Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/03/2025, n. 440 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 440 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1856/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1856/2024 promossa da:
- , nato in Colombia, il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la Parte_1 potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , per la figlia minore Persona_1 [...]
, nata in [...] il [...]; Persona_2
- , nato in [...] il [...]; Persona_3
- , nata in [...] il [...]; Controparte_1
- , nata in Colombia, il [...], in [...] e in qualità di genitore esercente la potestà Parte_2 genitoriale, congiuntamente all'altro genitore , per i figli minori: Persona_4
• , nato in [...] il [...]; Persona_5
• , nata in [...] il [...]; Persona_6
- , nata in [...] il [...] e residente in [...], in proprio e in qualità di genitore Persona_7 esercente la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore SI. , per il figlio Persona_8 minore:
• , nato in [...] il [...]; Persona_9
- , nata in Colombia il [...] , in [...] e in qualità di genitore esercente Persona_10 la potestà genitoriale, congiuntamente all'altro genitore SISI. per il figlio minore: Controparte_2
• , nato in [...] il [...]; Persona_11
- , nata in [...] il [...]. Persona_12
Tutti rappresentati e difesi nel presente giudizio, dall'Avv. Guido Giudice e dall'Avv. Daniela Tiani ed elettivamente domiciliati presso il loro studio sito in Roma, Via Via Augusto Aubry n.
3 - Int. 22, come da procure in calce al ricorso
-ricorrenti- contro
(CF ) in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_3 P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
- resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il
[...]
, chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere CP_3 discendenti del cittadino italiano (o cittadino italiano, nato a [...], provincia Per_13 Per_14 Per_15 di Reggio Calabria, in data 21.10.1867 (cfr. doc. in atti n. 3) e ha contratto matrimonio, in data 01.06.1891,
[...]
(cfr. doc. in atti n. 3). Successivamente è emigrato in Colombia ove, in data 20.04.1928, Persona_16 [...]
è deceduta (cfr. doc. 4). Dall'unione con , consacrato in matrimonio in data Persona_16 Parte_3
28.04.1928 (cfr. doc. 5) è nata, in data 12.09.1908, (cfr. doc. in atti n. 6). Persona_17
L'avo italiano non ha acquisito la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione, né ha mai rinunciato allo status civitatis
d'origine (cfr. doc. in atti n. 30).
In particolare, nell'atto introduttivo, si è precisato che: in data 06.08.1932, si univa in matrimonio con il SI. (cfr. doc. 7). Dalla loro Persona_17 Parte_4 unione nasceva in Colombia in data 17.09.1934 la SI.ra (cfr. doc.8). Quest'ultima, In data Parte_5
23.02.1952, si univa in matrimonio con il SI. (DOC. 9) e dalla loro unione coniugale nascevano Parte_6 le due figlie, entrambe odierne ricorrenti:
• SI.ra a seguito del matrimonio) in data Parte_7 CP_1 Controparte_1
05.05.1956 (cfr. DOC. 10)
• la SI. ( a seguito del matrimonio) il 16.04.1960 (cfr. DOC. 11) Persona_18 Persona_12 con riferimento alla discendenza di Parte_7
- In data 10.11.1977, si univa in matrimonio con il SI. (DOC. 12). Dalla loro unione Persona_19
nascevano in Colombia tre figli, tutti odierni ricorrenti:
• il SI. il 04.08.1978 (DOC. 13); Parte_1
• la SI.ra il 14.06.1988 (DOC. 14) Parte_2
• la SI.ra il 14.11.1980 (DOC. 15). Persona_7 Con riferimento alla discendenza di : Parte_1
- in data 30.05.2008, si univa in matrimonio con la SI.ra (DOC. 16) e da Persona_1 detta unione coniugale nasceva, in data 01.10.2008, la SI.ra , odierna ricorrente (cfr.doc. 17) Persona_2
Con riferimento alla discendenza di : Parte_2
- in data 08.11.2013, si univa in matrimonio con SI. (DOC. 18). Dalla loro unione Persona_4
nascevano in Colombia i due figli odierni ricorrenti:
• il SI. il 06.02.2015 (DOC. 19) Persona_5
• la SI. il 19.04.2020 (DOC. 20). Persona_6
Con riferimento alla discendenza di : Persona_7
- in data 05.03.2004, si univa in matrimonio con (DOC. 21) e dalla loro unione nasceva Persona_20
l'odierno ricorrente 04.11.2005 il SI. (DOC. 23). Persona_3
- in data 15.08.2014, si univa in matrimonio con il SI. (DOC. 24). Dalla loro unione Persona_8
nasceva in Colombia il 07.10.2016 il SI. (DOC. 25), odierno ricorrente. Persona_9
Con riferimento alla discendenza di Persona_18
- in data 21.01.1978, si univa in matrimonio con il SI. (DOC. 26) adottando il nome di Parte_8 [...]
Da detta unione nasceva in Colombia il 26.03.1993 l'odierna ricorrente Persona_12 Persona_10
(DOC. 27), la quale, in data 03.02.2017, si univa in matrimonio con il SI. (DOC.
[...] Controparte_2
28). Da detta unione nasceva in Colombia il 28.11.2023 il SI. (DOC. 29), odierno ricorrente. Persona_11
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di ordinare al e, per esso, all'ufficiale dello Stato Controparte_3
Civile competente, di procedere alle relative iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile, della cittadinanza, provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Il , in persona del ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale Controparte_3 dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, in data 20.112024, chiedendo il rigetto della domanda avversaria, siccome inammissibile ed infondata “con vittoria di spese e onorari di causa”.
All'udienza del 13 febbraio 2025, è comparso, per i ricorrenti, l'Avv. Sgro Maria Carmela per delega dell'Avv. Tiani
Daniela, mentre per il resistente, seppur costituito, nessuno è comparso.
Il difensore ha precisato le conclusioni, come da atto introduttivo, e ha proceduto alla discussione della causa. Il giudice ha riservato il deposito della sentenza.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione
Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36
e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile e può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni
Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista, come nel caso di specie, la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via amministrativa, Controparte_3
o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode. A fronte delle previsioni di legge in parola, che stabiliscono “termini determinati e certi” per la definizione dei procedimenti, la mancata evasione della richiesta nell'osservanza dei termini ex lege, in difetto di espressa previsione legislativa, non può considerarsi una condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda. Invero, muovendo dalla nozione di improcedibilità, quale conseguenza sanzionatoria di un comportamento procedurale omissivo, derivante dal mancato compimento di un atto espressamente configurato come necessario nella sequenza procedimentale, deve concludersi che detta sanzione debba essere espressamente prevista, giacché non si verte – in tema di sanzioni processuali – in materia suscettibile di applicazione analogica. Inoltre, poiché le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità
o di ammissibilità, costituiscono una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio garantito dall'art. 24 Cost, esse non possono neppure essere interpretate in senso estensivo.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale, ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del
07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, da un confronto dell'albero genealogico, e dal compiuto esame dei documenti prodotti in atti, risulta che la trasmissione della cittadinanza, secondo la legge all'epoca vigente, si sia interrotta a causa di un passaggio generazionale per linea femminile.
La linea di discendenza in questione trova riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta e apostillata.
Nello specifico, vagliando il certificato negativo di naturalizzazione, si evince che l'avo italiano non è stato naturalizzato cittadino colombiano e, pertanto, non ha mai perso la cittadinanza italiana. In effetti, in data 16.04.2024, il Ministero degli affari esteri della Repubblica di Colombia, Direzione affari giuridici internazionali, Coordinamento gruppo interno di lavoro sulla nazionalità, ha certificato che: “(…) non esiste espediente che dimostri che a DO
NE di nazionalità italiana, sia stata concessa la nazionalità colombiana per Persona_21 naturalizzazione”(cfr. in atti doc. 30).
Per tale condizione, l'emigrato italiano ha trasmesso la cittadinanza italiana “iure sanguinis” alla Persona_21 figlia nata in data [...]. La primogenita, tuttavia, in data 06.08.1932, ha contratto Persona_17 matrimonio con tale (cfr. doc. in atti n. 7) e dall'anzidetta unione coniugale è nata, in data 17.09.1934, Parte_4
(cfr. doc. in atti n. 8). Parte_5
Da tale sequenza genealogica rileva la discendenza per linea femminile intervenuta in epoca pre- costituzionale da ai suoi discendenti, ricorrenti inclusi. Persona_17
Sulla scorta della normativa vigente se ne è determinata un'interruzione nella trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, in forza dell'art. 10 della Legge 13 giugno 1912 n. 555, il quale prevedeva che: “La donna maritata non può assumere una cittadinanza diversa da quella del marito, anche se esista separazione personale fra coniugi” e, inoltre, prevedeva che: “La donna cittadina che si marita ad uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che per il fatto del matrimonio a lei si comunichi”.
Tale dettato normativo veniva sottoposto al vaglio di legittimità della Corte Costituzionale che, con la nota sentenza n. 87 del 1975, ne ha rilevato l'incostituzionalità sopravvenuta per contrasto con i principi costituzionali in materia di uguaglianza e parità morale e giuridica dei coniugi (artt. 3 e 29 cost.). Nello specifico la Corte Costituzionale ha precisato che: “La differenza di trattamento dell'uomo e della donna e la condizione di minorazione ed inferiorità in cui quest'ultima è posta dalla norma impugnata si evidenzia ancora maggiormente per il fatto che la perdita della cittadinanza, stato giuridico costituzionalmente protetto e che importa una serie di diritti nel campo privatistico e pubblicistico e inoltre, in particolare, diritti politici, ha luogo senza che sia in alcun modo richiesta la volontà dell'interessata e anche contro la volontà di questa. La norma impugnata pone in essere anche una non giustificata disparità di trattamento fra le stesse donne italiane che compiono il medesimo atto del matrimonio con uno straniero, facendo dipendere nei riguardi di esse la perdita automatica o la conservazione della cittadinanza italiana dall'esistenza o meno di una norma straniera, cioè di una circostanza estranea alla loro volontà.” Con tale pronunzia, la Corte Costituzionale, ha quindi dichiarato la illegittimità costituzionale della norma cui al terzo comma dell'art. 10 della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui prevedeva che la donna cittadina, che sposava un cittadino straniero, perdeva, indipendentemente dalla sua volontà, la cittadinanza.
La cittadina rimanendo al vecchio impianto normativo, non poteva trasmettere il proprio Persona_17 status civitatis alla figlia Ciò, in quanto la menzionata legge del 1912 prevedeva la Parte_5 trasmissibilità della cittadinanza italiana da madre italiana solo in via residuale: “Se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”.
Con ulteriore sentenza n. 30/1983, la Corte ha precisato che: “Con il prevedere l'acquisto originario soltanto della cittadinanza del padre, lede da più punti di vista la posizione giuridica della madre nei suoi rapporti con lo Stato e con la famiglia. In particolare, non può contestarsi l'interesse, giuridicamente rilevante, di entrambi i genitori a che i loro figli siano cittadini e cioè membri di quella stessa comunità statale di cui essi fanno parte e che possano godere della tutela collegata a tale appartenenza. Del pari la disciplina vigente lede la posizione della madre nella famiglia, se si considera la parità nei doveri e nella responsabilità verso i figli ormai affermata negli ordinamenti giuridici del nostro tempo.”
In tale sede, dunque, la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità dell'art. 1 della legge n. 555/1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita, oltre il figlio di padre cittadino, anche il figlio di madre cittadina e stabiliva, inoltre, che tale legge venisse disapplicata con effetto retroattivo alla data di entrata in vigore della
Costituzione nel 1948.
Vieppiù che in tale contesto è intervenuta, altresì, una pronuncia delle Sezioni Unite, le quali hanno dichiarato che:
“Per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della L. n. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza, privata della cittadinanza a causa del matrimonio”1.
Le Sezioni si sono pronunciate anche sul tema della incostituzionalità sopravvenuta, stabilendo che: “Il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo, per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria incostituzionale”2.
Tanto premesso, è all'evidenza che per i ricorrenti: in proprio e per conto della Parte_1 figlia minore;
; Persona_2 Persona_22 Controparte_1 [...]
in proprio e per conto dei figli minori e ; Parte_2 Persona_5 Persona_6
, in proprio e per conto del figlio minore ; Persona_7 Persona_9 Persona_10
in proprio e per conto del figlio minore ; ; sussiste
[...] Persona_11 Persona_12
l'interesse ad agire, atteso che gli stessi vantano il diritto alla trasmissione della cittadinanza iure sanguinis e in quanto illegittimamente privati dalla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale. In aggiunta, secondo l'orientamento dei Consolati, i discendenti degli emigranti italiani sono da considerarsi cittadini italiani iure sanguinis, purché nati dopo il primo gennaio 1948. Tale principio si pone in aperto contrasto con le determinazioni della giurisprudenza di legittimità summenzionata, la quale orienta ad una ricostruzione logica opposta;
ovvero, nel caso di specie, dal rapporto di filiazione tra e quest'ultimo avrebbe avuto diritto alla trasmissione della Persona_17 Parte_4 cittadinanza italiana, in assenza della legge discriminatoria e l'avrebbe potuta tramandare ai suoi discendenti senza interruzioni e senza limiti temporali.
Per la siffatta analisi e affinché le parti si vedano riconosciuto il diritto soggettivo oggi invocato, si rende necessario il passaggio giudiziario, in quanto la via amministrativa, in forza della posizioni assunte nel corso del tempo dai le quali non hanno accennato a inversioni di tendenza, avrebbe condotto ad un diniego. Parte_9
Stabilito ciò, figlia di (o ha avuto la cittadinanza italiana Persona_17 Per_13 Per_14 Per_15 per trasmissione paterna e per il rapporto di maternità, questa l'ha trasmessa alla propria figlia Parte_5 nata in data [...], e così è stato da genitore in figlio fino alle generazioni più prossime rappresentate dagli odierni ricorrenti.
Pertanto, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti conseguenti. Controparte_3
Infine, tenuto conto della natura della procedura, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite. Sul punto, è proprio l'oggettivo carico di lavoro di cui gli uffici consolari sono gravati a causa della presentazione di un numero rilevantissimo di domande di riconoscimento della cittadinanza italiana a costituire giustificato motivo per procedere alla predetta compensazione delle spese di lite, rilevando che qualunque tipo di organizzazione dei servizi consolari, peraltro non rientranti nella competenza né del , né della Repubblica, non sarebbero Controparte_3 Parte_10 in grado di assorbire gli attuali flussi che per legge devono sottostare a rigorose ed opportune indagini dell'ufficio consolare, facendo uso di tutti i mezzi di prova ammessi dalla legislazione nazionale e da quella locale, questo anche a tutela della sicurezza della Repubblica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone: accoglie il ricorso e, per l'effetto, riconosce in capo ai ricorrenti:
• , nato in [...], il [...]; Parte_1
• nata in [...] il [...]; Persona_2
• , nato in [...] il [...]; Persona_3
• , nata in [...] il [...]; Controparte_1
• , nata in [...], il [...]; Parte_2
• , nato in [...] il [...]; Persona_5
• , nata in [...] il [...]; Persona_6
• , nata in [...] il [...]; Persona_7
Per_
• , nato in [...] il [...]; Persona_9 • , nata in [...] il [...]; Persona_10
• nato in [...] il [...]; Persona_11
• nata in [...] il [...]. Persona_12
il diritto alla cittadinanza italiana stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi dedotti in narrativa;
- ordina al o, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere alle iscrizioni, Controparte_4
trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale di udienza odierna.
Così deciso il 15.03.2025
Il Giudice unico
Dott. Flavio Tovani 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 cfr. Cass. Sez. Un. n. 4466/2009 2 Ibidem