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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 31/01/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di ET ,sezione civile, composta dai signori
Dr.Roberto Rezzonico Presidente
Dr.Emanuele De Gregorio Consigliere
Dr. Giovanna Sanfilippo Giudice Ausiliario relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.199/2020 RGCA
Promossa da
, nata a [...] Parte_1
24/07/1964, c.f.: rappresentata e C.F._1 difesa dall'Avv. Paola Lunetta per procura in calce all'atto di appello
Appellante
Contro
.I. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv.
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Massimo Dell'Utri per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione introduttiva del giudizio
Appellata
Conclusioni delle parti
Per l'Appellante: Piaccia alla Corte d'appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, ritenere e dichiarare che la qualificazione delle somme spettanti alla signora di
[...]
a titolo di danno non patrimoniale non Parte_1 vada effettuata alla luce dei criteri dettati ex articolo 139 del codice delle assicurazioni private ma in base ai criteri dettati dalle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, in subordine dalle analoghe tabelle ordinariamente utilizzate da codesto
Collegio e per l'effetto ritenere e dichiarare che il danno non patrimoniale patito dall'attrice ammonta a complessivi
€.19.066,00 o quella maggiore o minore cifra ritenuta dovuta giusta ed equa in considerazione delle tabelle applicate;
in accoglimento del secondo motivo di appello, ritenere dichiarare dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme riconosciute come dovute in accoglimento del primo motivo, o comunque liquidate in sentenza a titolo di danno non patrimoniale, da calcolare in ossequio ai principi e criteri di legge enunciati.
Con vittoria di spese.
Per l'appellata: dichiarare inammissibile l'atto di appello ex art. 348 bis c.p.c.; nel merito rigettare i motivi di appello perché infondati in fatto e diritto oltreché carenti di prova con ogni conseguenziale statuizione ivi compresa la conferma della sentenza di primo grado. Con vittoria di spese.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
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L'odierna appellante, con Parte_1 atto di citazione ritualmente notificato, evocò in giudizio la avanti il tribunale di ET e Controparte_1 premettendo che in data 14 gennaio 2016, alle ore 18.15 si trovava a all'interno dei locali del supermercato di CP_1 via S. Averna n.29, allorché “transitava nel corridoio adiacente al reparto dei vini e cadde per terra a causa della presenza nel pavimento -di colore chiaro- di una buca, non transennata né segnalata, nella quale mancavano i mattoni”. A causa della caduta riportò “ trauma contusivo ginocchio sx con escoriazioni superficiale e versamento articolare - contusione mano destra” come da diagnosi del P.S. dell'Ospedale S.Elia di
ET ed in seguito fu sottoposta ad intervento chirurgico. Soggiunse di aver affrontato notevoli spese mediche danni patrimoniali determinata da mancata percezione del premio di produttività;
Chiese al Tribunale, non avendo sortito alcun effetto le richieste di risarcimento dei danni in relazione alle lesioni riportate alla società convenuta, la condanna della CP_1
responsabile per l'incidente in quanto proprietaria e
[...] custode dei locali del avendo disatteso l'obbligo Parte_2 di vigilanza e manutenzione ex art.2051c.c. al risarcimento dei danni quantificati in complessivi €.34.325,03 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal dì del fatto all'effettivo soddisfo.
La costituendosi in giudizio dedusse l'infondatezza delle CP_1 avverse doglianze, sia in relazione all'an, sia, al quantum debeatur della pretesa risarcitoria. Pur non contestando l'evento dannoso causato all'attrice, negò l'imputabilità ad essa società appellata, essendo l'incidente derivato esclusivamente dalla condotta attrice che non prestava la dovuta attenzione o in ogni caso che dovesse ritenersi
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concorsuale ai sensi dell'art. 1227 c.c. ritenendo ,in ogni caso, la quantificazione dei danni, eccessiva e non provata.
L'iter istruttorio venne compiuto con prova testimoniale, interrogatorio formale ed espletamento di CTU medico legale.
Con sentenza pubblicata il 22.06.2020 il Tribunale di
ET accolse la domanda risarcitoria proposta dalla
Sig.ra contro il per Parte_1 Controparte_2
i danni subiti a seguito dell' infortunio verificatosi il
14.01.2016, e condannò la al pagamento della CP_1 complessiva somma di €.14.603,47oltre interessi al tasso legale dalla data del deposito della sentenza fino al soddisfo;
al pagamento per il rimborso delle spese mediche sostenute in complessivi €.367,00 oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo, oltre spese legali e accessori ivi comprese le spese di CTU liquidate con separato decreto;
Il Tribunale all'esito della compiuta istruttoria ritenendo che nessun dubbio potesse residuare in ordine all'an della pretesa risarcitoria, in relazione al quantum, determinò il risarcimento sulla base delle risultanze della CTU riconoscendo in capo all'attrice un'inabilità temporanea assoluta di 10 giorni, un'inabilità temporanea relativa di 30 giorni al 75% delle attitudini del soggetto- di ulteriori 30 giorni al 50% e infine un danno biologico permanente pari all'
8% dell'integrità psicofisica totale e le spese mediche documentate per complessivi €.367,00. In relazione al parametro di riferimento utilizzato, rappresentato “dalla tabella unica predisposta dal legislatore in attuazione dell'articolo 139 Codice delle assicurazioni (D. Lgs. 209/2005)”
Cfr. sentenza impugnata pag.5.
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Avverso la sentenza di primo grado ha proposto appello chiedendone tramite due Parte_1 motivi di gravame, la parziale riforma con il favore delle spese.
Si è costituita la la quale ha contestato la Controparte_1 fondatezza del proposto gravame chiedendone il rigetto con la condanna dell'appellante alle spese del giudizio.
In corso di giudizio la Corte, con ordinanza riservata depositata il 10/02/2021, ha rigettato l'eccezione di inammissibilità dell'appello formulata dall'appellata ed ha fissato l'udienza per la precisazione delle conclusioni.
La causa è stata posta in decisione il 22 aprile 2024 a seguito del deposito delle note sostitutive dell'udienza nell'ambito della disposta trattazione scritta ex art.127ter c.p.c., D.lgs.
n.149/2022.
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L'appello procede solo per il quantum debeatur ed è fondato.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante censura l'impugnata sentenza laddove il Tribunale avrebbe erroneamente quantificato il danno non patrimoniale subìto in conseguenza dell'incidente, fondandosi sui criteri dettati dal legislatore ex art.139 del Codice delle Assicurazioni private anziché in base ai criteri dettati dalle tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano, o, in subordine dalle analoghe tabelle ordinariamente utilizzate dalla Corte di ET in base alle quali, il danno non patrimoniale patito dall'attrice ammonta a complessivi €. 19.066,00 o a quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta dovuta, giusta ed equa
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in considerazione delle tabelle applicate. Critica con il secondo motivo la sentenza impugnata, laddove il primo giudice avrebbe liquidato il danno non patrimoniale al valore attuale senza il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria.
Devono essere favorevolmente apprezzate le censure, con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
In relazione alla quantificazione e liquidazione del danno biologico, Il S.C. ha difatti precisato che “ i criteri di liquidazione del danno biologico previsti dall'articolo 139 cod.
Ass. per il caso di danni derivanti da sinistri stradali costituiscono oggetto di una previsione eccezionale, come tale insuscettibile di applicazione analogica”. Ciò comporta pertanto che per il risarcimento di danni non patrimoniali, come nella fattispecie, differenti da quelli determinate dalla circolazione di veicoli a motore/natanti o da colpa medica si debba ricorrere ai criteri ordinari di liquidazione delle lesioni e quindi fare riferimento alle tabelle comunemente usate nei
Tribunali.
Ritiene pertanto il Collegio in relazione alle superiori premesse che la sentenza impugnata debba essere sul punto riformata rideterminando la quantificazione del danno. Prendendo a base il “valore punto” secondo le Tabelle in uso presso il
Tribunale di Milano, aggiornate all'anno 2024, la liquidazione del danno biologico va determinata, tenuto conto delle risultanze della espletata CTU che il Collegio ritiene assolutamente condivisibile in quanto esaurientemente motivata, nonché dell'età dell'appellante all'epoca dell'incidente(51 anni), della entità delle lesioni subite e dei postumi invalidanti (8%), della percentuale di ITT e di ITP, rispettivamente determinate, in gg.10, e in gg.30 al 75% e gg.30 al 50%. il danno, quantificato nella misura dell'8% e sulla base della richiamata CTU, va liquidato, all'attualità, in
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complessivi €.22.443,50(valore punto:2.264,08; punto base
ITT=€.115,00-)- euro 16.981,00+€.1.150,00 ITT+€.2.587,50
ITP al75%+€.1.725,00 al 50%.
Su tale somma - devalutata all'epoca dell'incidente
(14.01.2016) e rivalutata anno per anno sulla base degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati sino alla pubblicazione della presente sentenza - sono dovuti gli interessi compensativi al tasso legale.(secondo l'arcinota sentenza del S.C.n.1712/2005) e ciò in relazione al secondo motivo di censura.
Sulla somma finale sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino all'effettivo saldo.
Conclusivamente la dovrà versare Controparte_1 all'appellante a titolo di risarcimento del danno biologico da quest'ultima patito, come in precedenza ricalcolato, la somma di €.22.443,50.
Sulla somma finale sono dovuti gli interessi legali dalla data della pubblicazione della sentenza, che ha reso liquido il credito, e fino all'effettivo saldo.
Per i motivi prospettati, l'appello deve essere accolto e la società condannata al pagamento della suddetta somma in favore dell'appellante, detratte le somme già versate in esecuzione della sentenza impugnata.
La sentenza va confermata nel resto, e cioè quanto al rimborso delle spese mediche sostenute e liquidate dal
Tribunale.
La per il principio della soccombenza, deve Controparte_1 rifondere all'appellante le spese del presente grado, che si
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liquidano in complessivi € 2.520,00 oltre rimborso spese generali e oltre C.p.a. e IVA se dovute.
P. Q. M.
La Corte di Appello di ET, definitivamente pronunciando, in riforma della sentenza n.216/2020 del
Tribunale di ET pubblicata il 22.06.2020, appellata da , così provvede: Parte_1
condanna al pagamento in favore Controparte_1 dell'appellante, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, della complessiva somma di €.€.22.443,50 oltre gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data del sinistro(14.01.2016) e rivalutata anno per anno fino alla pubblicazione della sentenza sulla base degli indici ISTAT, oltre gli interessi legali sulla somma finale, dalla data della pubblicazione della sentenza e fino al saldo.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Condanna alla rifusione, in favore Controparte_1 dell'appellante, delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 2.520,00 oltre rimborso spese generali e oltre
C.p.a. e IVA come per legge.
ET, 15 novembre 2024
Il Giudice Ausiliaro Est. IL PRESIDENTE
Giovanna Sanfilippo Dott. Roberto Rezzonico
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