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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 22/01/2025, n. 220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 220 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8299/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio G. Orlando, con Parte_1 Parte_2
domicilio eletto presso il suo Studio come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
procuratrice di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro CP_1 Controparte_2
Barbaro e Andrea Aloi, con domicilio eletto in Lecce presso l'Avv. Katia Orlandi, come da procura generale alle liti autenticata dal notaio da Messina del 03.03.2021. Persona_1
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1628/22 reso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale, per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.1628/22 RG n.5749/22, emesso dal Tribunale di Lecce per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ”.
In fatto l'opponente esponeva che con il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto il pagamento di Euro 18.250,00, oltre interessi e spese, relativo a somme riconducibili ad un finanziamento del
09.11.2011, sottoscritto con con TAN al 13,50, TARG al 15,07, oltre interessi. Controparte_3 Contestava la validità del certificato ex art. 50 TUB in quanto recava una firma illeggibile, nonché del contratto di finanziamento, poiché non sottoscritto dalla banca mentre, nel merito, asseriva la sussistenza di un TAN superiore a quello contrattuale e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, nonché l'applicazione di interessi di mora non pattuiti,.
Si costituiva la convenuta procuratrice di che, a sua volta, nel CP_1 Controparte_2 contestare l'avversa opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 in combinato disposto con l'art. 163, comma 3, nn.
3, 4, e 5 c.p.c.; in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1628/22 del 24.08.22 emesso dal Tribunale di Lecce nel procedimento n. R.G. 5749/22, oggi opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
ritenere e dichiarare
infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
in subordine, e nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili, in fatto e diritto, le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
condannare gli stessi al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa;
con vittoria di spese.”.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, poiché non conteneva gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma solo le conclusioni.
Evidenziava che, nel caso di specie il rapporto negoziale era assolutamente pacifico, stante la produzione in atti del contratto di finanziamento, relativamente al quale le parti opponenti non ne avevano mai disconosciuto la sottoscrizione, né l'erogazione delle somme.
Sosteneva che l'opposizione aveva uno scopo prettamente dilatorio.
Contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e si riportava alla documentazione prodotta, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2016 dalla quale emergeva la cessione in blocco dei crediti in favore di da parte di Controparte_2 Controparte_3
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato, preliminarmente, che gli opponenti non hanno mai posto in dubbio di aver ricevuto da l'erogazione delle somme di cui al contratto di finanziamento in oggetto, né hanno Controparte_3
prodotto alcunché in merito al pagamento delle somme ingiunte.
La società opposta, invece, già nel procedimento monitorio ha prodotto il contratto di finanziamento, fornendo, quindi, prova del suo credito e superando ogni contestazione in merito all'estratto conto certificato. Gli opponenti, invece, hanno formulato contestazioni generiche e senza indicare alcun concreto elemento contabile a sostegno delle proprie affermazioni, giungendo a sostenere, genericamente, un
TAN differente, senza neppure indicare quale sarebbe quello concretamente applicato.
Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario della banca, atteso che é sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e che ne sia stata consegnata una copia al cliente e che vi sia sul contratto la firma di quest'ultimo, circostanze che ricorrono nel caso di specie, dovendo, invece, desumersi il consenso della banca dalla mera erogazione del finanziamento.
Del pari infondate, sono le contestazioni in merito al piano di ammortamento alla francese.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quello specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso.
D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista indeterminatezza del tasso contrattuale.
Nè, infine può attribuirsi alcuna rilevanza al motivo di opposizione di cui al punto n. 6 dell'atto di opposizione, stante la sua genericità.
Le doglianze degli opponenti, pertanto, sono risultate delle mere affermazioni prive di qualsivoglia fondamento giuridico e probatorio.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1628/22 del 24.08.22 emesso dal Tribunale di Lecce, che dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che si liquidano in Euro 2.645,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 22.01.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 22.01.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il G.O., Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 8299/2022 R.G.AA.CC. promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Antonio G. Orlando, con Parte_1 Parte_2
domicilio eletto presso il suo Studio come da mandato in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
OPPONENTI
CONTRO
procuratrice di rappresentata e difesa dagli Avv.ti Alessandro CP_1 Controparte_2
Barbaro e Andrea Aloi, con domicilio eletto in Lecce presso l'Avv. Katia Orlandi, come da procura generale alle liti autenticata dal notaio da Messina del 03.03.2021. Persona_1
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132, comma 2 n.4 c.p.c., così come modificato dalla L.n.69/09.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n.1628/22 reso dal Tribunale di Lecce e conveniva in giudizio davanti all'intestato Tribunale, per CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni: “respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, revocare e porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.1628/22 RG n.5749/22, emesso dal Tribunale di Lecce per i motivi di cui in narrativa. Il tutto con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio ”.
In fatto l'opponente esponeva che con il decreto ingiuntivo opposto era stato richiesto il pagamento di Euro 18.250,00, oltre interessi e spese, relativo a somme riconducibili ad un finanziamento del
09.11.2011, sottoscritto con con TAN al 13,50, TARG al 15,07, oltre interessi. Controparte_3 Contestava la validità del certificato ex art. 50 TUB in quanto recava una firma illeggibile, nonché del contratto di finanziamento, poiché non sottoscritto dalla banca mentre, nel merito, asseriva la sussistenza di un TAN superiore a quello contrattuale e l'illegittimità dell'ammortamento alla francese, nonché l'applicazione di interessi di mora non pattuiti,.
Si costituiva la convenuta procuratrice di che, a sua volta, nel CP_1 Controparte_2 contestare l'avversa opposizione, rassegnava le seguenti conclusioni “in via preliminare, ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 164 in combinato disposto con l'art. 163, comma 3, nn.
3, 4, e 5 c.p.c.; in via preliminare, dichiarare la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 1628/22 del 24.08.22 emesso dal Tribunale di Lecce nel procedimento n. R.G. 5749/22, oggi opposto, stante la fondatezza della pretesa creditoria, documentalmente provata in atti e la mancanza di prova scritta dei motivi di opposizione;
ritenere e dichiarare
infondate ed inammissibili le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo oggi opposto, oltre interessi come da domanda e spese della procedura monitoria;
in subordine, e nella remota e non temuta ipotesi di accoglimento, anche parziale, dei motivi di opposizione, ritenere e dichiarare infondate ed inammissibili, in fatto e diritto, le domande degli opponenti per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto,
condannare gli stessi al pagamento delle somme ingiunte, oltre interessi come da domanda, o del diverso importo che dovesse risultare provato in corso di causa;
con vittoria di spese.”.
Eccepiva la nullità dell'atto di citazione, poiché non conteneva gli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ma solo le conclusioni.
Evidenziava che, nel caso di specie il rapporto negoziale era assolutamente pacifico, stante la produzione in atti del contratto di finanziamento, relativamente al quale le parti opponenti non ne avevano mai disconosciuto la sottoscrizione, né l'erogazione delle somme.
Sosteneva che l'opposizione aveva uno scopo prettamente dilatorio.
Contestava l'eccezione di carenza di legittimazione attiva e si riportava alla documentazione prodotta, nonché alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 30.04.2016 dalla quale emergeva la cessione in blocco dei crediti in favore di da parte di Controparte_2 Controparte_3
Concessi i termini per memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., precisate le conclusioni, veniva infine trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione é infondata e, pertanto, andrà rigettata per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato, preliminarmente, che gli opponenti non hanno mai posto in dubbio di aver ricevuto da l'erogazione delle somme di cui al contratto di finanziamento in oggetto, né hanno Controparte_3
prodotto alcunché in merito al pagamento delle somme ingiunte.
La società opposta, invece, già nel procedimento monitorio ha prodotto il contratto di finanziamento, fornendo, quindi, prova del suo credito e superando ogni contestazione in merito all'estratto conto certificato. Gli opponenti, invece, hanno formulato contestazioni generiche e senza indicare alcun concreto elemento contabile a sostegno delle proprie affermazioni, giungendo a sostenere, genericamente, un
TAN differente, senza neppure indicare quale sarebbe quello concretamente applicato.
Priva di pregio risulta, inoltre, l'eccezione di nullità del contratto di finanziamento ex art. 117 TUB per mancata sottoscrizione del funzionario della banca, atteso che é sufficiente che il contratto sia stato redatto per iscritto e che ne sia stata consegnata una copia al cliente e che vi sia sul contratto la firma di quest'ultimo, circostanze che ricorrono nel caso di specie, dovendo, invece, desumersi il consenso della banca dalla mera erogazione del finanziamento.
Del pari infondate, sono le contestazioni in merito al piano di ammortamento alla francese.
All'uopo si deve rilevare che in detta metodologia di calcolo, per ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata secondo il tasso contrattuale sul capitale residuo in quello specifico momento, per cui non vi é alcuna discordanza tra il tasso pattuito e quello applicato, né vi é alcun fenomeno anatocistico, proprio perché gli interessi vengono calcolati solo sul monte capitale residuo.
Né può sostenersi che l'adozione del piano di ammortamento alla francese determini, in sé, assoluta incertezza sull'entità del tasso stabilito in contratto.
Ed infatti la circostanza che il tasso annuale effettivo possa risultare leggermente superiore rispetto al tasso nominale indicato in contratto, non rileva, atteso che che quest'ultimo viene stabilito in contratto su base annua, mentre con il piano di ammortamento alla francese, legittimamente adottato dalle parti per avere una rata costante, tale tasso annuale viene applicato con la differente periodicità della rateazione, con cadenza mensile.
Pertanto applicando il tasso annuale con una periodicità inferiore, si determina automaticamente un tasso effettivo annuale leggermente superiore che, se da un lato non smentisce la veridicità dell'indicazione del tasso annuo nominale contenuta nel contratto che costituisce il valore di partenza necessario per i calcoli successivi, dall'altro non rende indeterminato il tasso effettivamente applicato, giacché è determinabile attraverso il tasso nominale annuo concordato e la periodicità delle rate di rimborso.
D'altronde quando come nel caso di specie, si tratta di finanziamento a tasso fisso, il piano di ammortamento é predeterminato e noto alle parti, per cui non si può neppure sostenere che sussista indeterminatezza del tasso contrattuale.
Nè, infine può attribuirsi alcuna rilevanza al motivo di opposizione di cui al punto n. 6 dell'atto di opposizione, stante la sua genericità.
Le doglianze degli opponenti, pertanto, sono risultate delle mere affermazioni prive di qualsivoglia fondamento giuridico e probatorio.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 1628/22 del 24.08.22 emesso dal Tribunale di Lecce, che dichiara esecutivo;
2) condanna gli opponenti al pagamento delle spese del presente giudizio in favore della società opposta che si liquidano in Euro 2.645,50, di cui Euro 145,50 per spese, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 22.01.2025, è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ed in analogia con l'art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 22.01.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini