Sentenza 26 marzo 1999
Massime • 1
Anche per la categoria dei quadri (istituita dalla legge n. 190 del 1985) vige la regola della promozione automatica di cui all'art. 2103 cod. civ. Infatti, la circostanza che l'art. 6 della citata legge deroghi all'art. 2103 cod. civ. esclusivamente per modificare la durata minima della assegnazione a mansioni superiori necessaria per la promozione - prevedendo il termine minimo di tre mesi salvi termini maggiori stabiliti dalla contrattazione collettiva, in luogo del termine massimo di tre mesi o della durata inferiore contemplata dalla contrattazione collettiva dettato dalla norma codicistica - conferma implicitamente l'applicabilità anche ai quadri della regola in oggetto. Nè assume alcun rilievo in contrario la previsione dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge n. 190, secondo cui la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri è demandata alla contrattazione collettiva: i requisiti di appartenenza ad una categoria ed i criteri di accesso alla medesima sono, infatti, concetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/1999, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 26 marzo 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano BUCCARELLI - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Ettore MERCURIO - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Rel. Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO - SOCIETÀ DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COSSERIA .5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARINA MARINONI, giusta delega in atti
- ricorrente -
contro
RR IU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ALBERICO II 8, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO MUGGIA, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato UGO SANTON, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 131/95 del Tribunale di VENEZIA, depositata il 14/12/95 R.G.N.14/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/04/98 dal Consigliere Dott. Fernando LUPI;
udito l'Avvocato MARINONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 14.12.1995 il Tribunale di Venezia, decidendo sull'appello delle Ferrovie dello Stato - Società di trasporti e servizi per azioni- nei confronti di RA EP, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava l'appello confermando il diritto del RA all'inquadramento nell'ottavo livello dal 20.10.1991 per avere diretto la segreteria amministrativa del deposito di locomotive di Venezia- Mestre dal 19.10.1990. Osservava in motivazione che la doglianza dell'appellante, secondo cui il Pretore non aveva accertate le condizioni previste dagli artt.103 e 104 del contratto collettivo 1990/1992 per l'accesso all'area quadri, che prevedono per la promozione un atto selettivo del datore di lavoro, non era fondata in quanto il diritto al superiore inquadramento dipende dalla norma inderogabile di cui all'art.2103 c.c. In ordine alla corrispondenza delle mansioni a quelle dell'ottava categoria rilevava che le mansioni, accertate dal Pretore ed assegnate dalla amministrazione delle FF.SS., corrispondevano alle declaratorie contrattuali, le quali prevedono funzioni amministrative o tecniche caratterizzate da un elevato grado di capacità professionale, che implicano responsabilità direzione, coordinamento e controllo di impianti ed unità di rilevante importanza con discrezionalità di poteri. osservava quindi che era stato accertato che il RA era preposto ad un ufficio nel quale erano addetti dipendenti in prevalenza del settimo livello e che gestiva ed organizzava con propria autonomia decisionale e discrezionalità i due depositi Locomotive Unificati di Venezia e di Mestre coordinando il personale autonomamente e, dunque, risolvendo con elevato grado di responsabilità le questioni relative alle utilizzazione delle risorse, ovvero esercitando in fatto mansioni che richiedono elevato grado di capacità organizzativa e professionale.
Propone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi la società Ferrovie dello Stato illustrato poi con memoria, resiste con controricorso il RA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con i quattro motivi di ricorso, che si esaminano congiuntamente perché connessi in quanto propongono sotto diversi profili la medesima questione di diritto, le Ferrovie dello Stato denunziano la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 2103 c.c. in relazione all'art.2 della legge n.190 del 1985 e agli artt.21, 205, 108, 103 e 106 del contratto collettivo 90/1992, 41 del contratto collettivo del 1987/1989, dell'accordo 26.7.1991 ed il vizio di motivazione (art.360 nn.3 e 5 c.p.c.). Con il primo motivo lamentano che la sentenza impugnata fondi l'accoglimento della domanda sull'applicazione del 2103 c.c., norma che è applicabile al rapporto dei ferrovieri, come sarebbe stabilito da numerose sentenze di questa Corte, solo nei limiti in cui venga richiamata dal contratto collettivo e cioè alle condizione e modalità da questo stabilite. Rilevano come il Tribunale non abbia applicato ai fatti del 1990-1991 le norme del contratto collettivo 1990- 1992. Con il secondo motivo si lamenta che il Tribunale non abbia tenuto conto di quanto disposto dagli artt. 21 e 29 del contratto collettivo per i passaggi di area, del quale trascriveva il testo, che prevede il passaggio di area mediante corsi e, in attesa dello svolgimento di essi, mediante valutazione comparativa da parte dell'Ente delle attitudini personali e delle esperienze professionali tra coloro che avevano l'anzianità per l'accesso ai corsi;
prevedendo che solo in questo caso, cioè del mancato svolgimento dei corsi, potesse farsi luogo alle norme dell'art.13 della legge n.300 del 1970. Con il terzo motivo lamentano che nel riconoscere al ricorrente la qualità di quadro il Tribunale non abbia applicata la peculiare disciplina contrattuale e legale di questa categoria. Sottolineano che l'art.2 della legge n.190 del 1985 rimette alla contrattazione collettiva la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria di quadri, per l'accesso alla quale non opererebbe la regola di cui all'art.2103 c.c. ma i presupposti sindacalmente fissati per l'accesso a questa categoria. Trascrivono, quindi, l'art.101 del CCNL 1990-1992 sottolineando come il medesimo preveda la scelta tra coloro hanno frequentato i corsi di formazione per i quadri e rigide norme per l'ammissione a detti corsi. Con il quarto motivo si richiamano le norme del contratto collettivo 1988-1989 per l'accesso all'area quadri e quindi si trascrivono le norme dell'art.103 del contratto collettivo rilevando come, oltre all'esigenza di anzianità e di particolari procedure, la contrattazione collettiva fondi la promozione a questa area sulla base di una scelta e di una valutazione selettiva del datore di lavoro cioè sulla fiducia che il datore di lavoro deve accordare al lavoratore da inserire nell'area quadri.
Le censure sono infondate.
È opportuno premettere che nel ricorso per cassazione non si contesta l'accertamento di fatto compiuto dal Tribunale in relazione allo svolgimento concreto da parte del RA di mansioni inquadrabili nella ottava categoria, contestazione sollevata dalle FF.SS. con la memoria di cui all'art.378 c.p.c., con le quali si contesta la pienezza nella assegnazione alle superiori mansioni, nel senso che essa non abbia comportato la responsabilità e l'autonomia proprie della superiore qualifica rivendicata (cfr. Cass. n. 10745 del 1977) . La questione è inammissibile in quanto le memorie ex art.378 c.p.c. hanno l'esclusiva funzione di illustrare e chiarire i motivi di impugnazione proposti e non possono integrare od ampliare il contenuto dei motivi originari (cfr. tra le tante Cass.n. 1860 del 1992). La questione che la causa pone concerne l'applicabilità dell'art.2103 c.c. al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed, inoltre, in particolare la applicabilità di tale norma anche alla promozione alla categoria dei quadri. Secondo la società ricorrente la norma contenuta nell'art.21, primo comma, della legge 17.5 1985 istitutiva dell'ente Ferrovie dello Stato che recita "Il rapporto di lavoro del personale dipendente dell'ente "Ferrovie dello Stato" è regolato su base contrattuale collettiva o individuale" fisserebbe una speciale gerarchia delle fonti, che regolano questo tipo rapporto, attribuendo alla contrattazione collettiva ed individuale il valore di fonte primaria rispetto alle norme di legge che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato, che avrebbero solo il carattere di fonti integrative o suppletive.
Questa tesi però non trova alcuna conferma nell'insieme delle norme della legge, nella relazione al disegno di legge e nella discussione parlamentare, nella dottrina che ha commentato la riforma dell'ente attuata con la legge n.210/1985 e soprattutto nella giurisprudenza di legittimità.
Infatti l'art.1 della legge stabilendo che l'ente "Ferrovie dello stato" ha personalità giuridica ed autonomia patrimoniale, contabile e finanziaria, ai sensi dell'art.2093 secondo comma del codice civile" prevede, come espressamente disposto da questo comma,
11 applicazione delle norme del libro quinto del codice civile , tra le quali vi sono quelle della sezione terza che regolano il rapporto di lavoro subordinato privato ed anche l'art.2103 in questione. L'art.14 prevede che le disposizioni di legge e di regolamento vigenti all'entrata in vigore della legge restano in vigore sempreché siano compatibili con la disciplina dettata nella presente legge e da norme non derogabili del codice civile. La norma, pur non riferendosi al rapporto di lavoro come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte, costituisce tuttavia sicuro indice della volontà del legislatore di mantenere la disciplina dell'ente nell'ambito delle norme del diritto civile.
Nell'illustrare alla Camera il disegno di legge il Ministro dei trasporti precisava che "La contrattualizzazione dei rapporti di lavoro è, infine, la naturale inderogabile conseguenza del modulo imprenditoriale adottato". Alla natura di ente pubblico economico consegue, cioè, la natura privatistica del rapporto cui è connessa la contrattualizzazione, caratteristica del rapporto di lavoro subordinato privato.
