Ordinanza collegiale 21 maggio 2019
Sentenza 8 maggio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, ordinanza collegiale 21/05/2019, n. 6206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6206 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 21/05/2019
N. 04728/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 4728 del 2018, proposto da
RA MO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ermelinda Zanotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, non costituito in giudizio;
per l'accertamento
dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Interno in persona del Ministro pro tempore sulla pratica di richiesta della cittadinanza italiana di cui al n. K10/0584909 del 03.02.2016.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 la dott.ssa Francesca Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che, con l’art. 14 del decreto legge n. 113 del 2018 (ora convertito in legge), è stato introdotto l’art. 9 ter nella legge n. 91 del 1992 che ha portato il termine di conclusione del procedimento di concessione della cittadinanza italiana (di cui ai precedenti articoli da 5 a 9) a quarantotto mesi;
Che l’art. 14, comma 2, del decreto legge citato ha, altresì, previsto che il predetto termine si applica “ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto”;
Che, pertanto, non essendo stato adottato alcun provvedimento nei confronti di parte ricorrente (seppure, al momento della proposizione del ricorso in esame, siano trascorsi più di 730 gg. dalla presentazione della domanda), il procedimento in corso deve ritenersi assoggettato al nuovo termine previsto dalla norma da ultimo citata, ciò accedendo ad una razionale interpretazione della stessa in ragione anche del fatto che la l’inerzia nella conclusione del procedimento di che trattasi non ha alcun effetto significativo nel senso cioè che non determina l’adozione di un atto implicito;
Che, in ragione di ciò, tuttavia, invece di dichiarare improcedibile il ricorso in esame in ragione della sopravvenienza normativa, risulta più rispondente ad esigenze di equità disporre, allo stato, la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, in ragione del fatto che non risultano ancora trascorsi i 48 mesi dalla presentazione della istanza di concessione della cittadinanza italiana;
Che, nel caso in cui, una volta scaduto il termine ora previsto dall’art. 9 ter della legge n. 91 del 1992, il Ministero dell’Interno non abbia ancora provveduto sull’istanza, parte ricorrente potrà presentare apposita istanza di prelievo ai fini della successiva fissazione della causa nel ruolo della camera di consiglio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), ordina la cancellazione della causa dal ruolo della camera di consiglio, onerando parte ricorrente di presentare apposita istanza di prelievo al Presidente della sezione, una volta scaduto infruttuosamente il termine previsto dall’art. 9 ter della legge n. 91 del 1992;
Compensa le spese di giudizio della presente fase.
Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:
Germana Panzironi, Presidente
Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore
Francesca Romano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Petrucciani | Germana Panzironi |
IL SEGRETARIO