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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 17/04/2025, n. 1938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1938 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 22849/2024 R.G.
Oggi 17/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. DEPIERI NICOLETTA per parte attrice;
è presente il legale rappresentante di l'Avv. CORVI FEDERICA per parte convenuta Controparte_1
Si dà atto dell'assenza ingiustificata del legale rappresentante di parte convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 22849/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 22849/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEPIERI NICOLETTA Controparte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TATARELLA LORENZO, CP_2 P.IVA_2
RISPOLI RAFFAELE e CORVI FEDERICA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.
1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il 30/09/2024 in quanto nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
Nel Merito, in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso diritto di
[...]
al pagamento della propria fattura FVB24-50021 del 19/04/2024 e per l'effetto revocare il CP_2
decreto ingiuntivo n. 1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il
30/09/2024 in quanto nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
In via subordinata: accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto a per le CP_2 pagina 2 di 7 ragioni tutte esposte da conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo N. Controparte_1
1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il 30/09/2024.
In entrambi i casi, nella denegata ipotesi in cui in cui venisse provato un eventuale credito di verso compensare le domande, ove possibile, fino a concorrenza CP_2 Controparte_1
delle avverse obbligazioni.
In via riconvenzionale: condannare al risarcimento del danno derivante dalla CP_2
mancata prestazione oggetto del contratto 1988 del 27/03/2024, da liquidarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio stimando un valore di euro 50.000, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto, anche in via equitativa, in ogni caso nel limite del valore dichiarato della controversia.
In ogni caso: condannare al pagamento delle spese e dei compensi, oltre al CP_2
rimborso forfettario spese generali, I.V.A, c.p.a ed accessori tutti di legge. per parte convenuta
“Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate da Controparte_1
Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria da e, per CP_2
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”
FATTO e DIRITTO
In data 30/09/2024 ha notificato a il decreto ingiuntivo N. CP_2 Controparte_1
1751/2024 – R.G. N. 15662/2024, reso in data 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia, che aveva condannato la predetta al pagamento di € 40.000,00 oltre accessori e spese, quale CP_1
corrispettivo per un intervento di ripristino su un macchinario industriale.
In data 08/11/2024 ha notificato atto di citazione in opposizione al suddetto decreto CP_1
ingiuntivo, chiedendo al Tribunale di Venezia: di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a;
di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare al CP_1 CP_2 CP_2
pagamento, in via riconvenzionale, della somma di € 50.000,00.
si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del titolo monitorio ed il rigetto della CP_2 pagina 3 di 7 domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione va accolta, per i seguenti motivi.
Non è contestato il titolo azionato da Nello specifico, risulta che in CP_2 CP_1
ragione di una commessa ottenuta dalla società indiana Controparte_3
4, stipulò con il contratto dd. 22/04/2022 N. 2313 (cfr. doc. 2 convenuta), per la
[...] CP_2
realizzazione di un “Sistema di saldatura connettori su beams (220100025)”, di cui al capitolato tecnico CT22010002510.DOC Rev.0.
In seguito, e si accordarono per un intervento di assistenza tecnica sul sistema CP_1 CP_2
di saldatura presso il cliente finale indiano. quindi, emise l'ordine di acquisto N. CP_1
1988 dd. 27/03/2024 (cfr. doc. 4 convenuta), con il quale si impegnò: a) a risolvere il CP_2
problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 mm;
b) a fornire i componenti da integrare nell'impianto di saldatura;
c) a fornire assistenza al personale durante CP_1
l'intervento presso il cliente indiano, anche con consegna della documentazione tecnica necessaria;
d) a contattare la società UNITEC per l'assistenza Software. Il corrispettivo venne pattuito in € 40.000,00 da pagarsi subordinatamente all'esito positivo del collaudo dell'impianto presso il cliente finale indiano.
Tanto precisato quanto al titolo azionato, si osserva che a fronte dell'eccezione di CP_2
inadempimento sollevata da non ha fornito la prova dell'adempimento e, Controparte_1
pertanto, non ha diritto a conseguire il corrispettivo pattuito.
Invero, la convenuta – ingiungente non ha depositato documentazione idonea a suffragare l'adempimento, né documentazione proveniente da in cui quest'ultima Controparte_1
riconoscesse di aver ricevuto la prestazione. Si aggiunge, a tale riguardo, che la fattura commerciale costituisce dichiarazione proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene e, pertanto, non costituisce prova a favore dell'ingiungente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Risultano, poi, inammissibili le istanze di prova testimoniale dedotte dalla convenuta. In particolare, il cap. 1) “Vero che a emesso nei confronti di Controparte_1 CP_2
l'Ordine di acquisto nr.
1.988 avente ad oggetto un “intervento di assistenza tecnica presso pagina 4 di 7 nostro cliente finale indiano (riferimento vostra commessa 951 e nostro ordine 2313 del 22-04-
2022” come da documento 2 allegato al fascicolo monitorio che si rammostra teste?” è documentale e pacifico;
il cap. 2) “Vero che avrebbe dovuto eseguire limitati interventi CP_2
da remoto?” è valutativo del contenuto degli accordi;
il cap. 3 “Vero che il cliente finale ha effettuato operazioni non consone e mai autorizzate sul macchinario oggetto dell'intervento di cui all'ordine di acquisto prodotto sub doc. 2?” è generico e valutativo;
il cap. 4 “Vero che tali interventi hanno causato la manomissione della linea del macchinario?” è generico e valutativo;
il cap. 5) “Vero che per effetto di tali operazioni gli interventi di assistenza che ha CP_2
dovuto eseguire sono aumentati?” è generico e valutativo;
il cap. 6 “Vero che , andando CP_2
oltre quanto concordato, si è resa disponibile a supportare la società cliente dell'attrice in opposizione prestando assistenza?” è generico;
il cap. 7) “Vero che, durante gli interventi svolti da mai ha sollevato contestazioni in merito all'attività CP_2 Controparte_1
svolta?” è generico negativo;
il cap. 8) “Vero che a fronte dell'attività svolta, a CP_2
emesso nei confronti di la fattura nr. FVB24-50021 del 19.04.2024 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 40.000,00 come da doc 3 allegato al fascicolo monitorio che si rammostra al teste?” è documentale.
Poiché, dunque, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, il decreto CP_2
ingiuntivo va revocato e va accertato che nulla deve alla convenuta in forza dei Controparte_1
titoli azionati in giudizio.
La domanda riconvenzionale formulata da va rigettata. Controparte_1
In proposito, si evidenzia che risultano inammissibili le deduzioni di prova testimoniale di parte attrice, in quanto il cap. 1) “Vero che alla data odierna deve ancora risolvere il CP_2
problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 mm di cui all'intervento di assistenza tecnica oggetto dell'ordine di acquisto n. 1988 del 27/03/2024” concerne l'allegazione dell'inadempimento della convenuta ed è superfluo;
i cap. 2) “Vero che per risolvere il problema relativo alla produttività sui profili di spessore sottile 1 e 1.2 mm di cui all'intervento di assistenza tecnica oggetto dell'ordine acquisto n. 1988 del 27/03/2024 sono necessari interventi progettuali/funzionali e costruttivi”, 3) “Vero che a fronte della completa inerzia di rispetto al problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 CP_2 pagina 5 di 7 mm, ha dovuto eseguire i seguenti interventi tecnici suppletivi:
3.1 Commessa Controparte_1
n. 240300029; 3.2 Commessa n. 240200074; 3.3 Commessa n. 240200205; 3.4 Commessa n.
240200252, come specificato nei doc.ti 12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”,
4) “Vero che la commessa n. 240300029 di cui alla circostanza capitolata al punto 3.1 riguarda interventi resi:
4.1 dal 12 al 19/3/2024 da parte di tecnici dell'agente Pradmann Engineering Con Pvt. ;
4.2 dal 04 al 18/4/2024 da parte del tecnico della , ;
4.3 dal CP_1 Persona_1
Con 24 al 26/5/2024 da parte di tecnici dell'agente Pradmann Engineering Pvt. ;
4.4 dal 04 al
10/6/2024 da parte di tecnici della ( ing. ), CP_1 Persona_1 Persona_2
Con dell'agente Pradmann Engineering Pvt. e del sig. Marco Merlin, come specificato nei doc.ti
12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”, 5) “Vero che per le commesse di cui alla circostanza capitolata sub 3, affrontò costi per un totale di 46.664 euro come di CP_1
seguito specificato:
5.1 Commessa n. 240300029 di euro 41.317,15; 5.2 Commessa n.
240200074 di euro 2.967,62; 5.3 Commessa n. 240200205 di euro 373,69; 5.4 Commessa n.
240200252 di euro 2.005,82 e di cui ai doc.ti 12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”, hanno natura valutativa;
il cap. 6) “Vero che alla data odierna il collaudo presso il cliente indiano risulta ancora da eseguire con esito positivo” Controparte_3 concerne l'allegazione dell'inadempimento della convenuta ed è superfluo.
Del resto, non vi è stata una puntuale allegazione, nei termini di rito, del danno che CP_1
avrebbe subìto, in quanto la domanda riconvenzionale è stata formulata con mero rimando ai documenti elencati nell'atto di citazione in opposizione, che riguarderebbero le commesse affidate da per ovviare all'inadempimento di , senza che vi sia stata una Controparte_1 CP_2
puntuale prospettazione dei fatti costitutivi dell'asserito diritto al risarcimento del danno. In questo contesto, una eventuale CTU rivestirebbe natura del tutto esplorativa e non potrebbe sopperire alla stessa genericità della allegazione attorea.
Si compensano le spese di lite, stante la reciproca soccombenza conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide: pagina 6 di 7 - REVOCA il decreto ingiuntivo N. 1751/2024 – R.G. N. 15662/2024
- ACCERTA che parte attrice nulla deve a parte convenuta Controparte_1 [...]
in forza dei titoli dedotti in giudizio CP_2
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA N. 22849/2024 R.G.
Oggi 17/04/2025 innanzi al dott. Gianluca Brol sono comparsi, nelle forme ex art. 127-bis c.p.c., l'Avv. DEPIERI NICOLETTA per parte attrice;
è presente il legale rappresentante di l'Avv. CORVI FEDERICA per parte convenuta Controparte_1
Si dà atto dell'assenza ingiustificata del legale rappresentante di parte convenuta.
Le parti si richiamano ai propri atti contestando quanto ex adverso dedotto.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed alla discussione.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa come in atti.
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
Prima CIVILE
R.G. 22849/2024
Il Tribunale ordinario di Venezia, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Gianluca Brol ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 22849/2024 R.G. promossa da
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. DEPIERI NICOLETTA Controparte_1 P.IVA_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio degli Avv.ti TATARELLA LORENZO, CP_2 P.IVA_2
RISPOLI RAFFAELE e CORVI FEDERICA
CONVENUTO
OGGETTO: Vendita di cose mobili sulle seguenti conclusioni per parte attrice
“Accertare e dichiarare l'inesigibilità del credito e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo N.
1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il 30/09/2024 in quanto nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
Nel Merito, in via principale: accertare e dichiarare l'insussistenza del preteso diritto di
[...]
al pagamento della propria fattura FVB24-50021 del 19/04/2024 e per l'effetto revocare il CP_2
decreto ingiuntivo n. 1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il
30/09/2024 in quanto nullo e/o inefficace e/o illegittimo.
In via subordinata: accertare e dichiarare che in ogni caso nulla è dovuto a per le CP_2 pagina 2 di 7 ragioni tutte esposte da conseguentemente, revocare il decreto ingiuntivo N. Controparte_1
1751/2024 emesso il 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia e notificato il 30/09/2024.
In entrambi i casi, nella denegata ipotesi in cui in cui venisse provato un eventuale credito di verso compensare le domande, ove possibile, fino a concorrenza CP_2 Controparte_1
delle avverse obbligazioni.
In via riconvenzionale: condannare al risarcimento del danno derivante dalla CP_2
mancata prestazione oggetto del contratto 1988 del 27/03/2024, da liquidarsi mediante consulenza tecnica d'ufficio stimando un valore di euro 50.000, ovvero nel diverso importo che dovesse risultare dovuto, anche in via equitativa, in ogni caso nel limite del valore dichiarato della controversia.
In ogni caso: condannare al pagamento delle spese e dei compensi, oltre al CP_2
rimborso forfettario spese generali, I.V.A, c.p.a ed accessori tutti di legge. per parte convenuta
“Accertare e dichiarare l'infondatezza in fatto e in diritto dell'opposizione e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ivi formulate da Controparte_1
Accertare e dichiarare la fondatezza del credito azionato in via monitoria da e, per CP_2
l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto nonché condannare l'opponente al pagamento delle somme di cui al decreto ingiuntivo opposto ovvero della diversa somma ritenuta di giustizia, il tutto oltre interessi fino all'effettivo soddisfo”
FATTO e DIRITTO
In data 30/09/2024 ha notificato a il decreto ingiuntivo N. CP_2 Controparte_1
1751/2024 – R.G. N. 15662/2024, reso in data 27/09/2024 dal Tribunale di Venezia, che aveva condannato la predetta al pagamento di € 40.000,00 oltre accessori e spese, quale CP_1
corrispettivo per un intervento di ripristino su un macchinario industriale.
In data 08/11/2024 ha notificato atto di citazione in opposizione al suddetto decreto CP_1
ingiuntivo, chiedendo al Tribunale di Venezia: di accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a;
di revocare il decreto ingiuntivo opposto;
di condannare al CP_1 CP_2 CP_2
pagamento, in via riconvenzionale, della somma di € 50.000,00.
si è costituita in giudizio chiedendo la conferma del titolo monitorio ed il rigetto della CP_2 pagina 3 di 7 domanda riconvenzionale.
***
L'opposizione va accolta, per i seguenti motivi.
Non è contestato il titolo azionato da Nello specifico, risulta che in CP_2 CP_1
ragione di una commessa ottenuta dalla società indiana Controparte_3
4, stipulò con il contratto dd. 22/04/2022 N. 2313 (cfr. doc. 2 convenuta), per la
[...] CP_2
realizzazione di un “Sistema di saldatura connettori su beams (220100025)”, di cui al capitolato tecnico CT22010002510.DOC Rev.0.
In seguito, e si accordarono per un intervento di assistenza tecnica sul sistema CP_1 CP_2
di saldatura presso il cliente finale indiano. quindi, emise l'ordine di acquisto N. CP_1
1988 dd. 27/03/2024 (cfr. doc. 4 convenuta), con il quale si impegnò: a) a risolvere il CP_2
problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 mm;
b) a fornire i componenti da integrare nell'impianto di saldatura;
c) a fornire assistenza al personale durante CP_1
l'intervento presso il cliente indiano, anche con consegna della documentazione tecnica necessaria;
d) a contattare la società UNITEC per l'assistenza Software. Il corrispettivo venne pattuito in € 40.000,00 da pagarsi subordinatamente all'esito positivo del collaudo dell'impianto presso il cliente finale indiano.
Tanto precisato quanto al titolo azionato, si osserva che a fronte dell'eccezione di CP_2
inadempimento sollevata da non ha fornito la prova dell'adempimento e, Controparte_1
pertanto, non ha diritto a conseguire il corrispettivo pattuito.
Invero, la convenuta – ingiungente non ha depositato documentazione idonea a suffragare l'adempimento, né documentazione proveniente da in cui quest'ultima Controparte_1
riconoscesse di aver ricevuto la prestazione. Si aggiunge, a tale riguardo, che la fattura commerciale costituisce dichiarazione proveniente dalla stessa parte che intende avvalersene e, pertanto, non costituisce prova a favore dell'ingiungente nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
Risultano, poi, inammissibili le istanze di prova testimoniale dedotte dalla convenuta. In particolare, il cap. 1) “Vero che a emesso nei confronti di Controparte_1 CP_2
l'Ordine di acquisto nr.
1.988 avente ad oggetto un “intervento di assistenza tecnica presso pagina 4 di 7 nostro cliente finale indiano (riferimento vostra commessa 951 e nostro ordine 2313 del 22-04-
2022” come da documento 2 allegato al fascicolo monitorio che si rammostra teste?” è documentale e pacifico;
il cap. 2) “Vero che avrebbe dovuto eseguire limitati interventi CP_2
da remoto?” è valutativo del contenuto degli accordi;
il cap. 3 “Vero che il cliente finale ha effettuato operazioni non consone e mai autorizzate sul macchinario oggetto dell'intervento di cui all'ordine di acquisto prodotto sub doc. 2?” è generico e valutativo;
il cap. 4 “Vero che tali interventi hanno causato la manomissione della linea del macchinario?” è generico e valutativo;
il cap. 5) “Vero che per effetto di tali operazioni gli interventi di assistenza che ha CP_2
dovuto eseguire sono aumentati?” è generico e valutativo;
il cap. 6 “Vero che , andando CP_2
oltre quanto concordato, si è resa disponibile a supportare la società cliente dell'attrice in opposizione prestando assistenza?” è generico;
il cap. 7) “Vero che, durante gli interventi svolti da mai ha sollevato contestazioni in merito all'attività CP_2 Controparte_1
svolta?” è generico negativo;
il cap. 8) “Vero che a fronte dell'attività svolta, a CP_2
emesso nei confronti di la fattura nr. FVB24-50021 del 19.04.2024 Controparte_1 dell'importo complessivo di € 40.000,00 come da doc 3 allegato al fascicolo monitorio che si rammostra al teste?” è documentale.
Poiché, dunque, non ha assolto all'onere probatorio su di essa gravante, il decreto CP_2
ingiuntivo va revocato e va accertato che nulla deve alla convenuta in forza dei Controparte_1
titoli azionati in giudizio.
La domanda riconvenzionale formulata da va rigettata. Controparte_1
In proposito, si evidenzia che risultano inammissibili le deduzioni di prova testimoniale di parte attrice, in quanto il cap. 1) “Vero che alla data odierna deve ancora risolvere il CP_2
problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 mm di cui all'intervento di assistenza tecnica oggetto dell'ordine di acquisto n. 1988 del 27/03/2024” concerne l'allegazione dell'inadempimento della convenuta ed è superfluo;
i cap. 2) “Vero che per risolvere il problema relativo alla produttività sui profili di spessore sottile 1 e 1.2 mm di cui all'intervento di assistenza tecnica oggetto dell'ordine acquisto n. 1988 del 27/03/2024 sono necessari interventi progettuali/funzionali e costruttivi”, 3) “Vero che a fronte della completa inerzia di rispetto al problema della produttività sui profili di spessore 1,0 e 1,2 CP_2 pagina 5 di 7 mm, ha dovuto eseguire i seguenti interventi tecnici suppletivi:
3.1 Commessa Controparte_1
n. 240300029; 3.2 Commessa n. 240200074; 3.3 Commessa n. 240200205; 3.4 Commessa n.
240200252, come specificato nei doc.ti 12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”,
4) “Vero che la commessa n. 240300029 di cui alla circostanza capitolata al punto 3.1 riguarda interventi resi:
4.1 dal 12 al 19/3/2024 da parte di tecnici dell'agente Pradmann Engineering Con Pvt. ;
4.2 dal 04 al 18/4/2024 da parte del tecnico della , ;
4.3 dal CP_1 Persona_1
Con 24 al 26/5/2024 da parte di tecnici dell'agente Pradmann Engineering Pvt. ;
4.4 dal 04 al
10/6/2024 da parte di tecnici della ( ing. ), CP_1 Persona_1 Persona_2
Con dell'agente Pradmann Engineering Pvt. e del sig. Marco Merlin, come specificato nei doc.ti
12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”, 5) “Vero che per le commesse di cui alla circostanza capitolata sub 3, affrontò costi per un totale di 46.664 euro come di CP_1
seguito specificato:
5.1 Commessa n. 240300029 di euro 41.317,15; 5.2 Commessa n.
240200074 di euro 2.967,62; 5.3 Commessa n. 240200205 di euro 373,69; 5.4 Commessa n.
240200252 di euro 2.005,82 e di cui ai doc.ti 12 e 12bis che si esibiscono al teste per la conferma”, hanno natura valutativa;
il cap. 6) “Vero che alla data odierna il collaudo presso il cliente indiano risulta ancora da eseguire con esito positivo” Controparte_3 concerne l'allegazione dell'inadempimento della convenuta ed è superfluo.
Del resto, non vi è stata una puntuale allegazione, nei termini di rito, del danno che CP_1
avrebbe subìto, in quanto la domanda riconvenzionale è stata formulata con mero rimando ai documenti elencati nell'atto di citazione in opposizione, che riguarderebbero le commesse affidate da per ovviare all'inadempimento di , senza che vi sia stata una Controparte_1 CP_2
puntuale prospettazione dei fatti costitutivi dell'asserito diritto al risarcimento del danno. In questo contesto, una eventuale CTU rivestirebbe natura del tutto esplorativa e non potrebbe sopperire alla stessa genericità della allegazione attorea.
Si compensano le spese di lite, stante la reciproca soccombenza conseguente al rigetto della domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, così decide: pagina 6 di 7 - REVOCA il decreto ingiuntivo N. 1751/2024 – R.G. N. 15662/2024
- ACCERTA che parte attrice nulla deve a parte convenuta Controparte_1 [...]
in forza dei titoli dedotti in giudizio CP_2
- COMPENSA le spese di lite
Venezia, così deciso il 17/04/2025
Il Giudice
dr. Gianluca Brol
pagina 7 di 7