Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/02/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1767 RUOLO GENERALE ANNO 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE IV CIVILE
composta dai magistrati
Dott. Anna Mantovani Presidente
Dott. Francesco Distefano Consigliere
Dott. Irene Lupo Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato promossa in grado d'Appello
da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DELLA BERTA Parte_1 P.IVA_1
CHIARA FRANCESCA G e dell'avv. DELLA BERTA ELENA MARIA LAURA
( VIA VINCENZO MONTI 20123 MILANO, con elezione C.F._1
di domicilio in VIA VINCENZO MONTI 9 MILANO, presso e nello studio dell'avv. DELLA BERTA CHIARA FRANCESCA G
-appellante-
CONTRO
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. ZAMBONI CP_1 P.IVA_2
RAFFAELLA, con elezione di domicilio in VIA F.LLI SANCHIOLI 22
MAGENTA presso e nello studio dell'avv. ZAMBONI RAFFAELLA;
-appellata-
1
dell'avv. PALOMBO SABINA , con elezione di domicilio in VIA DE AMICIS, 9
20900 MONZA presso e nello studio dell'avv. PALOMBO SABINA;
-terza chiamata-
CONCLUSIONI :
PER Parte_1
Piaccia all' Corte d'Appello di Milano adita respinta ogni contraria istanza, CP_3 in riforma totale della sentenza n. 1322/24 emessa dal Tribunale di Monza pubblicata in data 24.04.2024 notificata in data 03.05.2024 e per l'effetto accogliere le seguenti domande:
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Ogni contraria deduzione eccezione ed istanza disattesa, rigettare la domanda della società perché infondata sia CP_1 in fatto che in diritto. A tal fine dichiarare l'insussistenza e/o non liquidità ed inesigibilità del credito azionato con il decreto opposto.
In ogni caso revocare il decreto ingiuntivo n. 2632/2022 emesso in data 15 aprile
2022 dal Tribunale di Monza notificato il 22/04/2022, per insussistenza e/o non liquidità ed inesigibilità del credito posto alla base del ricorso a carico della Pt_2
[... e/o per illegittima concessione dello stesso. Con vittoria di spese e compensi professionali di causa per il doppio grado di giudizio.
IN VIA RICONVENZIONALE Accertare e dichiarare che la società è CP_1 stata inadempiente delle sue obbligazioni nei confronti della società per le PT ragioni dedotte in atto. Dichiarare, conseguentemente l'opposta, in persona del legale rappresentante pro tempore, responsabile per i danni non patrimoniali e patrimoniali riportati dalla opponente a seguito dei fatti per cui è causa e condannare conseguentemente la stessa a pagare a quest'ultima, la complessiva somma di €
130.262,00 a titolo di risarcimento del danno oltre ad interessi moratori e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto al saldo o quella minore o maggiore che si riterrà di giustizia. Compensare gli importi eventualmente dovuti dalla società alla società per i fatti di cui in atto con quanto l'opposta Parte_1 CP_1 deve a titolo di risarcimento del danno per le ragioni dedotte in atto e per il valore dei
2 tessuti ancora presso il magazzino dell'opposta per un valore complessivo di €
1.282,50 e conseguentemente condannare la società a pagare la CP_1 differenza così come determinata in corso di causa alla società Parte_1
In ogni caso dichiarare compensati ex art. 1243 c.c. i debiti della e della Parte_1
così come accertati in corso di causa, per le quantità corrispondenti Con CP_1 vittoria di spese ed onorari di causa per il doppio grado di giudizio.
IN VIA ISTRUTTORIA PROVE ORALI Si chiede l'ammissione dei capitoli di prova di seguito capitolati, tutti da provarsi a mezzo di interpello nonché dei testi sotto indicati 1. Vero che la società opera professionalmente nel settore Parte_1 della produzione di abbigliamento sportivo invernale con il marchio “Hell is for Heroes”? 2. Vero che la società produce e vende i propri capi Parte_1
d'abbigliamento esclusivamente su ordinato dai clienti.? 3. Vero che per la PT
[... il proprio mercato di vendita è quello russo? 4. Vero che in data 13/04/2021 ed in data 21/04/2021 la società ordinava alla società una Parte_1 CP_1 fornitura di tessuti in poliestere al 100% “resinati”? 5. Vero che la c.d. “resinatura dei tessuti” è un trattamento utilizzato per confezionare capi destinati a resistere agli agenti atmosferici ed in particolare ad essere impermeabili destinati alla produzione di abbigliamento tecnico da sci? 6. Vero che la società all'atto del PT conferimento all'ordine datato 13.04.2021 e 21.04.2021 alla società CP_1 veniva posta come condizione essenziale che i tessuti fossero consegnati entro e non oltre il 25.05.2021? 7. Vero che i tessuti ordinati alla in data 13.04.2021 CP_1
e 21.04.2021 dovevano essere utilizzati per la produzione della merce ordinata dalla società LLC Sport Travel alla ? Vero che l'ordine per la stagione Parte_1 invernale 2021/22 della società LLC Sport Travel doveva essere consegnata entro la fine di luglio 2021? 9. Vero che la società consegnava la merce ordinata CP_1 dalla nelle date 13.04.2021 e 21.04.2021 in data 29.07.2021, presso la PT società 10. Vero che all'atto della lavorazione dei tessuti presso la società CP_4
consegnati dalla in data 29.07.2021 si scopriva che sui tessuti CP_4 CP_1 denominati: Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
e mancava la “resina”? 11. Vero che se i
[...] Controparte_8 tessuti sono resinati si può effettuare le cuciture “termosaldate” perché, in tale caso vi è un “collante”? 12. Vero che se il tessuto è resinato, una volta inserito nel macchinario, di confezionamento dei capi le cuciture sono “termonastrate” con un lavoro di circa 35 minuti per capo? 13. Vero che la faceva applicare Parte_1 una colla apposita su ogni capo confezionato con i tessuti dalla in data CP_1
29.07.2021 presso la società in modo che fosse possibile l'adesione del CP_4 nastro di termonastratura, comportando l'impiego di un ora per ogni capo? 14. Vero 3 che la società ha fatturato alla società per la termonastratura CP_4 Parte_1 dei capi confezionati con i tessuti ricevuti dalla società in data 29.07.2021 CP_1 un sovraprezzo pari a € 8 euro in più per la produzione di ciascun capo, per un totale di € 6.608,00? 15. Vero che la società richiedeva alla società Parte_1 CP_1 di sostituire i tessuti Controparte_5 Controparte_9 CP_7
e ricevuti in data 29.07.2021 con
[...] Controparte_8 tessuti del medesimo colore e composizione e resinati? Vero che la società CP_1 comunicava alla società che la sostituzione dei tessuti Parte_1 CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 poteva avvenire dopo un mese? 17. Vero che la società LLC Travel
[...]
Sport, sull'ordine inverno 2021/22 dei capi d'abbigliamento prodotti e venduti dalla ha richiesto ed ottenuto uno sconto pari al 30% dell'importo totale Parte_1
d'acquisto sia per il ritardo sia a causa del tessuto di confezionamento non resinato? 18. Vero che sull'ordine alla inverno 2021/22 l Parte_1 Controparte_10 ha preteso uno sconto del 30%? 19. Vero che sull'ordine alla inverno Parte_1
2021/22 ha preteso uno sconto del 30%? 20. Vero che sull'ordine alla CP_11 inverno 2021/22 la ha preteso uno sconto del 30%? 21. Parte_1 CP_12
Vero che la società riconosceva che il difetto riguardava i tessuti di CP_1 colore nero “blu royal”, “white” e “butter”, forniti in data 29.07.2021? 22. Vero che la società nel marzo 2021 aveva stipulato un accordo con la per Pt_3 Parte_1 il quale avrebbe confezionato i capi d'abbigliamento per la stessa nel mese di giugno 2021 e per tale ragione era stata prenotata la così detta linea di produzione per la stessa Si indicano i seguenti testi: • Il sig. residente in PT Testimone_1
NE al EG (Co) sui capitoli di prova nn.:4-6-7-9-15-16-21 • Tes_2 residente a [...](Co) sui capitoli di prova nn.:
[...] NumeroDiCarta_1 [...] residente a [...]sull'DA (BG) sui capitoli di prova nn.:1-2 • Tes_3 Tes_4 residente a [...]sui capitoli di prova nn.:1-2-3 • residente in Testimone_5
MO (Federazione Russa) sui capitoli di prova nn.:8-17 • residente Testimone_6
a BA (Romania) sui capitoli di prova nn.: 9-10-11-12-13-14-22. • Testimone_7 residente in [...](Romania) sui capitoli di prova nn.:11-12-13. • Tes_8 residente NC (Francia) sui capitolo di prova nn.:18- 20 • Testimone_9 residente in [...](Co) sul capitolo di prova n.:19 • residente in Testimone_10
OM (Co) su tutti i capitoli di prova ISTANZA EX ART. 204 C.C. In caso di ammissione delle prove orali si chiede sin da ora ex art. 204 di delegare l'autorità Federazione Russa per l'assunzione del teste residente a [...]Testimone_5
(Federazione Russa), l'autorità Bulgara per l'assunzione del teste Testimone_6 residente a [...](Romania) e residente in [...](Romania), Testimone_7
l'autorità Francese per l'assunzione del teste residente NC Tes_8
4 (Francia) stante il luogo di residenza degli stessi. CONSULENZA TECNICA Si chiede all'occorrenza nominarsi CTU atto a verificare le qualità dei tessuti CP_5
e
[...] Controparte_6 Controparte_7 [...] se siano o meno resinati e in merito alla loro resistenza agli Controparte_8 agenti atmosferici e se tali tessuti possono essere ritenuti idonei per il confezionamento di abbigliamento da sci.
PRODUZIONE DOCUMENTALE/FISICA All'occorrenza si insite per l'accoglimento dell'istanza depositata in data 29 maggio 2023 nel procedimento di primo grado, rg.4907/22 Tribunale di Monza, atta ad ottenere l'autorizzazione al deposito in cancelleria nel presente fascicolo di beni fisici indispensabili per dimostrare i fatti di causa quali: una pezza per ciascun tessuto sopra richiamato (n. 4 pezze); n.4 capo d'abbigliamento, confezionati con ciascun tessuto in contestazione;
n. 4 buste sigillate dalla società Centro Tessile Serico Sostenibile Srl contenenti i quattro tessuti analizzate dalla stessa– di cui alla perizia già agli atti.
PER CP_1
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa, così giudicare per i motivi di cui in narrativa:
In via principale e nel merito: - rigettare e/o dichiarare inammissibili le domande tutte svolte da parte appellante e per l'effetto confermare integralmente le statuizioni della sentenza n. 1322/2024 pubblicata in data 29.04.2024, repert. n. 1736/2024, del
29.04.2024, emessa dal Tribunale di Monza, in persona del Giudice Dott. Mirko
Buratti; - condannare C.F./P.IVA ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Monza, via A. Pennati 17 a corrispondere ex art. 96 c.p.c la somma che l'Ill.ma Corte di Appello di Milano adito riterrà a tal fine opportuna e congrua.
In via subordinata: - nella denegata e davvero non creduta ipotesi in cui CP_1
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro
[...] P.IVA_2 tempore Dott. , con sede in Biandronno (VA), viale Rimembranze 26, CP_13 fosse comunque ritenuta responsabile e per l'effetto condannata al pagamento in favore di parte attrice appellante, per qualsivoglia titolo o ragione, dichiarare
(C.F./P.IVA ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado, 45,
Bologna, tenuta a garantire e manlevare (C.F./P.IVA CP_1
), contro gli effetti dell'eventuale accoglimento delle domande svolte P.IVA_2 nei propri confronti e conseguentemente dichiarare tenuta al pagamento di
5 qualsivoglia importo venisse accertato e per l'effetto, condannare
[...]
(C.F./P.IVA ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante pro tempore, con sede in Bologna, via Stalingrado 45, Bologna, al pagamento di tutte quelle somme eventualmente accertate e liquidate in corso di causa. In ogni caso: - con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.
In via istruttoria: Si osserva che, avendo l'odierna appellante già ampiamente dimostrato documentalmente di aver fornito un prodotto esattamente conforme all'ordine ricevuto, spetterà a controparte fornire la prova che gli asseriti vizi lamentati siano ascrivibili a fatto e colpa della società In ogni caso, per CP_1 mero scrupolo defensionale, si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova epurati, se del caso, da elementi valutativi dettati da mere esigenze espositive: 1) “vero che” la società dopo aver ricevuto l'ordine del CP_1
13 aprile 2021 da parte di provvedeva a richiedere la disponibilità
Parte_1 presso i propri fornitori cinesi i quali confermavano di poter procedere all'evasione dell'ordine per il giorno 30.06.2021; 2) “vero che” la società CP_1 informava circa i termini di consegna come da documento che si
Parte_1 rammostra al teste (sub doc. 1); 3) “vero che” la società accettava che
Parte_1 la consegna della merce avvenisse nel mese di luglio 2021; 4) “vero che” la società era consapevole che i tessuti ordinati sarebbero stati forniti da un
Parte_1 produttore cinese. 5) “vero che” una prima consegna della merce ordinata è stata effettuata da parte di in data 09 luglio 2021 e quindi in tempo utile per CP_1 rispettare il termine di consegna pattuito con i propri acquirenti finali;
6) “vero che” benché la società ai primi giorni del mese di agosto 2021 avesse CP_1 consegnato al corriere la residua merce ordinata, il confezionista incaricato da di ricevere la merce avesse proceduto al relativo ritiro solo in data
Parte_1
22.08.2021; 7) “vero che” il corriere procedeva ad un primo tentativo di consegna infruttuoso per assenza del destinatario che risultava in ferie sino al 20.08.2021; 8)
“vero che” provvedeva a consegnare tessuti denominati “ ” come CP_1 CP_5 da ordine trasmesso da 9) “vero che” il tessuto denominato è Parte_1 CP_5 un tessuto di composizione 100% poliestere, tinto, resinato e finito con lavorazione idrorepellente (WR); 10) “vero che” il tessuto ordinato da era un Parte_1 tessuto resinato e non laminato come indicato da controparte;
11) “vero che“ in occasione dell'ordine segnalava a che il tessuto Parte_1 CP_1 avrebbe dovuto essere termosaldato;
12) “vero che” la società esponente, mostrando correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto, dopo aver appreso dei problemi afferenti la possibilità di procedere alla termosaldatura dei tessuti, benché privo di responsabilità, si adoperava per trovare un rimedio alla situazione in cui si
6 era venuta a trovare la propria controparte proponendo di sostituire il prodotto di e fornendo mediante cessione gratuita il colore;
13) “vero che” la CP_5 CP_7 società aveva provveduto ad ordinare presso il proprio fornitore altro CP_1 tessuto in modo da procedere alla nuova fornitura;
14) “vero che” la CP_5 nuova fornitura è stata accettata da parte attrice opponente;
15) “vero che” il prodotto Sepa NE ordinato da si trova in giacenza presso i propri magazzini;
CP_1
16) “vero che” che ha contestato il prodotto;
17) “vero Parte_1 CP_8 che” i tessuti forniti sono stati utilizzati da 18) “vero che” come nelle Parte_1 etichette dei tessuti forniti fosse espressamente contenuta l'avvertenza di controllare preventivamente la conformità del prodotto alle caratteristiche richieste, e in particolare che “non saranno accettati resi e reclami su materiale tagliato e confezionato o che abbia subito ulteriori lavorazioni” come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 3); 19) “vero che” la società si sia resa CP_1 disponibile al ritiro della merce ed alla eventuale rilavorazione o sostituzione;
20)
“vero che” la società al fine di arginare sul nascere potenziali CP_1 controversie raggiungeva un accordo transattivo a saldo e stralcio e a totale definizione di tutte le doglianze afferenti la fornitura dell'anno 2021 e prevedente il rimborso da parte di delle spese sostenute per la termonastratura da CP_1 parte di 21) “vero che” in adempimento dell'accordo di cui al Parte_1 precedente capitolo procedeva all'emissione della nota di credito n. 52 CP_1 datata 14.02.2022 prodotta sub doc. 6 fascicolo monitorio che si rammostra al teste;
22) “vero che” riconosceva il proprio debito facendo promesse di Parte_1 adempimento;
23) “vero che” consegnava brevi manu una distinta di Parte_1 bonifico, debitamente timbrata e sottoscritta, a favore dell'opposta per il pagamento entro il 30.08.2021 dell'intero importo dovuto, come da documento che si rammostra al teste (sub doc. 5); 24) “vero che” in data successiva ai fatti per cui è causa Goudon
S.r.l. richiedeva nuove forniture alla società Si precisa che i capitoli CP_1
14) e 16) vengono formulati in termini positivi ai soli fine della loro ammissione senza che ciò possa costituire ammissione delle circostanze ivi dedotte. Si indica a teste su tutti i capitoli di prova dedotti ed articolati la signora , Testimone_11 presso C.F./P.IVA ), con sede in Biandronno (VA), CP_1 P.IVA_2 viale Rimembranze 26; la signora presso Controparte_14 CP_1
(C.F./P.IVA ), con sede in Biandronno (VA), viale Rimembranze 26 e il P.IVA_2 sig. , presso C.F./P.IVA ), con sede CP_15 CP_1 P.IVA_2 in Biandronno (VA), viale Rimembranze 26. Con espressa riserva di ulteriormente produrre, dedurre, richiedere nuovi mezzi istruttori e formulare nuove istanze in relazione alle deduzioni istruttorie avversarie. Si dichiara, altresì, di non accettare il contraddittorio su eventuali domande ed eccezioni nuove, che si ritenessero
7 ravvisabili nelle conclusioni rassegnate da parte attrice opponente. - In ogni caso: - con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite. Si chiede l'acquisizione del fascicolo di primo grado Tribunale di Monza RG n. 4907/2023.
PER Controparte_16
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis rejectis, previa ogni declaratoria di rito, dato atto che la in presenza di Controparte_2 scindibile causa di garanzia impropria non accetta il contraddittorio nei confronti della e comunque su irrituali e/o tardive domande, istanze ed Parte_1 allegazioni nuove di controparte, da ritenersi inammissibili, cosi' giudicare:
-respingere ogni avversaria domanda ed eccezione formulata nei confronti della da ritenersi inammissibile oltre che infondata in Controparte_2 fatto e in diritto con ogni conseguente statuizione e conferma della decisione impugnata oltre alla refusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio alla luce dei motivi indicati in atti e di tutte le domande ed eccezioni avanzate in primo grado, comprese quelle rimaste assorbite ed istruttorie, che in questa sede si ripropongono e reiterano, come di seguito formulate e trascritte Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previo ogni opportuno accertamento e declaratoria - dato atto che la non accetta il contraddittorio nei confronti della Controparte_2
in presenza di garanzia impropria, e comunque su irrituali e tardive Parte_1 domande, eccezioni, istanze ed allegazioni nuove di controparte, anche istruttorie, da ritenersi inammissibili e/o improcedibili e comunque infondate - così giudicare: IN
VIA PRELIMINARE E NEL MERITO Alla luce dei motivi e delle eccezioni sollevate in atti e a verbale respingere ogni domanda di manleva e condanna spiegata dalla società poiche' infondata in fatto ed in diritto dichiarando che la CP_1 in mancanza dei presupposti e delle condizioni di Controparte_2 copertura assicurativa non è tenuta al pagamento dell'indennizzo e delle spese legali, ivi comprese quelle per resistere all'azione del danneggiato. IN VIA SUBORDINATA Nella denegata e non creduta ipotesi di responsabilita' dell'Assicurata e di operativita' della polizza dichiarare che la
[...]
rigettata ogni altra domanda, è tenuta a manlevare la Controparte_2 nei limiti dei massimali e delle condizioni di garanzia dei soli danni CP_1 causalmente riconducibili ai rischi oggetto di copertura, anche in punto di spese, nella misura che verrà ritenuta di giustizia, dedotte le franchigie e/o gli scoperti di polizza contrattualmente applicabili. Danni da quantificarsi alla luce e nei limiti delle osservazioni ed eccezioni svolte in premessa, con esclusione di quelli non rientranti nell'oggetto dell'assicurazione e di quelli derivanti dal concorso del fatto colposo
8 della tali da escludere il nesso di causalità o comunque da concorrere CP_1 nella determinazione delle conseguenze dannose. Conseguenze dannose che il
Tribunale Vorrà accertare nella misura ritenuta di giustizia identificando e graduando per l'effetto le singole responsabilità, anche di terzi, in relazione alle attività svolte e ai rispettivi oneri anche ai fini dell'azione di regresso.
IN OGNI CASO Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio. Sentenza esecutiva ex lege. IN VIA ISTRUTTORIA Senza inversione dell'onere della prova si chiede occorrendo, in caso di contestazione, ammissione di prova per interpello del legale rappresentante della sul seguente capitolo: Vero che i tessuti CP_1 oggetto di contestazione da parte della sono stati prodotti dal fornitore cinese Pt_2
Wujiang SU come da pro forma INVOICE n. 05/RBW/2021 che mi si rammostra
(sub doc. 1 ). Si chiede, inoltre, senza inversione dell'onere della prova che CP_1 il Giudice Voglia ordinare ex art. 210 e ss c.p.c alla la produzione in CP_1 giudizio della fattura con relativo documento di trasporto - DDT ricevuti dal fornitore/produttore cinese Wujiang SU come da pro forma INVOICE n.
05/RBW/2021 allegata sub documento 1 dalla convenuta chiamante.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Su ricorso1 di il Tribunale di Monza, in data 15 aprile 2022, emetteva CP_1 decreto ingiuntivo n. 2632/2022 nei confronti di per il pagamento della Parte_1 somma di € 37.220,72, oltre interessi di mora e spese.
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo contestando la Parte_1 pretesa avversaria ed eccependo, a sua volta, l'inadempimento di agli CP_1 accordi contrattuali sia per difformità qualitativa dei beni, rispetto all'ordine, sia per la ritardata consegna degli stessi.
Evidenziava di aver ordinato, in data 13/04/2021 ed in data 21/04/2021, alla società una fornitura di tessuti in poliestere al 100% “resinati” (trattamento CP_1 essenziale per tessuti utilizzati per confezionare capi destinati a resistere agli agenti atmosferici ed in particolare ad essere impermeabili) destinati alla produzione di abbigliamento tecnico da sci e che:
-i tessuti erano stati consegnati tardivamente in Romania, presso la società manifatturiera delegata alla realizzazione dei capi d'abbigliamento, che CP_4 aveva accettato la merce essendo in ritardo per la produzione e non potendo reperire presso altri fornitori il materiale acquistato;
- all'atto della lavorazione dei tessuti da parte della società manifatturiera predetta, era emerso che alcuni dei materiali forniti difettavano delle qualità richieste, poiché era insufficiente la cosiddetta “resina” (tessuti denominati: , Controparte_5
e Controparte_17 Controparte_7 Controparte_8
, necessaria per rendere i capi perfettamente impermeabili né era termosaldabile.
[...]
- a causa del vizio predetto il cliente finale aveva chiesto uno sconto, pari al 30%, non solo sui capi “fallati”, ma su tutta la merce fornita, cosicché aveva subìto una perdita per mancato guadagno di € 114.384,00, pari al 30% sul totale dell'ordine di € 321.730,00;
-il problema era stato contestato a che aveva, inizialmente, proposto di CP_1 emettere una nota di credito per € 5.000,00, limitata al solo art. SEPA 811
[...]
(di cui al ddt n. 558 del 09/07/2021), poi elevata ad € 9.000,00, a saldo e CP_18 stralcio di ogni pretesa per tutta la fornitura dell'anno 2021 . In via riconvenzionale, chiedeva, infine, la condanna di al pagamento CP_1 della complessiva somma di € 130.262,00 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, con compensazione degli importi eventualmente dovuti alla società . CP_1
si costituiva ed evidenziando che nessun termine essenziale di CP_1 consegna era stato concordato e che era stata condivisa con la tempistica di PT evasione dell'ordine in coerenza con le date indicate nella fattura proforma del proprio fornitore.
In ordine alla qualità dei tessuti, osservava che dalla stessa documentazione allegata dalla controparte l'ordine aveva ad oggetto la fornitura di tessuti denominati “sepa” che, in base alla scheda tecnica del prodotto, hanno composizione 100% poliestere, tinto, resinato e finito con lavorazione idrorepellente (WR) e che la merce consegnata era perfettamente conforme a quanto ordinato. Precisava che il tessuto ordinato da era, quindi, un tessuto resinato e che non era stato segnalato che il tessuto PT avrebbe dovuto essere termosaldato.
In ogni caso, eccepiva la decadenza dal diritto alla garanzia per non aver PT denunciato tempestivamente gli asseriti vizi entro il termine di otto giorni dalla scoperta. Inoltre, affermava che, pur non essendone tenuta, al solo fine di arginare sul nascere eventuali e strumentali controversie relative alla resinatura dei tessuti, aveva
10 raggiunto un accordo con esitato nell'accredito di 9000,00 euro a favore di PT
. PT
Osservava infine che non aveva proceduto a “testare” i lotti di fornitura Parte_1 prima di procedere al confezionamento del prodotto e che, comunque, i tessuti forniti erano stati poi pacificamente utilizzati dall'opponente.
In ogni caso, chiamava in causa della propria Compagnia d'assicurazione per esserne manlevata.
si costituiva evidenziando che aveva Controparte_2 CP_1 stipulato la polizza n. 1/45386/99/168906467 in data 26.06.2019 avente ad oggetto la RC verso terzi derivante dall'attività di “filatura” del settore merceologico “tessile, abbigliamento” e la garanzia opzionale RC da prodotto difettoso, come da scheda di polizza. Eccepiva l'inoperatività della garanzia per carenza del presupposto della copertura di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni e distruzione o deterioramento di Cose diverse dai prodotti difettosi descritti in Polizza. Osservava, quindi, che la richiesta risarcitoria formulata da nei confronti PT dell'Assicurata trova fondamento in mere eccezioni di inadempimento contrattuale di ritardo nella fornitura e di mancanza delle qualità promesse e come tali non rientranti nell'oggetto della garanzia e che , quale mero venditore, non riveste la CP_1 qualità di produttore, né il bene compravenduto costituisce prodotto difettoso.
La causa veniva rimessa in decisione senza attività istruttoria.
Con sentenza il giudice rigettava le richieste di ritenendo che: PT
-Il termine di consegna della merce non fosse essenziale.
-I vizi lamentati fossero facilmente riconoscibili e pertanto la garanzia andava esclusa ex art. 1491 cc.
-Non operasse la garanzia ex art. 1495 c.c. per decadenza del diritto in quanto i vizi non erano stati denunciati entro otto giorni dalla consegna della merce a . PT
-Non vi fosse un inadempimento tale da giustificare una riduzione del prezzo o un risarcimento.
Avverso la sentenza proponeva appello di per i seguenti motivi: PT
1.Errata applicazione dell'art. 1491 c.c., poiché i vizi non erano facilmente riconoscibili .
2.Operatività della garanzia ex art. 1495 c.c., poiché ha riconosciuto i vizi CP_1 offrendo un rimborso parziale con ciò impedendo la decadenza comminata al compratore ex 1495 cc per il caso di mancata tempestiva denuncia.
3.Mancato raggiungimento di un accordo definitivo tra le parti.
4.Fondatezza dell'eccezione di inesatto adempimento da parte di , che ha CP_1 consegnato merce difettosa .
11 5.Richiesta di risarcimento danni ex art. 1494 c.c., per i maggiori costi di produzione e la perdita economica subita da PT
6.Richiesta di riduzione del prezzo per vizi della cosa venduta.
7.Inoperatività della clausola di esclusione dei vizi della cosa venduta
8.Compensazione del credito tra le parti.
Si costituiva chiedendo la conferma della sentenza impugnata , CP_1 preliminarmente eccependo l' inammissibilità dell'appello per difetto di specificità. A suffragio delle sue ragioni ribadiva che:
-i tessuti erano conformi alle specifiche dell'ordine, come dimostrato da documentazione tecnica;
-la garanzia per vizi non è dovuta, in quanto ha accettato e usato i tessuti ed PT
è decaduta dalla garanzia come rilevato dal giudice di prime cure;
-le parti avevano comunque raggiunto un accordo sulla riduzione del prezzo avendo
accettato senza riserve la nota di credito di €9.000, a saldo e stralcio . PT
In via subordinata chiedeva di essere manlevata dall'assicurazione.
Si costituiva contestando la domanda di manleva Controparte_2 avanzata da sostenendo che la polizza non copre i danni contestati e CP_1 che comunque la chiamata in garanzia è assorbita dall'esclusione di responsabilità di CP_1
Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva trattenuta in decisione dalla
Corte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va respinta l' eccezione di inammissibilita' dell'appello formulata dall' appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, alla luce dell'ampia interpretazione, ispirata a criteri di conservazione processuale, fornita di tale norma dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 2143/15, l'atto introduttivo, letto nel suo complesso, contiene gli elementi indispensabili a consentire un esame del merito, nel rispetto dei vincoli dettati da tale norma, risultando sufficientemente desumibile quale parte della sentenza di primo grado s'intenda censurare, quali siano le modifiche richieste, nonche' l'indicazione delle circostanze da cui deriverebbe la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.
Venendo al merito dell'appello, con il primo motivo contesta l' operatività PT dell'art. 1491 c.c. nel caso in esame, atteso che la giurisprudenza afferma che l'esclusione della garanzia di cui all'art. 1491 presuppone che i vizi siano riconoscibili al momento in cui il contratto viene concluso e non opera, quindi, nel caso di vendita di cosa futura, né, più in generale, nella ipotesi in cui la consegna del bene sia successiva alla conclusione del contratto, come nella fattispecie sub iudice.
12 La censura è fondata.
Va premesso che dai documenti di trasporto emerge che i tessuti oggetto delle fatture contestate dovessero essere resinati e, dunque, resistenti all'acqua. E' pacifico che la merce compravenduta sia stata prodotta in Cina in un momento successivo all'ordine, sicchè ex art. 1491 cc la facile riconoscibilità del vizio deve essere verificata non con riferimento alla conclusione del contratto bensì a quello in cui il compratore abbia ricevuto la merce , in questo momento soltanto potendo egli esaminare lo stato in cui essa si trova ( Cass 2017/24726) . Venendo alla fattispecie sub iudice, il vizio lamentato da non era la totale PT mancanza di resinatura bensì la insufficienza della stessa, tale da rendere il tessuto poco resistente all'acqua. Ritiene la Corte che la insufficiente capacità idrorepellente o protettiva del tessuto causata dalla scarsa resinatura che non garantiva una impermeabilità elevata non fosse percepibile ictu oculi alla consegna del materiale da parte di ma solo PT all'esito della lavorazione del tessuto avvenuta ad opera di alla quale CP_4 aveva inviato i tessuti per la creazione dei capi di abbigliamento. Deve PT pertanto escludersi che i vizi lamentati fossero facilmente riconoscibili al momento della consegna della merce e, conseguentemente, che la garanzia potesse essere esclusa ex art. 1491 cc. Occorre, dunque, verificare, come afferma con il secondo motivo di appello, PT
l'operatività della garanzia ex art. 1495 c.c.: in particolare assume che non PT
è maturata alcuna decadenza poiché ha riconosciuto i vizi. CP_1
In via generale, si osserva che secondo la giurisprudenza del Supremo Collegio (Cass. civ., Sez. II, 01/04/2003, n. 4893) in tema di vizi della cosa nella compravendita il riconoscimento ex art. 1495, secondo comma, c.c., ad opera del venditore che esonera la controparte dall'obbligo di denunzia entro i prescritti termini non implica una manifestazione di volontà, ma costituisce una manifestazione di scienza relativa alla sussistenza di un fatto produttivo di conseguenze giuridiche negative per il dichiarante. Tale manifestazione, peraltro, non essendo soggetta a forme particolari, può essere desunta sia da qualsivoglia espressione linguistica, purché univoca e convincente, sia da "facta concludentia", senza necessità che ad essa si accompagni l'ammissione del vizio o della responsabilità o l'assunzione di obblighi. Inoltre "il riconoscimento dei vizi della cosa venduta, che ai sensi dell'art. 1495 c.c., comma 2 rende la denunzia non necessaria, oltre che in forma espressa può avvenire anche tacitamente e cioè mediante il compimento di atti incompatibili con l'intenzione di respingere la pretesa del compratore o di far valere la decadenza dal diritto alla garanzia" (Cass. Sez. Un. 03/05/2019, n. 11748; Cass. Sez. Un. 13/11/2012, n. 19702; Cass. 30/11/2023, n. 33380; Cass. n. 27076/2023; Cass. n. 18672/2019; Cass. n. 16766/2019; n. 23970/2013; Cass. n. 10288/2002; Cass. n. 4219/1998).
13 Occorre dunque verificare se le mail che ha inoltrato a integrino CP_1 PT un riconoscimento di vizi o una mera proposta di accordo e se, in questo secondo caso, l'accordo sulla riduzione del prezzo della merce si sia perfezionato.
Infatti , con mail 24-1-22 diretta a , contestava i vizi evocando PT CP_1 nelle mail ( doc 18) un problema di “ poca resina (o lamina)”, chiedeva uno sconto analogo a quello effettuato ai clienti russi, concludeva che “ visto che ci piacerebbe continuare a lavorare con voi , vogliamo un accordo per risolvere il problema”.
comunicava che “ provvediamo all'emissione di nota di credito pari a euro CP_1
5000 per le difettosità riscontrate sull'art. SEPA 811 nero resinato di cui alla fattura 311”. Successivamente giacchè le contestazioni erano estese anche agli altri colori,
comunicava che per i tessuti “butter” aveva inviato nuova merce, per gli CP_1 altri proponeva una ulteriore nota di credito fino a giungere a una offerta di euro 9.000 “ a saldo e stralcio di ogni altra pretesa per tutta la fornitura dell'anno 2021”. Seguiva altra mail di che, a fronte del silenzio serbato dalla controparte CP_1 rinnovava l'offerta e sollecitava un incontro . rispondeva: “ lunedì andrebbe bene. Comunque accettiamo la nota di PT credito di euro 9000”
Tanto premesso, si osserva che nel caso di specie, non ha ammesso i vizi CP_1 della merce né la sua responsabilità in ordine agli stessi, ma ha formulato una proposta in cui l'assunzione di obblighi da parte sua era motivata dall'intento di trovare un accordo come richiesto dalla controparte. Dunque, l'offerta formalizzata da era chiaramente sottesa al raggiungimento CP_1 di un accordo “ a saldo e stralcio per tutta la fornitura del 2021”, sicchè deve essere escluso che abbia voluto riconoscere i vizi lamentati della merce, CP_1 intendendo solo assecondare le richieste di . PT
Pertanto, in assenza di riconoscimento è decaduta dalla denuncia del vizio PT ex art. 1495 cc atteso che la merce è stata pacificamente consegnata in data 29-7-21 a e non vi è prova che i vizi siano stati denunciati a entro otto CP_4 CP_1 giorni dalla scoperta da parte di CP_4
A solo fine di completezza, si osserva, comunque che, come si è detto, l'emissione della nota di credito eseguita in data 14-2-22, è stata accettata da PT incondizionatamente con scambio di mail pacificamente provenienti dalle parti, e solo in data 18-3-22, ad accordo già perfezionato, e a seguito di richiesta da parte di di pagare la merce fornita e utilizzata da , quest'ultima, con lettera CP_1 PT del legale, ha tardivamente mutato il suo intendimento dichiarando di aver accettato l'importo dell'accredito quale mero acconto sul maggiore asseritamente dovuto né ha saldato le fatture rimaste impagate: sicchè l'accordo tra le parti in ordine alla
14 riduzione del prezzo della merce a saldo e stralcio per tutta la fornitura del 2021 si è concluso con la conseguenza che non ha null'altro da pretendere. PT
In conclusione i motivi di appello sono infondati e la sentenza gravata deve essere confermata, seppure con diversa motivazione.
L'appellante è dunque tenuta al pagamento delle spese del grado a favore di CP_1 nonché a favore di la cui chiamata in garanzia da parte di in CP_16 CP_1 relazione a polizza per prodotti difettosi è stata necessitata dalla domanda di nei confronti di , spese che si liquidano in dispositivo sulla base del PT CP_1 valore della lite, delle questioni trattate e delle tariffe professionali vigenti, esclusa la condanna ex art 96 cpc richiesta da , in assenza dei presupposti di legge, CP_1
Sussistono i presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello proposto da e per l'effetto conferma la sentenza Parte_1 impugnata del Tribunale di Monza n. 1322/24 del 24-4-24; condanna l'appellante al pagamento in favore di delle spese del grado CP_1 che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge;
condanna l'appellante al pagamento in favore di delle Controparte_2 spese del grado che liquida in euro 9.900,00 oltre spese generali e oneri di legge;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater del dpr n. 115/02 così come modificato dall'art. 1 comma 17 della l. 24-12-12 n. 228.
Così deciso in Milano, 12/02/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Irene Lupo Anna Mantovani
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Premetteva “ Che è creditrice nei confronti di (C.F./P.IVA , in persona CP_1 Parte_1 P.IVA_1 del suo legale rappresentante pro tempore, con sede in Monza, Via A. Pennati 17 della somma di Euro 37.020,72 in forza della fattura N. 471 datata 23.12.2020, n. 37datata 29.01.2021, n. 311 datata 15.07.2021, n. 363 datata 30.07.2021 e n. 379 datata 31.08.2021, allegate unitamente ai rispettivi DDT ed in formato .xml (doc. 1-5), importo cui è stato detratto quanto corrisposto a titolo di acconto sul maggiore dovuto e la nota di credito n. 52 datata
14.02.2022 (doc. 6); che nonostante risultino scaduti i termini accordati, parte debitrice non ha provveduto al saldo delle somme dovute nemmeno a seguito dei solleciti e della diffida dell'Avv.Zamboni, datata 04.03.2022 (doc. 7);che pertanto, la ricorrente è ad oggi creditrice nei confronti di C.F./P.IVA , della somma Parte_1 P.IVA_1 capitale di Euro 37.020,72 oltre ad Euro 200,00 a titolo di risarcimento danni ex art. 6 D.Lgs. 231/02 e così in totale Euro 37.220,72”
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