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Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 21/01/2025, n. 19 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 19 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Giovanni XXIII n. 19 -
80035 NOLA (NA);
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio degli avv. TROMBETTA Controparte_2
MARCELLO e Gasparini Elisa, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, sito in Verona, Via
Locatelli n. 3;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_2 presso al sede di Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5; CP_3
in punto a: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1. Accertare e dichiarare che l'avviso di addebito n. 37120230004255266000 contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 qui impugnata con il presente atto è nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti in per i motivi esposti nel ricorso;
2. Accertare e dichiarare non dovuti i crediti maturati dagli Enti convenuti a titolo di contributi DM10 di cui agli atti opposti e per i motivi meglio sopra specificati;
3. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 limitatamente al credito contenuto nell'avviso di addebito impugnato ed opposto con il presente atto;
4. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da pagina 1 di 5 attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratore di parte e chiede e conclude: CP_3 CP_4
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
***
I procuratori di chiedono e concludono: Controparte_1
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione avversaria ed il difetto di interesse ad agire del ricorrente. 2) In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di alla notifica dell'avviso di addebito Controparte_1 ed alle somme richieste in pagamento ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta
[...] nei riguardi della stessa.
3) Nel merito: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di , in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
4) Con vittoria di spese diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000, emessa da e notificatagli il 7.10.2024, con la quale gli era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 93.018,43, in parte dovuta all'avviso di addebito n. CP_3
37120230004255266000, per € 20.182,29, emesso dalla sede di Rovigo con anno di riferimento 2023
(DM10).
L'opponente eccepiva la compensazione del credito dell'Istituto con crediti con l'erario che egli vantava e precisava di avere notificato all' il 18.11.2024 istanza di sgravio in autotutela, CP_3 chiedendo di annullare l'avviso di addebito opposto.
Ancora, l'opponente si doleva della insussistenza della pretesa creditoria dell' , atteso che lo stesso CP_3 non aveva dettagliato l'inadempimento dell'attore, né aveva fornito prova dell'esistenza del credito;
contestava infine l'opponente i conteggi del credito effettuati dall' . CP_3
Chiedeva infine l'opponente che fosse sospesa l'esecuzione dell'avviso di intimazione impugnato.
pagina 2 di 5 Si costituivano ritualmente in giudizio e , resistendo al ricorso CP_3 Controparte_1
e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
L'impugnazione è tardiva, come correttamente eccepito da parte con riferimento all'avviso di CP_5 addebito impugnato congiuntamente all'intimazione di pagamento, atteso che quest'ultimo ed i crediti in esso inseriti avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/99; l'avviso è stato notificato dall' (doc.
1-2 all. memoria) in data CP_3
14.9.2023 e non risulta impugnato nei termini di legge, mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 24, Decreto Legislativo n.
46/1999, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, con conseguente improcedibilità dell'eventuale opposizione alla cartella esattoriale, emessa per conto dell' , proposta Controparte_6 oltre lo spirare del termine stesso”
Deve dunque ritenersi precluso l'esame di ogni doglianza relativa alla fondatezza del credito contributivo ed alla legittimità dell'avviso, potendosi nella presente sede discutere solo dell'efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rispetto al quale l'opposizione è comunque tardiva.
Quanto alla eccepita compensazione del credito contributivo portato dall'opposto avviso di addebito con crediti erariali, deve rilevarsi che l' , nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato di avere CP_3 correttamente considerato i crediti del atteso che i due modelli f/24 inviati all'attore (docc. 3 Pt_2
e 4 all. memoria ) sono già stati considerati nella creazione dell'avviso di addebito n. CP_3
37120230004255266000.
Peraltro, quanto all'esistenza ed alla misura del credito , l' ha dimostrato che il ricordato CP_3 CP_7 avviso comprende il debito relativo al DM/10 del mese di febbraio 2023 per € 6.728,96 (denunciato €
6.778,00 – versato € 49,01 il 16/03/2023) e il debito relativo al DM/10 di marzo 2023 per € 10.820.90
(denunciato € 13.162,00 – versamento € 2.341,10 del 17/04/2023), come emerge dai docc. 5 e 6 allegati alla memoria dell' . CP_7
Quanto – infine - alla contestazione dei conteggi contenuti negli atti impugnati, deve rilevarsi che la stessa è del tutto generica e comunque che il Concessionario ha allegato di aver calcolato gli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73, che prevede che “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
pagina 3 di 5 gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Ancora, trattandosi di contributi previdenziali, il medesimo ente ha precisato che il calcolo è stato effettuato anche ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 46/99 (“in deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”) e dall'art. 116 co. 9 l. n.
