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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 27/11/2025, n. 1153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1153 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27/11/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL TI IN, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1510/2022, pendente tra
P.I. , , C.F. E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. , elettivamente domiciliati in Messina Via Maddalena is. 147,
[...] C.F._2
15/C, presso lo studio dell'avv. DE LEO CRISTINA che li rappresenta e difende come per procura in atti;
- opponenti –
CONTRO
E, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_3 via Stefano Bilardello n.24, MARSALA presso lo studio dell'avv. SALVO LOMBARDINO
IO TT che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Marco Spiccia in sostituzione dell'avv. De Leo per parte opponente e l'avv.
FR Ballì in sostituzione dell'avv. Lombardino per parte opposta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali a tutti gli atti e verbali di causa ed in particolare alle note conclusive già depositate telematicamente.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (quale debitrice principale) e Parte_1 Parte_3
e (quali garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
358/2022 emesso in data 06/07.09.2022 dal Tribunale di Patti, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva Parte_4 somma di € 22.915,94, oltre interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio.
Le somme ingiunte derivavano dai seguenti rapporti bancari (nei cui diritti dichiarava di essere subentrata la in forza di atto di scissione Parte_4 societaria) tutti garantiti fino ad euro 24.000,00 da e e fino ad euro Parte_3 Parte_2
6.000,00 da e (i quali, a loro volta, avevano proposto Parte_5 Parte_6 autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo): 1) € 2.232,15 quale saldo debitorio (al
30.01.2020) del c/c n.11970/72 acceso il 02.12.2009 dalla presso la filiale di Capo Parte_1
d'Orlando della 2) € 20.683,79 quale saldo debitorio (al Controparte_4
30.01.2020) del finanziamento n.741951892 stipulato in data 14.08.2019 dalla con la Parte_1
di cui euro 18.872,78 per capitale residuo, euro 1.683,12 per Controparte_4 rate insolute al 31.12.2019 ed euro 127,89 per interessi di mora.
Gli opponenti preliminarmente asserivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza della prova scritta dei rapporti ad esso sottostanti, in quanto a loro dire non sarebbero stati prodotti in sede monitoria i relativi contratti;
inoltre, esponevano che le garanzie rilasciate da
[...]
e sarebbero state limitate al solo rapporto di c/c n.11970.72, la cui esposizione sarebbe Pt_3 Pt_2 successivamente stata azzerata a seguito dell'escussione di una garanzia rilasciata dalla Unifidi
Imprese Sicilia.
Ancora, gli opponenti eccepivano l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi: 1) produzione di saldaconto bancario di cui all'art. 50 T.U.B. invece che dell'estratto conto;
2) pattuizione di interessi usurari;
3) applicazione di interessi anatocistici;
4) nullità della c.d. “fideiussione omnibus” prestata in quanto rientrante nello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.
Conseguentemente, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta del 10.03.2023, si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
e, per essa, la mandataria Controparte_5 Controparte_6 contestando tutto quanto dedotto dagli opponenti e chiedendo preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della spiegata opposizione.
All'udienza del 29.6.2023, il presente giudizio veniva riunito – attese le ritenute ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – a quello iscritto al n. R.G. 1458/2022, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 358/2022 promossa da e Parte_5 [...]
Parte_6
Esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Successivamente, all'udienza del 11.11.2025, veniva disposta la separazione dei procedimenti attesa la richiesta di cessata materia del contendere formulata dalla Controparte_5 con parziale revoca del decreto ingiuntivo relativamente alle posizioni di
[...] Parte_5
e
[...] Parte_6
Il presente giudizio veniva, infine, rinviato all'odierna udienza di discussione per essere definito.
Si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS. UU. n.
9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per la prima volta gli opponenti contestavano il difetto di titolarità ad agire della er mancata Parte_4 prova della cessione del credito ingiunto e, dunque, dell'effettiva titolarità del credito.
L'eccezione appare fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, alla luce delle contestazioni dell'opposta, va premesso che la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità del diritto sostanziale possono essere eccepite in qualunque stato e grado del giudizio e possono persino essere rilevate d'ufficio dal giudice;
pertanto, non possono mai qualificarsi come tardive e non si verifica alcuna decadenza in merito. (cfr. SS.UU.
2951/2016).
Ciò posto, nel caso di specie trovano applicazione i medesimi principi che operano riguardo alla cessione in blocco dei crediti.
