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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 14/03/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1356/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale ordinario di Spoleto riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisabetta Massini Presidente Rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 1356/2024 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data 25.07.2024
DA
(C.F. nata a [...] il [...] e residente in [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. GEMMA Paola ed elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, in Perugia, Via
Baglioni n. 10, presso il Difensore;
e pagina 1 di 6
75, rappresentato e difeso dall'Avv. ACCICA Domenico ed elettivamente domiciliato, giusta procura in atti, in
Perugia, Via Pico della Mirandola n. 44, presso il Difensore;
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Todi in data 30.09.2006 (atto n. 75, parte
II, Serie A, anno 2006), separati con decreto di omologa del Tribunale di Spoleto del 24.10.2009, pubblicato il 26.10.2009; con i seguenti figli: , nato a [...] il [...], maggiorenne ma non Persona_1
economicamente autosufficiente e , nato a [...] il [...] e Persona_2 Persona_3
nato a [...] il [...], entrambi minorenni;
[...]
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis.51 cpc personalmente sottoscritto e depositato in data
25.07.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
“1. i coniugi continueranno a vivere separati, fermo l'obbligo del reciproco rispetto;
2. i coniugi si impegnano a comunicarsi eventuali cambi di residenza o domicilio e recapiti telefonici;
Per Per_ 3. i figli e , manterranno la propria residenza presso la casa familiare unitamente al padre;
Per_3
4. i figli minori saranno collocati presso il padre, ma in regime di affido condiviso con la madre;
5. il sig. quale genitore convivente con i figli minori, si impegna a coinvolgere la sig.ra in tutto CP_1 Parte_1
ciò che concerne la crescita, l'educazione, la formazione e lo stato di salute dei figli;
6. il figlio minore trascorrerà con la madre 3 giorni a settimana, dal venerdì alla domenica, con fine Per_3
settimana alternati (ovvero almeno due fine settimana al mese), fatta salva la possibilità di regolamentare in modo flessibile il diritto di visita, compatibilmente e nel pieno rispetto degli impegni lavorativi e/o scolastici e previo accordo tra i genitori;
Per_ 7. il figlio minore trascorrerà con la madre, a settimane alterne, la domenica dalle ore 11,00 alle ore 19 con onere a carico della sig.ra di andare a prendere il figlio per poi riaccompagnarlo presso l'abitazione Parte_1
paterna;
pagina 2 di 6 8. con riferimento alle festività natalizie i figli minori trascorreranno la Vigilia di Natale con la sig.ra il Parte_1 giorno di Natale con il sig. mentre i giorni di Santo Stefano e dell'Epifania i figli minori li trascorreranno CP_1 ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore;
9. i genitori concorderanno di comune accordo quando i minori potranno pernottare presso l'abitazione materna, fatta salva la possibilità di modulare gradualmente e secondo le esigenze dei minori stessi;
10. con riferimento alle festività pasquali i figli trascorreranno il giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo alternativamente con ogni genitore, e cioè un anno con il padre e l'anno successivo con la madre, e così via come avvenuto in questi anni;
11. i figli trascorreranno ad anni alterni con l'uno o l'altro genitore le seguenti festività: 25 aprile, I° maggio, 2 giugno, I° novembre, 8 dicembre dalle ore 11,00 alle ore 19,00;
12. i figli trascorreranno i giorni del compleanno di ciascun genitore con lo stesso, mentre nel giorno del compleanno dei figli, i genitori lo passeranno insieme a loro;
qualora questo non fosse possibile trascorreranno con la madre il pomeriggio dalle 16,00 alle 19.30;
13. con riferimento alle ferie estive la Sig.ra otrà trascorrere 10 giorni, anche non consecutivi, con i figli, Parte_1
comunicando almeno un mese prima al sig. le modalità di svolgimento di detto periodo;
CP_1
14. eventuali vacanze e/o spostamenti all'estero con i figli di età minore, dovranno essere condivisi anticipatamente dai genitori. Sin da ora le parti si danno reciproco assenso per l'espatrio e per il rilascio dei documenti necessari, anche dei figli minori;
15.
considerato che
due figli sono minorenni, e non sono economicamente autosufficienti e uno maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, i coniugi nell'ambito della sistemazione e riorganizzazione degli assetti patrimoniali familiari, stabiliscono che per quanto attiene alle spese di mantenimento ordinarie, il sig. CP_1
provvederà al versamento mensile a titolo di assegno divorzile la somma di € 1.200,00 mensili per nove anni decorrenti dalla udienza di divorzio;
16. il sig. si impegna al pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per le esigenze CP_1
dei figli, previo accordo, sino alla concorrenza del 100%. Le parti dichiarano di aderire ai fini della definizione di spese straordinarie al Protocollo d'Intesa sottoscritto dall'Intestato Tribunale in data 26.05.2016, previa esibizione delle ricevute di spesa;
pagina 3 di 6 17. gli importi di cui al punto 12 verranno corrisposti dal sig. a partire dall'udienza divorzile entro il giorno CP_1
15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della sig.ra ll'iban che verrà comunicato Parte_1
a mezzo mail. Tali importi saranno rivalutabili annualmente, come per legge, secondo gli indici Istat;
18. I genitori si danno reciproco assenso all'espatrio temporaneo, autorizzandosi reciprocamente sin d'ora, il rilascio e/o rinnovo dei necessari documenti (passaporto e carta d'identità) anche con riferimento ai figli di età minore e, per accordo fra i genitori, i documenti degli stessi rimarranno in possesso del padre, quale genitore collocatario prevalente e consegnati alla madre in caso di sua richiesta.
19. Il sig. si impegna a corrispondere alla Sig.ra a titolo di assegno divorzile la somma di € CP_1 Parte_1
20.000, con assegno circolare, alla udienza di comparizione delle parti o al deposito di note di udienza, nonché ad estinguere ogni posizione debitoria gravante sulla stessa Sig.ra riconducibile all'attività di impresa e Parte_1
maturata sino alla cessione delle quote societarie da parte della Sig.ra incluse le rate Equitalia relative Parte_1
alla rateizzazione in corso, sempre all'udienza di comparizione delle parti o al deposito di note d'udienza;
20. i coniugi dichiarano di aver regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali pregressi così come le questioni legate al mantenimento dei figli e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altro per qualsiasi titolo e/o ragione comunque connessi e/o discendenti dal rapporto di coniugio, salvo quanto previsto nel presente ricorso, con compensazione delle spese legali e si esonerano reciprocamente dal deposito di: copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni;
copia degli estratti dei conti correnti e dei rapporti finanziari degli ultimi 3 anni;
documentazione attestante la titolarità di diritti reali su beni immobili e mobili registrati, nonché di quote societarie.
21. Le parti si impegnano a serbarsi reciproco rispetto e a non porre in essere comportamenti tesi a sminuire il valore o l'immagine dell'altro genitore nei confronti dei figli.
22. i genitori richiamano l'art. 473 bis.5 ultimo comma c.p.c., non ritengono necessario l'ascolto dei minori;
23. spese legali compensate tra le parti”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art. 473 bis.51 cpc.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate nel ricorso introduttivo chiedendone l'integrale accoglimento.
pagina 4 di 6 Con ordinanza del 24.10.2024 il G.I. ha richiesto alle Parti chiarimenti in ordine al punto 15 delle condizioni sopra richiamate e, con successive note del 22.11.2024, le Parti hanno concordemente precisato che:
“l'art. 15) del ricorso viene, così riformulato, per maggior precisione:
art. 15 a) considerato che due figli sono minorenni, e non sono economicamente autosufficienti e uno maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, i coniugi nell'ambito della sistemazione e riorganizzazione degli assetti patrimoniali familiari, anche in funzione delle rispettive capacità reddituali e patrimoniali, stabiliscono che le spese di mantenimento ordinario dei tre figli sono interamente a carico del Sig. il quale verserà la somma di € CP_1
300,00 mensili alla Sig. ra Parte_1
art. 15 b) il Sig. provvederà al versamento in favore della Sig. ra della somma mensile, a titolo CP_1 Parte_1 di assegno divorzile, di € 900,00 per nove anni decorrenti dalla sentenza di divorzio.
I ricorrenti precisano che le capacità patrimoniali e reddituali del Sig. sono sensibilmente maggiori CP_1
rispetto a quelle della Sig. ra e che, quindi, il Sig. nulla pretende dalla Sig. ra per il Parte_1 CP_1 Parte_1
mantenimento ordinario dei figli”.
Degli atti del procedimento è stata data comunicazione al PM ex art. 70 e 71 cpc, il quale ha espresso parere favorevole in data 8.08.2024.
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostruita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze, come da ultimo precisate con note del 22.11.2024.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis.4 cpc) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Allo stesso modo, il Tribunale rileva che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e possono, pertanto, essere recepite.
pagina 5 di 6 Quanto alle spese di lite, si intendono compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, definitivamente pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da Parte_1
e , così provvede:
[...] Controparte_1
- DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto da e Parte_1 CP_1
in Todi in data 30.09.2006, trascritto nei Registri degli atti di Matrimonio dell'Ufficio
[...]
dello Stato civile del Comune di Todi al n. 75, parte II, Serie A, anno 2006;
- OMOLOGA le condizioni di divorzio inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- Prende atto elle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le Parti;
- DICHIARA le spese integralmente compensate;
- Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Todi perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Spoleto, il 12.02.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Elisabetta Massini
pagina 6 di 6