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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 655/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3911/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Tor Di Marancia 4 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029942966000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente DE : dichiarasi il difetto di legittimazione passiva dell'DE e/o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento nr. 028 2025 00299429 66000, emessa dall'DE di Caserta in relazione all'omesso pagamento del CUT, anno 2023, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per complessivi euro
579,01, oltre spese per euro 05,88.
Lamentava il ricorrente che dalla cartella non poteva evincersi alcun riferimento al procedimento per il quale era stato omesso il pagamento del CUT.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato
2. In giudizio si costituiva solo l'DE che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Ministero delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. La richiesta del pagamento è stata giustificata nella cartella cone le seguenti parole: “CONTRIBUTO UNIFICATO NT MA PU VETERE PARTITA DI CRED ITO011086/2023”, successivamente, nell'indicare la somma dovuta viene indicato l'anno 2025 (cfr. pag. 5 della cartella).
Emerge ictu oculi il vizio formale dell'atto impugnato che non fornisce alcuna informazione relativamente all'origine del credito tributario azionato.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che il contribuente, come indicato in cartella, avrebbe potuto contattare per chiarimenti il responsabile del procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
IZZO FAUSTO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3911/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ministeri Ministero Di Giustizia - Ufficio Convenzioni - Via Tor Di Marancia 4 00154 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250029942966000 CONTRIBUTO UNIFICATO CIVILE 2025
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 83/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente : accoglimento del ricorso.
Resistente DE : dichiarasi il difetto di legittimazione passiva dell'DE e/o il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con tempestivo ricorso e rituale costituzione in giudizio, Ricorrente_1 propone impugnazione avverso la cartella di pagamento nr. 028 2025 00299429 66000, emessa dall'DE di Caserta in relazione all'omesso pagamento del CUT, anno 2023, in favore del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per complessivi euro
579,01, oltre spese per euro 05,88.
Lamentava il ricorrente che dalla cartella non poteva evincersi alcun riferimento al procedimento per il quale era stato omesso il pagamento del CUT.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto impugnato
2. In giudizio si costituiva solo l'DE che chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva ed in ogni caso il rigetto del ricorso.
Non si costituiva il Ministero delle Finanze.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è fondato.
4. La richiesta del pagamento è stata giustificata nella cartella cone le seguenti parole: “CONTRIBUTO UNIFICATO NT MA PU VETERE PARTITA DI CRED ITO011086/2023”, successivamente, nell'indicare la somma dovuta viene indicato l'anno 2025 (cfr. pag. 5 della cartella).
Emerge ictu oculi il vizio formale dell'atto impugnato che non fornisce alcuna informazione relativamente all'origine del credito tributario azionato.
Alla luce di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.
Le spese vanno compensate, tenuto conto che il contribuente, come indicato in cartella, avrebbe potuto contattare per chiarimenti il responsabile del procedimento.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.