Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 20/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Eleonora
Ramacciotti pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 7444 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 promossa da:
- Cod. Fisc. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in VIA VECCHIA SARNO N. 100,
OTTAVIANO (NA) presso lo studio dell'avv. MAIONE VINCENZO,
rappresentata e difesa dall'avv. MAIONE VINCENZO
ATTRICE
nei confronti di
- Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA LARGO SAN FRANCESCO 154 41121
MODENA, presso lo studio dell'avv. RINALDI SILVIO, rappresentato e difeso dall'avv. RINALDI SILVIO
CONVENUTO
in punto a: Altri istituti relativi alle successioni
Conclusioni delle parti
1
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
conveniva in giudizio domandando, ai sensi dell'art. 524 Controparte_1
c.c. di essere autorizzata ad accettare l'eredità della sig.ra Persona_1
deceduta in Modena il 19.11.2015, in luogo del rinunziante Controparte_1
fino alla concorrenza della somma di €. 8.845,00 quale credito vantato dall'istante in forza delle statuizioni giudiziali (ordinanza presidenziale e successiva sentenza definitiva) emesse in seno al procedimento di separazione dal sig. (proc. N. 4771/2018 R.G. innanzi al Tribunale CP_1
di Modena); con vittoria di spese.
Con comparsa depositata in data 3 marzo 2021 si costituiva Controparte_1
chiedendo, in via preliminare, dichiararsi la decadenza dell'attrice dall'azione ex art. 524 c.c. per non avere la stessa chiamato in giudizio anche l'erede, asseritamente avvantaggiatasi dalla rinunzia, ed CP_2
essendo ormai decorso nei riguardi quest'ultima il termine quinquennale di decadenza previsto per l'esperimento dell'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori, con conseguente dichiarazione di improcedibilità/inammissibilità e/o l'estinzione del procedimento.
Domandava poi il convenuto, nel merito, la integrale reiezione delle avverse domande, con condanna alle spese dell'attrice.
All'udienza dell'8.02.2022 il Giudice riteneva la causa matura per la
2 decisione e formulava la seguente proposta transattiva: Controparte_1
corrisponderà ad la somma di € 5.000 a saldo e stralcio di Parte_1
ogni pretesa;
spese del giudizio compensate”.
L'irreperibilità dell'attrice impediva il vaglio della proposta e la causa era successivamente trattenuta in decisione all'udienza del 15.10.2024.
Va preliminarmente rigettata l'eccezione di decadenza sollevata da parte convenuta in relazione alla mancata evocazione in giudizio della coerede che ai sensi dell'art. 525 c.c., si sarebbe giovata della CP_2
rinunzia del debitore all'eredità.
Deduce il convenuto che il decorso del termine prescrizionale di cinque anni dalla data della rinuncia (23/11/2015) previsto per l'esperimento dell'azione di impugnazione della rinunzia all'eredità da parte dei creditori,
avrebbe determinato la decadenza dell'attrice dall'azione nei riguardi della coerede, litisconsorte necessaria, con conseguente improcedibilità dell'intero giudizio.
Sul punto giova richiamare giurisprudenza costante secondo cui unico legittimato passivo nell'azione de qua deve ritenersi il debitore rinunziante:
la funzione strumentale dell'azione, diretta al soddisfacimento del credito,
comporta che l'azione stessa possa essere esercitata esclusivamente nei suoi confronti o nei riguardi dei suoi eredi, qualora sia deceduto (Cassaz. civ. n.
17866/2003).
Si precisa anche che non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei
3 confronti dei successivi chiamati, i quali, tuttavia, possono intervenire in causa a sostegno delle ragioni del rinunziante.
In tal caso, in quanto titolari di un interesse proprio, sono legittimati ad impugnare autonomamente la sentenza che li ha visti soccombenti, tenuto peraltro conto della necessaria partecipazione del debitore rinunziante (Cass.
3584/1995; Cass. 3548/1995; C. 310/1982).
Tanto premesso, stante l'inesistenza di litisconsorzio necessario nei riguardi del chiamato giovatosi della rinunzia all'eredità, ed essendo l'azione pacificamente tempestiva verso il rinunziante, l'eccezione di improcedibilità/estinzione del giudizio sollevata dal convenuto deve ritenersi infondata e va disattesa.
Venendo al merito, ai sensi dell'art. 524 c.c., norma invocata da parte attrice a sostegno delle proprie pretese, “se taluno rinunzia, benché senza frode, a un'eredità con danno dei suoi creditori, questi possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e luogo del rinunziante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari fino alla concorrenza dei loro crediti”.
Presupposti fondamentali ai fini dell'applicabilità della norma sono la necessità che la rinunzia rappresenti un pregiudizio per i creditori,
dovendosi quindi ritenere che in tanto saranno legittimati ad impugnarla, in quanto l'eredità rappresenti un attivo e che, per altro verso, la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore risulti insufficiente.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “per l'impugnazione
4 della rinuncia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c. il presupposto oggettivo è
costituito unicamente dal prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione, i beni personali del rinunziante appaiono insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori;
ove dimostrata da parte del creditore impugnante l'idoneità della rinuncia a recare pregiudizio alle sue ragioni, grava sul debitore provare che,
nonostante la rinuncia, il suo residuo patrimonio è in grado di soddisfare il credito dell'attore” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ordinanza, 04/03/2020, n. 5994).
E ancora, “per l'impugnazione della rinunzia ereditaria ai sensi dell'art. 524 c.c., è richiesto il solo presupposto oggettivo del prevedibile danno ai creditori, che si verifica quando, al momento dell'esercizio dell'azione,
fondate ragioni facciano apparire i beni personali del rinunziante insufficienti a soddisfare del tutto i suoi creditori” (cfr. Cass. n. 8519/2016),
Nel passato si è poi precisato che (Cass. n. 2394/1974) la norma richiede un unico presupposto di carattere oggettivo, ossia che la rinunzia all'eredità da parte del debitore importi un danno per i suoi creditori, in quanto il suo patrimonio personale non basti a soddisfarli e l'eredità dimostri un attivo,
aggiungendosi che basta che al momento della proposizione dell'azione di cui all'art. 524 c.c. il danno sia sicuramente prevedibile, nel senso che ricorrano fondate ragioni per ritenere che i beni personali del debitore possano non risultare sufficienti per soddisfare del tutto i suoi creditori.
Quanto poi alla concreta operatività del riparto dell'onere della prova, la
5 Suprema Corte ritiene possa farsi richiamo ai principi espressi in ordine all'azione revocatoria (con la quale quella in esame, pur distinguendosi sotto il profilo operativo e strutturale, mantiene evidenti affinità, trattandosi sempre di strumento di conservazione della garanzia patrimoniale, volto a reagire contro atti del debitore pregiudizievoli delle ragioni creditorie)
secondo cui (cfr. da ultimo Cass. n. 19207/2018) una volta dimostrato il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. "eventus damni"),
che ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito (onere probatorio che incombe sul creditore) è
invece onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione,
provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (conf. Cass. n. 1902/2015; Cass. n. 11471/2003).
Tornando al caso in esame, deve considerarsi dirimente che parte ricorrente non ha fornito alcun elemento di valutazione, nemmeno in termini di mera allegazione, in ordine all'eredità oggetto di rinunzia ed all'entità del patrimonio del convenuto;
non è stato in alcun modo specificato se l'eredità
alla quale il convenuto ha rinunciato presentasse un attivo, né se il patrimonio del sig. fosse insufficiente al fine di soddisfare le ragioni CP_1
creditorie della Pt_1
6 Sicchè deve reputarsi - alla luce di quanto sopra esposto - che non risulti riscontrato il presupposto oggettivo al quale la norma subordina l'azione di cui all'art. 524 c.c., primo comma.
La domanda va pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza della convenuta la quale, peraltro, si è
resa completamente irreperibile omettendo così di prendere in considerazione la proposta conciliativa, per lei ben più vantaggiosa,
formulata dal giudice all'udienza dell'8.02.2022, che avrebbe consentito una più rapida e meno dispendiosa risoluzione consensuale della vertenza.
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Modena in composizione monocratica,
definitivamente pronunciando sulla causa n. 7444/2020 R.G., ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, così provvede:
- Rigetta la domanda;
- Condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1
giudizio, liquidate in €. 5077,00 per compenso professionale oltre accessori di legge.
Modena, 20.01.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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