Nella discussione al Senato si affermò che "attraverso tale norma( art.21) si realizza la piena contrattualizzazione del rapporto di lavoro e l'inserimento dello stesso nell'area comune degli altri tipi di trasporto". Non vi era, dunque la volontà, di creare un nuovo tipo di rapporto di lavoro privatistico avente fonte esclusiva o primaria nella contrattazione collettiva ma di conformare il rapporto agli altri rapporti di lavoro subordinati privati. Nei primi commenti alla legge 190/1985 e nelle pubblicazioni della dottrina la tesi della società ricorrente non trova alcun conforto. In un commento alla legge all'art.21 si osserva che la norma, che ricalca l'art.13 della legge 6 dicembre 1963 n.1463, istitutiva dell'ENEL, stabilisce il passaggio dei ferrovieri dal sistema dell'impiego pubblico a quello dei rapporti di lavoro subordinato di impresa. cioè del rapporto di lavoro disciplinato dalla sezione terza del libro quinto del Codice civile e dalle altre norme che regolano il rapporto di lavoro subordinato, e tra esse il commento fa espresso riferimento alla applicazione a questo rapporto della legge 29 maggio 1982 n.297 che ha modificato l'art.2120 c.c., confermando che la fonte primaria di esso è la legge e non la contrattazione. Più esplicitamente secondo altri autori si affermò che la delegificazione di cui all'art.14 non coinvolge le strutture di legge generali proprie di qualunque rapporto di lavoro, rilevando come il rinvio al secondo comma dell'art.2093 c.c. richiami le norme sul rapporto di lavoro del V libro del codice civile. Si precisò, quindi, che le fonti del rapporto dei ferrovieri, dopo il periodo transitorio previsto dalla legge 210/1985, sarebbero state, secondo la ordinaria gerarchia delle fonti, a) le norme del libro V del codice civile, b)il contratto collettivo, c)il contratto individuale,
ed infine d) i regolamenti di cui all'art.14 della legge. In particolare ancora si negò espressamente alla contrattazione collettiva di cui all'art.21 la possibilità di derogare a norme di legge inderogabili. Occupandosi, quindi, di mansioni e dell'art.2103 c.c. si è ritenuto che nella fase transitoria la norma civilistica non si dovesse applicare, mentre nella seconda fase l'art.2103 c.c. renderebbe nulla, perché in contrasto con norma inderogabile, la contrattazione che confermasse la possibilità di adibire il personale a mansioni inferiori alla qualifica.
La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare l'applicabilità della norma di cui all'art. 2103 c.c. al termine del periodo transitorio.
Occupandosi del regime applicabile al rapporto nel periodo tra l'entrata in vigore della legge n.210 del 1985 e la stipula del primo contratto collettivo - 23 giugno 1988, la Corte ha ritenuto sin dalla sentenza n. 2050 del 1989 che, mentre nel periodo transitorio, in forza della previsione dell'ultimo comma dell'art.21 della legge n.210 erano applicabili le norme previgenti, anche se in contrasto con norme del codice civile inderogabili - non vigendo per i rapporti di lavoro la diversa disciplina del periodo transitorio di cui all'art.14 della legge n.210 che prevede, invece, la prevalenza delle norme inderogabili del codice civile - per il periodo successivo "L'art.2103 C.C. è applicabile ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle ferrovie dello Stato non dal momento dell'entrata in vigore della legge 17 maggio 1985 n.210, bensì dal 23 giugno 1988, data della stipula del primo c.c.n.l. del settore." Nello stesso senso si sono espresse le sentenze di questa Corte nn. 5736, 6112, 1095 del 1990, nn. 304 9, 6955, 9186, 9886, 12040, 13717, 13792 del 1991, nn. 3153, 8612, 11046, 13611, 13615 del 1992, nn. 539, 2128, 5759, 10146 11477 del 1993, n. 7271 del 1994, nn. 1433, 8668, 9792 del 1996. Con riferimento al periodo successivo al 23 giugno 1988 hanno affermato l'applicazione dell'art.2103 c.c. al rapporto di lavoro dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato le sentenze n. 7874 e n. 10745 del 1997 e n. 3586 del 1998. Infine la censura che il RA, avendo svolto mansioni proprie della categoria dei quadri, area contrattuale alla quale si accederebbe soltanto con i meccanismi contrattuali della valutazione selettiva e cioè in definitiva su una scelta del datore di lavoro, non potrebbe accedere attraverso lo svolgimento delle mansioni alla qualifica, non è fondata perché vige anche per questa categoria la regola della promozione automatica di cui all'art.2103 c.c.. Infatti la legge n.190 del 1985 all'art. 6 deroga all'art. 2103 c.c. solo per modificare la durata minima della assegnazione a mansioni superiori necessaria per la promozione, previsto per le altre qualifiche nel massimo di tre mesi o nella durata inferiore prevista dalla contrattazione collettiva, mentre per i quadri il termine minimo è di tre mesi salvo quello maggiore previsto dalla contrattazione collettiva. La modifica della sola durata del requisito dello svolgimento di mansioni superiori conferma implicitamente l'applicabilità della promozione automatica di cui all'art.2103 c.c anche ai quadri. Nè rileva sulla materia della promozione automatica regolata dall'art.6 della legge n.190 del 1985, la previsione del secondo comma dell'art.2 della stessa legge, invocata dalla ricorrente, che demanda alla contrattazione collettiva la determinazione dei requisiti di appartenenza alla categoria dei quadri, essendo concetti diversi i requisiti di appartenenza ad una categoria ed i criteri di accesso alla medesima.
In applicazione degli esposti principi deve pertanto rigettarsi il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo.
P Q M
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alla spese in L.21.000 oltre L.
3.000.000 di onorario. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio il 15 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 1999