388/2000 (“dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”).
In definitiva, il calcolo effettuato dall'Agente della Riscossione rispetta le previsioni normative in materia e dunque appare corretto e dunque, conclusivamente, l'opposizione va integralmente rigettata,
e va revocata la sospensione degli atti impugnati disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di e CP_3
che di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella CP_8 Controparte_9
4 all. al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022 per le fasi di studio ed introduttiva, non essendosi tenute le fasi successive, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 20.182,29), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 762/2024 RG C.L., promossa da Parte_1
contro e contro in persona dei rispettivi CP_3 Controparte_9
legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad e ad le spese di CP_3 Controparte_9
lite, che liquida per ciascuno di essi in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge per , e per entrambi spese generali al 15%. Controparte_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Rovigo, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROVIGO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Silvia Ferrari esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 762/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINO Parte_1 C.F._1
ANTONIO, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Via Giovanni XXIII n. 19 -
80035 NOLA (NA);
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore dott. con il patrocinio degli avv. TROMBETTA Controparte_2
MARCELLO e Gasparini Elisa, con domicilio eletto presso lo studio dei difensori, sito in Verona, Via
Locatelli n. 3;
e contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SICA SERGIO, elettivamente domiciliato CP_3 P.IVA_2 presso al sede di Rovigo, piazza Fratelli Cervi n. 5; CP_3
in punto a: Opposizione avverso intimazione di pagamento
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Il procuratore di parte ricorrente chiede e conclude:
“1. Accertare e dichiarare che l'avviso di addebito n. 37120230004255266000 contenuti nell'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 qui impugnata con il presente atto è nullo, invalido, illegittimo, inefficace e non produttivo di effetti in per i motivi esposti nel ricorso;
2. Accertare e dichiarare non dovuti i crediti maturati dagli Enti convenuti a titolo di contributi DM10 di cui agli atti opposti e per i motivi meglio sopra specificati;
3. Nel merito dichiarare il credito vantato dagli enti convenuti non dovuto per inosservanza e violazione di norme di diritto e per inesistenza della causa legittimante il pagamento e, per l'effetto, annullare l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000 limitatamente al credito contenuto nell'avviso di addebito impugnato ed opposto con il presente atto;
4. Condannare gli enti opposti al pagamento delle spese, diritti ed onorari di giudizio da pagina 1 di 5 attribuirsi al sottoscritto procuratore anticipatario.”
***
Il procuratore di parte e chiede e conclude: CP_3 CP_4
“Respingersi il ricorso perché infondato in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
***
I procuratori di chiedono e concludono: Controparte_1
“1) In via preliminare: accertarsi e dichiararsi, per i motivi tutti dedotti in narrativa, l'inammissibilità e/o tardività dell'opposizione avversaria ed il difetto di interesse ad agire del ricorrente. 2) In via preliminare di merito: accertata la totale estraneità di alla notifica dell'avviso di addebito Controparte_1 ed alle somme richieste in pagamento ed accertato che la titolarità del rapporto oggetto di causa non fa capo a quest'ultima, dichiararsi il difetto di legittimazione passiva di Controparte_1
e, conseguentemente, l'improcedibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda svolta
[...] nei riguardi della stessa.
3) Nel merito: respingersi qualsivoglia domanda formulata nei confronti di , in Controparte_1 quanto infondata in fatto ed in diritto.
4) Con vittoria di spese diritti e onorari.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18 novembre 2024 , come sopra rappresentato, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 07120249042265766000, emessa da e notificatagli il 7.10.2024, con la quale gli era stato ingiunto il Controparte_1 pagamento della somma complessiva di € 93.018,43, in parte dovuta all'avviso di addebito n. CP_3
37120230004255266000, per € 20.182,29, emesso dalla sede di Rovigo con anno di riferimento 2023
(DM10).
L'opponente eccepiva la compensazione del credito dell'Istituto con crediti con l'erario che egli vantava e precisava di avere notificato all' il 18.11.2024 istanza di sgravio in autotutela, CP_3 chiedendo di annullare l'avviso di addebito opposto.
Ancora, l'opponente si doleva della insussistenza della pretesa creditoria dell' , atteso che lo stesso CP_3 non aveva dettagliato l'inadempimento dell'attore, né aveva fornito prova dell'esistenza del credito;
contestava infine l'opponente i conteggi del credito effettuati dall' . CP_3
Chiedeva infine l'opponente che fosse sospesa l'esecuzione dell'avviso di intimazione impugnato.
pagina 2 di 5 Si costituivano ritualmente in giudizio e , resistendo al ricorso CP_3 Controparte_1
e rassegnando le conclusioni indicate in epigrafe e la causa, ritenuta sufficientemente documentata, veniva discussa all'odierna udienza mediante il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. ed era decisa come da dispositivo in calce, che veniva depositato sul PCT unitamente alla presente motivazione.
