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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 05/12/2025, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
Par
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Galati
[...]
NZ ( , da cui è rappresentato e difeso e, in Email_1
via residuale, presso lo Studio dello stesso in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n.
13
Attore
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ope legis, in
Palermo, Piazza Pretoria 1 - Palazzo delle Aquile
Convenuto
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni di parte attrice: parte attrice concludeva con note ex art. 127 ter
c.p.c., depositate in data 29 ottobre 2025, per l'udienza del 6 novembre
2025 e alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero apponeva il visto sugli atti comunicatigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata il 27 gennaio 2025, Pt_2
esponeva di essere il proprietario del motociclo tg. EZ25065,
[...]
coperto da assicurazione con la dotato di antifurto Controparte_2
satellitare con rilevamento di movimento.
Riportava di aver avuto notificato, in data 17 dicembre 2024, verbale n.
HE3529990/2024, n. cronolog. 613635/2024 del 14.10.2024 dalla Polizia
Municipale di Palermo, con cui gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 95,98, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del motociclo.
Nel verbale in discorso, si rappresentava che “in data 14/10/2024 alle ore
15:46 nel Comune di Palermo, in Piazza S. NC di LA intersezione
Via S.Oliva, il trasgressore del Motociclo Piaggio Tg. EZ25065 ha violato i seguenti articoli del Cds: art. 171 c, 1, 2 e 3 – passeggero del veicolo sopra indicato non indossava il casco protettivo, provenienza piazza San
NC di LA con direzione via San Oliva art 201 impossibile dare
l'alt in condizioni di sicurezza”.
Il documentava di aver impugnato, innanzi al Giudice di Pace di Pt_2
Palermo, il detto verbale, per la cui impugnazione è pendente il procedimento recante n. 909/2025 R.G., espressamente affermando i motivi della proposizione di querela di falso.
-
Tribunale di Palermo 2
- Deduceva, in particolare, l'attore, che l'antifurto satellitare installato sul proprio motociclo, dimostrava come il mezzo venisse “acceso alle ore
15:36:07 in via Nicolò Turrisi”, si trovasse “alle 15:45:40 in Discesa
LO Viceré” e come venisse “spento alle ore 15:50:47 in Corso dei
Mille”, sicché era impossibile che “alle ore 15:46 il motociclo potesse trovarsi in Piazza S. NC di LA”, poiché fra i due luoghi vi sarebbe una distanza di circa 2,1 chilometri, percorribili in circa 8 minuti.
Chiedeva, quindi, il querelante, dichiararsi la falsità del verbale impugnato, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria dispese in favore del procuratore, che si dichiarava antistatario.
Per l'udienza del 6 novembre 2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, l'attore depositava le note ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo la decisione del procedimento.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
La Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza numero 27513 del 25 luglio
2025, in tema di legittimità dell'uso ai fini probatori dei dati di positioning emersi dal rilevamento del sistema GPS installato su una autovettura, ricorda che la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui
-
Tribunale di Palermo 3
- all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
(cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Rv. Parte_3
286949 – 01; conf. anche Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, , Rv. Per_1
284582 – 01; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, , Rv. 255542 – Persona_2
01).
A ciò si aggiunge che la Suprema Corte ha, altresì, ulteriormente chiarito che il pedinamento attraverso il sistema di rilevamento satellitare è uno strumento investigativo ricompreso tra i compiti istituzionali di cui la polizia giudiziaria fa legittimo uso e, quindi, pienamente utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (ex plurimis: Sez. 4, n. 21856 del
21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386-01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M,
Rv, 276966), ciò in quanto il sistema di localizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio.
In via analogica, quindi, e per quel che in questa sede interessa, ovvero relativamente al rilevamento dei dati di positioning, non può essere posta in discussione la validità dei rilevamenti compiuti dall'antifurto satellitare
-
Tribunale di Palermo 4
- installato sul motociclo di proprietà dell'attore.
Ne consegue che, per contestare il contenuto del verbale d'infrazione notificato all'istante, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n. 4193/10).
L'esame della documentazione versata in atti, pertanto, consente di affermare la fondatezza della ricostruzione compiuta dal , circa Pt_2
l'impossibilità che egli si trovasse, col motociclo di sua proprietà, nel luogo indicato nel verbale in contestazione.
L'esito del procedimento consente di applicare la regola della soccombenza a carico di parte convenuta e, pertanto, a detta regola soggiacciono le spese del procedimento, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte attrice;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nel verbale n.
HE3529990/2024, n. cronolog. 613635/2024 del 14.10.2024, redatto dalla
Polizia Municipale di Palermo, nella parte in cui fa riferimento al fatto che il proprietario del ciclomotore si trovasse “in data 14/10/2024 alle ore
15:46 nel Comune di Palermo, in Piazza S. NC di LA intersezione
Via S. Oliva”;
b) ordina alla Cancelleria di procedere alla cancellazione delle parole di cui al capo a) del dispositivo secondo le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.;
d) condanna parte convenuta al pagamento di € 270,00, oltre IVA e CPA,
-
Tribunale di Palermo 5
- se dovute, oltre accessori di legge, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Palermo, il 5 dicembre 2025
IL G.O.P.
LA RA
-
Tribunale di Palermo 6
-
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 963 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2025, vertente
Par
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_2 C.F._1
, elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Galati
[...]
NZ ( , da cui è rappresentato e difeso e, in Email_1
via residuale, presso lo Studio dello stesso in Palermo, Via Nicolò Turrisi, n.
13
Attore
E
, in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, ope legis, in
Palermo, Piazza Pretoria 1 - Palazzo delle Aquile
Convenuto
E con l'intervento del Pubblico Ministero
Interveniente necessario
OGGETTO: querela di falso
Conclusioni di parte attrice: parte attrice concludeva con note ex art. 127 ter
c.p.c., depositate in data 29 ottobre 2025, per l'udienza del 6 novembre
2025 e alle quali si rinvia. Il Pubblico Ministero apponeva il visto sugli atti comunicatigli.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione per querela di falso notificata il 27 gennaio 2025, Pt_2
esponeva di essere il proprietario del motociclo tg. EZ25065,
[...]
coperto da assicurazione con la dotato di antifurto Controparte_2
satellitare con rilevamento di movimento.
Riportava di aver avuto notificato, in data 17 dicembre 2024, verbale n.
HE3529990/2024, n. cronolog. 613635/2024 del 14.10.2024 dalla Polizia
Municipale di Palermo, con cui gli si intimava il pagamento della sanzione amministrativa di € 95,98, nonché la sanzione accessoria del fermo amministrativo del motociclo.
Nel verbale in discorso, si rappresentava che “in data 14/10/2024 alle ore
15:46 nel Comune di Palermo, in Piazza S. NC di LA intersezione
Via S.Oliva, il trasgressore del Motociclo Piaggio Tg. EZ25065 ha violato i seguenti articoli del Cds: art. 171 c, 1, 2 e 3 – passeggero del veicolo sopra indicato non indossava il casco protettivo, provenienza piazza San
NC di LA con direzione via San Oliva art 201 impossibile dare
l'alt in condizioni di sicurezza”.
Il documentava di aver impugnato, innanzi al Giudice di Pace di Pt_2
Palermo, il detto verbale, per la cui impugnazione è pendente il procedimento recante n. 909/2025 R.G., espressamente affermando i motivi della proposizione di querela di falso.
-
Tribunale di Palermo 2
- Deduceva, in particolare, l'attore, che l'antifurto satellitare installato sul proprio motociclo, dimostrava come il mezzo venisse “acceso alle ore
15:36:07 in via Nicolò Turrisi”, si trovasse “alle 15:45:40 in Discesa
LO Viceré” e come venisse “spento alle ore 15:50:47 in Corso dei
Mille”, sicché era impossibile che “alle ore 15:46 il motociclo potesse trovarsi in Piazza S. NC di LA”, poiché fra i due luoghi vi sarebbe una distanza di circa 2,1 chilometri, percorribili in circa 8 minuti.
Chiedeva, quindi, il querelante, dichiararsi la falsità del verbale impugnato, con ogni conseguente provvedimento e con vittoria dispese in favore del procuratore, che si dichiarava antistatario.
Per l'udienza del 6 novembre 2025, celebrata con la modalità della trattazione scritta, l'attore depositava le note ex art. 127 ter c.p.c., chiedendo la decisione del procedimento.
§§§
La domanda è fondata e merita accoglimento, sulla scorta delle considerazioni infra precisate.
La Cassazione penale, Sez. II, con la sentenza numero 27513 del 25 luglio
2025, in tema di legittimità dell'uso ai fini probatori dei dati di positioning emersi dal rilevamento del sistema GPS installato su una autovettura, ricorda che la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui
-
Tribunale di Palermo 3
- all'art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C. 140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni
(cfr., in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 37395 del 18/09/2024, Rv. Parte_3
286949 – 01; conf. anche Sez. 6, n. 15422 del 09/03/2023, , Rv. Per_1
284582 – 01; Sez. 2, n. 21644 del 13/02/2013, , Rv. 255542 – Persona_2
01).
A ciò si aggiunge che la Suprema Corte ha, altresì, ulteriormente chiarito che il pedinamento attraverso il sistema di rilevamento satellitare è uno strumento investigativo ricompreso tra i compiti istituzionali di cui la polizia giudiziaria fa legittimo uso e, quindi, pienamente utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell'Autorità Giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell'inviolabilità del domicilio (ex plurimis: Sez. 4, n. 21856 del
21/04/2022, Bresciani, Rv. 283386-01; Sez. 2, n. 23172 del 04/04/2019, M,
Rv, 276966), ciò in quanto il sistema di localizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio.
In via analogica, quindi, e per quel che in questa sede interessa, ovvero relativamente al rilevamento dei dati di positioning, non può essere posta in discussione la validità dei rilevamenti compiuti dall'antifurto satellitare
-
Tribunale di Palermo 4
- installato sul motociclo di proprietà dell'attore.
Ne consegue che, per contestare il contenuto del verbale d'infrazione notificato all'istante, è necessaria la proposizione della querela di falso, esercitando l'ufficiale giudiziario pubbliche funzioni, con la conseguenza che i suoi atti soggiacciono alla disciplina di cui all'art. 2700 c.c., perché attestanti le operazioni da lui compiute (così Cass. civ, n. 4193/10).
L'esame della documentazione versata in atti, pertanto, consente di affermare la fondatezza della ricostruzione compiuta dal , circa Pt_2
l'impossibilità che egli si trovasse, col motociclo di sua proprietà, nel luogo indicato nel verbale in contestazione.
L'esito del procedimento consente di applicare la regola della soccombenza a carico di parte convenuta e, pertanto, a detta regola soggiacciono le spese del procedimento, che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, udito il procuratore di parte attrice;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando:
a) dichiara la falsità dell'attestazione contenuta nel verbale n.
HE3529990/2024, n. cronolog. 613635/2024 del 14.10.2024, redatto dalla
Polizia Municipale di Palermo, nella parte in cui fa riferimento al fatto che il proprietario del ciclomotore si trovasse “in data 14/10/2024 alle ore
15:46 nel Comune di Palermo, in Piazza S. NC di LA intersezione
Via S. Oliva”;
b) ordina alla Cancelleria di procedere alla cancellazione delle parole di cui al capo a) del dispositivo secondo le modalità indicate nell'art. 675 c.p.p.;
d) condanna parte convenuta al pagamento di € 270,00, oltre IVA e CPA,
-
Tribunale di Palermo 5
- se dovute, oltre accessori di legge, in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Così deciso in Palermo, il 5 dicembre 2025
IL G.O.P.
LA RA
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Tribunale di Palermo 6
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