Rispetto a tale fattispecie, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente nonché quello seguito dallo stesso Tribunale adito opera una distinzione tra la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, la quale attiene ai profili relativi alla notificazione e, dunque, all'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti e la prova della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima». (cfr. Cass. n. 22151 del 2019).
Dunque, “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria [..] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; per la Giurisprudenza di merito vedi ex multis Trib. Bologna 27.05.2022 n. 1460; Corte
Appello Ancona 03.05.2022; Trib. Milano 16.09.2021 n. 7350).
Costituisce, altresì, ius recemput, la circostanza secondo cui la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Ne deriva che, come in tutti i casi di successione nel diritto, il successore (ove sia contestato) deve dare prova della propria qualità di successore (vedi da ultimo Cass. 17944/2023).
Orbene, anche se l'opposta produce già in sede monitoria l'atto di scissione e la relativa pubblicazione sulla G.U.R.I., alla luce delle contestazioni di parte opponente, tali documenti non appaiono sufficienti a dimostrare che il credito per cui è causa sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto della scissione. Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di scissione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel suddetto documento si legge che “sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti
NPL”); • crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”);
• rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.”.
Orbene, in primo luogo parte opposta non ha chiarito in quale delle seguenti categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Nelle proprie difese accenna soltanto che “tutti e due i suddetti rapporti sono stati poi passati a sofferenza a causa dell'inadempienza contrattuale della società opponente, che non ha pagato nè il saldo del c/c (di euro 2.231,81 al 23.01.2020) né alcuna delle rate del suddetto finanziamento.” (cfr. pag. 6 comparsa di risposta); tuttavia non deposita alcun documento da cui possa evincersi l'effettivo passaggio a sofferenza dei rapporti né, tantomeno, indica il periodo in cui tale passaggio è avvenuto.
Ad abundantiam, pur volendo ammettere che il credito per cui è causa rientri tra quelli passati a sofferenza in ragione delle mancate contestazioni sul punto da parte degli opponenti, va comunque ribadito che dalla suddetta elencazione non è possibile evincere se la scissione abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla società scissa ed aventi le caratteristiche anzidette e, pertanto, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità dell'originaria società. Al contrario, in assenza di specifica indicazione volta a chiarire che l'assegnazione alla beneficiaria ha avuto ad oggetto “tutti” i crediti aventi le caratteristiche descritte in Gazzetta, tale assunto non può essere presuntivamente ritenuto sussistente e, dunque, non permette di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di cessione.
Del resto, sempre nella comunicazione contenuta in Gazzetta Ufficiale si legge espressamente che
“Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”
Parte opposta si è limitata a produrre l'atto di scissione senza l'allegato in cui venivano individuati i singoli rapporti oggetto della scissione;
pertanto, pur potendo accertarsi l'avvenuta scissione societaria non può comunque essere accertata la titolarità del credito in capo all'opposta. (Nello stesso senso cfr. Corte d'appello di Messina n. 531/2025, in cui, in una controversia analoga, si dà atto dell'impossibilita di accertare se il credito oggetto di causa è rientrato nella scissione per mancata produzione dell'atto di scissione;
le medesime conclusioni vanno condivise nel presente giudizio in considerazione del fatto che, pur avendo l'opposta prodotto l'atto di scissione, ha tuttavia omesso di produrre l'allegato dell'atto stesso da cui era possibile individuare quali crediti sono effettivamente stati oggetto di scissione).
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione sollevata dagli opponenti e va, conseguentemente, dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta con revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento della citata eccezione, gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta, nonché al numero delle parti rappresentato. “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n.
55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.” (Cass. 10367/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1510/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.358/2022 emesso in data
06/07.09.2022;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in €
6.600,00 (di cui € 145,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 27.11.2025
Il GOP
EL TI IN
Sez. 9 bis
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 27/11/2025 davanti al Giudice Onorario dott.ssa EL TI IN, assistito dal cancelliere, nel fascicolo iscritto al N. Rg. 1510/2022, pendente tra
P.I. , , C.F. E Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1 Parte_3
c.f. , elettivamente domiciliati in Messina Via Maddalena is. 147,
[...] C.F._2
15/C, presso lo studio dell'avv. DE LEO CRISTINA che li rappresenta e difende come per procura in atti;
- opponenti –
CONTRO
E, Controparte_1 P.IVA_2 CP_2 [...]
elettivamente domiciliata in Controparte_3 P.IVA_3 via Stefano Bilardello n.24, MARSALA presso lo studio dell'avv. SALVO LOMBARDINO
IO TT che lo rappresenta e difende come da procura in atti;
- opposta –
Sono comparsi: l'avv. Marco Spiccia in sostituzione dell'avv. De Leo per parte opponente e l'avv.
FR Ballì in sostituzione dell'avv. Lombardino per parte opposta, i quali si riportano alle rispettive posizioni processuali a tutti gli atti e verbali di causa ed in particolare alle note conclusive già depositate telematicamente.
IL GIUDICE ONORARIO
Dato atto di quanto sopra si ritira in camera di consiglio.
Riaperto il verbale all'esito della Camera di consiglio dà lettura della sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE 9 bis
In persona del gop EL TI IN ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Avente ad oggetto: CA (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la (quale debitrice principale) e Parte_1 Parte_3
e (quali garanti) proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...] Parte_2
358/2022 emesso in data 06/07.09.2022 dal Tribunale di Patti, con cui gli era stato intimato il pagamento in favore di della complessiva Parte_4 somma di € 22.915,94, oltre interessi convenzionali di mora e spese del procedimento monitorio.
Le somme ingiunte derivavano dai seguenti rapporti bancari (nei cui diritti dichiarava di essere subentrata la in forza di atto di scissione Parte_4 societaria) tutti garantiti fino ad euro 24.000,00 da e e fino ad euro Parte_3 Parte_2
6.000,00 da e (i quali, a loro volta, avevano proposto Parte_5 Parte_6 autonoma opposizione al medesimo decreto ingiuntivo): 1) € 2.232,15 quale saldo debitorio (al
30.01.2020) del c/c n.11970/72 acceso il 02.12.2009 dalla presso la filiale di Capo Parte_1
d'Orlando della 2) € 20.683,79 quale saldo debitorio (al Controparte_4
30.01.2020) del finanziamento n.741951892 stipulato in data 14.08.2019 dalla con la Parte_1
di cui euro 18.872,78 per capitale residuo, euro 1.683,12 per Controparte_4 rate insolute al 31.12.2019 ed euro 127,89 per interessi di mora.
Gli opponenti preliminarmente asserivano la nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'inesistenza della prova scritta dei rapporti ad esso sottostanti, in quanto a loro dire non sarebbero stati prodotti in sede monitoria i relativi contratti;
inoltre, esponevano che le garanzie rilasciate da
[...]
e sarebbero state limitate al solo rapporto di c/c n.11970.72, la cui esposizione sarebbe Pt_3 Pt_2 successivamente stata azzerata a seguito dell'escussione di una garanzia rilasciata dalla Unifidi
Imprese Sicilia.
Ancora, gli opponenti eccepivano l'illegittimità e l'infondatezza della pretesa creditoria azionata e la nullità del decreto ingiuntivo opposto per i seguenti motivi: 1) produzione di saldaconto bancario di cui all'art. 50 T.U.B. invece che dell'estratto conto;
2) pattuizione di interessi usurari;
3) applicazione di interessi anatocistici;
4) nullità della c.d. “fideiussione omnibus” prestata in quanto rientrante nello schema ABI dichiarato illegittimo per violazione della normativa antitrust.
Conseguentemente, chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo.
Con comparsa di risposta del 10.03.2023, si costituiva tardivamente in giudizio la
[...]
e, per essa, la mandataria Controparte_5 Controparte_6 contestando tutto quanto dedotto dagli opponenti e chiedendo preliminarmente la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e nel merito il rigetto della spiegata opposizione.
All'udienza del 29.6.2023, il presente giudizio veniva riunito – attese le ritenute ragioni di connessione oggettiva e soggettiva – a quello iscritto al n. R.G. 1458/2022, avente ad oggetto l'opposizione al medesimo decreto ingiuntivo n. 358/2022 promossa da e Parte_5 [...]
Parte_6
Esperita con esito negativo la mediazione obbligatoria, la causa veniva istruita mediante produzione documentale e successivamente rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale.