L'opposizione è infondata e va rigettata alla luce delle seguenti considerazioni.
L'impugnazione è tardiva, come correttamente eccepito da parte con riferimento all'avviso di CP_5 addebito impugnato congiuntamente all'intimazione di pagamento, atteso che quest'ultimo ed i crediti in esso inseriti avrebbero dovuto essere impugnati entro il termine di 40 giorni dalla notifica, ai sensi dell'art. 24 D.lgs. n. 46/99; l'avviso è stato notificato dall' (doc.
1-2 all. memoria) in data CP_3
14.9.2023 e non risulta impugnato nei termini di legge, mentre la costante giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il termine di quaranta giorni previsto dall'articolo 24, Decreto Legislativo n.
46/1999, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, con conseguente improcedibilità dell'eventuale opposizione alla cartella esattoriale, emessa per conto dell' , proposta Controparte_6 oltre lo spirare del termine stesso”
Deve dunque ritenersi precluso l'esame di ogni doglianza relativa alla fondatezza del credito contributivo ed alla legittimità dell'avviso, potendosi nella presente sede discutere solo dell'efficacia dello stesso, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., rispetto al quale l'opposizione è comunque tardiva.
Quanto alla eccepita compensazione del credito contributivo portato dall'opposto avviso di addebito con crediti erariali, deve rilevarsi che l' , nel costituirsi in giudizio, ha dimostrato di avere CP_3 correttamente considerato i crediti del atteso che i due modelli f/24 inviati all'attore (docc. 3 Pt_2
e 4 all. memoria ) sono già stati considerati nella creazione dell'avviso di addebito n. CP_3
37120230004255266000.
Peraltro, quanto all'esistenza ed alla misura del credito , l' ha dimostrato che il ricordato CP_3 CP_7 avviso comprende il debito relativo al DM/10 del mese di febbraio 2023 per € 6.728,96 (denunciato €
6.778,00 – versato € 49,01 il 16/03/2023) e il debito relativo al DM/10 di marzo 2023 per € 10.820.90
(denunciato € 13.162,00 – versamento € 2.341,10 del 17/04/2023), come emerge dai docc. 5 e 6 allegati alla memoria dell' . CP_7
Quanto – infine - alla contestazione dei conteggi contenuti negli atti impugnati, deve rilevarsi che la stessa è del tutto generica e comunque che il Concessionario ha allegato di aver calcolato gli interessi di mora ai sensi dell'art. 30 D.P.R. n. 602/73, che prevede che “decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento,
pagina 3 di 5 gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Ancora, trattandosi di contributi previdenziali, il medesimo ente ha precisato che il calcolo è stato effettuato anche ai sensi dell'art. 27 D.lgs. 46/99 (“in deroga all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 14 del presente decreto, sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previdenziali, decorso il termine previsto dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito dall'articolo 11 del presente decreto, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sono calcolate, secondo le disposizioni che le regolano, dalla data della notifica e fino alla data del pagamento”) e dall'art. 116 co. 9 l. n.
388/2000 (“dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”).
In definitiva, il calcolo effettuato dall'Agente della Riscossione rispetta le previsioni normative in materia e dunque appare corretto e dunque, conclusivamente, l'opposizione va integralmente rigettata,
e va revocata la sospensione degli atti impugnati disposta inaudita altera parte.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo che segue, sia a favore di e CP_3
che di , secondo i compensi medi previsti dalla tabella CP_8 Controparte_9
4 all. al DM 55/2014, come aggiornata dal DM 147/2022 per le fasi di studio ed introduttiva, non essendosi tenute le fasi successive, per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00 nel quale ricade il valore dichiarato della presente controversia (€ 20.182,29), che appaiono congrui all'impegno difensivo prestato ed al risultato ottenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Rovigo, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente decidendo nella causa n. 762/2024 RG C.L., promossa da Parte_1
contro e contro in persona dei rispettivi CP_3 Controparte_9
legali rappresentanti pro tempore, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1. Rigetta la proposta opposizione;
2. Condanna l'opponente a rifondere ad e ad le spese di CP_3 Controparte_9
lite, che liquida per ciascuno di essi in € 1.706,00 per compenso di avvocato, oltre IVA e CPA come per legge per , e per entrambi spese generali al 15%. Controparte_1
pagina 4 di 5 Così deciso in Rovigo, in data 21 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Silvia Ferrari
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