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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 24/02/2025, n. 59 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 59 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 24/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 530/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei, come da procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: AVA - contributi previdenziali.
Appello avverso la sentenza n. 1233/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: annullare gli avvisi di addebito dell e l'atto CP_1
notificato dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, con vittoria di spese;
in subordine, ridurre le sanzioni.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023 premesso che Parte_1
l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Salerno notificava in data
16/02/2023 il provvedimento prot. n. 10050/RU, con il quale comunicava
2 il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati, a cagione della esposizione debitoria conseguente alle omissioni contributive;
che l'atto richiamava n. 4 pregressi avvisi di addebito (AVA),
inerenti contributi dovuti alla Gestione commercio per gli anni dal CP_1
2019 al 2022; che l'obbligo contributivo non sussisteva, in quanto la legale rappresentante ed amministratrice della società non svolgeva Parte_2
in modo personale, abituale e prevalente l'attività di impresa;
che la notifica degli AVA a mezzo pec era illegittima anche perché proveniente da indirizzo sconosciuto e non riferibile all'ente addetto alla riscossione;
che le sanzioni non erano dovute;
tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare gli AVA e la nota dell'Agenzia delle Dogane, o in subordine di ridurre le sanzioni da omessa contribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva il difetto di legittimazione ad CP_1
agire della società, la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità. Nel
merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 07/09/2023 il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile l'opposizione.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 26/09/2023.
L'appellante ribadiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della nella Gestione commercio, avendo la stessa espletato unicamente Pt_2
compiti di amministratrice della società dal 28/01/2019. Eccepiva
nuovamente la illegittimità della notifica degli AVA, in quanto avvenuta con modalità telematiche. Si doleva dell'entità delle sanzioni connesse alle omissioni contributive.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10/02/2025, CP_1
in cui eccepiva che la parte appellante non aveva impugnato il difetto di legittimazione ravvisato dal Tribunale.
Reiterava l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo per inosservanza del termine di decadenza ex art. 24 DLgs n. 46/1999, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione ex art 3 bis DL n. 146/2021.
Rammentava che la notifica degli AVA era avvenuta tramite posta cartacea consegnata a mani della , e non in via telematica. Pt_2
4 Nel merito ribadiva la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui agli
AVA oggetto di lite.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata proposta da avverso la nota prot. n. Parte_1
10050/RU, con cui l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Salerno
in data 16/02/2023 ha comunicato a il diniego di rinnovo del Parte_2
patentino per la vendita di tabacchi lavorati, sul presupposto del debito contributivo riportato nei seguenti AVA:
-n. 400 2019 0007264626000, notificato in data 5.12.2019, € 1.024,87
contributi anno 2019;
- n. 400 2021 0001856840000 notificato in data 20.12.2021, € 3.309,36
contributi anno 2019;
- n. 400 2022 0002859708000 notificato in data 18.8.2022, € 4.266,88
contributi anno 2020;
- n. 400 2022 0006929969000) notificato il 31/01/2023, € 3.196,25
contributi anno 2021.
5 Tutti i predetti AVA sono indirizzati a via Ugo Foscolo n. Parte_2
20, Salerno, ed ivi sono stati recapitati per posta cartacea, con raccomandate consegnate personalmente alla la quale ha firmato la Pt_2
relativa ricevuta (v. documentazione allegata dall' in primo grado). CP_1
Ciò posto, l'appello di è inammissibile. Parte_1
Il Tribunale nella sentenza qui gravata ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da per due motivi: Parte_1
-il difetto di legittimazione attiva della società;
-la tardività del ricorso di primo grado in applicazione della decadenza ex art. 24 DLgs n. 46/1999.
In ordine al primo punto, il Tribunale ha osservato che:
“Accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall' , va dichiarata CP_1
la inammissibilità della domanda proposta dalla perché Parte_1
carente di legittimazione attiva. E' vero , infatti , che la società
[...]
è stata destinataria del provvedimento menzionato nel ricorso , vale Pt_1
a dire il provvedimento di diniego di rinnovo del patentino , ma tale
provvedimento non è stato impugnato ex se , bensì con funzione
recuperatoria , in quanto la opponente sostiene di non aver mai avuto
conoscenza degli avvisi di addebito menzionati nel provvedimento e di
6 avere pertanto interesse ad ottenerne l'annullamento . Sennonché gli
avvisi di addebito menzionati nel provvedimento sono stati emessi , non
nei confronti della società , bensì della sola signora Parte_1 Pt_2
, la quale , pertanto , sarebbe stata l'unica legittimata a contestare
[...]
la pretesa creditoria dell' . Né , d'altra parte , il difetto di CP_1
legittimazione della società opponente può ritenersi sanato per il fatto che
la predetta società ha comunque agito in giudizio per il tramite del suo
legale rapp.te , . Questa , infatti , avrebbe dovuto agire Parte_2
personalmente e non quale rappresentante legale della società nei Pt_1
cui confronti , si ribadisce , non è stato emesso alcun provvedimento
impositivo . Ne consegue che il soggetto ricorrente, non essendo il
destinatario degli atti impugnati, è del tutto carente di legittimazione
attiva, con conseguente inammissibilità del ricorso” (v. pagg 3 e 4 della sentenza di primo grado).
Avverso tale statuizione la società appellante non ha mosso alcuna doglianza nel ricorso di secondo grado, onde – come eccepito dall CP_1
appellato nella propria memoria difensiva di appello – tale profilo risulta passato in giudicato.
7 Trattasi di rilevo assorbente, che da solo già è idoneo a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
con il ricorso introduttivo, a prescindere dal secondo motivo su cui poggia la sentenza di primo grado (cioè la tardività dell'opposizione per decadenza).
Alla stregua di quanto sopra, non è necessario soffermarsi in questa sede sugli altri elementi posti a sostegno della decisione adottata in prime cure,
né a questo punto può procedersi alla valutazione dei motivi del gravame proposto dal motivi che comunque non investono la Parte_1
questione inerente il difetto di legittimazione della società già statuito dal
Tribunale con efficacia di giudicato.
Trattasi di giudicato interno formatosi nel caso in esame sulla titolarità – in capo alla , e non alla società opponente – del rapporto sostanziale Pt_2
oggetto di lite, cioè dell'obbligo contributivo, con conseguente diritto della sola (e non di di proporre l'opposizione. Pt_2 Parte_1
“Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la
decisione secondo l'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione
nella sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorso per
8 cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l'
inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto
avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non
inciderebbe sulle ” rationes decidendi” non censurate (o sulla “ratio
decidendi” non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata
resterebbe pur sempre fondata su di esse” (Cass. 21/06/2017 n. 15360,
Cass. S.U. n. 16602 del 2005 e n. 2273 del 2005).
“Quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a
sorreggerla, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni
determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta
avverso l'altra o le altre ragioni, in quanto l'eventuale accoglimento del
ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non
censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur
sempre fondata su questa” (Cass. n. 14869/2022, n. 21020/2019, n.
27480/2014, n. 7334/2013, n. 7626/2010, n. 21431/2007, n. 11670/2006;
Cass. Sez. Un. n. 16602/2005).
Nel caso di specie, in mancanza di espressa impugnazione ad opera della parte qui appellante sul difetto di legittimazione di a Parte_1
9 proporre l'opposizione (rectius: sul difetto di titolarità dell'obbligo contributivo in capo alla società), risulta passato in giudicato un profilo decisivo, e restano dunque precluse sia la rivisitazione della medesima questione ad opera del Collegio sia la modifica della decisione già emessa dal Tribunale.
L'appello va di conseguenza dichiarato inammissibile.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 530/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1233/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
10 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Salerno - Sezione Lavoro - nelle persone dei
Magistrati:
Dr. Maura STASSANO Presidente
Dr. Lia DI BENEDETTO Consigliere relatore
Dr. Arturo PIZZELLA Consigliere
ha pronunziato in data 24/02/2025 ai sensi dell'art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 530/2023 del ruolo generale appelli lavoro
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Arturo Mazzei, come da procura allegata in atti, ed elettivamente domiciliato con pec;
APPELLANTE
1 E
Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Francesco Bove, in virtù di procura generale ad lites del
22/03/2024 per notaio di Fiumicino, ed elettivamente Per_1
domiciliato come da pec;
APPELLATO
OGGETTO: AVA - contributi previdenziali.
Appello avverso la sentenza n. 1233/2023 emessa dal Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: annullare gli avvisi di addebito dell e l'atto CP_1
notificato dall'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli, con vittoria di spese;
in subordine, ridurre le sanzioni.
Per l'appellato: rigettare l'appello, vinte le spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 24/02/2023 premesso che Parte_1
l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Salerno notificava in data
16/02/2023 il provvedimento prot. n. 10050/RU, con il quale comunicava
2 il diniego di rinnovo del patentino per la vendita di tabacchi lavorati, a cagione della esposizione debitoria conseguente alle omissioni contributive;
che l'atto richiamava n. 4 pregressi avvisi di addebito (AVA),
inerenti contributi dovuti alla Gestione commercio per gli anni dal CP_1
2019 al 2022; che l'obbligo contributivo non sussisteva, in quanto la legale rappresentante ed amministratrice della società non svolgeva Parte_2
in modo personale, abituale e prevalente l'attività di impresa;
che la notifica degli AVA a mezzo pec era illegittima anche perché proveniente da indirizzo sconosciuto e non riferibile all'ente addetto alla riscossione;
che le sanzioni non erano dovute;
tanto premesso, adiva il Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, chiedendo di annullare gli AVA e la nota dell'Agenzia delle Dogane, o in subordine di ridurre le sanzioni da omessa contribuzione.
Nel costituirsi in giudizio l' eccepiva il difetto di legittimazione ad CP_1
agire della società, la tardività dell'opposizione e l'inammissibilità. Nel
merito deduceva l'infondatezza delle avverse domande e ne chiedeva il rigetto.
Con sentenza depositata in data 07/09/2023 il Giudice di primo grado dichiarava inammissibile l'opposizione.
3 Avverso tale pronunzia proponeva appello con ricorso Parte_1
depositato in data 26/09/2023.
L'appellante ribadiva l'insussistenza dei presupposti per l'iscrizione della nella Gestione commercio, avendo la stessa espletato unicamente Pt_2
compiti di amministratrice della società dal 28/01/2019. Eccepiva
nuovamente la illegittimità della notifica degli AVA, in quanto avvenuta con modalità telematiche. Si doleva dell'entità delle sanzioni connesse alle omissioni contributive.
Concludeva per la riforma della sentenza impugnata e per l'accoglimento dell'opposizione proposta in primo grado.
L si costituiva con memoria difensiva depositata in data 10/02/2025, CP_1
in cui eccepiva che la parte appellante non aveva impugnato il difetto di legittimazione ravvisato dal Tribunale.
Reiterava l'eccezione di tardività del ricorso introduttivo per inosservanza del termine di decadenza ex art. 24 DLgs n. 46/1999, nonché
l'inammissibilità dell'opposizione ex art 3 bis DL n. 146/2021.
Rammentava che la notifica degli AVA era avvenuta tramite posta cartacea consegnata a mani della , e non in via telematica. Pt_2
4 Nel merito ribadiva la sussistenza dell'obbligo contributivo di cui agli
AVA oggetto di lite.
Concludeva per il rigetto dell'appello.
La causa veniva decisa in camera di consiglio ai sensi dell'art. 127 ter cpc,
sostituendo l'udienza con il deposito di note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'opposizione è stata proposta da avverso la nota prot. n. Parte_1
10050/RU, con cui l'Agenzia delle Accise Dogane e Monopoli di Salerno
in data 16/02/2023 ha comunicato a il diniego di rinnovo del Parte_2
patentino per la vendita di tabacchi lavorati, sul presupposto del debito contributivo riportato nei seguenti AVA:
-n. 400 2019 0007264626000, notificato in data 5.12.2019, € 1.024,87
contributi anno 2019;
- n. 400 2021 0001856840000 notificato in data 20.12.2021, € 3.309,36
contributi anno 2019;
- n. 400 2022 0002859708000 notificato in data 18.8.2022, € 4.266,88
contributi anno 2020;
- n. 400 2022 0006929969000) notificato il 31/01/2023, € 3.196,25
contributi anno 2021.
5 Tutti i predetti AVA sono indirizzati a via Ugo Foscolo n. Parte_2
20, Salerno, ed ivi sono stati recapitati per posta cartacea, con raccomandate consegnate personalmente alla la quale ha firmato la Pt_2
relativa ricevuta (v. documentazione allegata dall' in primo grado). CP_1
Ciò posto, l'appello di è inammissibile. Parte_1
Il Tribunale nella sentenza qui gravata ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da per due motivi: Parte_1
-il difetto di legittimazione attiva della società;
-la tardività del ricorso di primo grado in applicazione della decadenza ex art. 24 DLgs n. 46/1999.
In ordine al primo punto, il Tribunale ha osservato che:
“Accogliendo l'eccezione preliminare sollevata dall' , va dichiarata CP_1
la inammissibilità della domanda proposta dalla perché Parte_1
carente di legittimazione attiva. E' vero , infatti , che la società
[...]
è stata destinataria del provvedimento menzionato nel ricorso , vale Pt_1
a dire il provvedimento di diniego di rinnovo del patentino , ma tale
provvedimento non è stato impugnato ex se , bensì con funzione
recuperatoria , in quanto la opponente sostiene di non aver mai avuto
conoscenza degli avvisi di addebito menzionati nel provvedimento e di
6 avere pertanto interesse ad ottenerne l'annullamento . Sennonché gli
avvisi di addebito menzionati nel provvedimento sono stati emessi , non
nei confronti della società , bensì della sola signora Parte_1 Pt_2
, la quale , pertanto , sarebbe stata l'unica legittimata a contestare
[...]
la pretesa creditoria dell' . Né , d'altra parte , il difetto di CP_1
legittimazione della società opponente può ritenersi sanato per il fatto che
la predetta società ha comunque agito in giudizio per il tramite del suo
legale rapp.te , . Questa , infatti , avrebbe dovuto agire Parte_2
personalmente e non quale rappresentante legale della società nei Pt_1
cui confronti , si ribadisce , non è stato emesso alcun provvedimento
impositivo . Ne consegue che il soggetto ricorrente, non essendo il
destinatario degli atti impugnati, è del tutto carente di legittimazione
attiva, con conseguente inammissibilità del ricorso” (v. pagg 3 e 4 della sentenza di primo grado).
Avverso tale statuizione la società appellante non ha mosso alcuna doglianza nel ricorso di secondo grado, onde – come eccepito dall CP_1
appellato nella propria memoria difensiva di appello – tale profilo risulta passato in giudicato.
7 Trattasi di rilevo assorbente, che da solo già è idoneo a giustificare la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione proposta da Parte_1
con il ricorso introduttivo, a prescindere dal secondo motivo su cui poggia la sentenza di primo grado (cioè la tardività dell'opposizione per decadenza).
Alla stregua di quanto sopra, non è necessario soffermarsi in questa sede sugli altri elementi posti a sostegno della decisione adottata in prime cure,
né a questo punto può procedersi alla valutazione dei motivi del gravame proposto dal motivi che comunque non investono la Parte_1
questione inerente il difetto di legittimazione della società già statuito dal
Tribunale con efficacia di giudicato.
Trattasi di giudicato interno formatosi nel caso in esame sulla titolarità – in capo alla , e non alla società opponente – del rapporto sostanziale Pt_2
oggetto di lite, cioè dell'obbligo contributivo, con conseguente diritto della sola (e non di di proporre l'opposizione. Pt_2 Parte_1
“Qualora la sentenza impugnata si fondi su più ragioni autonome,
ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a sorreggere la
decisione secondo l'iter logico-giuridico seguito sul punto in questione
nella sentenza impugnata, l'omessa impugnazione, con ricorso per
8 cassazione, di taluna (o anche di una soltanto) di tali ragioni determina l'
inammissibilità, per difetto di interesse, anche del gravame proposto
avverso le altre, in quanto l'eventuale accoglimento del ricorso non
inciderebbe sulle ” rationes decidendi” non censurate (o sulla “ratio
decidendi” non censurata), con la conseguenza che la sentenza impugnata
resterebbe pur sempre fondata su di esse” (Cass. 21/06/2017 n. 15360,
Cass. S.U. n. 16602 del 2005 e n. 2273 del 2005).
“Quando la sentenza del giudice del merito è fondata su più ragioni
autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente idonea a
sorreggerla, l'omessa impugnazione anche di una soltanto di tali ragioni
determina l'inammissibilità, per carenza di interesse, di quella proposta
avverso l'altra o le altre ragioni, in quanto l'eventuale accoglimento del
ricorso, così come proposto non incide sulla ratio decidendi non
censurata, con la conseguenza che la sentenza impugnata resterebbe pur
sempre fondata su questa” (Cass. n. 14869/2022, n. 21020/2019, n.
27480/2014, n. 7334/2013, n. 7626/2010, n. 21431/2007, n. 11670/2006;
Cass. Sez. Un. n. 16602/2005).
Nel caso di specie, in mancanza di espressa impugnazione ad opera della parte qui appellante sul difetto di legittimazione di a Parte_1
9 proporre l'opposizione (rectius: sul difetto di titolarità dell'obbligo contributivo in capo alla società), risulta passato in giudicato un profilo decisivo, e restano dunque precluse sia la rivisitazione della medesima questione ad opera del Collegio sia la modifica della decisione già emessa dal Tribunale.
L'appello va di conseguenza dichiarato inammissibile.
Le spese del secondo grado seguono la soccombenza.
Deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-
quater, DPR n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Salerno, Sezione Lavoro, nella causa n. 530/2023
R.G. appelli lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 CP_1
1233/2023 del Giudice del lavoro del Tribunale di Salerno, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1)dichiara inammissibile l'appello;
2)condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell' , delle spese del CP_1
secondo grado, liquidate in € 2.906,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, IVA e CNA come per legge;
10 3)dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater,
DPR n. 115/2002.
Salerno, 24/02/2025.
Il Consigliere estensore
Dr. Lia DI BENEDETTO
Il Presidente
Dr. Maura STASSANO
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