Successivamente, all'udienza del 11.11.2025, veniva disposta la separazione dei procedimenti attesa la richiesta di cessata materia del contendere formulata dalla Controparte_5 con parziale revoca del decreto ingiuntivo relativamente alle posizioni di
[...] Parte_5
e
[...] Parte_6
Il presente giudizio veniva, infine, rinviato all'odierna udienza di discussione per essere definito.
Si precisa che l'esame delle questioni seguirà il criterio della ragione più liquida (cfr. SS. UU. n.
9936/2014; Cass. n. 17214/2016); la Suprema Corte, invero, ha chiarito che il principio della "ragione più liquida", in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata (cfr. Cass. n. 11458/2018; Cass.
n. 9370/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 2 c.p.c. per la prima volta gli opponenti contestavano il difetto di titolarità ad agire della er mancata Parte_4 prova della cessione del credito ingiunto e, dunque, dell'effettiva titolarità del credito.
L'eccezione appare fondata e va accolta per le ragioni che seguono.
In primo luogo, alla luce delle contestazioni dell'opposta, va premesso che la carenza di legittimazione ad agire e la carenza di titolarità del diritto sostanziale possono essere eccepite in qualunque stato e grado del giudizio e possono persino essere rilevate d'ufficio dal giudice;
pertanto, non possono mai qualificarsi come tardive e non si verifica alcuna decadenza in merito. (cfr. SS.UU.
2951/2016).
Ciò posto, nel caso di specie trovano applicazione i medesimi principi che operano riguardo alla cessione in blocco dei crediti.
Rispetto a tale fattispecie, l'orientamento della giurisprudenza di legittimità più recente nonché quello seguito dallo stesso Tribunale adito opera una distinzione tra la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale, la quale attiene ai profili relativi alla notificazione e, dunque, all'opponibilità della cessione nei confronti dei debitori ceduti e la prova della titolarità dello specifico credito fatto valere in giudizio.
Infatti, «una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima». (cfr. Cass. n. 22151 del 2019).
Dunque, “in caso di contestazione della titolarità del credito in capo alla asserita cessionaria [..] la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare della parte creditrice originaria, in virtù di un'operazione di cessione in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale a meno che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta.” (cfr, ex multis, Cass. Civ. Sez. VI, 05.11.2020, n.
24798; per la Giurisprudenza di merito vedi ex multis Trib. Bologna 27.05.2022 n. 1460; Corte
Appello Ancona 03.05.2022; Trib. Milano 16.09.2021 n. 7350).
Costituisce, altresì, ius recemput, la circostanza secondo cui la società nata dalla scissione subentra nel preesistente rapporto contrattuale facente capo a quella scissa, in virtù di una successione a titolo particolare nel diritto controverso.
Ne deriva che, come in tutti i casi di successione nel diritto, il successore (ove sia contestato) deve dare prova della propria qualità di successore (vedi da ultimo Cass. 17944/2023).
Orbene, anche se l'opposta produce già in sede monitoria l'atto di scissione e la relativa pubblicazione sulla G.U.R.I., alla luce delle contestazioni di parte opponente, tali documenti non appaiono sufficienti a dimostrare che il credito per cui è causa sia effettivamente rientrato tra quelli oggetto della scissione. Sul punto va precisato che non sfugge all'odierno giudicante il principio secondo cui “la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma” (Cass. n. 17944 del 2023) e, soprattutto, il consolidato principio a tenore del quale “l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella
Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.” (cfr., da ultimo, Cass. 15088/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, l'individuazione per categorie dei crediti oggetto di scissione contenuta nella pubblicazione effettuata in Gazzetta Ufficiale non appare idonea a ricondurre con assoluta certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nella cessione.
Nel suddetto documento si legge che “sono stati assegnati alla Beneficiaria: • crediti classificati come “sofferenze” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti
NPL”); • crediti classificati come “inadempienze probabili” ai sensi delle circolari di Banca d'Italia nr. 139/1991 e nr. 272/2008 (i “Crediti UTP” e, unitamente ai Crediti NPL, i “Crediti Deteriorati”);
• rapporti giuridici relativi ai Crediti UTP;
• strumenti finanziari, quali, ad esempio, titoli obbligazionari e azionari connessi ai Crediti Deteriorati;
• attività fiscali differite relative alle poste oggetto di scissione;
e • passività inerenti a rapporti con istituzioni creditizie, quali, ad esempio, debito finanziario e contratti derivati.”.
Orbene, in primo luogo parte opposta non ha chiarito in quale delle seguenti categorie rientrerebbe il credito oggetto di causa.
Nelle proprie difese accenna soltanto che “tutti e due i suddetti rapporti sono stati poi passati a sofferenza a causa dell'inadempienza contrattuale della società opponente, che non ha pagato nè il saldo del c/c (di euro 2.231,81 al 23.01.2020) né alcuna delle rate del suddetto finanziamento.” (cfr. pag. 6 comparsa di risposta); tuttavia non deposita alcun documento da cui possa evincersi l'effettivo passaggio a sofferenza dei rapporti né, tantomeno, indica il periodo in cui tale passaggio è avvenuto.
Ad abundantiam, pur volendo ammettere che il credito per cui è causa rientri tra quelli passati a sofferenza in ragione delle mancate contestazioni sul punto da parte degli opponenti, va comunque ribadito che dalla suddetta elencazione non è possibile evincere se la scissione abbia riguardato la totalità dei crediti facenti originariamente capo alla società scissa ed aventi le caratteristiche anzidette e, pertanto, se parte dei crediti – pur astrattamente aventi tali requisiti – siano rimasti nella titolarità dell'originaria società. Al contrario, in assenza di specifica indicazione volta a chiarire che l'assegnazione alla beneficiaria ha avuto ad oggetto “tutti” i crediti aventi le caratteristiche descritte in Gazzetta, tale assunto non può essere presuntivamente ritenuto sussistente e, dunque, non permette di ricondurre con certezza il credito per cui è causa tra quelli compresi nell'operazione di cessione.
Del resto, sempre nella comunicazione contenuta in Gazzetta Ufficiale si legge espressamente che
“Sono esclusi dal Compendio tutti i rapporti attivi e passivi non esplicitamente ricompresi nell'Atto di Scissione.”
Parte opposta si è limitata a produrre l'atto di scissione senza l'allegato in cui venivano individuati i singoli rapporti oggetto della scissione;
pertanto, pur potendo accertarsi l'avvenuta scissione societaria non può comunque essere accertata la titolarità del credito in capo all'opposta. (Nello stesso senso cfr. Corte d'appello di Messina n. 531/2025, in cui, in una controversia analoga, si dà atto dell'impossibilita di accertare se il credito oggetto di causa è rientrato nella scissione per mancata produzione dell'atto di scissione;
le medesime conclusioni vanno condivise nel presente giudizio in considerazione del fatto che, pur avendo l'opposta prodotto l'atto di scissione, ha tuttavia omesso di produrre l'allegato dell'atto stesso da cui era possibile individuare quali crediti sono effettivamente stati oggetto di scissione).
Vale ancora la pena di precisare che, come da ultimo chiarito dalla Suprema Corte, «il mero possesso da parte del cessionario della copia dei documenti idonei a provare l'esistenza del credito non equivale, evidentemente, a dimostrare l'effettiva titolarità del diritto». (cfr. Cassazione,
23834/2025 e 23849 2025).
In conclusione, alla luce dei superiori rilievi, va accolta l'eccezione sollevata dagli opponenti e va, conseguentemente, dichiarato il difetto di titolarità attiva del credito in capo all'opposta con revoca del decreto ingiuntivo.
In accoglimento della citata eccezione, gli ulteriori motivi di opposizione restano assorbiti.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e successive modifiche, avuto riguardo al valore della causa, al tenore delle questioni trattate e all'attività processuale svolta, nonché al numero delle parti rappresentato. “In tema di liquidazione degli onorari, l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha sempre diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, del d.m. n.
55 del 2014, variando, tuttavia, la misura del compenso standard su cui applicare le maggiorazioni in ragione dell'identità o della differenza tra le pretese dei diversi assistiti: nel caso in cui le istanze siano diverse, infatti, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
se, invece, le pretese sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato nella precedente ipotesi.” (Cass. 10367/2024)
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, nella causa R.G. 1510/2022, disattesa e respinta ogni contraria istanza eccezione e difesa, così provvede:
Accoglie l'eccezione sollevata dagli opponenti dichiarando il difetto di titolarità del credito ingiunto in capo all'opposta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.358/2022 emesso in data
06/07.09.2022;
Condanna parte opposta al pagamento in favore degli opponenti delle spese di lite, liquidate in €
6.600,00 (di cui € 145,50 per esborsi) per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Patti, il 27.11.2025
Il GOP
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