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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 15/12/2025, n. 833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 833 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5219/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORGNIS BARBARA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CI (AG), in data 24/08/1999,
(atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 275/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data 11.11.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.08.1999 in
CI (AG) con rito concordatario (atto di matrimonio n. 174 parte 2 serie A anno
1999);
pag. 1 di 3 - ordinare al Comune di CI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni: il sig. rimborserà all'altro Parte_1 coniuge nella misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia CP_1 maggiorenne dietro presentazione delle relative ricevute di Persona_1 versamento e viceversa la signora rimborserà all'altro coniuge CP_1 nella misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia Parte_1 maggiorenne ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione Persona_1
a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno), i rispettivi coniugi rimborseranno inoltre al 50% solo se concordate preventivamente e debitamente documentate le spese mediche presso specialisti privati e spese sportive sostenute dall'altro coniuge, l'affido della figlia sarà congiunto con una permanenza nelle rispettive Persona_1 residenze dei signori e per il tempo che la Parte_1 CP_1 figlia maggiorenne deciderà”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 275/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data
11.11.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CI (AG), in data Parte_1 CP_1
24/08/1999, (atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AV
SECONDA SEZIONE CIVILE
R.V.G. 5219/2024
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice relatore
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024 da
(C.F. ); Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. BORGNIS BARBARA e con domicilio eletto presso lo studio del predetto difensore sito in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 7;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in CI (AG), in data 24/08/1999,
(atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
separati consensualmente con sentenza n. 275/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data 11.11.2025.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano pronuncia divorzile alle seguenti condizioni:
“dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 24.08.1999 in
CI (AG) con rito concordatario (atto di matrimonio n. 174 parte 2 serie A anno
1999);
pag. 1 di 3 - ordinare al Comune di CI di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
- dichiarare compensate le spese legali
OMOLOGARE le seguenti condizioni: il sig. rimborserà all'altro Parte_1 coniuge nella misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia CP_1 maggiorenne dietro presentazione delle relative ricevute di Persona_1 versamento e viceversa la signora rimborserà all'altro coniuge CP_1 nella misura del 50% le seguenti spese sostenute per la figlia Parte_1 maggiorenne ticket sanitari e spese scolastiche (tasse di iscrizione Persona_1
a scuole pubbliche, assicurazioni scolastiche, libri, spese di trasporto per la frequenza scolastica, cancelleria acquistata all'inizio dell'anno), i rispettivi coniugi rimborseranno inoltre al 50% solo se concordate preventivamente e debitamente documentate le spese mediche presso specialisti privati e spese sportive sostenute dall'altro coniuge, l'affido della figlia sarà congiunto con una permanenza nelle rispettive Persona_1 residenze dei signori e per il tempo che la Parte_1 CP_1 figlia maggiorenne deciderà”. Per_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 20.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge, la contestuale pronuncia di divorzio ex art. 473 bis 49 comma 1 e 473 bis 51 cpc.
Con sentenza n. 275/2025 emessa da questo Tribunale, passata in giudicato in data
11.11.2025, è stata pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, stante il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, le parti hanno confermato le condizioni di divorzio già formulate, hanno precisato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c.
Si dà atto che è stata data comunicazione al PM ai sensi degli artt. 70 e 71 cpc.
Rileva il Collegio che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio avanzata da entrambe le parti deve essere accolta, in quanto fondata.
pag. 2 di 3 Sussistono infatti i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898 e successive modifiche, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e che le altre condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Trattandosi di ricorso congiuntamente depositato dalle Parti, nulla viene pronunciato in ordine alle spese legali del presente procedimento.
P.Q.M.
il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando così statuisce:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da in CI (AG), in data Parte_1 CP_1
24/08/1999, (atto n. 174, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1999);
2) ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3) recepisce le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
4) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
5) nulla sulle spese;
Pavia, così deciso nella camera di consiglio del 15.12.2025
Il Giudice Est. La Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 3 di 3