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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 06/10/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'avv. RASO RITA presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 10.09.2013; che, dallo stesso, sono nati tre figli: (04.02.2014); Per_1 Per_2
(16.01.2017) e (27.01.2020); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_3 intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la 2
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) Il sig. si obbliga al versamento di un assegno di mantenimento per i tre Controparte_1 figli minori e pari ad € 600,00 mensili da versare il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese con adeguamento annuale in base agli indici ISTAT, oltre alle spese mediche non coperte dal
SSN e straordinarie nella misura del 50%;
3) L'assegno unico in favore dei figli minori sarà corrisposto alla madre in qualità di genitore collocataria;
4) I minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori mantenendo la loro residenza presso il domicilio della madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sè un week-end a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica sera;
nel corso di ogni settimana potrà tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana nelle giornate da concordare anche telefonicamente con la madre, tenendo conto delle esigenze e impegni scolastici e ricreativi dei minori e di entrambi i genitori;
5) Per il diritto di visita del padre, i minori saranno sempre prelevati e riaccompagnati al domicilio materno;
6) Il padre potrà tenere con sé i figli minori durante le festività Natalizie ad anni alterni il giorno del 24 dicembre e 1 gennaio ed il 6 gennaio nonché il 25, 26 e 31 dicembre;
Durante le festività Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in albis;
Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi alternando il mese di luglio ed agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7) I coniugi, concorderanno congiuntamente, la possibilità di prestare l'assenso per la richiesta di documenti validi per l'espatrio presso le competenti autorità;
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 03.10.2025; posto che le stesse hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023). 3
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata l'[...] a [...], e nato il Parte_1 Controparte_1
26.07.1989 a TA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIVANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 28, parte I, serie, anno 2013);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima sezione civile
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1083 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2025, avente ad oggetto: cumulo domande di separazione e divorzio
TRA
e , rappresentati e difesi, giusta procura in atti, Parte_1 Controparte_1 dall'avv. RASO RITA presso cui sono elettivamente domiciliati;
RICORRENTI
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Con note di trattazione scritta i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi al ricorso.
Il Pubblico Ministero non ha rassegato conclusioni.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.04.2025 le parti esponevano: - di avere contratto matrimonio in data 10.09.2013; che, dallo stesso, sono nati tre figli: (04.02.2014); Per_1 Per_2
(16.01.2017) e (27.01.2020); - che, la prosecuzione della vita matrimoniale è divenuta Per_3 intollerabile.
Pertanto, ai sensi degli artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., chiedevano pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, decorsi i termini di legge, lo scioglimento del matrimonio.
Con note di trattazione scritta depositate per l'udienza cartolare del 03.10.2025, le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la 2
volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione.
Ciò posto, chiedevano la decisione.
La causa era rimessa al Collegio.
In ordine alle statuizioni accessorie i coniugi hanno raggiunto il seguente accordo:
1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto.
2) Il sig. si obbliga al versamento di un assegno di mantenimento per i tre Controparte_1 figli minori e pari ad € 600,00 mensili da versare il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2 Per_3 mese con adeguamento annuale in base agli indici ISTAT, oltre alle spese mediche non coperte dal
SSN e straordinarie nella misura del 50%;
3) L'assegno unico in favore dei figli minori sarà corrisposto alla madre in qualità di genitore collocataria;
4) I minori e saranno affidati in via condivisa ad entrambi i Per_1 Per_2 Per_3 genitori mantenendo la loro residenza presso il domicilio della madre, con diritto del padre di vederli e tenerli con sè un week-end a fine settimana alternati, dall'uscita di scuola del venerdì sino alle ore 20.00 della domenica sera;
nel corso di ogni settimana potrà tenere con sé i minori due pomeriggi a settimana nelle giornate da concordare anche telefonicamente con la madre, tenendo conto delle esigenze e impegni scolastici e ricreativi dei minori e di entrambi i genitori;
5) Per il diritto di visita del padre, i minori saranno sempre prelevati e riaccompagnati al domicilio materno;
6) Il padre potrà tenere con sé i figli minori durante le festività Natalizie ad anni alterni il giorno del 24 dicembre e 1 gennaio ed il 6 gennaio nonché il 25, 26 e 31 dicembre;
Durante le festività Pasquali ad anni alterni il giorno di Pasqua e il lunedì in albis;
Durante le vacanze estive per 15 giorni consecutivi alternando il mese di luglio ed agosto, da concordare con la madre entro il 31 maggio di ogni anno;
7) I coniugi, concorderanno congiuntamente, la possibilità di prestare l'assenso per la richiesta di documenti validi per l'espatrio presso le competenti autorità;
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e all'interesse della prole.
Rilevato che le parti si sono consensualmente separate all'udienza cartolare del 03.10.2025; posto che le stesse hanno scelto il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Rilevato che le parti hanno avanzato domanda cumulativa di separazione e scioglimento del matrimonio e che la stessa è ammissibile (cfr. Cass. n. 28727/2023). 3
Rilevato, pertanto, che la causa va rimessa sul ruolo per la prosecuzione ai fini della pronuncia di divorzio e che a ciò si provvede con separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) pronuncia, alle condizioni concordate riportate in motivazione, la separazione dei coniugi
, nata l'[...] a [...], e nato il Parte_1 Controparte_1
26.07.1989 a TA (CE);
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CAIVANO di procedere all'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 28, parte I, serie, anno 2013);
3) rimette la causa sul ruolo, con separata ordinanza, ai fini della pronuncia di scioglimento del matrimonio;
4) spese al definitivo.
Così deciso in S.M.C.V. nella camera di consiglio del 03.10.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il Giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese