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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 24/03/2025, n. 301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 301 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1699/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLZANO - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della Giudice Elena Covi, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II° grado iscritta al n. R.G. 1699/2024 promossa da:
parte appellante:
, in persona del Sindaco, con gli avv. Antonio Parte_1 P.IVA_1
Iannotta, Nicoletta Ongaro, Silvia Privato e Federico Trento, dell'Avvocatura civica di e con l'avv.dom. Paola La Guardia di Bolzano, giusta procura depositata;
Pt_1
contro
parte appellata:
1) in persona del procuratore speciale Parte_2 P.IVA_2
con l'avv. dom. Vincenzo De Nisco di Roma, giusta procura depositata, Parte_3
2) in persona del Sindaco, con l'avv. Vanessa Controparte_1 P.IVA_3
Cioffi, giusta procura generale alle lite depositata;
3) , in persona del Sindaco, con l'avv. Claudio Parte_4 P.IVA_4
Barletta di Milano, giusta procura depositata;
pagina 1 di 6 4) , in persona del Sindaco, con l'avv. Giuseppe Controparte_2 P.IVA_5
Cassì, giusta procura depositata;
e nei confronti di:
, e Controparte_3 P.IVA_6
Controparte_4
, Controparte_5
, Controparte_6
, Controparte_7
Controparte_8
Controparte_9
CP_10
Controparte_11
Controparte_12
In punto: appello avverso la sentenza n. 418/2023 del Giudice di Pace di Bolzano;
CONCLUSIONI
del procuratore di parte appellante:
cfr. note depositate il 03.12.2024;
del procuratore di parte appellata Pt_2
cfr. note depositate il 27.12.2024;
del procuratore del Controparte_1
cfr. note depositate l'08.01.2025;
del procuratore del Parte_4
cfr. note depositate il 30.12.2024;
del procuratore del Controparte_2
cfr. note depositate l'08.01.2025.
pagina 2 di 6 RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con sentenza n. 418/2023, depositata in data 13.12.2023, il Giudice di Pace di Bolzano ha accolto l'opposizione a cartella di pagamento, proposta dalla soc. Parte_2
annullandola, per i ruoli ai capi da 1 a 6, da 16 a 441 e da 445 a 597, relativi a sanzioni amministrative per violazione al codice della strada, iscritti dagli enti convenuti, ed ha compensato le spese di lite.
2. Con atto di citazione in appello del 03.06.2024 il ha interposto appello Parte_1
contro tale decisione, formulando i seguenti motivi di impugnazione:
2.1. Violazione di legge, per incompetenza per valore.
2.2. in iudicando. Violazione di legge, falsa applicazione dell'art. 615 c.p.c. CP_13
Riproposizione, ex art. 346 c.p.c., dell'eccezione di inammissibilità dell'azione per mancata tempestiva impugnazione dei verbali sottesi alla cartella opposta.
2.3. in iudicando. Violazione e falsa applicazione degli artt. 196 e 84 CdS. Carenza, CP_13
contraddittorietà, illogicità e perplessità della motivazione.
3. Nel giudizio di appello si sono costituiti la soc. , chiedendo il rigetto Parte_2
dell'appello; il con appello incidentale, ed il i quali Controparte_1 Parte_4
hanno chiesto di respingere l'opposizione; il che ha dedotto l'avvenuto Controparte_2
discarico delle somme iscritte a ruolo nella cartella opposta.
4. Decisione
4.1. Posto che non è stato sollevato il regolamento di competenza d'ufficio, la delibazione inerente la competenza risulta preclusa (cfr. Cass. n. 27731/2019).
4.2. Il già nella memoria di costituzione depositata in primo grado ha Parte_1
eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, in ragione della mancata tempestiva impugnazione dei verbali prodromici;
ha dedotto, in particolare, che tali verbali sono divenuti titoli esecutivi ex art. 203 c.d.s., individuando il noleggiatore quale obbligato in solido.
pagina 3 di 6 Nella sentenza appellata si richiama la distinzione tra l'impugnazione ex art. 615 c.p.c., che consente di opporsi all'esecuzione quando si contesti il diritto a procedervi;
e la procedura ex l.
689/1981, ammissibile qualora sia mancata la notificazione del verbale di accertamento, al fine di consentire di recuperare il mezzo di tutela.
L'ente ha riproposto la doglianza, ed il motivo risulta fondato, dandosi continuità all'orientamento che si è formato all'interno della Prima Sezione civile.
