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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 04/12/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile – Sezione
Imprese, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 648/2025 del Ruolo Generale promossa con reclamo ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 3
dicembre 2025
d a
in persona del legale Parte_1
rappresentante dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Raffaella Bordogna del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
GIUDIZIALE STUDIO CP_1 CP_2 [...]
in persona del Curatore dott. Parte_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Granelli del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonché - 2 -
giusta autorizzazione del giudice delegato
RECLAMATA
c o n t r o
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia,
RECLAMATO
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
175/2025 pubblicata e notificata il 18.07.25.
CONCLUSIONI
Della reclamante
1) Nel merito: dichiarare nulla e/o revocare la sentenza n.
175/2025 (cron. n. 3598/2025 – Rep. n. 225/2025) emessa in data
16.07.25 dal Tribunale di Bergamo, Seconda Sezione Civile, R.G. n.
233/25 P.U, pubblicata in data 18.07.25 e l'intero procedimento di apertura di liquidazione giudiziale per tutti i motivi sopra esposti.
2) In ogni caso: con vittoria del compenso oltre spese, spese generali al 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo
RG. 233/25 P.U. e procedimento istanza di liquidazione Tribunale di
Bergamo, con ogni riserva di istanza istruttoria o produzione documentale.
Della reclamata
In via preliminare: disporsi l'anticipazione dell'udienza di comparizione già fissata per il 3 Dicembre 2025 ore 10.30;
In via preliminare subordinata: nell'eventualità di mancata - 3 -
anticipazione dell'udienza, di sporsi (i)con decreto inaudita altera parte o (ii)previo ordine Presidenziale di comparizione delle parti dinnanzi al Collegio in Camera di Consiglio ai sensi del comma III dell'art. 52
CCII, la sospensione della liquidazione dell'attivo e della formazione dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale riferibile alla
[...]
se del caso dando le opportune disposizioni Parte_1
per gli atti di gestione a tutela del ceto creditorio e della continuità
aziendale;
Nel merito: revocarsi la sentenza n. 175/2025 (cron n.
3598/2025 – rep. 225/2025) emessa in data 16 Luglio 2025 dal
Tribunale di Bergamo dichiarativa della Liquidazione giudiziale dello
Parte_1
Spese di lite integralmente compensate.
Del Pubblico Ministero
Dichiararsi la inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimettendo gli atti al primo Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, su ricorso del Pubblico Ministero,
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Parte_1
La interponeva reclamo Parte_1 Parte_1
avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
- 1) sulla inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso del
P.M. e del pedissequo decreto di fissazione udienza del giudice allo con violazione del diritto di difesa e Parte_3 - 4 -
del principio del contraddittorio e conseguente nullità ab origine
dell'intero procedimento e della sentenza n. 175/25;
- 2) sull'errata indicazione della P. IVA del debitore con conseguente incertezza del soggetto destinatario della procedura e notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore;
- 3) sull' errata istruttoria e quantificazione del dovuto per la rottamazione e rateizzazione delle cartelle nonché sulla possibilità di far fronte al debito;
La Liquidazione Giudiziale della Parte_1
costituendosi in giudizio, dichiarava di aderire alla domanda della
[...]
reclamante.
Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimettendo gli atti al primo Giudice.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 3 dicembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di reclamo la Parte_1
sulla inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso del P.M. e
[...]
del pedissequo decreto di fissazione udienza del giudice allo
[...]
con violazione del diritto di difesa e del Parte_3
principio del contraddittorio e conseguente nullità ab origine
dell'intero procedimento e della sentenza n. 175/25, osserva che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto è inesistente e/o nulla, in quanto non è stata effettuata all'indirizzo pec della società - 5 -
( , risultante sia dal Registro delle Imprese che Email_1
dall'INI – PEC;
che tale indirizzo pec era, è ed è sempre stato,
perfettamente funzionante, tant'è vero che lo Parte_1 [...]
ha regolarmente ricevuto molteplici comunicazioni dalla data Parte_1
del decreto del giudice delegato ed anche successivamente;
che lo non ha ricevuto neppure la notifica Parte_1
nella area web riservata, benchè non si potesse far luogo a detta modalità di notifica, non essendo la precedente pec non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario;
che, a dimostrazione del buon funzionamento della pec della società vi è, poi, il fatto che sia il verbale di udienza che la sentenza sono stati regolarmente notificati presso detto indirizzo.
Con il secondo motivo di reclamo la Parte_1
sull'errata indicazione della P. IVA del debitore con conseguente
[...]
incertezza del soggetto destinatario della procedura e notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore, osserva che sia il ricorso del P.M.
che la sentenza riportano una partita IVA errata ( anzichè P.IVA_1
); che ciò comporta un'incertezza e non esatta P.IVA_2
identificazione del soggetto debitore nei cui confronti è stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale;
che proprio tale errore potrebbe aver indotto la cancelleria ad effettuare la notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore (infatti, la società avente la P.IVA
non risulta dotata di indirizzo di posta elettronica P.IVA_1
certificata); che ne consegue la nullità ab origine dell'intero procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e della sentenza - 6 -
qui reclamata.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
La notifica del ricorso e del decreto è stata effettuata ai sensi dell'art. 40 co. 7 ccii, ossia mediante inserimento nella casella web, sul presupposto, rivelatosi poi errato, che la precedente notifica via pec non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
In realtà, l'indirizzo pec della reclamante era perfettamente funzionante, mentre la pec è stata inviata ad un altro destinatario,
verosimilmente per un errore a sua volta derivato da un errore dall'indicazione della partita iva.
Il contraddittorio, pertanto, non è stato validamente instaurato.
Su tale ricostruzione concorda la Curatela, la quale, infatti, ha aderito alla domanda della reclamante.
Di qui, solo
per questi motivi
(e con assorbimento del terzo),
l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca della dichiara di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza semestrale a decorrere dalla comunicazione - 7 -
della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Le spese di lite, attesa la non opposizione da parte della
Procedura, possono essere compensate.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
[...]
- ordina alla reclamante di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile – Sezione
Imprese, riunita in Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 648/2025 del Ruolo Generale promossa con reclamo ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 3
dicembre 2025
d a
in persona del legale Parte_1
rappresentante dott. rappresentata e difesa Parte_2
dall'Avv.to Raffaella Bordogna del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
RECLAMANTE
c o n t r o
GIUDIZIALE STUDIO CP_1 CP_2 [...]
in persona del Curatore dott. Parte_1 CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Antonio Granelli del Foro di
Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata alla comparsa di costituzione e di risposta nonché - 2 -
giusta autorizzazione del giudice delegato
RECLAMATA
c o n t r o
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore Generale
della Repubblica presso la Corte d'Appello di Brescia,
RECLAMATO
In punto: reclamo avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
175/2025 pubblicata e notificata il 18.07.25.
CONCLUSIONI
Della reclamante
1) Nel merito: dichiarare nulla e/o revocare la sentenza n.
175/2025 (cron. n. 3598/2025 – Rep. n. 225/2025) emessa in data
16.07.25 dal Tribunale di Bergamo, Seconda Sezione Civile, R.G. n.
233/25 P.U, pubblicata in data 18.07.25 e l'intero procedimento di apertura di liquidazione giudiziale per tutti i motivi sopra esposti.
2) In ogni caso: con vittoria del compenso oltre spese, spese generali al 15% ed accessori di legge.
In via istruttoria: Si chiede disporsi l'acquisizione del fascicolo
RG. 233/25 P.U. e procedimento istanza di liquidazione Tribunale di
Bergamo, con ogni riserva di istanza istruttoria o produzione documentale.
Della reclamata
In via preliminare: disporsi l'anticipazione dell'udienza di comparizione già fissata per il 3 Dicembre 2025 ore 10.30;
In via preliminare subordinata: nell'eventualità di mancata - 3 -
anticipazione dell'udienza, di sporsi (i)con decreto inaudita altera parte o (ii)previo ordine Presidenziale di comparizione delle parti dinnanzi al Collegio in Camera di Consiglio ai sensi del comma III dell'art. 52
CCII, la sospensione della liquidazione dell'attivo e della formazione dello stato passivo della Liquidazione Giudiziale riferibile alla
[...]
se del caso dando le opportune disposizioni Parte_1
per gli atti di gestione a tutela del ceto creditorio e della continuità
aziendale;
Nel merito: revocarsi la sentenza n. 175/2025 (cron n.
3598/2025 – rep. 225/2025) emessa in data 16 Luglio 2025 dal
Tribunale di Bergamo dichiarativa della Liquidazione giudiziale dello
Parte_1
Spese di lite integralmente compensate.
Del Pubblico Ministero
Dichiararsi la inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimettendo gli atti al primo Giudice.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Bergamo, su ricorso del Pubblico Ministero,
dichiarava l'apertura della liquidazione giudiziale della
[...]
Parte_1
La interponeva reclamo Parte_1 Parte_1
avverso il suddetto provvedimento per i seguenti motivi:
- 1) sulla inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso del
P.M. e del pedissequo decreto di fissazione udienza del giudice allo con violazione del diritto di difesa e Parte_3 - 4 -
del principio del contraddittorio e conseguente nullità ab origine
dell'intero procedimento e della sentenza n. 175/25;
- 2) sull'errata indicazione della P. IVA del debitore con conseguente incertezza del soggetto destinatario della procedura e notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore;
- 3) sull' errata istruttoria e quantificazione del dovuto per la rottamazione e rateizzazione delle cartelle nonché sulla possibilità di far fronte al debito;
La Liquidazione Giudiziale della Parte_1
costituendosi in giudizio, dichiarava di aderire alla domanda della
[...]
reclamante.
Il Pubblico Ministero chiedeva dichiararsi l'inesistenza della notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza, rimettendo gli atti al primo Giudice.
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza del 3 dicembre 2025 la causa veniva discussa e passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di reclamo la Parte_1
sulla inesistenza e/o nullità della notifica del ricorso del P.M. e
[...]
del pedissequo decreto di fissazione udienza del giudice allo
[...]
con violazione del diritto di difesa e del Parte_3
principio del contraddittorio e conseguente nullità ab origine
dell'intero procedimento e della sentenza n. 175/25, osserva che la notifica del ricorso e del pedissequo decreto è inesistente e/o nulla, in quanto non è stata effettuata all'indirizzo pec della società - 5 -
( , risultante sia dal Registro delle Imprese che Email_1
dall'INI – PEC;
che tale indirizzo pec era, è ed è sempre stato,
perfettamente funzionante, tant'è vero che lo Parte_1 [...]
ha regolarmente ricevuto molteplici comunicazioni dalla data Parte_1
del decreto del giudice delegato ed anche successivamente;
che lo non ha ricevuto neppure la notifica Parte_1
nella area web riservata, benchè non si potesse far luogo a detta modalità di notifica, non essendo la precedente pec non andata a buon fine per causa imputabile al destinatario;
che, a dimostrazione del buon funzionamento della pec della società vi è, poi, il fatto che sia il verbale di udienza che la sentenza sono stati regolarmente notificati presso detto indirizzo.
Con il secondo motivo di reclamo la Parte_1
sull'errata indicazione della P. IVA del debitore con conseguente
[...]
incertezza del soggetto destinatario della procedura e notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore, osserva che sia il ricorso del P.M.
che la sentenza riportano una partita IVA errata ( anzichè P.IVA_1
); che ciò comporta un'incertezza e non esatta P.IVA_2
identificazione del soggetto debitore nei cui confronti è stata richiesta l'apertura della liquidazione giudiziale;
che proprio tale errore potrebbe aver indotto la cancelleria ad effettuare la notifica ad un soggetto terzo diverso dal debitore (infatti, la società avente la P.IVA
non risulta dotata di indirizzo di posta elettronica P.IVA_1
certificata); che ne consegue la nullità ab origine dell'intero procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e della sentenza - 6 -
qui reclamata.
I due motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono fondati.
La notifica del ricorso e del decreto è stata effettuata ai sensi dell'art. 40 co. 7 ccii, ossia mediante inserimento nella casella web, sul presupposto, rivelatosi poi errato, che la precedente notifica via pec non fosse andata a buon fine per causa imputabile al destinatario.
In realtà, l'indirizzo pec della reclamante era perfettamente funzionante, mentre la pec è stata inviata ad un altro destinatario,
verosimilmente per un errore a sua volta derivato da un errore dall'indicazione della partita iva.
Il contraddittorio, pertanto, non è stato validamente instaurato.
Su tale ricostruzione concorda la Curatela, la quale, infatti, ha aderito alla domanda della reclamante.
Di qui, solo
per questi motivi
(e con assorbimento del terzo),
l'accoglimento del reclamo e, per l'effetto, la revoca della dichiara di apertura della liquidazione giudiziale.
Secondo quanto previsto dall'art. 53 ccii, gli organi della procedura restano in carica fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, con i compiti ivi previsti.
Dalla pubblicazione della presente sentenza e fino al suo passaggio in giudicato l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore.
A carico del debitore vanno posti gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, con cadenza semestrale a decorrere dalla comunicazione - 7 -
della presente sentenza, che il debitore dovrà assolvere sotto la vigilanza del curatore fino al passaggio in giudicato della presente sentenza.
Sempre a carico del debitore va posto l'obbligo di depositare,
con la medesima periodicità, una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa.
Le spese di lite, attesa la non opposizione da parte della
Procedura, possono essere compensate.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale della Parte_1
[...]
- ordina alla reclamante di procedere, fino al passaggio in giudicato della presente sentenza, all'adempimento delle prescrizioni indicate in motivazione;
- spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 3 dicembre
2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti