Sentenza breve 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 22/12/2025, n. 3706 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3706 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03706/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02479/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ALNA
IN NOME DEL POPOLO ALNO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2479 del 2025, proposto da
Cellnex Italia S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Salvatore Abramo, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Catania, via Fiamingo 7/E;
contro
Comune di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Sergio Boncoraglio, con domicilio fisico eletto in Catania presso la Segreteria del Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo PEC s.boncoraglio@pec.comune.ragusa.it;
nei confronti
ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
Zefiro Net S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita in giudizio;
per l’annullamento previa richiesta di misure cautelari dei seguenti atti:
- del provvedimento reso dal Comune di Ragusa, prot. REP_PROV_RG/RGSUPRO/0071023 del 18/09/2025, recante Comunicazione di conclusione negativa e archiviazione del procedimento sulla istanza finalizzata “ al rilascio del provvedimento unico per la realizzazione di una S.R.B. di proprietà della CE AL IT PA (codice sito: IT- RG_025621) al servizio del gestore IR NE SR (nome sito: OSPEDALE S.G. PAOLO II; codice sito: RG086), da ubicare in Trav. S.P. 106, foglio di mappa 118, p.lla 322 Sez. A, 97100 Ragusa ”;
- della nota del 16 settembre 2025 resa dal Gruppo Tecnico di Valutazione (istituito ai sensi dell’art. n. 6 bis del Regolamento Comunale per l’insediamento e la gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche - delibere c.c. n. 43/2004 e n. 79/2010);
- del preavviso di conclusione negativa del procedimento reso dal SUAP del Comune di Ragusa il 3 settembre 2025;
- del verbale n. 48 del 16 luglio 2025 reso dal Gruppo Tecnico di Valutazione (istituito ai sensi dell’art. n. 6 bis del Regolamento Comunale per l’insediamento e la gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche - delibere c.c. n. 43/2004 e n. 79/2010) trasmesso dal Comune di Ragusa con nota prot. n. 0098749/2025 del 1 settembre 2025;
- nota prot. n. 51889 del 01/07/2025 con il SUAP del Comune di Ragusa ha sospeso i termini del procedimento;
- per la parte di interesse del Regolamento Comunale per l’insediamento e la gestione delle stazioni radio base e delle fonti di emissioni elettromagnetiche approvato con deliberazione di C.C. del Comune di Ragusa n. 43/2004 e n. 79 del 9 settembre 2010, e delle predette deliberazioni, con particolare ma non esclusivo riferimento agli articoli 3 e 6bis;
- ove occorra della nota prot. n. 105111 del 15/09/2025 del Suap del Comune di Ragusa;
- nonché di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Ragusa e dell’ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. AN EP AN AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 14 novembre 2025 e depositato in data 24 novembre 2025 Cellnex Italia S.p.a. ha rappresentato di aver avanzato, unitamente a Zefiro net S.r.l., istanza per il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile del gestore Zefiro net e di nuova struttura porta antenne di proprietà di Cellnex Italia, da ubicarsi nel Comune di Ragusa - Trav. SP 106 (foglio di mappa n. 118, particella n. 322, Sez. A) denominata RG086 OSPEDALE S.G. PAOLO II.
Dopo aver richiamato lo svolgimento dell’ iter procedimentale, la parte ricorrente ha evidenziato che il 18 settembre 2025 il Comune di Ragusa ha comunicato il provvedimento di conclusione negativa del procedimento.
Quindi, con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
2. Si è costituita in giudizio l’ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente che ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva e ha concluso per una pronuncia di estraneità.
3. Si è altresì costituito in giudizio il Comune di Ragusa evidenziando che i provvedimenti avversati sono stati impugnati anche dalla Zefiro Net S.r.l. con ricorso iscritto al n. r.g. 2332/2025 definito con sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 3497 che ha accolto il proposto gravame con conseguente annullamento dell’atto impugnato (e di quelli connessi), fatti salvi gli ulteriori provvedimenti da adottare nel rispetto dell’effetto conformativo della decisione.
Il Comune di Ragusa, dunque, ha rappresentato di essersi costituito in giudizio al solo fine di prestare acquiescenza al ricorso in epigrafe e ha concluso nel senso della dichiarazione della cessazione della materia del contendere per sopravvenuta carenza di interesse della società ricorrente, sia per la prestata acquiescenza del Comune di Ragusa sia per gli effetti della sopracitata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 3497, che ha già annullato i provvedimenti impugnati con il ricorso in epigrafe.
4. Alla camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025, presente l’Avvocatura erariale per l’ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente, come da verbale, il Collegio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., ha rilevato possibili profili di improcedibilità del ricorso e, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservato di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Dopo la discussione il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. La causa, trattata nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 per la domanda di concessione di misure cautelari, può essere decisa con sentenza in forma semplificata secondo la disciplina dettata dal codice del processo amministrativo, sussistendo i presupposti di legge.
In particolare, per consolidato indirizzo giurisprudenziale non costituisce causa ostativa all'adozione di una sentenza in forma semplificata nella camera di consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare, la mancata presenza del difensore della parte ricorrente (cfr., ex plurimis , T.A.R. Umbria, sez. I, 28 ottobre 2022, n. 795; T.A.R. Marche, sez. I, 26 novembre 2020, n. 698; T.A.R. Emilia Romagna, Parma, sez. I, 26 giugno 2017, n. 232); invero, la tutela dell'interesse, eventualmente contrario, delle parti costituite risulta sufficientemente garantita, invero, una volta che risulti assodata la ritualità della trattazione dell'istanza cautelare, onde l'assenza volontaria della parte alla detta camera di consiglio non può avere l'effetto di precludere in radice la conversione del rito, che è potere a chiara caratterizzazione ufficiosa (cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 20 dicembre 2022, n. 3316).
6. Il ricorso, previa estromissione dell’ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente - alla quale non sono riferibili gli atti avversati e contro la quale non sono state comunque proposte domande -, deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Con la sopra citata sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 3497 è stato accolto il ricorso proposto da Zefiro Net S.r.l. e, in via conseguenziale, è stato annullato il provvedimento del 18 settembre 2025 con il quale il Comune di Ragusa ha disposto la conclusione negativa del procedimento avviato sulla domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 44 del d.lgs 259/2003 da Cellnex Italia Spa e Zefiro Net, per l'installazione di una stazione radio base in Ragusa, Trav. S.P. 106, foglio di mappa 118, p.lla 322 Sez. A (nome sito: OSPEDALE S.G. PAOLO II; codice sito: RG086), impugnato - da Cellnex Italia S.p.a. - con il ricorso in epigrafe.
Orbene, l’interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall’accoglimento dell’impugnativa e, in quanto condizione dell’azione, deve sussistere sia al momento della proposizione del gravame che al momento della decisione, con conseguente attribuzione al giudice amministrativo del potere di verificare la persistenza della condizione dell’azione in relazione a ciascuno di tali momenti; inoltre, nell’ipotesi in cui si verificano sopravvenienze di fatto o di diritto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, figura che opera quando il fatto, o l’atto, sopravvenuto realizza un diverso assetto del rapporto giuridico intercorrente tra l’amministrazione e il privato (cfr. Cons. Stato, sez. I, 5 settembre 2024, n. 1200).
Nel caso in esame, l’annullamento in sede giurisdizionale del provvedimento impugnato di conclusione negativa e archiviazione del procedimento sull’istanza avanzata dalla parte ricorrente (cfr. cit. sentenza T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 9 dicembre 2025, n. 3497, resa su ricorso, proposto da Zefiro Net S.r.l., iscritto al n. r.g. 2332/2025) priva Cellnex Italia S.p.a. dell’interesse all’esame nel merito delle proposte domande, stante l’eliminazione dal mondo giuridico proprio dell’atto lesivo avversato con il ricorso introduttivo del giudizio (dovendo ritenersi gli ulteriori atti impugnati con lo stesso mezzo di gravame di natura endoprocedimentale, dunque non lesivi ex se , e comunque, assorbiti nella decisione di annullamento del provvedimento finale, ovvero di natura regolamentare e non lesivi in assenza di atto applicativo, per l’appunto già eliminato dal mondo giuridico dalla citata recente pronuncia del Tribunale adito).
7. Stante la fondatezza del proposto ricorso - ritenendo il Collegio fondate le critiche articolate dalla società ricorrente, segnatamente quanto al denunciato difetto di istruttoria - le spese di lite seguono la soccombenza (virtuale) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede;
- estromette dal giudizio ARPA Sicilia - Agenzia Regionale Protezione Ambiente;
- dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna il Comune resistente al pagamento delle spese del giudizio in favore della società ricorrente, che vengono liquidate in € 1.000,00 (Euro mille/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO RI AV, Presidente
AN EP AN AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN EP AN AT | IO RI AV |
IL SEGRETARIO