TRIB
Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 3947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3947 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
12074/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa TI Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
31/10/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
CIVITATE (FG) entrambi assistiti e difesi dell'avv. MANDORINO SIMONA, presso il cui studio sito in VIA ITALIA
50 MONZA sono elettivamente domiciliati;
con i seguenti figli: in data 05.09.1984 e in data 08.09.1994, Persona_1 Persona_2 maggiorenni economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 07.11.25
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1216/2024 emessa in data 24.07.2024, pubblicata il 5.09.2024 dal Tribunale di Milano, già a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.2424/09 emessa dal Tribunale di
Milano in data 11.02.2009 e pubblicata in data 23.02.2009; in particolare, dando atto che il signor si era reso disponibile ad aiutare la signora , in difficoltà economiche, corrispondendole Pt_1 Pt_2 un contributo mensile per far fronte alle spese quotidiane e alle esigenze di vita primarie, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Dare atto che il signor verserà alla signora , a titolo assegno divorzile, Parte_1 Pt_2
l'importo mensile di euro 264,00, entro il giorno 30 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Nulla sulle spese.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al sentenza n.1216/2024 emessa in data 24.07.2024, pubblicata il
5.09.2024 dal Tribunale di Milano, già a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.2424/09 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.02.2009 e pubblicata in data
23.02.2009:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa TI Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Anna Cattaneo Presidente
Dott.ssa Chiara Delmonte Giudice
Dott.ssa TI Di PE Giudice rel. est. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso ex art. 473 bis. 51 ult. c. c.p.c. iscritto a ruolo in data
31/10/2025 da:
(C.F. ), nato il [...] in [...]; Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata il [...] in [...] Parte_2 C.F._2
CIVITATE (FG) entrambi assistiti e difesi dell'avv. MANDORINO SIMONA, presso il cui studio sito in VIA ITALIA
50 MONZA sono elettivamente domiciliati;
con i seguenti figli: in data 05.09.1984 e in data 08.09.1994, Persona_1 Persona_2 maggiorenni economicamente autosufficienti
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati in data 07.11.25
FATTO
Pagina 1 Con ricorso ex art. 473 bis 51 ult c. c.p.c. personalmente sottoscritto depositato in data 30/10/2025, le parti sopraindicate chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n.1216/2024 emessa in data 24.07.2024, pubblicata il 5.09.2024 dal Tribunale di Milano, già a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.2424/09 emessa dal Tribunale di
Milano in data 11.02.2009 e pubblicata in data 23.02.2009; in particolare, dando atto che il signor si era reso disponibile ad aiutare la signora , in difficoltà economiche, corrispondendole Pt_1 Pt_2 un contributo mensile per far fronte alle spese quotidiane e alle esigenze di vita primarie, chiedevano di accogliere le condizioni congiunte indicate nel ricorso e di seguito riportate:
“Dare atto che il signor verserà alla signora , a titolo assegno divorzile, Parte_1 Pt_2
l'importo mensile di euro 264,00, entro il giorno 30 di ogni mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT.
- Nulla sulle spese.”
DIRITTO
Il Collegio ritiene che l'accordo raggiunto dalle parti possa essere recepito dal Tribunale, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico ed essendo rispondente all'interesse delle parti e adeguato alle circostanze sopravvenute, come concordemente valutate dalle parti;
Ritiene altresì il Collegio che nulla debba disporsi sulle spese di lite, essendo entrambe le parti assistite dal medesimo difensore.
P. Q. M.
Il Tribunale, su ricorso congiunto di e , a parziale Parte_1 Parte_2 modifica delle condizioni di cui al sentenza n.1216/2024 emessa in data 24.07.2024, pubblicata il
5.09.2024 dal Tribunale di Milano, già a parziale modifica delle condizioni di cui alla sentenza di divorzio n.2424/09 emessa dal Tribunale di Milano in data 11.02.2009 e pubblicata in data
23.02.2009:
1) provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) conferma nel resto per quanto di ragione;
3) nulla sulle spese.
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 19/11/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa TI Di PE dott.ssa Anna Cattaneo
Pagina 2