Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/12/2025, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01410/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00873/2025 REG.RIC.
N. 01070/2025 REG.RIC.
N. 01096/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 873 del 2025, proposto da
TE TO, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 1070 del 2025, proposto da
IS GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
sul ricorso numero di registro generale 1096 del 2025, proposto da
LL GI, rappresentata e difesa dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 15.12.2023, n. 385.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 il dott. GE TA e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i tre autonomi ricorsi in epigrafe le signore TE TO, IS GI e LL GI agiscono per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 15.12.2023, n. 385, che ha condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnare loro la “carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, del valore di euro 500,00 per ogni anno scolastico, con una provvista:
- per TO, di Euro 2.500,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli aa.ss. dal 2018/19 al 2022/23 compresi;
- per GI, di Euro 1.500,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e 2022/23;
- per GI, di Euro 3.000,00=, pari al controvalore della “Carta” per gli anni scolastici (aa.ss.) dal 2017/18 al 2022/23 compresi,
oltre, in tutti i casi, per ogni frazione di Euro 500,00=, la somma maggiore tra rivalutazione monetaria ed interessi al saggio legale, dalla data di inizio di ciascun anno scolastico di riferimento al saldo.
Si è costituito in tutti e tre i giudizi per resistere ai ricorsi il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 i ricorsi sono è passati in decisione.
Deve preliminarmente disporsi la riunione dei tre ricorsi, che, attenendo all’esecuzione del medesimo giudicato, sono connessi e possono essere decisi con un’unica sentenza.
I ricorsi sono è fondati e vanno accolti.
Constatati l’assenza – nel merito - di qualunque contestazione da parte dell’amministrazione intimata e l’inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, conv. dalla legge n. 30/1997, deve ordinarsi al Ministero dell’istruzione e del merito di provvedere all’esecuzione della sentenza nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente pronuncia, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti e l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso.
Sussistono, altresì, i presupposti per la nomina di un commissario ad acta, da individuarsi nel Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere, accertato il protrarsi dell’inottemperanza, nel successivo termine di giorni 30 all’esecuzione della sentenza.
Sussistendo richiesta di parte e non ricorrendo ragioni ostative, sussistono altresì i presupposti per la fissazione di una penalità di mora ex art. 114, co. 4, lett. e) c.p.a., che si determina nella misura degli interessi legali sugli importi da accreditarsi per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del giudicato, da calcolarsi assumendo quale dies a quo il sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della presente sentenza all’Amministrazione debitrice e quale dies ad quem il giorno dell’esecuzione del giudicato da parte della stessa oppure, in difetto, quello dell’insediamento del Commissario ad acta.
Le spese di giudizio seguono come di regola la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo, anche in considerazione del carattere seriale della controversia, con distrazione in favore del difensore antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di ottemperare alla sentenza del Tribunale della Spezia, sezione lavoro, 15.12.2023, n. 385, mediante l’emissione della carta del docente intestata alle ricorrenti con l’accredito delle somme corrispondenti alle annualità oggetto di ricorso, nel termine di giorni 60 dalla comunicazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inottemperanza, nomina commissario ad acta il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’Istruzione e del merito, che dovrà provvedere in sostituzione dell’amministrazione nel successivo termine di giorni 30.
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di denaro di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nella misura e con le modalità specificate in motivazione.
Condanna l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in complessivi € 500,00 (cinquecento//00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, oltre al rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UC LI, Presidente
GE TA, Consigliere, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GE TA | UC LI |
IL SEGRETARIO