Articolo 100 della Legge 30 aprile 1980, n. 149
Articolo 99Articolo 101
Versione
15 maggio 1980
Art. 100.
Le somme da iscrivere negli stati di previsione della spesa delle singole Amministrazioni in dipendenza di speciali disposizioni legislative, ancorche' facenti riferimento anche agli esercizi finanziari 1979-80 e 1980-81, restano stabilite, per l'anno finanziario 1980, nell'importo degli stanziamenti autorizzati con gli stati di previsione medesimi.
Entrata in vigore il 15 maggio 1980