TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 29/10/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1709 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 12 giugno 2025 da nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente alla LOCALITA' N. 565- TRIESTE (TS) CP_1
E
nato il [...] in [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente alla LOCALITA' PROSECCO N. 565 -TRIESTE (TS)
Rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle, C.F. presso il cui studio C.F._3 in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, pec sono domiciliati Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I Ricorrenti congiuntamente hanno proposto ricorso congiunto e cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 19/09/2009 a CAPORCIANO (AQ). Atto N. 13 parte II serie A - anno 2009 - Comune di CAPORCIANO (AQ); dalla loro unione è nata nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), minorenne, studentessa;
C.F._4
1 hanno dichiarato che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e per effetto le incomprensioni maturate negli anni, è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
hanno documentato di essere economicamente autosufficienti e hanno concordato le condizioni della separazione comprendendovi anche una definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, con lo scopo di mantenere, nel rispetto della minore che vi è nata, la casa familiare che viene ceduta dalla signora al signor con accollo da parte di Pt_1 Pt_2 quest'ultimo dei mutui e finanziamenti contratti per acquistarla e ristrutturarla;
hanno dunque sottoscritto e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione omologando le seguenti condizioni
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) STATUS: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3) AFFIDAMENTO: disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori con sua Per_1 residenza e collocamento prevalente presso il padre, nell'alloggio coniugale.
4) CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in Trieste, alla Loc. Prosecco N. 565 Comune TRIESTE (TS), di proprietà di rimane nell'esclusivo Parte_1 godimento di che nel presente procedimento ne diviene unico Parte_2 proprietario. si impegna a rilasciarla nei 60 giorni successivi al Parte_1 ricevimento da parte di del corrispettivo per la cessione immobiliare, Parte_2 cosi come a seguire indicato.
5) DISCIPLINA TEMPI DI PERMANENZA: Salvo diversi accordi, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore pari tempo, a settimane alterne, dal lunedì dopo scuola al lunedì successivo.
a) Festività e giorni di chiusura scolastica: i genitori si alterneranno nello stare con la figlia dal 23/12 al 30/12, dal 31/12 al 06/01 di ogni anno;
alterneranno negli anni l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua;
alterneranno le altre festività singolarmente considerate negli anni: (ad esempio: se la minore starà con un genitore il 8/12, l'anno successivo lo stesso giorno lo passerà con l'altro genitore e cosi avanti); le parti individueranno di comune accordo l'orario di riferimento scelto per il cambio genitoriale con un anticipo di almeno 5 giorni (documentabile a mezzo mail o sms).
b) Estate: ciascuna parte starà con la figlia due settimane d'estate in coincidenza con le ferie delle parti. Le parti riservano di accordarsi una terza settimana di ferie da trascorre con la figlia previo accordo.
c) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale con la minore per più di un giorno e quindi con
2 almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
d) Compleanni: il giorno del compleanno della figlia entrambi i genitori trascorreranno con lei parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
e) Scuola e viaggi di Istruzione: Entrambi i genitori avarino la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sulla minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro.
I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
Le deleghe per il ritiro a scuola dovranno essere condivise.
Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire la figlia nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando la figlia all'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico della minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle di lei preferenze ed esigenze logistiche.
f) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute della minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora la minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. Nel caso in cui non lo sia, rimarrà con il genitore con cui si trova e le parti concorderanno un recupero nelle settimane successive.
g) Questioni educative, attività sportive, culturali e religiose: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante la minore, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita della figlia, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
h) le parti danno atto che laddove i tempi di permanenza come sopra descritti, non dovessero trovare attuazione, le parti rivedranno gli oneri di mantenimento così come a seguire dettagliati.
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
- Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento della figlia nei giorni di propria spettanza,
3 - si impegna a corrispondere a mensili € 10,00 titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia, da versarsi tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente lei lui intestato;
- le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per la figlia in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15, cui concordano di aggiungere con la stessa ripartizione, ogni ulteriore spesa da sostenersi per lei (tra queste a titolo esplicativo ma non esaustivo quelle per il vestiario, se previamente concordate, per i centri estivi e il ricrestate, per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, le ripetizioni in caso di insufficienza scolastica o se consigliate dalla scuola, quelle per le ricariche del telefono, i tagli di capelli, i regali per i compagni di classe etc.). Le spese verranno anticipate dai genitori e compensate mensilmente previa esibizione elenco dettagliato delle stesse.
Le parti richiamano il protocollo citato anche per i limiti dei loro apporti alle varie spese per l'attività sportiva agonistica come quelle relative allo sci o al karate o ad altre attività che potranno aggiungersi negli anni, per le quali le parti contribuiranno nei limiti del citato protocollo, fatti salvi loro diversi accordi.
Le parti danno atto che in linea di principio le spese sanitarie o dentistiche della figlia saranno equamente divise tra le parti in misura del 50% ciascuna, al netto degli eventuali rimborsi della copertura mezzo dall'attuale assicurazione paterna o da altre Pt_3 assicurazioni private dei genitori.
- Fino al momento del rilascio da parte della della casa coniugale, le parti Pt_1 continueranno a convivere, dividendo le spese domestiche. continuerà a Parte_1 contribuire a dette spese con mensili 600€ (seicento/00) oltre alle spese di acqua, luce e gas nella misura di 1/3 dell'importo totale.
7) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per la figlia spettino a ciascuna parte in misura del 50% e di dividere in ragione dei rispetti apporti i sussidi pubblicistici eventualmente loro spettanti
8. CESSIONE IMMOBILIARE.
cede per il corrispettivo di 90.000€, importo inferiore al valore di Parte_1 mercato e che tiene conto della cessione anche della mobilia e valorizza la regolamentazione degli assetti patrimoniali delle parti offerti nell'arco della vita coniugale, ed a fronte del di lui accollo dei mutui accesi per l'acquisto della casa coniugale (come a seguire descritti e documentati, all. 12-14 al ricorso), a la proprietà Parte_2 della citata casa coniugale, sita in Località Prosecco N. 565 Comune TRIESTE (TS), che accetta, entrambi con la sottoscrizione del ricorso e della presente nota da farsi in udienza di comparizione.
A) L'immobile è così descritto:
- All'Ufficio Tavolare di Trieste (all. 3) P.T. 2314 c.t. 1 di , casetta di civile CP_1 abitazione unifamiliare civ. n. 565 di località Prosecco (Trieste) con pertinente giardino, costituita dalla p.c.n. 1023/3 di , ente urbano, giusta foglio di notifica n. CP_1
4 30798/2022 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Trieste – Territorio.
La proprietà di detto immobile è intavolata sub GN 3494/2012 a nome di:
[...]
nata il [...] in [...] (C.F. ) per Parte_1 C.F._1
l'intero.
- All'Agenzia del Territorio di Trieste (ufficio Catasto Fabbricati) Comune di TRIESTE (L424) (TS) (all. 4) -Sez. Urb. M Foglio 14 Particella 1023/3 Subalterno 3 Rendita: Euro 1.562,28 Zona censuaria 3, Categoria A/7a), Classe 3, Consistenza 11 vani Indirizzo: LOCALITA' PROSECCO n. 565 Piano T-1 Dati di superficie: Totale: 306 mq Totale escluse aree scoperte: 294 mq
-Sez. Urb. M Foglio 14 Particella 1023/3 Subalterno 4 Rendita: Euro 81,34 Zona censuaria 3, Categoria C/6a), Classe 14, Consistenza 21 mq Indirizzo: LOCALITA' PROSECCO n. 565 Piano T Dati di superficie: Totale: 28 mq
B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 sulla base delle vigenti disposizioni in materia Parte_4 catastale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della L.27/02/1985 n. 52 e s.m.i., la parte alienante dichiara che i dati di identificazione catastale, riportati al superiore punto, riguardano l'unità immobiliare in oggetto raffigurata nelle planimetrie depositate in Catasto: Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 24/05/2024, prot. n. TS0024264 per subalterno 3, Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 02/08/2022, prot. n. TS0031874 per subalterno 4 (all. 5).
La parte alienante dichiara e la parte acquirente prende atto, che i dati catastali sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto della detta unità immobiliare urbana, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
C) ACCESSORI Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e non a misura o a stima, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, unitamente ad ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti.
D) GARANZIE Il cedente dichiara e garantisce:
1)La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo le risultanze tavolari.
2)L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, e salvo per quanto attiene alle risultanze tavolari e/o di fatto e in particolare per quanto riguarda:
5 -Pres. 26.3.2012 G.N. 3494 Intavolato il diritto di ipoteca a favore della “BANCA
– Pordenone, per Euro 396.000,00 di cui Controparte_2
Euro 264.000,00 di capitale (residuo al 23/10 171.586,94€),
-Pres. 29.3.2013 G.N. 4117 Pres. 13.12.2013 G.N. 13430 (erogazione) Intavolato il diritto
[... di ipoteca a favore della “ Controparte_3
per Euro 228.000,00 di cui Euro 152.000,00 di capitale (residuo al 23/10 CP_4
110.097,85€),
-Pres. 26.8.2016 G.N. 9183 Intavolato il diritto di ipoteca a favore della “
[...]
– Pordenone, per Euro 45.000,00 di cui Controparte_3
Euro 30.000,00 di capitale (residuo al 23/10 19.750,85€).
3)Di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura o specie, concernenti gli immobili oggetto di cessione.
E) POSSESSO La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso a ogni effetto utile ed oneroso.
F) ULTERIORI DICHIARAZIONI DELLE PARTI Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
G) CERTIFICAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 c. 3 D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 - come modificato dalla L 03/08/2013, n. 90 di conversione del D.L. 04/06/2013 N. 63
- di attuazione della direttiva 2013/31/UE, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di certificazione energetica dd. 15/10/2025 (all. 6) relativo all'immobile in oggetto che si allega al presente atto redatta dal p.i.
[...]
La parte alienante dichiara che il detto Attestato di certificazione energetica è Tes_1 valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
H) DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente (L. 47/85, L. 724/94, L. 662/96 e DPR 380/01), la parte alienante, dichiara: a) che l'edificio oggetto del presente atto è stato costruito in forza dei seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal Comune di Trieste:
- licenza di costruzione dd. 13/01/1969, prot. Gen. 53054, prot. Corr. 475/3-68;
- nulla osta dd. 19/01/1981, prot. Gen. 19228, prot. Corr. 475/16-68;
b) che per l'edificio medesimo il Comune di Trieste ha rilasciato il certificato di abitabilità con atto Ripartizione XIII – Urb. E Traffico, Divisione 1^, prot. Gen. n. 4984, prot. Corr. XIII/1-475/19-68 dd. 15/03/1982
6 c) che per le opere eseguite in conformità ai seguenti titoli edilizi (all. 7-11):
-Permesso di Costruire 95/147-11/2012 20/03/2013
-SCIA 95/147-18/2012 28/11/2013
-SCIA/DIA in alternativa al permesso di costruire 95/147-4/2012 16/11/2012
-Comunicazione Inizio Lavori Edilizia Libera Asseverata 280658 13/12/2023
in alternativa al permesso di costruire 100/127/17 26/09/2017, con fine lavori CP_5 in data 20/05/2024 ha fatto seguito la Segnalazione Certificata di Agibilità dd. 24/05/2024.
d) che l'immobile medesimo non ha formato oggetto dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L. 47/1985 sopra richiamata;
e) che comunque all'immobile compravenduto non sono state eseguite opere in assenza dei necessari provvedimenti abilitativi.
La parte acquirente prende atto delle suestese dichiarazioni a tutti i possibili effetti.
I) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO
Il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
J) REGIME FISCALE I trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale,
IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
K) DETRAZIONI FISCALI Le parti danno atto che non ve ne sono e eventuali rimanenze saranno divise in parti uguali.
L) PAGAMENTO DEL PREZZO: si impegna a corrispondere a Parte_2
€ 90.000,00 quale corrispettivo per la cessione da pagarsi il giorno di Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione con bonifico bancario.
I) MUTUO: si accolla con decorrenza dal mese di ottobre il pagamento Parte_2 dei mutui accesi (all. 12-14, lett. D 2) per l'acquisto del citato alloggio erogati da DI CO (ex ), come sopra descritti ed individuati, liberando di Controparte_3 conseguenza l'odierna parte cedente per ogni e qualsiasi obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle. In particolare, i tre mutui sono intestati a nome di e Parte_1 ne è garante. Egli si impegna ad attuare la liberazione della moglie, Parte_2 estinguendoli con un prestito che gli verrà erogato da ZKB al momento del deposito della sentenza, ottenendo così la liberazione della moglie.
7 M) EFFICACIA LEGALE: L'efficacia legale di tutti gli accordi patrimoniali di cui ricorso inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile, nessuno escluso, è subordinata alla condizione risolutiva del perfezionamento della pratica di liberazione di Parte_1 dal suo obbligo di pagare i tre mutui sopra indicati (lett. D 2) da parte di Parte_2 nei confronti delle banche erogatrici da perfezionarsi entro il 31/12/2025 e in ogni caso ad avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione. In assenza, di tale perfezionamento, i suddetti accordi si riterranno decaduti e pertanto privi di efficacia, rimanendo
[...]
proprietaria dell'immobile. Parte_1
9) si accolla il pagamento dei debiti al consumo lui già intestati per un Parte_2 importo totale di circa 65.500€ e come di seguito indicati:
- Prexta per circa 16.000€
- Agos per circa 43.000€
- Findomestic per circa 5.000€
- Studente felice per circa 1.500€ si accolla il pagamento dei debiti al consumo lei già intestati per un Parte_1 importo totale di circa 43.000€ come di seguito indicati:
- Agos per circa 32.000€
- Renault per circa 11.000€
10) CONTO CORRENTE COINTESTATO: le parti convengono di chiudere entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione il conto in comune aperto presso , ripianando l'eventuale scoperto pari ad €3.000 massimi. CP_3
11) PAGAMENTO DEL PREZZO: si impegna a corrispondere a Parte_2
€ 90.000, quale corrispettivo per la cessione, da pagarsi entro e non oltre Parte_1
6 (sei) mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento, corrisponda a una Parte_2 Parte_1 penale di € 500 (cinquecento/00) per ciascun mese di ritardo fino al terzo mese e di 1.000€ (mille/00) dal quarto mese in poi, da intendersi in misura fissa mensile, indipendentemente dal numero di giorni del mese di riferimento. Qualora non adempia al Parte_2 pagamento del prezzo entro i 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, i presenti accordi, ad eccezione della pronuncia sullo status, vengono risolti e le parti valuteranno diverse soluzioni, tra queste la vendita dell'immobile.
***
2. All'udienza del 23 ottobre 2025 fissata dal giudice delegato per la trattazione, i ricorrenti sono personalmente comparsi;
il giudice ha letto le condizioni della separazione nei termini sopra precisati e i ricorrenti le hanno sottoscritte in ogni foglio. All'esito, il giudice, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la decisione al Collegio.
IN DIRITTO
8 3.Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti i quali hanno confermato in udienza di non volersi riconciliare e di aver già avviato una distinzione dei locali nella casa familiare sfruttando l'esistenza di due piani in modo che la figlia possa stare a settimane alternate presso ciascuno di loro;
ritiene che sussistano le condizioni della separazione e che le condizioni concordate, quanto ad affidamento e mantenimento della minore rispettino il diritto della figlia a un rapporto equilibrato con ciascun genitore.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione omologando le condizioni concordate.
Avendo i ricorrenti proposto ricorso cumulativo anche per la pronuncia di divorzio, con separata ordinanza verrà fissata l'udienza per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta verificatesi le condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 23 ottobre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Il Tribunale, in composizione collegiale, in camera di consiglio, in persona di:
Dott.ssa Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott.ssa Gloria Carlesso Giudice relatore
Dott.ssa Francesca Ajello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi proposta con ricorso congiunto depositato in data 12 giugno 2025 da nata il [...] in [...] (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente alla LOCALITA' N. 565- TRIESTE (TS) CP_1
E
nato il [...] in [...] (C.F. ) Parte_2 C.F._2 residente alla LOCALITA' PROSECCO N. 565 -TRIESTE (TS)
Rappresentati e difesi dall'avv. Paola Valle, C.F. presso il cui studio C.F._3 in Trieste alla Via C. de Rittmeyer, 5, pec sono domiciliati Email_1
con l'intervento del Pubblico Ministero.
Oggetto: separazione personale dei coniugi
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I Ricorrenti congiuntamente hanno proposto ricorso congiunto e cumulativo di separazione e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Hanno esposto e documentato di aver contratto matrimonio con rito concordatario il 19/09/2009 a CAPORCIANO (AQ). Atto N. 13 parte II serie A - anno 2009 - Comune di CAPORCIANO (AQ); dalla loro unione è nata nata il [...] in [...] (C.F. Persona_1
), minorenne, studentessa;
C.F._4
1 hanno dichiarato che, essendo venuta meno l'affectio coniugalis e per effetto le incomprensioni maturate negli anni, è divenuta intollerabile la prosecuzione della convivenza;
hanno documentato di essere economicamente autosufficienti e hanno concordato le condizioni della separazione comprendendovi anche una definitiva regolamentazione dei rapporti patrimoniali, con lo scopo di mantenere, nel rispetto della minore che vi è nata, la casa familiare che viene ceduta dalla signora al signor con accollo da parte di Pt_1 Pt_2 quest'ultimo dei mutui e finanziamenti contratti per acquistarla e ristrutturarla;
hanno dunque sottoscritto e chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione omologando le seguenti condizioni
1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) STATUS: pronunciare la separazione personale dei predetti coniugi;
3) AFFIDAMENTO: disporre l'affido condiviso di a entrambi i genitori con sua Per_1 residenza e collocamento prevalente presso il padre, nell'alloggio coniugale.
4) CASA FAMILIARE: La casa familiare sita in Trieste, alla Loc. Prosecco N. 565 Comune TRIESTE (TS), di proprietà di rimane nell'esclusivo Parte_1 godimento di che nel presente procedimento ne diviene unico Parte_2 proprietario. si impegna a rilasciarla nei 60 giorni successivi al Parte_1 ricevimento da parte di del corrispettivo per la cessione immobiliare, Parte_2 cosi come a seguire indicato.
5) DISCIPLINA TEMPI DI PERMANENZA: Salvo diversi accordi, trascorrerà Per_1 con ciascun genitore pari tempo, a settimane alterne, dal lunedì dopo scuola al lunedì successivo.
a) Festività e giorni di chiusura scolastica: i genitori si alterneranno nello stare con la figlia dal 23/12 al 30/12, dal 31/12 al 06/01 di ogni anno;
alterneranno negli anni l'intero periodo delle vacanze scolastiche di Pasqua;
alterneranno le altre festività singolarmente considerate negli anni: (ad esempio: se la minore starà con un genitore il 8/12, l'anno successivo lo stesso giorno lo passerà con l'altro genitore e cosi avanti); le parti individueranno di comune accordo l'orario di riferimento scelto per il cambio genitoriale con un anticipo di almeno 5 giorni (documentabile a mezzo mail o sms).
b) Estate: ciascuna parte starà con la figlia due settimane d'estate in coincidenza con le ferie delle parti. Le parti riservano di accordarsi una terza settimana di ferie da trascorre con la figlia previo accordo.
c) Comunicazioni tra i genitori: i genitori dovranno scambiarsi regolarmente le informazioni relative alla figlia e concordare decisioni importanti. In caso di allontanamento dalla residenza abituale con la minore per più di un giorno e quindi con
2 almeno un pernottamento, l'altro genitore sarà preventivamente avvertito, sugli orari di partenza e arrivo, mezzi di trasporto, località e raggiungibilità telefonica.
d) Compleanni: il giorno del compleanno della figlia entrambi i genitori trascorreranno con lei parte della giornata e potranno condividere i festeggiamenti. La minore potrà trascorrere il giorno del compleanno di ciascun genitore con questi, a prescindere alla calendarizzazione ordinaria dei tempi di permanenza sopra descritta.
e) Scuola e viaggi di Istruzione: Entrambi i genitori avarino la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e dovranno scambiarsi a vicenda le informazioni sulla minore e sulle convocazioni scolastiche, cui dovranno prendere parte contestualmente, evitando la doppia comunicazione che può costituire motivo di scontro.
I viaggi di istruzione scolastica fanno parte delle attività didattiche programmate dalla scuola e come tali non possono essere osteggiate da un genitore e dovranno prevedere la partecipazione economica di entrambi.
Le deleghe per il ritiro a scuola dovranno essere condivise.
Per quanto concerne i compiti, entrambi dovranno farsi carico di seguire la figlia nell'esecuzione dei compiti, durante tutti i periodi di permanenza, assumendo una funzione normativa e di guida e stimolando la figlia all'autonomia.
Rispetto al futuro orientamento scolastico della minore, ogni scelta andrà concordata tra i genitori, tenendo conto delle di lei preferenze ed esigenze logistiche.
f) Malattia: Entrambi i genitori si impegnano a riferire all'altro questioni sullo stato di salute della minore e a informarsi presso l'altro genitore o le figure di cura e assistenza sulle condizioni della sua salute e sull'andamento delle terapie. Qualora la minore, nonostante la malattia, sia trasportabile, verranno mantenuti gli accordi rispetto ai turni di responsabilità. Nel caso in cui non lo sia, rimarrà con il genitore con cui si trova e le parti concorderanno un recupero nelle settimane successive.
g) Questioni educative, attività sportive, culturali e religiose: Sulle questioni educative, le parti richiamano l'obbligo della comunicazione, confronto e condivisione. Le informazioni sulla vita, sulle attività e su ogni altro aspetto riguardante la minore, devono essere comunicate all'altro da chi ne viene a conoscenza per primo, così come le convocazioni, le riunioni e le forme di partecipazione alla vita della figlia, cui i genitori potranno/dovranno prendere parte contestualmente.
h) le parti danno atto che laddove i tempi di permanenza come sopra descritti, non dovessero trovare attuazione, le parti rivedranno gli oneri di mantenimento così come a seguire dettagliati.
6) CONTRIBUTO AL MANTENIMENTO E SPESE STRAORDINARIE:
- Ciascun genitore contribuirà direttamente al mantenimento della figlia nei giorni di propria spettanza,
3 - si impegna a corrispondere a mensili € 10,00 titolo di Parte_1 Parte_2 contributo al mantenimento della figlia, da versarsi tramite bonifico bancario entro il 10 di ogni mese, con bonifico sul conto corrente lei lui intestato;
- le parti divideranno i costi di ogni spesa straordinaria per la figlia in misura del 50% ciascuna, individuando come tali quelle previste dal Protocollo dd. 18.5.15, cui concordano di aggiungere con la stessa ripartizione, ogni ulteriore spesa da sostenersi per lei (tra queste a titolo esplicativo ma non esaustivo quelle per il vestiario, se previamente concordate, per i centri estivi e il ricrestate, per l'abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico, le ripetizioni in caso di insufficienza scolastica o se consigliate dalla scuola, quelle per le ricariche del telefono, i tagli di capelli, i regali per i compagni di classe etc.). Le spese verranno anticipate dai genitori e compensate mensilmente previa esibizione elenco dettagliato delle stesse.
Le parti richiamano il protocollo citato anche per i limiti dei loro apporti alle varie spese per l'attività sportiva agonistica come quelle relative allo sci o al karate o ad altre attività che potranno aggiungersi negli anni, per le quali le parti contribuiranno nei limiti del citato protocollo, fatti salvi loro diversi accordi.
Le parti danno atto che in linea di principio le spese sanitarie o dentistiche della figlia saranno equamente divise tra le parti in misura del 50% ciascuna, al netto degli eventuali rimborsi della copertura mezzo dall'attuale assicurazione paterna o da altre Pt_3 assicurazioni private dei genitori.
- Fino al momento del rilascio da parte della della casa coniugale, le parti Pt_1 continueranno a convivere, dividendo le spese domestiche. continuerà a Parte_1 contribuire a dette spese con mensili 600€ (seicento/00) oltre alle spese di acqua, luce e gas nella misura di 1/3 dell'importo totale.
7) ASSEGNO UNICO: le parti concordano che l'assegno unico e/o eventuali altri futuri equipollenti per la figlia spettino a ciascuna parte in misura del 50% e di dividere in ragione dei rispetti apporti i sussidi pubblicistici eventualmente loro spettanti
8. CESSIONE IMMOBILIARE.
cede per il corrispettivo di 90.000€, importo inferiore al valore di Parte_1 mercato e che tiene conto della cessione anche della mobilia e valorizza la regolamentazione degli assetti patrimoniali delle parti offerti nell'arco della vita coniugale, ed a fronte del di lui accollo dei mutui accesi per l'acquisto della casa coniugale (come a seguire descritti e documentati, all. 12-14 al ricorso), a la proprietà Parte_2 della citata casa coniugale, sita in Località Prosecco N. 565 Comune TRIESTE (TS), che accetta, entrambi con la sottoscrizione del ricorso e della presente nota da farsi in udienza di comparizione.
A) L'immobile è così descritto:
- All'Ufficio Tavolare di Trieste (all. 3) P.T. 2314 c.t. 1 di , casetta di civile CP_1 abitazione unifamiliare civ. n. 565 di località Prosecco (Trieste) con pertinente giardino, costituita dalla p.c.n. 1023/3 di , ente urbano, giusta foglio di notifica n. CP_1
4 30798/2022 trasmesso dall'Agenzia delle Entrate, Ufficio Provinciale di Trieste – Territorio.
La proprietà di detto immobile è intavolata sub GN 3494/2012 a nome di:
[...]
nata il [...] in [...] (C.F. ) per Parte_1 C.F._1
l'intero.
- All'Agenzia del Territorio di Trieste (ufficio Catasto Fabbricati) Comune di TRIESTE (L424) (TS) (all. 4) -Sez. Urb. M Foglio 14 Particella 1023/3 Subalterno 3 Rendita: Euro 1.562,28 Zona censuaria 3, Categoria A/7a), Classe 3, Consistenza 11 vani Indirizzo: LOCALITA' PROSECCO n. 565 Piano T-1 Dati di superficie: Totale: 306 mq Totale escluse aree scoperte: 294 mq
-Sez. Urb. M Foglio 14 Particella 1023/3 Subalterno 4 Rendita: Euro 81,34 Zona censuaria 3, Categoria C/6a), Classe 14, Consistenza 21 mq Indirizzo: LOCALITA' PROSECCO n. 565 Piano T Dati di superficie: Totale: 28 mq
B) DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ
L. 52/1985 ART. 29 COMMA 1 sulla base delle vigenti disposizioni in materia Parte_4 catastale ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1-bis, della L.27/02/1985 n. 52 e s.m.i., la parte alienante dichiara che i dati di identificazione catastale, riportati al superiore punto, riguardano l'unità immobiliare in oggetto raffigurata nelle planimetrie depositate in Catasto: Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 24/05/2024, prot. n. TS0024264 per subalterno 3, Dati relativi alla planimetria: data di presentazione 02/08/2022, prot. n. TS0031874 per subalterno 4 (all. 5).
La parte alienante dichiara e la parte acquirente prende atto, che i dati catastali sopra riportati riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto della detta unità immobiliare urbana, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
C) ACCESSORI Quanto oggetto della presente cessione viene trasferito e acquistato a corpo e non a misura o a stima, nello stato di fatto e di diritto in cui l'immobile attualmente si trova, ben noto alla parte acquirente, unitamente ad ogni accessorio, accessione, pertinenza, onere e diritto inerente, servitù attive e passive se ed in quanto esistenti.
D) GARANZIE Il cedente dichiara e garantisce:
1)La piena proprietà, l'assoluta disponibilità e il pacifico possesso di quanto oggetto della presente compravendita, prestando garanzia per ogni ipotesi di evizione, spoglio, danno o molestia e vizi e fatto salvo le risultanze tavolari.
2)L'assoluta libertà dell'immobile oggetto del presente atto da ipoteche, servitù passive, privilegi anche fiscali, pesi, oneri e vincoli di qualsiasi genere, e salvo per quanto attiene alle risultanze tavolari e/o di fatto e in particolare per quanto riguarda:
5 -Pres. 26.3.2012 G.N. 3494 Intavolato il diritto di ipoteca a favore della “BANCA
– Pordenone, per Euro 396.000,00 di cui Controparte_2
Euro 264.000,00 di capitale (residuo al 23/10 171.586,94€),
-Pres. 29.3.2013 G.N. 4117 Pres. 13.12.2013 G.N. 13430 (erogazione) Intavolato il diritto
[... di ipoteca a favore della “ Controparte_3
per Euro 228.000,00 di cui Euro 152.000,00 di capitale (residuo al 23/10 CP_4
110.097,85€),
-Pres. 26.8.2016 G.N. 9183 Intavolato il diritto di ipoteca a favore della “
[...]
– Pordenone, per Euro 45.000,00 di cui Controparte_3
Euro 30.000,00 di capitale (residuo al 23/10 19.750,85€).
3)Di essere in regola con il pagamento di oneri, imposte e tasse pregressi di qualunque natura o specie, concernenti gli immobili oggetto di cessione.
E) POSSESSO La parte acquirente viene immessa nel possesso giuridico e nella materiale detenzione di quanto trasferito dalla data della sottoscrizione del presente ricorso a ogni effetto utile ed oneroso.
F) ULTERIORI DICHIARAZIONI DELLE PARTI Le parti dichiarano che il presente trasferimento ha ad oggetto una cessione di immobile ad uso abitativo e relative pertinenze poste in essere tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali e dichiarano che l'immobile è destinato ad abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al DM 2/8/1969 G.Uff. 218/1969.
G) CERTIFICAZIONE ENERGETICA In conformità all'art. 6 c. 3 D.Lgs. 19/08/2005, n. 192 - come modificato dalla L 03/08/2013, n. 90 di conversione del D.L. 04/06/2013 N. 63
- di attuazione della direttiva 2013/31/UE, la parte acquirente dà atto di aver ricevuto dalla parte cedente le informazioni e la documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici comprensiva dell'attestato di certificazione energetica dd. 15/10/2025 (all. 6) relativo all'immobile in oggetto che si allega al presente atto redatta dal p.i.
[...]
La parte alienante dichiara che il detto Attestato di certificazione energetica è Tes_1 valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
H) DICHIARAZIONI URBANISTICHE Ai sensi della normativa urbanistica-edilizia vigente (L. 47/85, L. 724/94, L. 662/96 e DPR 380/01), la parte alienante, dichiara: a) che l'edificio oggetto del presente atto è stato costruito in forza dei seguenti provvedimenti edilizi rilasciati dal Comune di Trieste:
- licenza di costruzione dd. 13/01/1969, prot. Gen. 53054, prot. Corr. 475/3-68;
- nulla osta dd. 19/01/1981, prot. Gen. 19228, prot. Corr. 475/16-68;
b) che per l'edificio medesimo il Comune di Trieste ha rilasciato il certificato di abitabilità con atto Ripartizione XIII – Urb. E Traffico, Divisione 1^, prot. Gen. n. 4984, prot. Corr. XIII/1-475/19-68 dd. 15/03/1982
6 c) che per le opere eseguite in conformità ai seguenti titoli edilizi (all. 7-11):
-Permesso di Costruire 95/147-11/2012 20/03/2013
-SCIA 95/147-18/2012 28/11/2013
-SCIA/DIA in alternativa al permesso di costruire 95/147-4/2012 16/11/2012
-Comunicazione Inizio Lavori Edilizia Libera Asseverata 280658 13/12/2023
in alternativa al permesso di costruire 100/127/17 26/09/2017, con fine lavori CP_5 in data 20/05/2024 ha fatto seguito la Segnalazione Certificata di Agibilità dd. 24/05/2024.
d) che l'immobile medesimo non ha formato oggetto dei provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 41 della L. 47/1985 sopra richiamata;
e) che comunque all'immobile compravenduto non sono state eseguite opere in assenza dei necessari provvedimenti abilitativi.
La parte acquirente prende atto delle suestese dichiarazioni a tutti i possibili effetti.
I) EFFETTI DEL TRASFERIMENTO
Il trasferimento della proprietà a tutti gli effetti utili e onerosi avverrà il giorno dell'udienza di comparizione delle parti in Tribunale in sede al presente procedimento.
J) REGIME FISCALE I trasferimenti immobiliari e mobiliari di cui al presente atto trovano la loro causa esclusivamente nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali delle parti conseguenti alla loro separazione e pertanto, godono della totale esenzione dell'imposta di bollo, di registro, di ipoteca catastale,
IN.V.IM e ogni altra imposta e tassa dovuta, ex art. 19 della L. 74/1987.
K) DETRAZIONI FISCALI Le parti danno atto che non ve ne sono e eventuali rimanenze saranno divise in parti uguali.
L) PAGAMENTO DEL PREZZO: si impegna a corrispondere a Parte_2
€ 90.000,00 quale corrispettivo per la cessione da pagarsi il giorno di Parte_1 pubblicazione della sentenza di separazione con bonifico bancario.
I) MUTUO: si accolla con decorrenza dal mese di ottobre il pagamento Parte_2 dei mutui accesi (all. 12-14, lett. D 2) per l'acquisto del citato alloggio erogati da DI CO (ex ), come sopra descritti ed individuati, liberando di Controparte_3 conseguenza l'odierna parte cedente per ogni e qualsiasi obbligazione relativa al mutuo stesso, nei confronti della Banca erogatrice e/o di ogni e qualsiasi altro soggetto che dovesse subentrarle. In particolare, i tre mutui sono intestati a nome di e Parte_1 ne è garante. Egli si impegna ad attuare la liberazione della moglie, Parte_2 estinguendoli con un prestito che gli verrà erogato da ZKB al momento del deposito della sentenza, ottenendo così la liberazione della moglie.
7 M) EFFICACIA LEGALE: L'efficacia legale di tutti gli accordi patrimoniali di cui ricorso inerenti il trasferimento della proprietà dell'immobile, nessuno escluso, è subordinata alla condizione risolutiva del perfezionamento della pratica di liberazione di Parte_1 dal suo obbligo di pagare i tre mutui sopra indicati (lett. D 2) da parte di Parte_2 nei confronti delle banche erogatrici da perfezionarsi entro il 31/12/2025 e in ogni caso ad avvenuta pubblicazione della sentenza di separazione. In assenza, di tale perfezionamento, i suddetti accordi si riterranno decaduti e pertanto privi di efficacia, rimanendo
[...]
proprietaria dell'immobile. Parte_1
9) si accolla il pagamento dei debiti al consumo lui già intestati per un Parte_2 importo totale di circa 65.500€ e come di seguito indicati:
- Prexta per circa 16.000€
- Agos per circa 43.000€
- Findomestic per circa 5.000€
- Studente felice per circa 1.500€ si accolla il pagamento dei debiti al consumo lei già intestati per un Parte_1 importo totale di circa 43.000€ come di seguito indicati:
- Agos per circa 32.000€
- Renault per circa 11.000€
10) CONTO CORRENTE COINTESTATO: le parti convengono di chiudere entro 10 giorni dalla data di emissione della sentenza di separazione il conto in comune aperto presso , ripianando l'eventuale scoperto pari ad €3.000 massimi. CP_3
11) PAGAMENTO DEL PREZZO: si impegna a corrispondere a Parte_2
€ 90.000, quale corrispettivo per la cessione, da pagarsi entro e non oltre Parte_1
6 (sei) mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione. Le parti convengono che, in caso di ritardo nel pagamento, corrisponda a una Parte_2 Parte_1 penale di € 500 (cinquecento/00) per ciascun mese di ritardo fino al terzo mese e di 1.000€ (mille/00) dal quarto mese in poi, da intendersi in misura fissa mensile, indipendentemente dal numero di giorni del mese di riferimento. Qualora non adempia al Parte_2 pagamento del prezzo entro i 12 mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione, i presenti accordi, ad eccezione della pronuncia sullo status, vengono risolti e le parti valuteranno diverse soluzioni, tra queste la vendita dell'immobile.
***
2. All'udienza del 23 ottobre 2025 fissata dal giudice delegato per la trattazione, i ricorrenti sono personalmente comparsi;
il giudice ha letto le condizioni della separazione nei termini sopra precisati e i ricorrenti le hanno sottoscritte in ogni foglio. All'esito, il giudice, preso atto della volontà delle parti di non volersi riconciliare, ha rimesso la decisione al Collegio.
IN DIRITTO
8 3.Il Collegio, sulla base della documentazione prodotta ai sensi dell'art 473 bis.51 cpc rileva che il ricorso risulta sottoscritto da entrambi i ricorrenti i quali hanno confermato in udienza di non volersi riconciliare e di aver già avviato una distinzione dei locali nella casa familiare sfruttando l'esistenza di due piani in modo che la figlia possa stare a settimane alternate presso ciascuno di loro;
ritiene che sussistano le condizioni della separazione e che le condizioni concordate, quanto ad affidamento e mantenimento della minore rispettino il diritto della figlia a un rapporto equilibrato con ciascun genitore.
Sussistono dunque i presupposti per pronunciare la loro separazione omologando le condizioni concordate.
Avendo i ricorrenti proposto ricorso cumulativo anche per la pronuncia di divorzio, con separata ordinanza verrà fissata l'udienza per la pronuncia della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio, una volta verificatesi le condizioni di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, definitivamente pronunciando così decide: pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2
omologa le condizioni concordate dagli stessi riportate in epigrafe e da ritenersi qui integralmente trascritte, ordina all'ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caporciano (AQ) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Fissa, con separata ordinanza, l'udienza per pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta verificatesi le condizioni di procedibilità della domanda ex art. 473 bis.49 c.p.c., vale a dire il passaggio in giudicato della presente sentenza e la decorrenza del termine di mesi sei.
Così deciso in Trieste, 23 ottobre 2025
Il giudice estensore La Presidente dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso dott.ssa Anna Lucia Fanelli
9