La condivisa sentenza n. 72 del 23.02.2024 ha affermato quanto segue: “Va dato atto che
esiste, anche all'interno della suprema Corte, un contrasto giurisprudenziale, allo stato non risolto. Questo Giudice ritiene più convincente l'orientamento espresso dalla Corte di
cassazione nella sentenza n. 32920/2022, sentenza in cui è stato svolto un esame completo
delle questioni e un'attenta analisi dell'orientamento contrario, evidenziandone le criticità
argomentative. La Corte ha analizzato anche lo ius superveniens, costituito dal decreto legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni dalla L. 9 novembre 2021, n. 156,
come invocato dalla società, giungendo alla conclusione che l'opposizione ex art. 615 cod.
proc. civ. è inammissibile, “non potendo configurarsi l'avvenuta comunicazione, da parte della
società di noleggio, del nominativo dei propri clienti quale fatto sopravvenuto "estintivo" della
pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento, costituendo, piuttosto, circostanza da farsi
valere mediante opposizione ai verbali di contestazione dell'infrazione stradale”. La sentenza è massimata come segue: “in tema di violazioni del codice della strada, il difetto di
legittimazione passiva - derivante dall'inapplicabilità, alle società di noleggio di veicoli senza
conducente, dell'art. 196 c.d.s. - deve farsi valere sin dalla notificazione dei verbali di
contestazione di infrazione stradale, mediante impugnazione al prefetto o al giudice di pace, ai
sensi degli artt. 203 e 204-bis c.d.s., per impedire che essi diventino definitivi, e non già nelle
forme dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., atteso che la notificazione del verbale
di accertamento non integra presupposto di esistenza del titolo esecutivo, ma fatto costitutivo
pagina 4 di 6 del diritto dell'amministrazione ad ottenere il pagamento della sanzione, sicché l'omessa
notificazione non attiene al rapporto, ma all'agire dell'amministrazione stessa, impedendo il
completamento della fattispecie sostanziale che dà luogo alla pretesa sanzionatoria posta a
base della riscossione coattiva.” Pertanto, il motivo di difetto di legittimazione è inammissibile in questa sede di opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c.”
Il difetto di legittimazione passiva ai sensi dell'art. 96 c.d.s., dedotto dalla soc. Avis in primo grado, è pertanto inammissibile, non essendo stato tempestivamente fatto valere mediante impugnazione al Giudice di pace.
Va da sé che la mera comunicazione dei dati dei locatari, effettuata dal noleggiatore, non può
determinare l'inefficacia dei verbali (cfr. sentenza Cass. sopra citata).
4.3. L'accoglimento del motivo di appello comporta l'assorbimento degli altri.
4.4. Il ha proposto tempestivo appello incidentale, costituendosi, in data Controparte_1
11.10.2024, almeno 20 giorni prima dell'udienza del 31.10.2024 (art. 343 c.p.c.). Atteso che ha proposto i medesimi punti d'appello già proposti dal sub 2 e 3, ne Parte_1
consegue l'accoglimento, per quanto già esposto.
4.5. La tardività della costituzione del il 30.10.2024, comporta – ai sensi Parte_4
dell'articolo citato - la decadenza dalla facoltà di proporre appello incidentale (peraltro non espressamente proposto).
4.6. Quanto alla posizione del va pronunciata la cessazione della materia Controparte_2
del contendere, incombente cui può procedersi d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio
(Cass., sent. 271/2006). Tale ente ha invero dato atto che il 14.11.2022 si era provveduto al discarico telematico delle somme iscritte a ruolo nella cartella esattoriale impugnata (cfr. doc.
5). In tal modo è venuta meno la ragione del contendere
5. In parziale riforma della sentenza impugnata (stante l'acquiescenza delle parti non costituite in appello rispetto alle statuizioni di primo grado), va rigettata l'opposizione di in Pt_2
pagina 5 di 6 relazione agli importi dovuti al ed al La cartella di Parte_1 Controparte_1
pagamento opposta va confermata, in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1
Controparte_1
Tenuto conto della contrastante e oscillante giurisprudenza in materia, sussistono sufficienti gravi motivi ex art. 92 cpc per compensare integralmente le spese di lite di entrambi i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza rigettata, assorbita o dichiarata inammissibile, in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 418/2023, così provvede:
1) accoglie l'appello proposto dal e l'appello incidentale proposto dal Parte_1
e per l'effetto, Controparte_1
2) rigetta l'opposizione della soc. in relazione agli importi dovuti al Parte_2
ed al Parte_1 Controparte_1
3) conferma, di conseguenza, la cartella di pagamento opposta, solamente in relazione agli importi dovuti al ed al Parte_1 Controparte_1
4) dichiara l'inammissibilità delle pretese avanzate dal Parte_4
5) dichiara la cessazione della materia del contendere, in relazione alle posizioni del
[...]
; CP_2
6) compensa integralmente le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Bolzano, 22/03/2025
la Giudice
Elena Covi
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