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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 18/12/2025, n. 602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 602 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3096/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG UL UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3096/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nata ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNINI MARTA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre nella ex casa coniugale di Alba, viale Masera n 52 con facoltà, per il genitore collocatario di poter prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione con riguardo ai figli, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2) I genitori - rispetto alle pregresse condizioni di separazione - concordano di aumentare il periodo di permanenza dei bambini presso il padre atteso che ed dopo oltre un anno, hanno Per_3 Per_2 accettato la separazione dei loro genitori e si sono abituati alla nuova situazione. In particolare,
e trascorreranno con il papà non più solo il giorno del fine settimana ma, sempre Per_1 Per_2 alternandosi con la madre, l'intero week end, che diventa “lungo” e con pernottamento, cioè dal venerdì alla domenica sera o – nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori – anche sino al lunedì mattina. In tale caso il padre riaccompagnerà i figli direttamente a scuola. I bambini trascorreranno inoltre col padre anche un giorno infrasettimanale: precisamente il mercoledì e sempre con pernottamento e sarà sempre il padre ad accompagnarli a scuola la mattina seguente.
Le parti infine concordano che il padre possa trascorrere con i figli anche un altro giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei bambini. Si precisa che, quando i figli staranno con il padre, egli li seguirà nei compiti a casa e ne controllerà l'esecuzione.
3) Quanto alle festività natalizie i bambini trascorreranno il giorno di Natale con entrambi i genitori e con il papà tutti i fine settimana compresi nel periodo delle vacanze natalizie, mentre gli altri giorni staranno con la mamma che è libera dal proprio lavoro di insegnante. Quanto alle festività di Pasqua
i figli trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
Quanto alle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana da stabilirsi in base alle esigenze lavorative del sig. che dovrà far sapere alla sig.ra la data entro la fine del Pt_2 Pt_1 mese di maggio;
4) In considerazione del fatto che i bambini trascorreranno con il padre molto più tempo rispetto a quanto era stato stabilito in sede di separazione, e quindi vi sarà un “mantenimento diretto” da parte del sig. , i genitori concordano che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per Pt_2 il mantenimento di e , l'importo mensile di € 350 caduno (totali € 700) da versare con Per_2 Per_1 bonifico bancario sul conto della sig.ra . Il sig. contribuirà inoltre al 50% delle spese Pt_1 Pt_2 extra-assegno che verranno sostenute per i figli minori secondo quanto stabilito nel Protocollo di
Asti sottoscritto in data 7.7.2017, cui si rimanda.
5) Il sig. inoltre acconsente, espressamente, che l'Assegno Unico Universale, destinato Parte_2 ai bisogni dei figli, sia percepito interamente dalla sig. , così come qualsiasi altra Parte_1 ulteriore, eventuale, misura di contribuzione (anche a titolo di rimborso) da parte dello Stato o di altri Enti in favore dei bambini e, più in generale, della famiglia.
6) Il sig. infine - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura Parte_2 patrimoniale ed economica tra i coniugi, conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio – assume l'obbligo di trasferire, a titolo di una tantum, alla sig. la propria quota di ½ della ex Parte_1 casa coniugale di Alba, Viale Masera n. 52, censita al NCEU del Comune di Alba al F 36 n 1416 sub
116 cat A/2 e n. 1416 sub 58 cat C/6 (doc. 6). Si precisa che, qualora antecedentemente al rogito notarile con effetti reali, dovessero intervenire variazioni nell'identificativo catastale dell'immobile sopra indicato, il trasferimento di cui sopra avrà comunque ad oggetto la sopradetta unità immobiliare, anche se diversamente censita.
7) La sig.ra sosterrà le spese di necessarie al trasferimento sopra convenuto. Pt_1
8) Le parti convengono che l'atto di trasferimento con effetti reali venga stipulato a mezzo di rogito notarile entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il termine sopraindicato potrà essere posticipato per ritardi e, più in generale, problemi di natura burocratica e amministrativa come ad es. adempimenti notarli, termini di rilascio della sentenza definitiva ecc. cioè per il compimento di adempimenti che devono necessariamente precedere la stipula del rogito.
9) Con il convenuto passaggio di proprietà della ex casa coniugale di viale Masera n 52 la sig.ra si accollerà per intero il mutuo relativo all'immobile, o ne stipulerà uno nuovo come Parte_1 unica contraente e, quindi, dal momento del trasferimento, il pagamento delle rate sarà a suo esclusivo carico.
10) Con il trasferimento di cui sopra, la sig.ra dichiara di nulla aver più a pretendere Parte_1 nei confronti di per sé, nonché di essere in grado, a seguito di detto trasferimento, di Parte_2 provvedere autonomamente all'alloggio dei figli che hanno residenza stabile e collocazione prevalente nella ex casa coniugale di viale Masera n 52. 11) L'autovettura Audi A 4, targata FF858DZ, in uso al sig. , ancora formalmente Parte_2 cointestata con , viene riconosciuta di proprietà esclusiva del sig. . La sig.ra Parte_1 Pt_2
assume l'obbligo di prestare il proprio assenso per il trasferimento dell'auto al sig Pt_1 Pt_2 che sosterrà le relative spese di volturazione (doc. 7).
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio anche per i figli;
13) I coniugi, con l'adempimento degli obblighi di natura economica sopra convenuti e che li riguardano, dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: , nata a [...] il [...] e da , nato ad [...]_1 Parte_2 il 06/06/1981, celebrato in ALBA in data 26/06/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Tribunale di Asti riunito in camera di consiglio nelle persone dei dottori:
Gian Andrea Morbelli Presidente rel.
LG UL UD
Sara Pozzetti UD ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. V.G. 3096/2025 avente per oggetto: declaratoria di cessazione effetti civili del matrimonio concordatario congiuntamente proposta da:
nata ad [...] il [...] Parte_1
e nata ad [...] il [...] Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'avv. GIOVANNINI MARTA ricorrenti con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda;
scaduto il termine per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
rilevato che le parti hanno ribadito le conclusioni congiunte.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
A seguito di ricorso congiuntamente proposto dai ricorrenti, preso atto delle disposizioni che consentono lo svolgimento delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni;
fissato all'uopo il termine;
essendo fallito il prescritto tentativo di conciliazione reso evidente dalla volontà delle parti di insistere nella pretesa nonché sentito il Pubblico Ministero che non si è opposto alla domanda, il Tribunale di Asti in composizione collegiale ha pronunciato la presente sentenza accogliendo le richieste formulate concordemente dalle parti:
“1) I figli minori e vengono affidati ad entrambi i genitori con collocazione prevalente Per_1 Per_2
e residenza presso la madre nella ex casa coniugale di Alba, viale Masera n 52 con facoltà, per il genitore collocatario di poter prendere autonomamente le decisioni di ordinaria amministrazione con riguardo ai figli, mentre le decisioni di straordinaria amministrazione verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori;
2) I genitori - rispetto alle pregresse condizioni di separazione - concordano di aumentare il periodo di permanenza dei bambini presso il padre atteso che ed dopo oltre un anno, hanno Per_3 Per_2 accettato la separazione dei loro genitori e si sono abituati alla nuova situazione. In particolare,
e trascorreranno con il papà non più solo il giorno del fine settimana ma, sempre Per_1 Per_2 alternandosi con la madre, l'intero week end, che diventa “lungo” e con pernottamento, cioè dal venerdì alla domenica sera o – nel rispetto delle esigenze scolastiche dei minori – anche sino al lunedì mattina. In tale caso il padre riaccompagnerà i figli direttamente a scuola. I bambini trascorreranno inoltre col padre anche un giorno infrasettimanale: precisamente il mercoledì e sempre con pernottamento e sarà sempre il padre ad accompagnarli a scuola la mattina seguente.
Le parti infine concordano che il padre possa trascorrere con i figli anche un altro giorno infrasettimanale da concordarsi di volta in volta con la madre e sempre nel rispetto delle esigenze scolastiche dei bambini. Si precisa che, quando i figli staranno con il padre, egli li seguirà nei compiti a casa e ne controllerà l'esecuzione.
3) Quanto alle festività natalizie i bambini trascorreranno il giorno di Natale con entrambi i genitori e con il papà tutti i fine settimana compresi nel periodo delle vacanze natalizie, mentre gli altri giorni staranno con la mamma che è libera dal proprio lavoro di insegnante. Quanto alle festività di Pasqua
i figli trascorreranno, ad anni alterni, con il padre il giorno di Pasqua e quello di Pasquetta;
Quanto alle vacanze estive i figli trascorreranno con il padre almeno una settimana da stabilirsi in base alle esigenze lavorative del sig. che dovrà far sapere alla sig.ra la data entro la fine del Pt_2 Pt_1 mese di maggio;
4) In considerazione del fatto che i bambini trascorreranno con il padre molto più tempo rispetto a quanto era stato stabilito in sede di separazione, e quindi vi sarà un “mantenimento diretto” da parte del sig. , i genitori concordano che il padre corrisponda alla madre, a titolo di contributo per Pt_2 il mantenimento di e , l'importo mensile di € 350 caduno (totali € 700) da versare con Per_2 Per_1 bonifico bancario sul conto della sig.ra . Il sig. contribuirà inoltre al 50% delle spese Pt_1 Pt_2 extra-assegno che verranno sostenute per i figli minori secondo quanto stabilito nel Protocollo di
Asti sottoscritto in data 7.7.2017, cui si rimanda.
5) Il sig. inoltre acconsente, espressamente, che l'Assegno Unico Universale, destinato Parte_2 ai bisogni dei figli, sia percepito interamente dalla sig. , così come qualsiasi altra Parte_1 ulteriore, eventuale, misura di contribuzione (anche a titolo di rimborso) da parte dello Stato o di altri Enti in favore dei bambini e, più in generale, della famiglia.
6) Il sig. infine - nell'ambito della regolamentazione dei rapporti di natura Parte_2 patrimoniale ed economica tra i coniugi, conseguenti all'intercorso rapporto di coniugio – assume l'obbligo di trasferire, a titolo di una tantum, alla sig. la propria quota di ½ della ex Parte_1 casa coniugale di Alba, Viale Masera n. 52, censita al NCEU del Comune di Alba al F 36 n 1416 sub
116 cat A/2 e n. 1416 sub 58 cat C/6 (doc. 6). Si precisa che, qualora antecedentemente al rogito notarile con effetti reali, dovessero intervenire variazioni nell'identificativo catastale dell'immobile sopra indicato, il trasferimento di cui sopra avrà comunque ad oggetto la sopradetta unità immobiliare, anche se diversamente censita.
7) La sig.ra sosterrà le spese di necessarie al trasferimento sopra convenuto. Pt_1
8) Le parti convengono che l'atto di trasferimento con effetti reali venga stipulato a mezzo di rogito notarile entro e non oltre un mese dalla pubblicazione della sentenza che pronuncerà la cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il termine sopraindicato potrà essere posticipato per ritardi e, più in generale, problemi di natura burocratica e amministrativa come ad es. adempimenti notarli, termini di rilascio della sentenza definitiva ecc. cioè per il compimento di adempimenti che devono necessariamente precedere la stipula del rogito.
9) Con il convenuto passaggio di proprietà della ex casa coniugale di viale Masera n 52 la sig.ra si accollerà per intero il mutuo relativo all'immobile, o ne stipulerà uno nuovo come Parte_1 unica contraente e, quindi, dal momento del trasferimento, il pagamento delle rate sarà a suo esclusivo carico.
10) Con il trasferimento di cui sopra, la sig.ra dichiara di nulla aver più a pretendere Parte_1 nei confronti di per sé, nonché di essere in grado, a seguito di detto trasferimento, di Parte_2 provvedere autonomamente all'alloggio dei figli che hanno residenza stabile e collocazione prevalente nella ex casa coniugale di viale Masera n 52. 11) L'autovettura Audi A 4, targata FF858DZ, in uso al sig. , ancora formalmente Parte_2 cointestata con , viene riconosciuta di proprietà esclusiva del sig. . La sig.ra Parte_1 Pt_2
assume l'obbligo di prestare il proprio assenso per il trasferimento dell'auto al sig Pt_1 Pt_2 che sosterrà le relative spese di volturazione (doc. 7).
12) I coniugi si concedono reciproca autorizzazione al rilascio e/o rinnovo di documento valido per l'espatrio anche per i figli;
13) I coniugi, con l'adempimento degli obblighi di natura economica sopra convenuti e che li riguardano, dichiarano di non avere più nulla a pretendere economicamente l'uno dall'altro.”
La domanda essendo meritevole di accoglimento, posto che:
a) la legge primo dicembre 1970, n.898, così come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n.74, prevede che, ove la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non sia ricostituibile, può proporsi domanda intesa ad ottenere la pronuncia di divorzio, qualora fra i coniugi stessi sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e lo stato di separazione si protragga ininterrottamente per il tempo di legge, presupposti che nel caso di specie sicuramente ricorrono, come si evince dalla documentazione esibita, dalle concordi dichiarazioni delle parti e dalla diversa residenza anagrafica di ciascuno dei coniugi;
b) appare, pertanto, certo che lo stato di separazione perduri per il tempo necessario per legge e che proprio per la perdurante separazione sia ad oggi impossibile la ricostruzione di una qualsiasi forma di convivenza materiale o morale fra le parti;
c) il Pubblico Ministero non si è opposto alla domanda;
d) le condizioni dalle parti inserite nelle conclusioni concordi risultano congrue, conformi a legge e pienamente recepibili in questa sede.
La natura del processo e la formulazione di conclusioni congiunte escludono la necessità di una pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Asti in composizione collegiale
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da: , nata a [...] il [...] e da , nato ad [...]_1 Parte_2 il 06/06/1981, celebrato in ALBA in data 26/06/2005, trascritto nei registri degli atti dello Stato Civile dello stesso Comune al n. 21, Parte II, Serie A, Anno 2005, alle condizioni tutte di cui alle congiunte conclusioni delle parti, qui richiamate.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di provvedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Asti, in data 03/12/2025
Il presidente est.
(dott. Gian Andrea Morbelli)
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.