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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 14/02/2025, n. 236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 236 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BARBARA SABA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
nata il [...] in [...], C.F. , CP C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FERRARI RENATA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.5.2002 a Pula tra il signor e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Pula, atto n. Parte_1 CP
4, parte I, anno 2002;
2) Il figlio , nato il [...], già maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica. Persona_1
Il minore , nato a [...] il [...], resterà affidato ad entrambi i genitori, che Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente, ex art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, concordando anche la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali ed altre anche se quivi non espressamente indicate purché di maggiore interesse per lo stesso figlio. Il minore conserverà
con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
3) Il minore resterà collocato ai soli fini anagrafici presso il domicilio materno;
4) Le parti adotteranno una condivisione paritetica del tempo di permanenza del minore nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5) Le spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore verranno poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura, richiamando la disciplina prevista dalla delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29-11-2017;
6) Revocare l'assegnazione alla della casa di famiglia, di esclusiva proprietà dei genitori del CP
; Pt_1
Pagina 2 7) Revocare l'obbligo posto a carico del di corresponsione dell'assegno di € 600,00 a tiolo di Pt_1
contributo del mantenimento dei figli, in ordine al quale la sig.ra dichiara di non aver più CP
nulla da pretendere dal sig. a qualsivoglia titolo e/o ragione in forza del presente accordo, in Pt_1
specie per eventuali mensilità pregresse non percepite, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie e anche a titolo di assegno divorzile per sé medesima;
8) l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito dalla signora mentre Per_2 CP
quello per il figlio verrà percepito dal signor , mentre le detrazioni delle spese Per_1 Parte_1
(sanitarie, d'istruzione, sportive, ecc.) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Spese della procedura integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
con ricorso depositato dal PISU in data 28/12/2020 e successiva costituzione CP
della in data 19/10/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, CP
depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 28/10/2024 i procuratori delle parti, mediante deposito di note di trattazione scritta, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 2/03/2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
Pagina 3 28/12/2020), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate fra le parti, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PULA, in data 18/05/2002, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] CP
23/05/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PULA, anno 2002, parte I,
atto n. 4, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore , nato a Cagliari il [...], a [...] i genitori, che continueranno Per_2
ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente,
ex art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione,
salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, concordando anche la partecipazione alle attività
formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali ed altre anche se quivi non espressamente indicate purché di maggiore interesse per lo stesso figlio. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
Pagina 4 3. dispone che il minore resterà collocato ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
4. dispone che le parti adotteranno una condivisione paritetica del tempo di permanenza del minore nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5. dispone che le spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore siano poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura, richiamando la disciplina prevista dalla delibera del
Consiglio Nazionale Forense del 29-11-2017;
6. dà atto che le parti hanno dichiarato che il figlio , nato il [...], già maggiorenne, Persona_1
ha raggiunto l'indipendenza economica;
7. revoca l'assegnazione a della casa familiare, di esclusiva proprietà dei genitori del CP
; Pt_1
8. revoca l'obbligo in capo a di del versamento in favore di dell'assegno Parte_1 CP
di euro 600,00, a tiolo di contributo del mantenimento dei figli, in ordine al quale ha CP
dichiarato di non avere più nulla da pretendere a nessun titolo, in specie per eventuali mensilità
pregresse non percepite, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie;
9. dà atto che nulla pretende a titolo di assegno divorzile;
CP
10. dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico universale per il figlio sarà percepito Per_2
da mentre quello per il figlio sarà percepito da , e che le CP Per_1 Parte_1
detrazioni delle spese (sanitarie, d'istruzione, sportive, ecc.) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
Pagina 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8443 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per il 2020, promossa da:
, nato il [...] in [...], C.F. , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. BARBARA SABA, che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
ricorrente contro
nata il [...] in [...], C.F. , CP C.F._2
elettivamente domiciliata in CAGLIARI, presso lo studio dell'Avv. FERRARI RENATA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti,
resistente e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale,
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale:
“1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 18.5.2002 a Pula tra il signor e trascritto presso l'Ufficio dello Stato Civile di Pula, atto n. Parte_1 CP
4, parte I, anno 2002;
2) Il figlio , nato il [...], già maggiorenne, ha raggiunto l'indipendenza economica. Persona_1
Il minore , nato a [...] il [...], resterà affidato ad entrambi i genitori, che Per_2
continueranno ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente, ex art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, concordando anche la partecipazione alle attività formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative, l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali ed altre anche se quivi non espressamente indicate purché di maggiore interesse per lo stesso figlio. Il minore conserverà
con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
3) Il minore resterà collocato ai soli fini anagrafici presso il domicilio materno;
4) Le parti adotteranno una condivisione paritetica del tempo di permanenza del minore nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5) Le spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore verranno poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura, richiamando la disciplina prevista dalla delibera del Consiglio
Nazionale Forense del 29-11-2017;
6) Revocare l'assegnazione alla della casa di famiglia, di esclusiva proprietà dei genitori del CP
; Pt_1
Pagina 2 7) Revocare l'obbligo posto a carico del di corresponsione dell'assegno di € 600,00 a tiolo di Pt_1
contributo del mantenimento dei figli, in ordine al quale la sig.ra dichiara di non aver più CP
nulla da pretendere dal sig. a qualsivoglia titolo e/o ragione in forza del presente accordo, in Pt_1
specie per eventuali mensilità pregresse non percepite, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie e anche a titolo di assegno divorzile per sé medesima;
8) l'assegno unico universale per il figlio verrà percepito dalla signora mentre Per_2 CP
quello per il figlio verrà percepito dal signor , mentre le detrazioni delle spese Per_1 Parte_1
(sanitarie, d'istruzione, sportive, ecc.) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50%
ciascuno.
Spese della procedura integralmente compensate”.
Nell'interesse del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale:
pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto da e . Parte_1 CP
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio contratto tra i coniugi e Parte_1
con ricorso depositato dal PISU in data 28/12/2020 e successiva costituzione CP
della in data 19/10/2021, assunti i provvedimenti provvisori ed urgenti e mutato il rito, CP
depositate le memorie istruttorie, all'udienza del 28/10/2024 i procuratori delle parti, mediante deposito di note di trattazione scritta, hanno dato atto del raggiungimento di un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni conformi trascritte in epigrafe.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento in quanto fondata.
I coniugi hanno, infatti, provato, con la produzione di copia degli atti del procedimento di separazione personale, di essere legalmente separati e che, dalla data di comparizione davanti al Presidente in quella procedura (il 2/03/2015) alla data del deposito del ricorso introduttivo nel presente giudizio (il
Pagina 3 28/12/2020), erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015, n. 55, e deve pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 CP
Devono inoltre essere recepite le condizioni concordate fra le parti, in quanto eque e conformi agli interessi della prole nonché degli stessi coniugi.
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in PULA, in data 18/05/2002, tra Parte_1
, nato a [...] il [...], e nata a [...] il
[...] CP
23/05/1981, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di PULA, anno 2002, parte I,
atto n. 4, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile dello stesso Comune.
Sull'accordo delle parti:
2. affida il minore , nato a Cagliari il [...], a [...] i genitori, che continueranno Per_2
ad esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale ed adotteranno sempre consensualmente,
ex art. 337 ter c.c., le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione,
salute e alla scelta della residenza abituale del minore, tenendo conto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni, concordando anche la partecipazione alle attività
formative extra scolastiche, i viaggi d'istruzione e di svago, la scelta d'attività sportive e ricreative,
l'acquisto e l'uso di mezzi di trasporto personali ed altre anche se quivi non espressamente indicate purché di maggiore interesse per lo stesso figlio. Il minore conserverà con entrambi i genitori e con i rispettivi nuclei parentali rapporti equilibrati, continui e significativi;
Pagina 4 3. dispone che il minore resterà collocato ai fini anagrafici presso il domicilio materno;
4. dispone che le parti adotteranno una condivisione paritetica del tempo di permanenza del minore nel pieno rispetto dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e compatibilmente con gli impegni lavorativi dei genitori;
5. dispone che le spese straordinarie necessarie per la salute e l'istruzione del minore siano poste a carico di entrambi i genitori in ugual misura, richiamando la disciplina prevista dalla delibera del
Consiglio Nazionale Forense del 29-11-2017;
6. dà atto che le parti hanno dichiarato che il figlio , nato il [...], già maggiorenne, Persona_1
ha raggiunto l'indipendenza economica;
7. revoca l'assegnazione a della casa familiare, di esclusiva proprietà dei genitori del CP
; Pt_1
8. revoca l'obbligo in capo a di del versamento in favore di dell'assegno Parte_1 CP
di euro 600,00, a tiolo di contributo del mantenimento dei figli, in ordine al quale ha CP
dichiarato di non avere più nulla da pretendere a nessun titolo, in specie per eventuali mensilità
pregresse non percepite, oltre interessi legali e rivalutazioni monetarie;
9. dà atto che nulla pretende a titolo di assegno divorzile;
CP
10. dà atto che le parti hanno stabilito che l'assegno unico universale per il figlio sarà percepito Per_2
da mentre quello per il figlio sarà percepito da , e che le CP Per_1 Parte_1
detrazioni delle spese (sanitarie, d'istruzione, sportive, ecc.) spetteranno ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
11. dichiara le spese del giudizio compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, in data
11/02/2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
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