TRIB
Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 07/05/2025, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10415/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Oliva, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, alla via F. Saporito, n. 58
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Martino, presso il cui Controparte_1
studio elett.mente domicilia in Aversa, al viale Europa, n. 314b
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 31.3.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e la causa era rimessa in decisione al
Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti, all'udienza del 31.3.2025, hanno raggiunto un accordo che non prevede l'adozione di alcun provvedimento accessorio.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata ad [...], il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, il 6.1.1974);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2007), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10415/2024 R.G. avente ad oggetto: “separazione giudiziale”
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Alfonso Oliva, presso il cui studio elett.mente Parte_1
domicilia in Aversa, alla via F. Saporito, n. 58
RICORRENTE
rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Martino, presso il cui Controparte_1
studio elett.mente domicilia in Aversa, al viale Europa, n. 314b
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 18.12.2024, parte ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione dal coniuge, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta, a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la separazione dalla coniuge alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 31.3.2025 i coniugi raggiungevano un accordo e la causa era rimessa in decisione al
Collegio.
Il Pubblico Ministero esprimeva parere favorevole.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Le parti, all'udienza del 31.3.2025, hanno raggiunto un accordo che non prevede l'adozione di alcun provvedimento accessorio.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c., la separazione personale tra i coniugi
(nata ad [...], il [...]) e (nato a Parte_1 Controparte_1
Santa Maria Capua Vetere, il 6.1.1974);
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Aversa (atto n. 22, parte II, serie A, anno 2007), per gli adempimenti di rito;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 6.5.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro