Art. 16.
La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.
La disposizione del capoverso dell'articolo precedente si applica anche a coloro che fanno parte dell'ufficio di prefettura, di sottoprefettura o di altra autorita' politica, ovvero della giunta provinciale amministrativa, ed al sindaco del comune.