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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/11/2025, n. 6668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6668 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ROMA
Sezione VI civile
R.G. 6711/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. IO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TRIVELLI SIMONE pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANCINI MONICA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO Perinelli
FF EA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. IO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON IV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ), domiciliata presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
NI NC che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.8738/2019 pubblicata in data 23.04.2019 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 23.10.2019, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.8738/2019 pubblicata in data 23.04.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.17897/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti della , avente ad oggetto l'accertamento Controparte_1
e la liquidazione del corrispettivo dovuto per la prestazione d'opera professionale dallo stesso resa.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Il giudizio è stato proposto nei confronti di da che nell'atto introduttivo ha Controparte_1 Parte_1
Con esposto tra l'altro: che pendente la causa di divorzio tra e la coniuge Parte_2
2 , quest'ultima conferiva incarico all'attore con contratto in data 15.1.2010 di CP_1 svolgere attività di consulente tecnico in materia fiscale e societaria al fine di individuare e ricostruire il patrimonio del marito;
che la durata dell'incarico veniva fissata sulla durata della causa di separazione o di altre cause da intraprendere per conseguire il risultato della corresponsione di somma;
che veniva parametrato il compenso nel 3% sino a dieci milioni e
2,5% per importi superiori della somma ottenuta dal;
che esso attore in esecuzione Pt_2 dell'incarico aveva effettuato complesso lavoro di ricerca, studio e selezione di documenti e dati e redazione di prospetti di particolare complessità; che inopinatamente la con Pt_3 mail del 24.3.2010 comunicava la disdetta dal contratto;
che la convenuta sulla scorta dei dati elaborati da esso attore in seguito instaurava altro giudizio 34872/2010 che veniva riunito a quello pendente;
che entrambi i giudizi si erano conclusi con transazione;
che sussisteva proprio diritto al riconoscimento di compenso pari al 3% dell'importo conseguito dalla
[...]
concludendo con tale richiesta o in subordine chiedendo determinarsi il compenso dovuto Pt_3 per l'attività svolta oltre interessi ex Dlgs 231/2002. Si è costituita parte convenuta deducendo tra l'altro: che in sede di procedimento di divorzio dal marito , emergeva, Parte_2 su indicazione del difensore Avv. Silvia Oddi, la necessità di avvalersi di un consulente per individuare l'effettiva consistenza del patrimonio del marito;
che veniva incaricato originariamente il consulente che redigeva relazione insoddisfacente;
che veniva Persona_1 quindi incaricato l'attore rappresentandogli l'urgenza del suo intervento in quanto stavano per maturare i termini per il deposito delle memorie ex art.183 6 comma c.p.c.; che stipulato il contratto, nonostante la mole di documenti allo stesso forniti da essa convenuta, l'attore trovava difficoltà a svolgere l'incarico e nella mail di data 8.2.2010 a un mese dall'incarico trasmetteva uno scarno e incompleto schema della situazione;
che dopo ulteriori contatti tra le parti l'attore inviava in data 15.3.2010 l'elaborato finale che oltre a toni favolistici e romanzeschi indicava la quasi totalità dei contenuti già elaborati dal precedente commercialista che in data 24.3.2010 revocava l'incarico all'attore al quale Persona_1 aveva già corrisposto quattro versamenti da € 1.500,00 ciascuno senza ottenere alcuna ricevuta fiscale;
che successivamente nel giudizio introdotto nei confronti del marito veniva nominato il consulente che redigeva relazione poi utilizzata nel giudizio;
che in Persona_2 data 21.5.2010 dopo due mesi dalla revoca dell'incarico l'attore invitava essa attrice a ritirare presso l'Avv. Silvia Oddi gli elaborati grafici dell'intero lavoro svolto;
che sussisteva grave inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte;
che sussistevano gli estremi del recesso dal contratto ex art.2237 cod. civ.; che non spettavano gli interessi ex Dlgs 231/2002. Ha chiesto dichiarare risolto il contratto per colpa dell'attore, in subordine riconoscere quanto dovuto sulla base delle tariffe professionali compensandolo con l'importo già corrisposto.”.
3 § 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.350,00 oltre interessi legali dalla domanda. 2) Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 3.950,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ciò premesso, in relazione alle predette domande ed eccezioni, uniche ritualmente e tempestivamente proposte, va considerato: che il contratto in data 15.1.2010 intercorso tra le parti risulta concluso a seguito della revoca dell'incarico da parte della convenuta in data 24.3.2010; che Controparte_1 conseguentemente non possono trovare piena applicazione le previsioni ivi contenute, in particolare in relazione alla durata dell'incarico ivi prevista e considerata l'assenza di esauriente prova fornita dall'attore in relazione ai presupposti di fatto costituenti le condizioni per la maturazione del compenso parimenti ivi previsto, tenuto conto tra l'altro dell'ambito temporale di svolgimento dell'incarico in relazione ai successivi sviluppi dei procedimenti giudiziari, con conseguente rigetto della domanda principale avanzata dall'attore; che la suindicata revoca va qualificata quale recesso dal contratto da parte della convenuta;
che a ciò consegue da un lato la non sussistenza dei presupposti di valutazione della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto avanzata nel presente giudizio dalla convenuta medesima, non potendo valutarsi la domanda di risoluzione di un contratto già cessato per intercorso precedente recesso, dall'altro l'applicazione delle previsioni dell'art.2237 cod. civ., con necessità di determinare il compenso dovuto per l'opera svolta fino al recesso, ciò che è oggetto della domanda subordinata avanzata dall'attore. Va in proposito considerato: che
l'attore ha depositato relazione di data 15.3.2010, copia di visure societarie e atti notarili, peraltro di epoca successiva;
che la convenuta ha contestato la valenza della relazione suddetta in quanto ripetitiva di relazione già redatta dal precedente consulente incaricato Persona_1 che dall'esame comparato delle due relazioni si evince che l'elencazione in ordine alle risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e l'individuazione degli incarichi societari di
risultano già contenuti nella precedente relazione, ma in misura Parte_2 numericamente inferiore, dovendosi ritenere svolto dall'attore un aggiornamento della situazione nonché l'individuazione di ulteriori incarichi, tenuto conto degli accertamenti societari svolti, quali derivanti delle numerose visure societarie documentate, effettuate in epoca successiva rispetto a quelle considerate nella relazione o ex novo, con Persona_1
l'ulteriore acquisizione di ulteriori dati relativi a beni mobili di rilevante valore in disponibilità del che pertanto la relazione di data 15.3.2010 fornisce riscontro di effettuata Pt_2
4 complessa attività di ricerca e documentazione da ritenersi utile in relazione alle finalità contenute nell'incarico; che tenuto conto della particolarità dell'opera, della natura degli accertamenti svolti e della durata degli stessi, della non particolare complessità della relazione finale riepilogativa delle attività, devesi ritenere congruo ed equo l'importo di € 8.500,00; che la convenuta ha dedotto di aver già corrisposto l'importo di € 6.000,00 ma ha fornito prova documentale del solo versamento del minor importo di € 3.000,00; circostanza non contestata dall'attore che ha imputato detta somma a titolo di spese;
che peraltro non risultano forniti esaurienti elementi documentali dall'attore in ordine ad effettuati pagamenti sino a tale ultimo concorrente importo, potendosi riconoscere presuntivamente il minor importo di € 850,00 a titolo di spese. Sulla base di tutti i suesposti elementi, determinato in complessivi € 9.350,00
l'importo spettante comprensivo di spese e detratto l'importo di € 3.000,00 già versato, va condannata la convenuta al pagamento dell'importo residuo € 6.350,00 oltre interessi legali dalla domanda, non sussistendo i presupposti di applicazione del Dlgs 231/2002 tenuto conto della qualità delle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”.
§ 5. – Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza gravata: I) determinare il corrispettivo dovuto al dr. sulla base dei parametri previsti Parte_1 nel contratto stipulato inter partes in relazione a quella che già per tabulas ovvero dalla esperenda istruttoria risulta / risulterà essere l'utilità patrimoniale conseguita dalla convenuta nei confronti dell'ex coniuge sig. , oltre al rimborso delle spese sostenute;
Parte_2
II) in subordine, accertare e dichiarare che la liquidazione del corrispettivo professionale spettante al dr. debba tener conto - ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 artt. 2222, 225, 227 c.c. - oltre che dell'opera svolta sino alla data della revoca dell'incarico, anche del mancato guadagno per la anticipata interruzione del rapporto negoziale;
III) per
l'effetto, determinare il compenso dovuto al dr. nella misura di € Parte_1
35.685,00= (al lordo di quanto già riconosciuto in prime cure) ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
IV) accertare e dichiarare che l'importo in parola, così come quello liquidato nella sentenza impugnata, deve considerarsi quale base imponibile da maggiorare di cassa previdenziale ed IVA come per legge;
V) conseguentemente, condannare la sig.ra
al pagamento delle somme come sopra determinate, oltre agli interessi legali Controparte_1 dalla messa in mora al saldo. Con vittoria di spese e compenso, oltre CA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata il 18.02.2020, ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello per tutti i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà ritenuto di giustizia, ogni contraria istanza ed
5 eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, confermando la sentenza impugnata”.
Interrotto il giudizio per morte del precedente difensore avv. , , a seguito CP_2 Controparte_1 di riassunzione si costituiva nuovamente in data 29.04.2025 e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi sopra esposti e richiamati, e per quant'altro sarà ritenuto di Giustizia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa A.
Accertata la nullità degli atti processuali posti in essere dopo l'automatica interruzione del giudizio alla data dell'intervenuto decesso del precedente difensore della Sig.ra , CP_1 stabilire nuovo termine per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'appellata di documentazione di cui all'ordine del 26.02.2020 e/o per ogni altro deposito di atti nonché rinviare a nuova udienza di precisazione delle conclusioni con termine per deposito di note conclusionali, come da separata istanza che si deposita unitamente al presente atto. B.
Rigettare l'appello proposto da come riformulato nel ricorso per Parte_1 riassunzione, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte e richiamate, confermando la sentenza impugnata. C. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del grado, maggiorati di spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge, come da nota (doc. 21)”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. – L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. – Con il primo motivo di appello, intestato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1321, 1322, 2222 c.c., 115, 116 c.p.c. / Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, giacché il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non applicabile la modalità di determinazione del corrispettivo previsto nel contratto.
Evidenziava che l'art. 5 del contratto d'opera concluso in data 15.01.2020 prevedeva che, il corrispettivo dovuto all'odierno appellante per la prestazione professionale resa fosse “in percentuale della somma ottenuta dal sig. nella misura del 3,00% fino a dieci milioni, Pt_2 del 2,50% da undici a trenta milioni ... [omissis] ... Nulla sarà dovuto, oltre detta percentuale dalla sig.ra al dott. , all'infuori delle spese vive sostenute e preventivamente CP_1 Parte_1 autorizzate” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Deduceva quindi che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non operante il contratto in esame, in virtù del recesso della cliente avvenuto in data 24.03.2010 e che le istanze istruttorie avanzate dall'attore nel giudizio di primo grado erano dirette a provare l'utilità economica conseguita dalla sua cliente nei giudizi dalla stessa proposti nei confronti dell'ex coniuge
6 (r.g.n.63160/2008 e 34872/2010).
Evidenziava inoltre che era documentalmente provata l'utilità economica minima conseguita dalla cliente in seguito alla transazione conclusa nel giudizio r.g.n.34872/2010, considerando i diversi esborsi pecuniari cronologicamente collocati nel semestre successivo alla stessa, sicché si poteva da ciò desumere la migliorata condizione economica della cliente in seguito al proprio operato professionale.
Pertanto, considerando l'utilità economica minima dalla stessa conseguita stimata in euro
1.189.500,00, il compenso dovuto, secondo i criteri previsti nel contratto, doveva ritenersi pari ad euro 35.685,00, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento dell'importo suddetto, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c..
§ 8.2. – Con il secondo motivo di appello, intestato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2222, 2225, 2227, 2237 c.c. e 116 c.p.c. / Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione”, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di prime cure per non aver condannato la sua cliente al risarcimento per il mancato guadagno ex art. 2227 c.c..
Precisava che nel contratto d'opera, in caso di recesso dal contratto, il cliente era tenuto a indennizzare il professionista per le spese, il lavoro eseguito e il mancato guadagno.
Evidenziava che l'incarico commissionato era diretto alla ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale di (ex coniuge della , al fine di Parte_2 Controparte_1 instaurare giudizi distinti da quello diretto allo scioglimento del matrimonio, sicché il contratto concluso non prevedeva un termine perentorio per l'ultimazione della prestazione professionale.
Pertanto, considerata la complessità del lavoro eseguito, di cui la sua cliente si sarebbe servita per instaurare il giudizio r.g.n.34872/2010 (successivo al deposito della relazione dell'appellante e concluso con una transazione), aveva domandato la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore della somma di euro 25.000,00.
§ 8.3. – Con il terzo motivo d'appello, intestato “Violazione e/o omessa applicazione del DPR
n. 673/1972”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, essendosi omesso di maggiorare l'importo liquidato degli accessori rappresentati dalla cassa previdenziale e dall'IVA, dovuti ex lege in base al DPR n. 673/1972.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, deve anzitutto richiamarsi quanto alle istanze istruttorie l'ordinanza del 26.02.2020 e quanto alla richiesta di esibizione della transazione conclusa nel procedimento recante r.g.n.34872/2010 deve osservarsi che l'appellata ha depositato certificato del cancelliere del 30.10.2020 di mancato rinvenimento del fascicolo di parte.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che l'appello risulta fondato in base a quanto segue, in
7 relazione al terzo motivo.
§ 10.1 – Con riferimento al primo motivo d'appello (§ 9.1), osserva il Collegio che lo stesso risulta infondato in base a quanto segue.
Orbene, risulta pacifico che, in data 15.01.2020, le parti hanno sottoscritto un contratto d'opera professionale, avente ad oggetto una consulenza tecnica in materia commerciale e fiscale, al fine di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale dell'ex coniuge dell'odierna appellata per consentirle di tutelare le proprie ragioni creditorie in giudizio (cfr. doc.2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
In relazione alla durata dell'incarico, le parti hanno convenuto che l'incarico doveva essere espletato sino alla conclusione della causa di separazione ovvero di altre cause che la cliente avrebbe intentato nei confronti dell'ex marito, . Parte_2
Ciò nondimeno, in data 24.03.2010, la cliente ha esercitato il diritto di recesso, ritenendo non esaustivo il lavoro compiuto dal consulente incaricato, così privando di efficacia il contratto in precedenza concluso.
Sul punto, giova premettere che, ai sensi dell'art.2237 c.c., il cliente che abbia concluso un contratto d'opera professionale può recedere ad nutum dallo stesso, salvo l'obbligo di risarcire il professionista per le spese sostenute, nonché di corrispondere allo stesso il compenso per l'opera svolta.
Dunque, in considerazione del recesso del cliente comunicato in data 24.03.2010, permaneva l'obbligo dell'odierna appellata di rimborsare il professionista per le spese sostenute e per l'opera già eseguita.
Nel merito, risulta che il consulente ha svolto il proprio lavoro di consulenza, come emerge dalla relazione del 15.03.2010 (cfr. doc. 24 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), nonché dalla copiosa documentazione ad essa correlata (cfr. doc.14-115 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Stando a quanto correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'opera svolta dal commercialista dott. è consistita in una copiosa attività di documentazione e ricerca, Parte_1 avendo lo stesso proceduto a compiere numerose visure societarie, nonché accertamenti in relazione alla disponibilità da parte del di beni mobili di rilevante valore, al fine di Pt_2 tutelare le ragioni creditorie della cliente.
L'opera svolta dall'odierno appellante – contrariamente a quanto eccepito dall'appellata – non risultava ripetitiva di quella svolta dal precedente consulente (cfr. doc.1 allegato al Persona_1 fascicolo di primo grado dell'appellata) e sul punto, dal confronto delle relazioni redatte dai due consulenti, emerge come l'opera svolta dal commercialista presentava una complessità ed esaustività maggiore rispetto a quella del precedente consulente essendo diretta ad Persona_1
8 integrare il lavoro in precedenza svolto con dati ulteriori ovvero acquisiti in epoca successiva, sicché si può ritenere che il lavoro svolto abbia avuto utilità nella tutela delle ragioni creditorie della cliente nei confronti dell'ex coniuge, sussistendo quindi il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il compenso per l'opera svolta, oltre al rimborso per le spese sostenute, dovendosi in ogni caso confrontare la pretesa dell'appellante con il disposto di cui all'art.2225 c.c. ai sensi del quale per determinare il corrispettivo ove non sia stabilito dalle parti, operano, in via sussidiaria, i criteri residuali ivi menzionati, ossia le tariffe professionali, gli usi e da ultimo, la determinazione ad opera del giudice.
Pertanto, in ossequio alla preferenza accordata all'autonomia negoziale, i suddetti criteri operano in via suppletiva, quindi, solo quando manchi l'accordo delle parti.
Inoltre, ove le parti abbiano convenzionalmente stabilito il corrispettivo per l'opera da eseguire, tale criterio opera anche ove il contratto sia privato di efficacia, in conseguenza del diritto di recesso (Cass. Civile, Sez. II, n. 40182/2021; Cass. Civile, Sez. II, n. 15206/2011).
Invero, tale principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, risulta un diretto corollario della circostanza per cui il recesso, incide sulla mera efficacia del contratto – non anche sulla validità dello stesso – con effetti ex nunc, così facendo salve le prestazioni già eseguite.
Pertanto, l'eventuale recesso del cliente, non esclude l'applicabilità delle modalità convenzionalmente stabilite per la determinazione del compenso dovuto al professionista, salvo la riduzione dello stesso in considerazione dell'opera svolta (Cass.civ.Sez. II, n. 29745/2020).
Ciò posto, nel caso in esame, l'art.5 del contratto concluso dispone che “Il compenso dovuto dalla sig. al sig. viene fissato in percentuale della somma Controparte_1 Parte_1 ottenuta dal sig. nella misura del 3.00% fino a dieci milioni, del 2.50% da undici a Pt_2 trenta milioni, del 2.00% da trentuno a sessanta milioni, del 1.50% da sessantuno milioni fino all'ammontare complessivo realizzato” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), quindi, dal chiaro tenore letterale del contratto, risulta che il compenso dovuto al professionista fosse determinabile per relationem, tenuto conto dell'utilità economica conseguita dalla cliente.
Ciò nondimeno, quantunque il criterio suddetto risulti applicabile in astratto per quanto sopra già evidenziato, non è stato provato il vantaggio economico conseguito (“ottenuto” stando a quanto espressamente concordato) dall'odierna appellata per effetto dell'opera svolta.
Invero, tale dato non emerge con evidenza dagli acquisti effettuati dall'odierna appellata in data successiva all'intervenuta transazione.
Sul punto, sebbene sia stata fornita prova documentale degli stessi (cfr. docc.121-126 fascicolo di primo grado dell'appellante), non è stata provata la provenienza dei mezzi economici impiegati per i suddetti acquisti, essendo possibile che la avesse impiegato proventi di CP_1
9 natura personale e quantunque tali acquisti siano collocati nel semestre successivo all'intervenuta transazione (circostanza non contestata), dagli stessi non è tuttavia possibile desumere il vantaggio economico ottenuto dalla cliente, non essendo provato il collegamento eziologico tra gli stessi e l'opera svolta dal professionista.
Neppure assume rilevanza l'estratto conto (cfr. doc. 7 allegato alla memoria dell'appellata del
10.09.2025), da cui si evince che l'odierna appellata, alla data del 29.09.2011 (prima degli acquisti e della transazione) vantava un saldo attivo pari ad euro 36.976,58, considerando che da tale documento non è possibile desumere - con ragionevole certezza - che l'appellata avesse acquisito le disponibilità economiche necessarie per effettuare i suddetti acquisti mediante la transazione.
Non è possibile, invero, escludere che la stessa godesse di distinte e diverse fonti reddituali e patrimoniali che le consentissero di effettuare tali acquisti.
Dai documenti depositati e dalle circostanze dedotte dalle parti non è quindi emersa l'utilità economica conseguita dall'appellata per effetto dell'opera svolta dal professionista.
Dunque, non è provata la circostanza allegata dall'appellante, per cui il vantaggio economico minimo conseguito dalla sua cliente per effetto della sua attività sarebbe stato pari ad euro
1.189.500,00, non emergendo tale dato con evidenza dalla documentazione depositata.
Si osserva, inoltre, con riferimento all'asserito inadempimento all'ordine di esibizione disposto in corso di causa e rinnovato a seguito del decesso del precedente difensore della , che CP_1 lo stesso è stato assolto con riferimento al fascicolo relativo al giudizio recate r.g.n.63160/2008, da cui non è stato comunque possibile desumere l'utilità economica apportata dal professionista incaricato.
Per quanto concerne, invece, il fascicolo relativo al giudizio r.g.n.34872/10, quindi la transazione che ha lo ha definito, è stato prodotto il certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 30.10.2020, in cui si attestava che nel fascicolo d'ufficio non risultava essere presente il fascicolo della parte (cfr. doc. 22 allegato al fascicolo dell'appellata). CP_3
Non è, dunque, imputabile alla parte il mancato rinvenimento dello stesso, di talché da tale circostanza non è possibile desumere argomenti di prova a sostegno della tesi dell'appellante.
Invero, sebbene sia possibile, in caso di inadempimento all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., desumere da ciò argomenti di prova, occorre comunque che vi siano altri elementi di prova concorrenti (Cass. civ. Sez. II, n.19763/2025) che nel caso di specie mancano, non potendosi quantificare il compenso oltre quanto riconosciuto dal primo giudice in difetto di accertamento di quanto effettivamente l'appellata abbia ottenuto dal coniuge.
Nel caso in esame la mancanza di elementi concordanti e precisi tali da consentire di determinare il vantaggio economico conseguito dall'appellata per effetto dell'opera svolta dal
10 professionista, deve pertanto condurre al rigetto del primo motivo d'appello.
Non è inoltre possibile condannare l'appellata alla sanzione pecuniaria, prevista dall'art.210
c.p.c., in quanto non è alla stessa imputabile il mancato rinvenimento del fascicolo di parte per quanto già evidenziato, considerato vieppiù che il comma quarto è stato da ultimo inserito con d.lgs.n.149/2022, quindi applicabile ratione temporis ai procedimenti instaurati dopo il
28.02.2023.
Dunque, in base a quanto testè enunciato, il primo motivo d'appello va rigettato.
§ 10.2 – Risulta infondato anche il secondo motivo d'appello (§ 9.2), che va, quindi, rigettato.
Invero, osserva il Collegio come il contratto concluso dalle parti in data 15.01.2010 vada qualificato come contratto d'opera professionale, giacché l'oggetto dello stesso è rappresentato dalla prestazione di un'opera intellettuale. Invero, oggetto del contratto concluso è una consulenza tecnica in materia fiscale e societaria (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), dunque un'attività che richiede l'impiego di conoscenze tecniche e specialistiche in misura prevalente rispetto al lavoro manuale.
Pertanto, considerato il carattere speciale delle norme contenute negli artt.2229 e ss., nel caso di recesso ad nutum del cliente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., al professionista è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, non anche il mancato guadagno
(Cass. Civile, Sez. II, n. 185/2020).
Invero la norma citata, speciale rispetto a quella contenuta nell'art.2227 c.c., non prevede l'obbligo del cliente di risarcire il mancato guadagno, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto contrattuale.
Ciò posto, l'inquadramento del contratto concluso nella fattispecie delineata dall'art. 2229 c.c., con la conseguente applicabilità del disposto ex art. 2237 c.c., rende infondato il secondo motivo d'appello, che va, pertanto, rigettato.
§ 10.3 – In relazione al terzo motivo d'appello (§ 9.3), osserva il Collegio che lo stesso è fondato.
Orbene, nella determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera svolta, sono dovuti ex lege gli accessori risultanti dalla normativa IVA e gli oneri previdenziali.
Sul punto, sebbene secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale vizio di pronuncia sia emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss. c.p.c. (Cass. SS.UU., n.16415/2018), l'avvenuto esperimento del mezzo di gravame rende la censura esaminabile dal giudice dell'impugnazione, anche in omaggio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (Cass. Civile, Sez. III, n. 29029/2018).
Pertanto, dovendo compiere le suddette maggiorazioni sull'importo complessivo riconosciuto dal giudice di prime cure (cfr., pag.n.5 della sentenza) e pari ad euro 8.500,00 (quale base
11 imponibile) va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 340,00 per contributo previdenziale ed euro 1.768,00 per IVA (al
20% nel 2010 tenuto conto della data del recesso), quindi dell'importo complessivo pari ad euro
2.108,00.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro
496,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 23.10.2019, avverso la sentenza n.8738/2019 resa in data
23.04.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – confermata nel resto la sentenza di primo grado – condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore importo Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 2.108,00 oltre interessi legali come determinati nella sentenza di primo grado, ossia dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di Controparte_1 [...]
, avv. ON IV, dichiaratosi antistatario in atti, che liquida in complessivi Parte_1 euro 1.994,00 per compensi, oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. IO Perinelli
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Longo
12
Sezione VI civile
R.G. 6711/2019
All'udienza collegiale del giorno 12/11/2025 ore 11:45
Presidente Dott. IO Perinelli
Consigliere Dott. Raffaele Pasquale Luca Miele
Consigliere Dott. Luca Ponzillo Relatore
Chiamata la causa
Appellante/i
Parte_1
Avv. TRIVELLI SIMONE pres.
Appellato/i
Controparte_1
Avv. MANCINI MONICA pres.
***
La Corte invita le parti presenti a precisare le conclusioni ed alla discussione orale ex art 281 sexies cpc.
Le parti discutono riportandosi ai propri atti difensivi.
La Corte trattiene la causa in decisione.
IL PRESIDENTE
DR IO Perinelli
FF EA
Assistente giudiziario
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SESTA CIVILE così composta: dott. IO Perinelli Presidente dott. Raffaele Miele Consigliere dott. Luca Ponzillo Consigliere rel.
all'esito della camera di consiglio all'udienza del 12.11.2025 ha pronunciato - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 6711 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente
TRA
( ), domiciliato presso il difensore avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
ON IV che lo rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLANTE
E
( ), domiciliata presso il difensore avv. Controparte_1 CodiceFiscale_2
NI NC che la rappresenta e difende giusta procura in atti. APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.8738/2019 pubblicata in data 23.04.2019 dal
Tribunale di Roma.
Ragioni in fatto e diritto della decisione
§ 1. - Con atto di citazione notificato in data 23.10.2019, ha proposto Parte_1 appello contro la sentenza n.8738/2019 pubblicata in data 23.04.2019 dal Tribunale di Roma, resa a definizione del procedimento civile di primo grado r.g.n.17897/2015, promosso dall'odierno appellante nei confronti della , avente ad oggetto l'accertamento Controparte_1
e la liquidazione del corrispettivo dovuto per la prestazione d'opera professionale dallo stesso resa.
§ 2. - I fatti di causa sono così riassunti nella sentenza impugnata: “Il giudizio è stato proposto nei confronti di da che nell'atto introduttivo ha Controparte_1 Parte_1
Con esposto tra l'altro: che pendente la causa di divorzio tra e la coniuge Parte_2
2 , quest'ultima conferiva incarico all'attore con contratto in data 15.1.2010 di CP_1 svolgere attività di consulente tecnico in materia fiscale e societaria al fine di individuare e ricostruire il patrimonio del marito;
che la durata dell'incarico veniva fissata sulla durata della causa di separazione o di altre cause da intraprendere per conseguire il risultato della corresponsione di somma;
che veniva parametrato il compenso nel 3% sino a dieci milioni e
2,5% per importi superiori della somma ottenuta dal;
che esso attore in esecuzione Pt_2 dell'incarico aveva effettuato complesso lavoro di ricerca, studio e selezione di documenti e dati e redazione di prospetti di particolare complessità; che inopinatamente la con Pt_3 mail del 24.3.2010 comunicava la disdetta dal contratto;
che la convenuta sulla scorta dei dati elaborati da esso attore in seguito instaurava altro giudizio 34872/2010 che veniva riunito a quello pendente;
che entrambi i giudizi si erano conclusi con transazione;
che sussisteva proprio diritto al riconoscimento di compenso pari al 3% dell'importo conseguito dalla
[...]
concludendo con tale richiesta o in subordine chiedendo determinarsi il compenso dovuto Pt_3 per l'attività svolta oltre interessi ex Dlgs 231/2002. Si è costituita parte convenuta deducendo tra l'altro: che in sede di procedimento di divorzio dal marito , emergeva, Parte_2 su indicazione del difensore Avv. Silvia Oddi, la necessità di avvalersi di un consulente per individuare l'effettiva consistenza del patrimonio del marito;
che veniva incaricato originariamente il consulente che redigeva relazione insoddisfacente;
che veniva Persona_1 quindi incaricato l'attore rappresentandogli l'urgenza del suo intervento in quanto stavano per maturare i termini per il deposito delle memorie ex art.183 6 comma c.p.c.; che stipulato il contratto, nonostante la mole di documenti allo stesso forniti da essa convenuta, l'attore trovava difficoltà a svolgere l'incarico e nella mail di data 8.2.2010 a un mese dall'incarico trasmetteva uno scarno e incompleto schema della situazione;
che dopo ulteriori contatti tra le parti l'attore inviava in data 15.3.2010 l'elaborato finale che oltre a toni favolistici e romanzeschi indicava la quasi totalità dei contenuti già elaborati dal precedente commercialista che in data 24.3.2010 revocava l'incarico all'attore al quale Persona_1 aveva già corrisposto quattro versamenti da € 1.500,00 ciascuno senza ottenere alcuna ricevuta fiscale;
che successivamente nel giudizio introdotto nei confronti del marito veniva nominato il consulente che redigeva relazione poi utilizzata nel giudizio;
che in Persona_2 data 21.5.2010 dopo due mesi dalla revoca dell'incarico l'attore invitava essa attrice a ritirare presso l'Avv. Silvia Oddi gli elaborati grafici dell'intero lavoro svolto;
che sussisteva grave inadempimento dell'attore alle obbligazioni assunte;
che sussistevano gli estremi del recesso dal contratto ex art.2237 cod. civ.; che non spettavano gli interessi ex Dlgs 231/2002. Ha chiesto dichiarare risolto il contratto per colpa dell'attore, in subordine riconoscere quanto dovuto sulla base delle tariffe professionali compensandolo con l'importo già corrisposto.”.
3 § 3. - L'adito Tribunale con detta sentenza ha così deciso: “Il Tribunale definitivamente pronunciando così provvede: 1) Condanna al pagamento in favore di Controparte_1
della somma di € 6.350,00 oltre interessi legali dalla domanda. 2) Parte_1
Condanna alla rifusione in favore di delle spese Controparte_1 Parte_1 di giudizio che liquida nell'importo complessivo di € 3.950,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge.”.
§ 4. - La decisione è motivata come di seguito riportato: “Ciò premesso, in relazione alle predette domande ed eccezioni, uniche ritualmente e tempestivamente proposte, va considerato: che il contratto in data 15.1.2010 intercorso tra le parti risulta concluso a seguito della revoca dell'incarico da parte della convenuta in data 24.3.2010; che Controparte_1 conseguentemente non possono trovare piena applicazione le previsioni ivi contenute, in particolare in relazione alla durata dell'incarico ivi prevista e considerata l'assenza di esauriente prova fornita dall'attore in relazione ai presupposti di fatto costituenti le condizioni per la maturazione del compenso parimenti ivi previsto, tenuto conto tra l'altro dell'ambito temporale di svolgimento dell'incarico in relazione ai successivi sviluppi dei procedimenti giudiziari, con conseguente rigetto della domanda principale avanzata dall'attore; che la suindicata revoca va qualificata quale recesso dal contratto da parte della convenuta;
che a ciò consegue da un lato la non sussistenza dei presupposti di valutazione della domanda di declaratoria di risoluzione del contratto avanzata nel presente giudizio dalla convenuta medesima, non potendo valutarsi la domanda di risoluzione di un contratto già cessato per intercorso precedente recesso, dall'altro l'applicazione delle previsioni dell'art.2237 cod. civ., con necessità di determinare il compenso dovuto per l'opera svolta fino al recesso, ciò che è oggetto della domanda subordinata avanzata dall'attore. Va in proposito considerato: che
l'attore ha depositato relazione di data 15.3.2010, copia di visure societarie e atti notarili, peraltro di epoca successiva;
che la convenuta ha contestato la valenza della relazione suddetta in quanto ripetitiva di relazione già redatta dal precedente consulente incaricato Persona_1 che dall'esame comparato delle due relazioni si evince che l'elencazione in ordine alle risultanze fiscali delle dichiarazioni dei redditi e l'individuazione degli incarichi societari di
risultano già contenuti nella precedente relazione, ma in misura Parte_2 numericamente inferiore, dovendosi ritenere svolto dall'attore un aggiornamento della situazione nonché l'individuazione di ulteriori incarichi, tenuto conto degli accertamenti societari svolti, quali derivanti delle numerose visure societarie documentate, effettuate in epoca successiva rispetto a quelle considerate nella relazione o ex novo, con Persona_1
l'ulteriore acquisizione di ulteriori dati relativi a beni mobili di rilevante valore in disponibilità del che pertanto la relazione di data 15.3.2010 fornisce riscontro di effettuata Pt_2
4 complessa attività di ricerca e documentazione da ritenersi utile in relazione alle finalità contenute nell'incarico; che tenuto conto della particolarità dell'opera, della natura degli accertamenti svolti e della durata degli stessi, della non particolare complessità della relazione finale riepilogativa delle attività, devesi ritenere congruo ed equo l'importo di € 8.500,00; che la convenuta ha dedotto di aver già corrisposto l'importo di € 6.000,00 ma ha fornito prova documentale del solo versamento del minor importo di € 3.000,00; circostanza non contestata dall'attore che ha imputato detta somma a titolo di spese;
che peraltro non risultano forniti esaurienti elementi documentali dall'attore in ordine ad effettuati pagamenti sino a tale ultimo concorrente importo, potendosi riconoscere presuntivamente il minor importo di € 850,00 a titolo di spese. Sulla base di tutti i suesposti elementi, determinato in complessivi € 9.350,00
l'importo spettante comprensivo di spese e detratto l'importo di € 3.000,00 già versato, va condannata la convenuta al pagamento dell'importo residuo € 6.350,00 oltre interessi legali dalla domanda, non sussistendo i presupposti di applicazione del Dlgs 231/2002 tenuto conto della qualità delle parti. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.”.
§ 5. – Con l'atto di appello ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza gravata: I) determinare il corrispettivo dovuto al dr. sulla base dei parametri previsti Parte_1 nel contratto stipulato inter partes in relazione a quella che già per tabulas ovvero dalla esperenda istruttoria risulta / risulterà essere l'utilità patrimoniale conseguita dalla convenuta nei confronti dell'ex coniuge sig. , oltre al rimborso delle spese sostenute;
Parte_2
II) in subordine, accertare e dichiarare che la liquidazione del corrispettivo professionale spettante al dr. debba tener conto - ai sensi del combinato disposto degli Parte_1 artt. 2222, 225, 227 c.c. - oltre che dell'opera svolta sino alla data della revoca dell'incarico, anche del mancato guadagno per la anticipata interruzione del rapporto negoziale;
III) per
l'effetto, determinare il compenso dovuto al dr. nella misura di € Parte_1
35.685,00= (al lordo di quanto già riconosciuto in prime cure) ovvero nella diversa misura ritenuta equa e di giustizia;
IV) accertare e dichiarare che l'importo in parola, così come quello liquidato nella sentenza impugnata, deve considerarsi quale base imponibile da maggiorare di cassa previdenziale ed IVA come per legge;
V) conseguentemente, condannare la sig.ra
al pagamento delle somme come sopra determinate, oltre agli interessi legali Controparte_1 dalla messa in mora al saldo. Con vittoria di spese e compenso, oltre CA e IVA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario.”.
§ 6. – costituitasi con comparsa depositata il 18.02.2020, ha resistito al Controparte_1 gravame, rassegnando le seguenti conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello per tutti i motivi sopra esposti e per quant'altro sarà ritenuto di giustizia, ogni contraria istanza ed
5 eccezione disattesa, rigettare l'appello proposto da siccome infondato in Parte_1 fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte, confermando la sentenza impugnata”.
Interrotto il giudizio per morte del precedente difensore avv. , , a seguito CP_2 Controparte_1 di riassunzione si costituiva nuovamente in data 29.04.2025 e così concludeva: “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, per tutti i motivi sopra esposti e richiamati, e per quant'altro sarà ritenuto di Giustizia, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa A.
Accertata la nullità degli atti processuali posti in essere dopo l'automatica interruzione del giudizio alla data dell'intervenuto decesso del precedente difensore della Sig.ra , CP_1 stabilire nuovo termine per l'esibizione ex art. 210 c.p.c. da parte dell'appellata di documentazione di cui all'ordine del 26.02.2020 e/o per ogni altro deposito di atti nonché rinviare a nuova udienza di precisazione delle conclusioni con termine per deposito di note conclusionali, come da separata istanza che si deposita unitamente al presente atto. B.
Rigettare l'appello proposto da come riformulato nel ricorso per Parte_1 riassunzione, siccome inammissibile e/o infondato in fatto e in diritto per le ragioni tutte sopra esposte e richiamate, confermando la sentenza impugnata. C. In ogni caso, con vittoria delle spese di lite e dei compensi professionali del grado, maggiorati di spese generali nella misura del 15% ed oneri di legge, come da nota (doc. 21)”.
§ 7. – All'odierna udienza i difensori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi ai rispettivi scritti ed hanno discusso oralmente la causa.
§ 8. – L'appello è articolato in tre motivi.
§ 8.1. – Con il primo motivo di appello, intestato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt.
1321, 1322, 2222 c.c., 115, 116 c.p.c. / Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, giacché il giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere non applicabile la modalità di determinazione del corrispettivo previsto nel contratto.
Evidenziava che l'art. 5 del contratto d'opera concluso in data 15.01.2020 prevedeva che, il corrispettivo dovuto all'odierno appellante per la prestazione professionale resa fosse “in percentuale della somma ottenuta dal sig. nella misura del 3,00% fino a dieci milioni, Pt_2 del 2,50% da undici a trenta milioni ... [omissis] ... Nulla sarà dovuto, oltre detta percentuale dalla sig.ra al dott. , all'infuori delle spese vive sostenute e preventivamente CP_1 Parte_1 autorizzate” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Deduceva quindi che il giudice di primo grado aveva errato nel ritenere non operante il contratto in esame, in virtù del recesso della cliente avvenuto in data 24.03.2010 e che le istanze istruttorie avanzate dall'attore nel giudizio di primo grado erano dirette a provare l'utilità economica conseguita dalla sua cliente nei giudizi dalla stessa proposti nei confronti dell'ex coniuge
6 (r.g.n.63160/2008 e 34872/2010).
Evidenziava inoltre che era documentalmente provata l'utilità economica minima conseguita dalla cliente in seguito alla transazione conclusa nel giudizio r.g.n.34872/2010, considerando i diversi esborsi pecuniari cronologicamente collocati nel semestre successivo alla stessa, sicché si poteva da ciò desumere la migliorata condizione economica della cliente in seguito al proprio operato professionale.
Pertanto, considerando l'utilità economica minima dalla stessa conseguita stimata in euro
1.189.500,00, il compenso dovuto, secondo i criteri previsti nel contratto, doveva ritenersi pari ad euro 35.685,00, con conseguente condanna dell'appellata al pagamento dell'importo suddetto, oltre interessi ex art. 1284, comma 4, c.c..
§ 8.2. – Con il secondo motivo di appello, intestato “Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2222, 2225, 2227, 2237 c.c. e 116 c.p.c. / Insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione”, l'appellante ha censurato la sentenza resa dal giudice di prime cure per non aver condannato la sua cliente al risarcimento per il mancato guadagno ex art. 2227 c.c..
Precisava che nel contratto d'opera, in caso di recesso dal contratto, il cliente era tenuto a indennizzare il professionista per le spese, il lavoro eseguito e il mancato guadagno.
Evidenziava che l'incarico commissionato era diretto alla ricostruzione della complessiva situazione patrimoniale di (ex coniuge della , al fine di Parte_2 Controparte_1 instaurare giudizi distinti da quello diretto allo scioglimento del matrimonio, sicché il contratto concluso non prevedeva un termine perentorio per l'ultimazione della prestazione professionale.
Pertanto, considerata la complessità del lavoro eseguito, di cui la sua cliente si sarebbe servita per instaurare il giudizio r.g.n.34872/2010 (successivo al deposito della relazione dell'appellante e concluso con una transazione), aveva domandato la condanna dell'appellata al pagamento in suo favore della somma di euro 25.000,00.
§ 8.3. – Con il terzo motivo d'appello, intestato “Violazione e/o omessa applicazione del DPR
n. 673/1972”, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata, essendosi omesso di maggiorare l'importo liquidato degli accessori rappresentati dalla cassa previdenziale e dall'IVA, dovuti ex lege in base al DPR n. 673/1972.
§ 9. – Tali i motivi d'appello e le conclusioni delle parti, deve anzitutto richiamarsi quanto alle istanze istruttorie l'ordinanza del 26.02.2020 e quanto alla richiesta di esibizione della transazione conclusa nel procedimento recante r.g.n.34872/2010 deve osservarsi che l'appellata ha depositato certificato del cancelliere del 30.10.2020 di mancato rinvenimento del fascicolo di parte.
§ 10. – Ciò posto, osserva il Collegio che l'appello risulta fondato in base a quanto segue, in
7 relazione al terzo motivo.
§ 10.1 – Con riferimento al primo motivo d'appello (§ 9.1), osserva il Collegio che lo stesso risulta infondato in base a quanto segue.
Orbene, risulta pacifico che, in data 15.01.2020, le parti hanno sottoscritto un contratto d'opera professionale, avente ad oggetto una consulenza tecnica in materia commerciale e fiscale, al fine di ricostruire la situazione patrimoniale e reddituale dell'ex coniuge dell'odierna appellata per consentirle di tutelare le proprie ragioni creditorie in giudizio (cfr. doc.2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
In relazione alla durata dell'incarico, le parti hanno convenuto che l'incarico doveva essere espletato sino alla conclusione della causa di separazione ovvero di altre cause che la cliente avrebbe intentato nei confronti dell'ex marito, . Parte_2
Ciò nondimeno, in data 24.03.2010, la cliente ha esercitato il diritto di recesso, ritenendo non esaustivo il lavoro compiuto dal consulente incaricato, così privando di efficacia il contratto in precedenza concluso.
Sul punto, giova premettere che, ai sensi dell'art.2237 c.c., il cliente che abbia concluso un contratto d'opera professionale può recedere ad nutum dallo stesso, salvo l'obbligo di risarcire il professionista per le spese sostenute, nonché di corrispondere allo stesso il compenso per l'opera svolta.
Dunque, in considerazione del recesso del cliente comunicato in data 24.03.2010, permaneva l'obbligo dell'odierna appellata di rimborsare il professionista per le spese sostenute e per l'opera già eseguita.
Nel merito, risulta che il consulente ha svolto il proprio lavoro di consulenza, come emerge dalla relazione del 15.03.2010 (cfr. doc. 24 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), nonché dalla copiosa documentazione ad essa correlata (cfr. doc.14-115 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante).
Stando a quanto correttamente rilevato dal giudice di prime cure, l'opera svolta dal commercialista dott. è consistita in una copiosa attività di documentazione e ricerca, Parte_1 avendo lo stesso proceduto a compiere numerose visure societarie, nonché accertamenti in relazione alla disponibilità da parte del di beni mobili di rilevante valore, al fine di Pt_2 tutelare le ragioni creditorie della cliente.
L'opera svolta dall'odierno appellante – contrariamente a quanto eccepito dall'appellata – non risultava ripetitiva di quella svolta dal precedente consulente (cfr. doc.1 allegato al Persona_1 fascicolo di primo grado dell'appellata) e sul punto, dal confronto delle relazioni redatte dai due consulenti, emerge come l'opera svolta dal commercialista presentava una complessità ed esaustività maggiore rispetto a quella del precedente consulente essendo diretta ad Persona_1
8 integrare il lavoro in precedenza svolto con dati ulteriori ovvero acquisiti in epoca successiva, sicché si può ritenere che il lavoro svolto abbia avuto utilità nella tutela delle ragioni creditorie della cliente nei confronti dell'ex coniuge, sussistendo quindi il diritto dell'odierno appellante ad ottenere il compenso per l'opera svolta, oltre al rimborso per le spese sostenute, dovendosi in ogni caso confrontare la pretesa dell'appellante con il disposto di cui all'art.2225 c.c. ai sensi del quale per determinare il corrispettivo ove non sia stabilito dalle parti, operano, in via sussidiaria, i criteri residuali ivi menzionati, ossia le tariffe professionali, gli usi e da ultimo, la determinazione ad opera del giudice.
Pertanto, in ossequio alla preferenza accordata all'autonomia negoziale, i suddetti criteri operano in via suppletiva, quindi, solo quando manchi l'accordo delle parti.
Inoltre, ove le parti abbiano convenzionalmente stabilito il corrispettivo per l'opera da eseguire, tale criterio opera anche ove il contratto sia privato di efficacia, in conseguenza del diritto di recesso (Cass. Civile, Sez. II, n. 40182/2021; Cass. Civile, Sez. II, n. 15206/2011).
Invero, tale principio, pacifico nella giurisprudenza di legittimità, risulta un diretto corollario della circostanza per cui il recesso, incide sulla mera efficacia del contratto – non anche sulla validità dello stesso – con effetti ex nunc, così facendo salve le prestazioni già eseguite.
Pertanto, l'eventuale recesso del cliente, non esclude l'applicabilità delle modalità convenzionalmente stabilite per la determinazione del compenso dovuto al professionista, salvo la riduzione dello stesso in considerazione dell'opera svolta (Cass.civ.Sez. II, n. 29745/2020).
Ciò posto, nel caso in esame, l'art.5 del contratto concluso dispone che “Il compenso dovuto dalla sig. al sig. viene fissato in percentuale della somma Controparte_1 Parte_1 ottenuta dal sig. nella misura del 3.00% fino a dieci milioni, del 2.50% da undici a Pt_2 trenta milioni, del 2.00% da trentuno a sessanta milioni, del 1.50% da sessantuno milioni fino all'ammontare complessivo realizzato” (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), quindi, dal chiaro tenore letterale del contratto, risulta che il compenso dovuto al professionista fosse determinabile per relationem, tenuto conto dell'utilità economica conseguita dalla cliente.
Ciò nondimeno, quantunque il criterio suddetto risulti applicabile in astratto per quanto sopra già evidenziato, non è stato provato il vantaggio economico conseguito (“ottenuto” stando a quanto espressamente concordato) dall'odierna appellata per effetto dell'opera svolta.
Invero, tale dato non emerge con evidenza dagli acquisti effettuati dall'odierna appellata in data successiva all'intervenuta transazione.
Sul punto, sebbene sia stata fornita prova documentale degli stessi (cfr. docc.121-126 fascicolo di primo grado dell'appellante), non è stata provata la provenienza dei mezzi economici impiegati per i suddetti acquisti, essendo possibile che la avesse impiegato proventi di CP_1
9 natura personale e quantunque tali acquisti siano collocati nel semestre successivo all'intervenuta transazione (circostanza non contestata), dagli stessi non è tuttavia possibile desumere il vantaggio economico ottenuto dalla cliente, non essendo provato il collegamento eziologico tra gli stessi e l'opera svolta dal professionista.
Neppure assume rilevanza l'estratto conto (cfr. doc. 7 allegato alla memoria dell'appellata del
10.09.2025), da cui si evince che l'odierna appellata, alla data del 29.09.2011 (prima degli acquisti e della transazione) vantava un saldo attivo pari ad euro 36.976,58, considerando che da tale documento non è possibile desumere - con ragionevole certezza - che l'appellata avesse acquisito le disponibilità economiche necessarie per effettuare i suddetti acquisti mediante la transazione.
Non è possibile, invero, escludere che la stessa godesse di distinte e diverse fonti reddituali e patrimoniali che le consentissero di effettuare tali acquisti.
Dai documenti depositati e dalle circostanze dedotte dalle parti non è quindi emersa l'utilità economica conseguita dall'appellata per effetto dell'opera svolta dal professionista.
Dunque, non è provata la circostanza allegata dall'appellante, per cui il vantaggio economico minimo conseguito dalla sua cliente per effetto della sua attività sarebbe stato pari ad euro
1.189.500,00, non emergendo tale dato con evidenza dalla documentazione depositata.
Si osserva, inoltre, con riferimento all'asserito inadempimento all'ordine di esibizione disposto in corso di causa e rinnovato a seguito del decesso del precedente difensore della , che CP_1 lo stesso è stato assolto con riferimento al fascicolo relativo al giudizio recate r.g.n.63160/2008, da cui non è stato comunque possibile desumere l'utilità economica apportata dal professionista incaricato.
Per quanto concerne, invece, il fascicolo relativo al giudizio r.g.n.34872/10, quindi la transazione che ha lo ha definito, è stato prodotto il certificato rilasciato dalla Cancelleria in data 30.10.2020, in cui si attestava che nel fascicolo d'ufficio non risultava essere presente il fascicolo della parte (cfr. doc. 22 allegato al fascicolo dell'appellata). CP_3
Non è, dunque, imputabile alla parte il mancato rinvenimento dello stesso, di talché da tale circostanza non è possibile desumere argomenti di prova a sostegno della tesi dell'appellante.
Invero, sebbene sia possibile, in caso di inadempimento all'ordine di esibizione ex art 210 c.p.c., desumere da ciò argomenti di prova, occorre comunque che vi siano altri elementi di prova concorrenti (Cass. civ. Sez. II, n.19763/2025) che nel caso di specie mancano, non potendosi quantificare il compenso oltre quanto riconosciuto dal primo giudice in difetto di accertamento di quanto effettivamente l'appellata abbia ottenuto dal coniuge.
Nel caso in esame la mancanza di elementi concordanti e precisi tali da consentire di determinare il vantaggio economico conseguito dall'appellata per effetto dell'opera svolta dal
10 professionista, deve pertanto condurre al rigetto del primo motivo d'appello.
Non è inoltre possibile condannare l'appellata alla sanzione pecuniaria, prevista dall'art.210
c.p.c., in quanto non è alla stessa imputabile il mancato rinvenimento del fascicolo di parte per quanto già evidenziato, considerato vieppiù che il comma quarto è stato da ultimo inserito con d.lgs.n.149/2022, quindi applicabile ratione temporis ai procedimenti instaurati dopo il
28.02.2023.
Dunque, in base a quanto testè enunciato, il primo motivo d'appello va rigettato.
§ 10.2 – Risulta infondato anche il secondo motivo d'appello (§ 9.2), che va, quindi, rigettato.
Invero, osserva il Collegio come il contratto concluso dalle parti in data 15.01.2010 vada qualificato come contratto d'opera professionale, giacché l'oggetto dello stesso è rappresentato dalla prestazione di un'opera intellettuale. Invero, oggetto del contratto concluso è una consulenza tecnica in materia fiscale e societaria (cfr. doc. 2 allegato al fascicolo di primo grado dell'appellante), dunque un'attività che richiede l'impiego di conoscenze tecniche e specialistiche in misura prevalente rispetto al lavoro manuale.
Pertanto, considerato il carattere speciale delle norme contenute negli artt.2229 e ss., nel caso di recesso ad nutum del cliente, ai sensi dell'art. 2237 c.c., al professionista è dovuto soltanto il rimborso delle spese sostenute e il compenso per l'opera svolta, non anche il mancato guadagno
(Cass. Civile, Sez. II, n. 185/2020).
Invero la norma citata, speciale rispetto a quella contenuta nell'art.2227 c.c., non prevede l'obbligo del cliente di risarcire il mancato guadagno, in considerazione della natura fiduciaria del rapporto contrattuale.
Ciò posto, l'inquadramento del contratto concluso nella fattispecie delineata dall'art. 2229 c.c., con la conseguente applicabilità del disposto ex art. 2237 c.c., rende infondato il secondo motivo d'appello, che va, pertanto, rigettato.
§ 10.3 – In relazione al terzo motivo d'appello (§ 9.3), osserva il Collegio che lo stesso è fondato.
Orbene, nella determinazione del compenso spettante al professionista per l'opera svolta, sono dovuti ex lege gli accessori risultanti dalla normativa IVA e gli oneri previdenziali.
Sul punto, sebbene secondo la giurisprudenza della Suprema Corte tale vizio di pronuncia sia emendabile mediante il procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt.287 e ss. c.p.c. (Cass. SS.UU., n.16415/2018), l'avvenuto esperimento del mezzo di gravame rende la censura esaminabile dal giudice dell'impugnazione, anche in omaggio ai principi di economia processuale e ragionevole durata del processo (Cass. Civile, Sez. III, n. 29029/2018).
Pertanto, dovendo compiere le suddette maggiorazioni sull'importo complessivo riconosciuto dal giudice di prime cure (cfr., pag.n.5 della sentenza) e pari ad euro 8.500,00 (quale base
11 imponibile) va condannata al pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 dell'ulteriore importo di euro 340,00 per contributo previdenziale ed euro 1.768,00 per IVA (al
20% nel 2010 tenuto conto della data del recesso), quindi dell'importo complessivo pari ad euro
2.108,00.
§ 11. – Le spese di lite seguono la soccombenza ed applicato il d.m.n.147/2022 vengono liquidate tenuto conto del decisum e quindi del secondo scaglione di valore (da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00) in euro 536,00 per fase di studio, euro 536,00 per fase introduttiva, euro
496,00 per fase di trattazione/istruttoria ed euro 426,00 per fase decisionale, applicati i valori medi di fase per le prime due ed i minimi per le altre attesa l'assenza di istruttoria e considerate le forme adottate per la decisione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da con atto Parte_1 di citazione notificato in data 23.10.2019, avverso la sentenza n.8738/2019 resa in data
23.04.2019 dal Tribunale di Roma, così provvede:
1) In parziale accoglimento dell'appello – confermata nel resto la sentenza di primo grado – condanna al pagamento in favore di dell'ulteriore importo Controparte_1 Parte_1 pari ad euro 2.108,00 oltre interessi legali come determinati nella sentenza di primo grado, ossia dalla domanda al saldo.
2) Condanna alla rifusione delle spese di lite in favore del difensore di Controparte_1 [...]
, avv. ON IV, dichiaratosi antistatario in atti, che liquida in complessivi Parte_1 euro 1.994,00 per compensi, oltre euro 804,00 per esborsi, spese forfettarie, iva e cpa.
Roma, 12.11.2025
Il consigliere est. dott. Luca Ponzillo
Il Presidente dott. IO Perinelli
sentenza redatta con la collaborazione del M.O.T. dott.ssa Francesca Longo
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