIVAZIONE ILLOGICA E IRRAGIONEVOLE
La sentenza del T.a.r. ha errato nel ritenere che il provvedimento sia stato emesso oltre il ragionevole termine di 18 mesi per l’esercizio di autotutela, sancito dall’art 21 nonies della l. n. 241/90 e applicabile ratione temporis al caso di specie. Tale termine non si applicherebbe perché il permesso di costruire sarebbe stato conseguito dal privato sulla base di false rappresentazioni rese al momento della richiesta di rilascio del permesso di costruire, inducendo così in errore l’amministrazione comunale.
La Ga.La S.a.s. non si è costituita in giudizio.
6. Alla pubblica udienza del 12 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso un punto di fatto l’appello è infondato nei termini di seguito specificati.
Il T.a.r. ha accolto il primo motivo di ricorso proposto dalla Ga.La. S.a.s., con il quale è stata dedotta l’illegittimità del provvedimento di annullamento d’ufficio per mancato rispetto del termine di 18 mesi previsto per la sua emissione dall’art. 21 nonies legge n. 241 del 1990. Il permesso di costruire è stato, infatti, rilasciato in data 29 gennaio 2014, mentre il provvedimento di annullamento in autotutela è stato emesso, dopo oltre sette anni, in data 21 agosto 2021.
7. Il T.a.r. ha espressamente ritenuto di non applicare il comma 2 bis dell’art. 21 nonies , perché
“Non appaiono condivisibili sul punto le deduzioni del Comune resistente, volte a sostenere che la società ricorrente, nel formulare l’istanza di rilascio del permesso a costruire, abbia fornito una rappresentazione falsa della realtà che ha indotto il Comune a rilasciare, per errore, un permesso “in contrasto con i parametri prescritti dalla lottizzazione AN (già in testa alla Società ETA S.r.l.), per volumetria, per tipologia edilizia (ivi incluso il numero di piani approvati per la Tipologia D)”.
8. Rileva il Collegio che l’appello è infondato indipendentemente dall’opzione che si accoglie sull’interpretazione della nuova disciplina (l. n. 124 del 2015) che ha introdotto il limite temporale di 18 mesi (oggi un anno) e precisamente se si applichi ai procedimenti di annullamento in autotutela avviati dopo la sua entrata in vigore, anche se l’atto di primo grado è di data anteriore, ovvero se sia necessario che entrambi gli atti siano successivi all’entrata in vigore della novella,.
Nel caso di specie, infatti, il provvedimento di autotutela è stato emesso nel 2021 ben 7 anni dopo il rilascio del permesso di costruire e, quindi, certamente oltre il termine ragionevole da rispettare necessariamente nell’esercizio del potere di annullamento d’ufficio anche prima dell’entrata in vigore della legge n. 124 del 2015.
9. Ne consegue, pertanto, che l’unica possibilità per ritenere legittimo il provvedimento di annullamento emesso dal Comune è applicare il comma 2 bis dell’art. 21 nonies , legge n. 241 del 1990, secondo cui: “ I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di dodici mesi [prima 18 mesi] di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ”.
10. Il T.a.r. ha evidenziato che l’effettiva conoscenza dei vizi originari del permesso di costruire deve essere fatta risalire quantomeno alla data del 14 giugno 2017, ossia al momento in cui il Comune ha emesso nei confronti della società ricorrente il primo provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria (provvedimento n. 5167 del 14 giugno 2017).
Il Comune ha, però, contestato la sentenza del T.a.r. perché sostiene di aver avuto conoscenza della reale consistenza delle opere solo quando si è instaurato il secondo procedimento in sanatoria e, quindi, in data 16 febbraio 2021.
11. Ritiene il Collegio che l’appello sia infondato perchè il provvedimento di annullamento impugnato non motiva adeguatamente sulla sussistenza di false rappresentazioni dei fatti che avrebbero consentito di emanare il provvedimento di autotutela oltre il termine di 18 mesi o comunque oltre il termine ragionevole.
In particolare il Comune si è limitato ad evidenziare “che con forvianti rappresentazioni della realtà si è utilizzato un indice non assentito dallo strumento urbanistico e si è utilizzata una superficie del lotto non assentita dal PRG e dal Piatto attuativo, in un’area tra l’altro vincolata ai sensi del Dlgs n. 42 del 22.gennaio 2004 (Codice dei Beni culturali e del paesaggio) nonchè in area interna al SIC IT9330098 ”Oasi di Scolacium” di cui alla direttiva 92/43/CEE “Habitat” relativa alla “conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” e quindi soggetta a valutazione di incidenza da parte dei competenti Organi Regionali”.
Tuttavia, già con il primo provvedimento di diniego dell’istanza di permesso in sanatoria (provvedimento n. 5167 del 14 giugno 2017) il Comune aveva rilevato che “ gli interventi nella zona CT4, località AN, Lottizzazione ETA Residenziale Stagionale, all’interno del quale ricade l’area di che trattasi, sono normati dall’art. 16 – paragrafo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PRG che ne prevede il completamento ‘in base ai parametri urbanistici del piano attuativo già approvato e della convenzione stipulata’. Negli elaborati progettuali allegati all’istanza per l’ottenimento del Permesso a Costruire n. 2438 del 29.1.2014 … ha fatto riferimento all’applicazione dell’indice di fabbricabilità territoriale previsto dal Programma di Fabbricazione pari a 0,5 mc/mq”. In realtà il Piano di Lotizzazione ETA nel procedere alla suddivisione dell’intera area lottizzata in numero 3 lotti (C1, C2, C3) stabilisce per ciascun lotti un ben determinato volume edificatorio che scaturisce dalla ripartizione dell’intero volume edificabile […]. Il volume assentito con il citato Permesso a Costruire (scaturente dalla erronea applicazione dell’indice 0,5 […]. Il Permesso di Costruire originale si basa su fuorvianti valutazioni progettuali che di fatto ne inficiano la validità ”.
12. Già nel 2017 il Comune ha, quindi, contestato l’estensione dell’area oggetto di permesso a costruire, l’indice di edificabilità e, più in generale, la non rispondenza del permesso a costruire con le prescrizioni della “Lottizzazione ETA” e aveva precisato che il Permesso di Costruire originale si basa su fuorvianti valutazioni progettuali che di fatto ne inficiano la validità .
13. La circostanza, dedotta nell’atto di appello, che il permesso di costruire n. 2438, rilasciato in data 29.01.2014 alla Società Ga.LA. S.a.s., risulta essere viziato da difformità rispetto al piano di lottizzazione AN (già in testa alla Società ETA S.r.l.) non è, peraltro, il frutto di una falsa rappresentazione della realtà, avendo la società richiedente rappresentato un quadro fattuale fedele alla realtà; anche la circostanza che i terreni censiti nel N.C.T. al Foglio 45 particelle nn. 740 – 742 – 744 – 253 – 254 non costituivano il Lotto C3 della Lottizzazione AN (già in testa alla Società ETA S.r.l.), in quanto complessivamente presentavano una superficie di 8.053,00 mq a fronte della reale superficie del Lotto C3, così come approvato, pari a 3.826,50 mq, non integra una falsa rappresentazione dei fatti, avendo la Ga.LA. S.a.s. nell’istanza del permesso di costruire (prot. n. 8287 del 21 novembre 2005) rappresentato la superficie complessiva “di mq. 8053”, come poi riscontrato dallo stesso Comune.
14. Ne consegue, dunque, che l’affermazione del Comune secondo cui “il progetto relativo al Permesso di Costruire rilasciato, risulta di fatto in contrasto con i parametri prescritti dalla lottizzazione AN (già in testa alla Società ETA S.r.l.), per volumetria, per tipologia edilizia (ivi incluso il numero di piani approvati per la Tipologia D)” dimostra che si controverte di un permesso di costruire illegittimo, ma non di una falsa rappresentazione dei fatti che ha impedito al Comune di annullare il permesso di costruire entro un termine ragionevole.
15. Del resto, lo stesso Comune appellante evidenzia che (pag. 10 dell’atto di appello) “Nel caso in esame, è stato rilasciato un permesso di costruire su errati presupposti implicando delle variazioni ad un piano attuativo non assistibili a livello urbanistico e privo di nulla osta ambientale”. La circostanza che il permesso di costruire sia fondato su errati presupposti , come precisa lo stesso Comune appellante, non legittima l’annullamento dello stesso oltre i termini di legge, ai sensi del comma 2 bis dell’art. 21 nonies , essendo necessario provare la sussistenza di una falsa rappresentazione dei fatti da parte del richiedente il permesso.
16. Nello stesso atto di appello, peraltro, il Comune non specifica quali sarebbero state le false rappresentazioni dei fatti che avrebbero legittimato il ritiro tardivo dell’originario permesso di costruire, ma si è limitato a contestare genericamente l’esistenza di ”forvianti rappresentazioni della realtà” per poi impiegare la gran parte dell’atto di appello nel contestare i vizi di legittimità da cui è affetto il permesso di costruire originario.
Ne consegue che l’appello è nel suo complesso infondato.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell’appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
Michele Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
RI Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO