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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 23/06/2025, n. 3276 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3276 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2195/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2195/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 4/06/2025, svolta in trattazione scritta
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al C.F._4 ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._5 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_5 C.F._6 Parte_6
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in C.F._7
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la affinchè, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo Controparte_2 avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a risarcire loro i danni che ne sono derivati.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- che e sono affittuari Parte_1 Parte_2
- dei terreni riportati in catasto al foglio 7, particella n. 737 di are 89.80,
- al foglio 7, particelle nn. 586, 587, 1963, 1965 di are 11.35,
- dei fabbricati rurali riportati in catasto al foglio 7, particelle nn. 150 e 210,
--che, inoltre, i due germani ed sono comproprietari, Pt_1 Pt_2 insieme ai due germani e nella Parte_3 Parte_4 misura di ¼ ciascuno, del terreno riportato al catasto al foglio 7, particelle nn.
585, 1961, 1962, 1945, 1946, di are 35.66;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta il Controparte_2
29/10/2015, detti fondi sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma, tanto che con ordinanza n. 84 del 30/10/2015 il sindaco di Nocera Inferiore dispose il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli da essi provenienti;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò quale danno ulteriore il deposito di sostanze nocive sui terreni;
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--che, in particolare: “L'Alveo ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 5 del ricorso);
--che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto Controparte_1 tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni elencati e Controparte_1 quantificati nella TP redatta dal dott. arch. , oltre Persona_1 relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 14/09/2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3/05/2021, poi rinviata d'ufficio al 10/01/2023.
1.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7/11/2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il 19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del
4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
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, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
In via preliminare, va dichiarata la contumacia della la Controparte_1 quale, pur ritualmente citata con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, non si è costituita in giudizio.
Sempre preliminarmente si dà atto che la legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, per i terreni riportati in catasto al foglio 7, particelle nn. 585,
1961, 1962, 1945, 1946, è provata sulla base della dichiarazione di successione dei 4 germani ricorrenti al dante causa , del Persona_2
26/05/2006, registrata il 18/09/2006 (allegata a pag. n. 19 della perizia) e sulla base delle visure catastali, che confermano la comproprietà in quote uguali.
Dalle visure emerge anche che i terreni sono stati oggetto dei frazionamenti del 23/04/2009 prot. SA0195161, del 24/04/2009 prot. SA0183582 e del
9/01/2018 prot. SA0005629, ma gli stessi atti di frazionamento non risultano depositati dai ricorrenti.
Ad ogni modo, la prova della legittimazione attiva - in particolare per la parte della domanda che muove dal presupposto della coltivazione diretta dei terreni - si desume altresì dalle dichiarazioni del teste il Testimone_1 quale, interrogato sulla circostanza se “i ricorrenti, all'epoca dei fatti di seguito richiamati, conducevano immobili di loro proprietà, ubicati in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, ha confermato che i ricorrenti sono proprietari dei fondi di causa, aggiungendo: “preciso che il fondo è costituito da un corpo unico suddiviso in quattro appezzamenti, uno per ciascun fratello”.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La domanda di risarcimento dei danni provocati dall'esondazione dell'alveo del 29/10/2015 rientra nell'ambito della responsabilità da Controparte_2 cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei
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caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, Cass. CP_4
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo
[...]
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è CP_2 stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Confermo che circa Testimone_1
9 anni fa vi è stata l'esondazione del fiume Alveo Comune e i terreni CP_2 ed i fabbricati ivi presenti, condotti dai ricorrenti, erano invasi dall'acqua e melma”.
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti da ciascun fondo e ha distinto tra varie voci di danno, che vanno esaminate singolarmente.
Per quanto concerne la voce relativa alla perdita delle colture, il TP ha specificato di aver calcolato i danni applicando i prezzi all'ingrosso indicati nel prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015, ovvero il prezzo di € 1,00 a fascio per i cipollotti, il prezzo di €/mq 2,16 per l'insalata
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e il prezzo di €/mq 2,24 per la verza. Ha poi calcolato i danni in relazione ai singoli terreni, tenuto conto dell'estensione coltivata, nel modo seguente:
A) Per il terreno di cui al foglio 7, particella n. 737, ha calcolato € 31.075,00 per la perdita della coltura di cipollotto nocerino dop, € 2.592,00 per la perdita della coltura di insalata ed € 2.240,00 per la perdita della coltura di verza;
B) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965, ha calcolato € 5.202,00 per la perdita della coltura di cipollotto;
Parte_7
C) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946, ha calcolato € 16.394,00 per la perdita della coltura di cipollotto nocerino dop;
4.1.1. Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio indicato dalla Camera di Commercio di Salerno, difetta la prova dell'esatto quantitativo degli ortaggi esistenti sull'estensione territoriale considerata. Parimenti, non vi è prova dell'effettiva quantità degli stessi ortaggi andati persi, atteso che non vi
è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch.
, che ha, sì, confermato la perizia redatta, ma la sua Persona_1 valutazione scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, non può costituire prova.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
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290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già le cifre rivendicate (cf perizia di parte)
a titolo di danno per la perdita dei prodotti agricoli sono di importo tale da superare il limite di volume di affari di euro 7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazione di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a
7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano
i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni”. Pertanto,
è inspiegabile che coltivatori che conducono un'impresa di non modesto fatturato non abbiano inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione agricola pari ad oltre diecimila euro, produrre in giudizio documenti certamente in loro possesso, che avrebbero fornito una prova presuntiva ma immediata del preteso danno.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Né tale deficit documentale è colmato dalle dichiarazioni dei testi. Infatti, il teste si è limitato ad affermare: “Confermo che le colture Testimone_1 presenti nei terreni e precisamente: verza, cipolla ed insalata furono distrutte. Non ricordo le coltivazioni distinte per ogni appezzamento”.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di prodotto coltivata e distrutta,
l'impossibilità di operare una più puntuale quantificazione dei danni, avendo il ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di ben 5 anni dagli eventi,
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il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
In considerazione di ciò, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, in favore di Parte_1
e , l'importo di € 14.362,80 (risultante dalla
[...] Parte_2 somma di € 12.430,00 per i cipollotti, di € 1.036,80 per l'insalata ed €
2.240,00 per la verza), per il terreno (indicato alla lettera sub A della perizia) indicato al foglio 7, particella n. 737, ed € 2.080,80 per il terreno (vds lettera sub B della perizia) di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965 e, in favore di tutti i ricorrenti, € 6.557,60 per il terreno in comproprietà di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946 (riportato alla lettera sub
C della perizia di parte).
4.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione dei terreni, il perito ha indicato i presumibili costi, come segue.
A) Per il terreno riportato al foglio 7 particella n. 737:
-- € 18.858,00 per la disinfestazione e la zappatura del terreno;
-- € 5.657,50 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 5.208,40 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
B) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965:
-- € 2.382,50 per la disinfestazione e la zappatura del terreno;
-- € 703,70 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 658,30 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
C) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946:
-- € 7.511,70 per disinfestazione e zappatura terreno;
-- € 2.217,74 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 2.074,66 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori
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, , , Campania Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il
1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili (accompagnandovi i criteri generali di calcolo adottati) che, per come declinate, potrebbero essere riferite aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando, invece, aderenti in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
In particolare, ha dichiarato genericamente: “Confermo Testimone_1 che i signori hanno dovuto asportare tutte le coltivazioni marcite Parte_1
e ripulire i terreni”, con ciò smentendo il compimento delle particolari attività indicate nella TP.
Ad ogni modo, gli scavi da eseguirsi con macchine sono attività specialistiche, verosimilmente da affidare a imprese specializzate, il cui effettivo compimento dovrebbe lasciare traccia con documenti contabili che attestino il pagamento.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle opere di ripristino dei terreni indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste che Tes_1 ha parlato – sia pur genericamente - di asportazione delle piante marcite e di attività di pulizia fatte dai ricorrenti, è dimostrato che i germani Parte_1 hanno dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto della rispettiva estensione dei singoli fondi, in via
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equitativa, la somma di € 3.500,00 per il terreno di cui alla lett. A) € 1.000,00 per il terreno di cui alla lett. B) ed € 2.000,00 per il terreno di cui alla lett. C).
4.3. Il TP ha, inoltre, calcolato i danni subiti da ciascun terreno agli impianti irrigui.
Invero, anche tale voce di danno è del tutto sprovvista di supporto documentale, ma il danneggiamento degli impianti risulta confermato dai testi escussi.
Per il calcolo del costo di rifacimento degli impianti, il perito ha moltiplicato la cifra di 3,00 €/mq per l'estensione in metri quadri di ciascun terreno.
È evidente che le stime del perito non sono attendibili, in quanto non risulta dalla prova espletata l'effettiva identità dei danni subiti dagli impianti e, dunque, la loro quantificazione.
Considerato il riferimento fatto dai testimoni ad un non meglio precisato danno agli impianti, è verosimile che vi sia stato posto rimedio in autonomia ed economia, per cui per tale voce di danno appare congruo riconoscere in via equitativa la somma di € 1.000,00 per l'impianto nel terreno di cui alla lett.
A), € 500,00 per quello nel terreno di cui alla lett. B) ed € 700,00 per quello nel fondo di cui alla lett. C).
4.4. Infine, devono essere esaminate le ulteriori voci di danno che riguardano il terreno riportato in catasto al foglio 7, particella n. 737, cioè gli importi di
€ 9.600,00 per la riparazione delle serre, € 250,00 per danneggiamento di attrezzi agricoli, € 600,00 per sterro del pozzo.
Per quanto riguarda le serre, non emergono danni consistenti e specifici, anzi dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte si apprezza che le stesse sono rimaste per la gran parte integre, per cui per tale voce di danno deve riconoscersi in via equitativa l'importo di € 1.000,00.
Invece, per il denunciato “sterro del pozzo” e per il danno agli attrezzi agricoli, di cui non è specificato se siano stati distrutti o solo danneggiati dall'alluvione, non vi è prova nemmeno dell'an, non avendo il teste riferito nulla a riguardo e non essendo sufficiente la mera Tes_1 dichiarazione del TP : il relativo capo di domanda è respinto. Persona_1
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4.5. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
32.701,20.
Va a questo punto ricordato che tutti i ricorrenti sono comproprietari, ciascuno nella misura di 1/4, soltanto del terreno riportato in catasto al foglio
7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946, invece i due germani Parte_1
e sono affittuari dei terreni riportati in catasto al
[...] Parte_2 foglio 7 particelle nn. 737, 586, 587, 1963, 1965; orbene, i danni complessivamente riportati dai due terreni in affitto ammontano ad €
23.743,60, mentre i danni riportati dal terreno in comproprietà ammontano complessivamente ad € 9.257,60.
Ne consegue che il risarcimento va determinato in € 14.187,20 in favore di
, in € 14.187,20 in favore di (di cui € Parte_1 Parte_2
11.872,80 per i terreni in affitto ed € 2.314,40 per il terreno in comproprietà),
€ 2.314,40 in favore di ed € 2.314,40 in favore di Parte_4
. Parte_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4.6. La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1 corso d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni accertati.
5. Le spese di lite
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, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
[...]
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, corrispondente allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 con n. 3 aumenti del 30% ex art. 4, co. 2, T.F. sull'onorario base per la presenza di tre parti oltre la prima, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi antistatari, nella Parte_5 Parte_6 misura di metà per ognuno.
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
22/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2195/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara la contumacia della Controparte_1
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 nei confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 CP_1 al pagamento dei seguenti importi:
[...]
€ 14.187,20 in favore di , Parte_2
€ 14.187,20 in favore di , Parte_1
€ 2.314,40 in favore di , Parte_4
€ 2.314,40 in favore di , Parte_3 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
_______________________________________________________________________ N. 2195/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 13
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 393,50 per esborsi documentati ed euro 4.750,00 per onorario (così calcolato: 2.500,00 euro per onorario base più n. 3 aumenti del 30%, ovvero 2.500 + 750x3= 4.750) oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi Parte_5 Parte_6 antistatari, nella misura di metà per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
_______________________________________________________________________ N. 2195/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 14
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25". _______________________________________________________________________ N. 2195/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Dott. Ing. Luigi Vinci Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2195/2021 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'udienza collegiale del 4/06/2025, svolta in trattazione scritta
TRA
(c.f.: ), Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f.: ), (c.f.: C.F._2 Parte_3
) e (c.f.: C.F._3 Parte_4
), rappresentati e difesi, giusta procura allegata al C.F._4 ricorso, dagli avv.ti Antonio D'Auria (c.f.: ), C.F._5 [...]
(c.f.: ) e (c.f.: Pt_5 C.F._6 Parte_6
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in C.F._7
Napoli alla via Biscardi n. 31, presso lo studio dell'avv. Pasquale Mellone
Ricorrenti TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
E
(c.f.: ), in persona del Presidente della Controparte_1 P.IVA_1 giunta regionale pro tempore, con sede in Napoli, alla via Santa Lucia n. 81
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la affinchè, previo riconoscimento della sua Controparte_1 esclusiva responsabilità per l'esondazione dell'alveo Controparte_2 avvenuta il 29/10/2015, venga condannata a risarcire loro i danni che ne sono derivati.
In punto di fatto, i ricorrenti hanno esposto:
-- che e sono affittuari Parte_1 Parte_2
- dei terreni riportati in catasto al foglio 7, particella n. 737 di are 89.80,
- al foglio 7, particelle nn. 586, 587, 1963, 1965 di are 11.35,
- dei fabbricati rurali riportati in catasto al foglio 7, particelle nn. 150 e 210,
--che, inoltre, i due germani ed sono comproprietari, Pt_1 Pt_2 insieme ai due germani e nella Parte_3 Parte_4 misura di ¼ ciascuno, del terreno riportato al catasto al foglio 7, particelle nn.
585, 1961, 1962, 1945, 1946, di are 35.66;
--che a causa dell'esondazione dell'alveo avvenuta il Controparte_2
29/10/2015, detti fondi sono stati completamente sommersi da notevoli quantità di acqua maleodorante, mista a fango e melma, tanto che con ordinanza n. 84 del 30/10/2015 il sindaco di Nocera Inferiore dispose il divieto di raccolta, commercializzazione e consumo dei prodotti agricoli da essi provenienti;
--che oltre alla distruzione delle coltivazioni e di tutti i manufatti insistenti sui fondi, l'inondazione provocò quale danno ulteriore il deposito di sostanze nocive sui terreni;
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--che, in particolare: “L'Alveo ubicato nel bacino Controparte_2 idrografico regionale del Sarno, si presentava all'epoca dei fatti e si presenta tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma, fango e materiali estranei che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così pagina 5 del ricorso);
--che la responsabilità dell'accaduto è della in quanto Controparte_1 tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corsi d'acqua.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni elencati e Controparte_1 quantificati nella TP redatta dal dott. arch. , oltre Persona_1 relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. All'esito di trattazione scritta, in data 14/09/2021, rilevata la mancata comparizione della il Giudice designato ha disposto la Controparte_1 rinnovazione della notifica del ricorso ex art. 176 del R.D. 1775/33 e ha fissato all'uopo l'udienza del 3/05/2021, poi rinviata d'ufficio al 10/01/2023.
1.2. Concessi i termini per le memorie istruttorie, all'esito della trattazione scritta del 7/11/2023 il Giudice ha ammesso la prova testimoniale richiesta da parte attrice, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt. 170 del R.D.
1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
1°/10/2024 per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 2/10/2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 4/06/2025, con termine per note conclusionali fino a 7 giorni prima.
1.3. Acquisite le note di trattazione scritta dei ricorrenti, tempestivamente depositate il 19/05/2025, il Tribunale, all'esito della trattazione scritta del
4/06/2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Questioni preliminari
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In via preliminare, va dichiarata la contumacia della la Controparte_1 quale, pur ritualmente citata con ricorso notificato in data 19/10/2020 e rinotificato, ai sensi dell'art. 176 del R.D. 1775/1933, in data 28/09/2021, non si è costituita in giudizio.
Sempre preliminarmente si dà atto che la legittimazione attiva dei ricorrenti, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, per i terreni riportati in catasto al foglio 7, particelle nn. 585,
1961, 1962, 1945, 1946, è provata sulla base della dichiarazione di successione dei 4 germani ricorrenti al dante causa , del Persona_2
26/05/2006, registrata il 18/09/2006 (allegata a pag. n. 19 della perizia) e sulla base delle visure catastali, che confermano la comproprietà in quote uguali.
Dalle visure emerge anche che i terreni sono stati oggetto dei frazionamenti del 23/04/2009 prot. SA0195161, del 24/04/2009 prot. SA0183582 e del
9/01/2018 prot. SA0005629, ma gli stessi atti di frazionamento non risultano depositati dai ricorrenti.
Ad ogni modo, la prova della legittimazione attiva - in particolare per la parte della domanda che muove dal presupposto della coltivazione diretta dei terreni - si desume altresì dalle dichiarazioni del teste il Testimone_1 quale, interrogato sulla circostanza se “i ricorrenti, all'epoca dei fatti di seguito richiamati, conducevano immobili di loro proprietà, ubicati in
Nocera Inferiore (SA) alla località “Cicalese – San Mauro”, ha confermato che i ricorrenti sono proprietari dei fondi di causa, aggiungendo: “preciso che il fondo è costituito da un corpo unico suddiviso in quattro appezzamenti, uno per ciascun fratello”.
3. Prova dell'allagamento e del nesso causale
La domanda di risarcimento dei danni provocati dall'esondazione dell'alveo del 29/10/2015 rientra nell'ambito della responsabilità da Controparte_2 cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei
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caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. che richiama a sua volta “ex multis, Cass. CP_4
15761/2016; Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo
(ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del 22/11/2019, est. Iannello
Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che in data 29/10/2015 l'alveo
[...]
è esondato, provocando l'allagamento dei fondi oggetto di causa, è CP_2 stata confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 15/05/2024.
In particolare, il teste ha dichiarato: “Confermo che circa Testimone_1
9 anni fa vi è stata l'esondazione del fiume Alveo Comune e i terreni CP_2 ed i fabbricati ivi presenti, condotti dai ricorrenti, erano invasi dall'acqua e melma”.
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di molti anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Il perito di parte, la cui relazione integra la domanda, ha quantificato i danni subiti da ciascun fondo e ha distinto tra varie voci di danno, che vanno esaminate singolarmente.
Per quanto concerne la voce relativa alla perdita delle colture, il TP ha specificato di aver calcolato i danni applicando i prezzi all'ingrosso indicati nel prezzario della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2015, ovvero il prezzo di € 1,00 a fascio per i cipollotti, il prezzo di €/mq 2,16 per l'insalata
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e il prezzo di €/mq 2,24 per la verza. Ha poi calcolato i danni in relazione ai singoli terreni, tenuto conto dell'estensione coltivata, nel modo seguente:
A) Per il terreno di cui al foglio 7, particella n. 737, ha calcolato € 31.075,00 per la perdita della coltura di cipollotto nocerino dop, € 2.592,00 per la perdita della coltura di insalata ed € 2.240,00 per la perdita della coltura di verza;
B) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965, ha calcolato € 5.202,00 per la perdita della coltura di cipollotto;
Parte_7
C) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946, ha calcolato € 16.394,00 per la perdita della coltura di cipollotto nocerino dop;
4.1.1. Questa quantificazione dei danni non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio indicato dalla Camera di Commercio di Salerno, difetta la prova dell'esatto quantitativo degli ortaggi esistenti sull'estensione territoriale considerata. Parimenti, non vi è prova dell'effettiva quantità degli stessi ortaggi andati persi, atteso che non vi
è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo. Né una prova più puntuale dei danni subiti dai ricorrenti può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, arch.
, che ha, sì, confermato la perizia redatta, ma la sua Persona_1 valutazione scritta dei danni, eseguita esclusivamente sulla base dei prezziari delle piante, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti aziendali idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, peraltro redatta dopo un anno dall'alluvione, non può costituire prova.
Va altresì rilevato che è mancata l'allegazione e la prova di un parametro importante, cioè l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni il rilievo che i ricorrenti non hanno prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari (obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR
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290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
E' agevole peraltro constatare che già le cifre rivendicate (cf perizia di parte)
a titolo di danno per la perdita dei prodotti agricoli sono di importo tale da superare il limite di volume di affari di euro 7.000,00 oltre il quale scatta l'onere di pagamento dell'IVA per ogni operazione di vendita a norma del comma 6 dell'art. 34 del dpr 633/1972 che così statuisce: “I produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attivita', prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a
7.000,00 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti di cui al comma 1, sono esonerati dal versamento dell'imposta e da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, fermo restando
l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali a norma dell'articolo 39. I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano
i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalita'
e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25. Le disposizioni del presente comma cessano comunque di avere applicazione a partire dall'anno solare successivo a quello in cui e' stato superato il limite di 7.000 euro a condizione TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
che non sia superato il limite di un terzo delle cessioni di altri beni. I produttori agricoli hanno facolta' di non avvalersi delle disposizioni del presente comma. In tale caso, l'opzione o la revoca si esercitano con le modalita' stabilite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, e successive modificazioni”. Pertanto,
è inspiegabile che coltivatori che conducono un'impresa di non modesto fatturato non abbiano inteso, a fronte di una domanda risarcitoria, già solo per la perdita della produzione agricola pari ad oltre diecimila euro, produrre in giudizio documenti certamente in loro possesso, che avrebbero fornito una prova presuntiva ma immediata del preteso danno.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo
2004, n. 99 che detta "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n.
38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
Questo registro avrebbe offerto la prova della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione, che si assume essere stata negativa.
Né tale deficit documentale è colmato dalle dichiarazioni dei testi. Infatti, il teste si è limitato ad affermare: “Confermo che le colture Testimone_1 presenti nei terreni e precisamente: verza, cipolla ed insalata furono distrutte. Non ricordo le coltivazioni distinte per ogni appezzamento”.
Dunque, considerando: la mancanza di documenti aziendali, in generale il deficit di prova dell'effettiva quantità di prodotto coltivata e distrutta,
l'impossibilità di operare una più puntuale quantificazione dei danni, avendo il ricorrente scelto di iniziare il giudizio a distanza di ben 5 anni dagli eventi,
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il che ha impedito una ricognizione in contraddittorio dei danni nell'immediatezza dei fatti, la liquidazione non può che farsi in via equitativa.
In considerazione di ciò, applicando i prezzi indicati dal perito di parte, dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, in favore di Parte_1
e , l'importo di € 14.362,80 (risultante dalla
[...] Parte_2 somma di € 12.430,00 per i cipollotti, di € 1.036,80 per l'insalata ed €
2.240,00 per la verza), per il terreno (indicato alla lettera sub A della perizia) indicato al foglio 7, particella n. 737, ed € 2.080,80 per il terreno (vds lettera sub B della perizia) di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965 e, in favore di tutti i ricorrenti, € 6.557,60 per il terreno in comproprietà di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946 (riportato alla lettera sub
C della perizia di parte).
4.2. In relazione, poi, alle attività specifiche di disinfestazione e di sistemazione dei terreni, il perito ha indicato i presumibili costi, come segue.
A) Per il terreno riportato al foglio 7 particella n. 737:
-- € 18.858,00 per la disinfestazione e la zappatura del terreno;
-- € 5.657,50 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 5.208,40 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
B) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 586, 587, 1963, 1965:
-- € 2.382,50 per la disinfestazione e la zappatura del terreno;
-- € 703,70 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 658,30 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
C) Per il terreno di cui al foglio 7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946:
-- € 7.511,70 per disinfestazione e zappatura terreno;
-- € 2.217,74 per la fresatura del terreno con motocoltivatore;
-- € 2.074,66 per l'erpicatura manuale e il livellamento del terreno.
Osserva il Collegio che anche queste richieste sono del tutto sfornite di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività che sarebbero state svolte impiegando sia mezzi meccanici, sia, soprattutto, fertilizzanti e disinfestanti vari, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori
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autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Più in generale, su tutti questi aspetti, la perizia di parte, peraltro redatta il
1°/12/2016, più di un anno dopo dall'evento, si limita ad elencare teoriche e multiple attività specialistiche possibili (accompagnandovi i criteri generali di calcolo adottati) che, per come declinate, potrebbero essere riferite aprioristicamente a qualsiasi fattispecie risarcitoria, non risultando, invece, aderenti in modo concreto al caso di specie.
Si rimarca che tutte le citate attività, che si mostrano prima facie prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
In particolare, ha dichiarato genericamente: “Confermo Testimone_1 che i signori hanno dovuto asportare tutte le coltivazioni marcite Parte_1
e ripulire i terreni”, con ciò smentendo il compimento delle particolari attività indicate nella TP.
Ad ogni modo, gli scavi da eseguirsi con macchine sono attività specialistiche, verosimilmente da affidare a imprese specializzate, il cui effettivo compimento dovrebbe lasciare traccia con documenti contabili che attestino il pagamento.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento delle attività descritte in perizia e di dichiarazioni testimoniali di conferma, il capo di domanda riferito alle opere di ripristino dei terreni indicate in perizia non può essere accolto come formulato.
Nel contempo, anche in difetto di prova in ordine agli specifici lavori menzionati in perizia, sulla base delle dichiarazioni del teste che Tes_1 ha parlato – sia pur genericamente - di asportazione delle piante marcite e di attività di pulizia fatte dai ricorrenti, è dimostrato che i germani Parte_1 hanno dovuto compiere lavori di ripristino quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, tenuto conto della rispettiva estensione dei singoli fondi, in via
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equitativa, la somma di € 3.500,00 per il terreno di cui alla lett. A) € 1.000,00 per il terreno di cui alla lett. B) ed € 2.000,00 per il terreno di cui alla lett. C).
4.3. Il TP ha, inoltre, calcolato i danni subiti da ciascun terreno agli impianti irrigui.
Invero, anche tale voce di danno è del tutto sprovvista di supporto documentale, ma il danneggiamento degli impianti risulta confermato dai testi escussi.
Per il calcolo del costo di rifacimento degli impianti, il perito ha moltiplicato la cifra di 3,00 €/mq per l'estensione in metri quadri di ciascun terreno.
È evidente che le stime del perito non sono attendibili, in quanto non risulta dalla prova espletata l'effettiva identità dei danni subiti dagli impianti e, dunque, la loro quantificazione.
Considerato il riferimento fatto dai testimoni ad un non meglio precisato danno agli impianti, è verosimile che vi sia stato posto rimedio in autonomia ed economia, per cui per tale voce di danno appare congruo riconoscere in via equitativa la somma di € 1.000,00 per l'impianto nel terreno di cui alla lett.
A), € 500,00 per quello nel terreno di cui alla lett. B) ed € 700,00 per quello nel fondo di cui alla lett. C).
4.4. Infine, devono essere esaminate le ulteriori voci di danno che riguardano il terreno riportato in catasto al foglio 7, particella n. 737, cioè gli importi di
€ 9.600,00 per la riparazione delle serre, € 250,00 per danneggiamento di attrezzi agricoli, € 600,00 per sterro del pozzo.
Per quanto riguarda le serre, non emergono danni consistenti e specifici, anzi dalla documentazione fotografica allegata alla perizia di parte si apprezza che le stesse sono rimaste per la gran parte integre, per cui per tale voce di danno deve riconoscersi in via equitativa l'importo di € 1.000,00.
Invece, per il denunciato “sterro del pozzo” e per il danno agli attrezzi agricoli, di cui non è specificato se siano stati distrutti o solo danneggiati dall'alluvione, non vi è prova nemmeno dell'an, non avendo il teste riferito nulla a riguardo e non essendo sufficiente la mera Tes_1 dichiarazione del TP : il relativo capo di domanda è respinto. Persona_1
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, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4.5. Il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
32.701,20.
Va a questo punto ricordato che tutti i ricorrenti sono comproprietari, ciascuno nella misura di 1/4, soltanto del terreno riportato in catasto al foglio
7 particelle nn. 585, 1961, 1962, 1945, 1946, invece i due germani Parte_1
e sono affittuari dei terreni riportati in catasto al
[...] Parte_2 foglio 7 particelle nn. 737, 586, 587, 1963, 1965; orbene, i danni complessivamente riportati dai due terreni in affitto ammontano ad €
23.743,60, mentre i danni riportati dal terreno in comproprietà ammontano complessivamente ad € 9.257,60.
Ne consegue che il risarcimento va determinato in € 14.187,20 in favore di
, in € 14.187,20 in favore di (di cui € Parte_1 Parte_2
11.872,80 per i terreni in affitto ed € 2.314,40 per il terreno in comproprietà),
€ 2.314,40 in favore di ed € 2.314,40 in favore di Parte_4
. Parte_3
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici
ISTAT (indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -
FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono altresì gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
Competono infine gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo.
4.6. La è tenuta alla manutenzione ed alla custodia del Controparte_1 corso d'acqua di cui ci si occupa nel presente giudizio, dunque risponde dell'obbligo risarcitorio per i danni accertati.
5. Le spese di lite
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La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dai ricorrenti, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della CP_1
e liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM
[...]
147/2022, con riferimento al valore della lite, determinato dall'ammontare del credito più alto accertato, corrispondente allo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 con n. 3 aumenti del 30% ex art. 4, co. 2, T.F. sull'onorario base per la presenza di tre parti oltre la prima, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi antistatari, nella Parte_5 Parte_6 misura di metà per ognuno.
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta nella comparsa conclusionale del
22/04/2025, si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33,
l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di
Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2195/2021 del
R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--dichiara la contumacia della Controparte_1
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da Parte_1
, , e
[...] Parte_2 Parte_4 Parte_3 nei confronti della e, per l'effetto, condanna la Controparte_1 CP_1 al pagamento dei seguenti importi:
[...]
€ 14.187,20 in favore di , Parte_2
€ 14.187,20 in favore di , Parte_1
€ 2.314,40 in favore di , Parte_4
€ 2.314,40 in favore di , Parte_3 oltre rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (29/10/2015) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
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-- compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare Controparte_1 ai ricorrenti la residua parte, che liquida in euro 393,50 per esborsi documentati ed euro 4.750,00 per onorario (così calcolato: 2.500,00 euro per onorario base più n. 3 aumenti del 30%, ovvero 2.500 + 750x3= 4.750) oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avv.ti e dichiaratisi Parte_5 Parte_6 antistatari, nella misura di metà per ognuno.
-- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n° 1775/33.
Così deciso in Napoli addì 4/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25". _______________________________________________________________________ N. 2195/2021 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7
, , , Parte_1 Parte_4 Parte_2 Controparte_3 CP_1