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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 07/04/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco Rinaldi: nella causa iscritta al n.r.g. 9532/2021, promossa da:
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. MANFREDINI LIDIA ATTRICE contro
(p.i. ), CP_1 P.IVA_1 in persona del l.r.p.t. c.f. ), Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. DENTI GIUSEPPE NICOLA CONVENUTA
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
1. Con citazione datata 5.8.21, ha agito contro per sentire dichiarare Parte_1 CP_1
l'usucapione a proprio favore di un immobile sito in via Disciplina 29C ad Agnosine-BS (catastalmente identificato al foglio 5 part. 293 sub 8, cat. A2, classe 4, cons. 6 vani, primo piano).
La convenuta si è costituita in giudizio il 22.11.21, chiedendo il rigetto della domanda.
La prima udienza si è tenuta in trattazione scritta. Con ordinanza del 23.12.21 sono stati concessi i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. È seguito lo scambio delle memorie istruttorie.
Con ordinanza del 26.10.22 sono stati motivatamente ammessi solo due capitoli di prova orale formulati dall'attrice. I testimoni sono stati sentiti all'udienza del 25.11.22.
Il fascicolo è stato assegnato a questo giudice il 12.12.22. All'udienza dell'11.7.23 le parti hanno chiesto la decisione della causa.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è tenuta in trattazione scritta il 5.11.24; il giudice ha assegnato i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica rispettivamente al 10.12.24 e al 30.12.24. La sola attrice ha depositato la comparsa conclusionale.
2. Le circostanze di fatto rilevanti ai fini della decisione possono essere così riassunte:
− I fratelli e edificavano un complesso immobiliare ad Agnosine in via Pt_2 Persona_1
Disciplina;
− Dal 1965, l'attrice si stabiliva in uno degli appartamenti assieme al marito, Persona_2 figlio di (cfr. certificato storico di residenza, doc. 1 att.); Pt_2
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− decedeva il 29.12.89; Persona_2
− Il 23.4.93, gli eredi di vendevano alla la quota indivisa del 50% Persona_1 CP_3
(12/24) del complesso immobiliare (doc. 3 conv.);
− Il 20.9.95, con decreto di trasferimento emesso da questo Tribunale all'esito di una procedura esecutiva contro e (figli di ), otteneva il restante PE CP_4 Pt_2 CP_3
50% (4/8) del complesso immobiliare (doc. 4 conv.);
− Il 25.6.96, vendeva l'intero complesso a poi di cui è legale CP_3 CP_5 CP_1 rappresentante moglie di figlio di (doc. 5 Controparte_2 Controparte_6 Per_1 conv.).
3. Le conclusioni dell'attrice (come da prima memoria istruttoria, richiamata nel foglio di p.c. del 31.10.24) sono state:
«- Dichiarare usucapita in favore della SI.ra , per intervenuto usucapione ultraventennale, la piena ed Parte_1 esclusiva proprietà del bene immobile sito in Agnosine (BS), alla via Disciplina, n. 29C, identificato al NCEU al foglio 5, part. 293, sub. 8, categoria A/2, classe 4, consistenza 6.5 vani, piano 1; - Munire l'emananda sentenza della clausola di provvisoria esecuzione ed ordinare la trascrizione nei competenti RR.II. di Brescia e la relativa annotazione e la voltura catastale presso l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Brescia, Ufficio Provinciale del Territorio, servizi Catastali, esonerando i Responsabili degli Uffici da ingerenze e responsabilità al riguardo;
- Condannare parte convenuta al rimborso di spese e compensi di lite, con attribuzione ai sottoscritti procuratori dichiaratisi antistatari. - Con riserva di articolare nel termine di cui all'art. 183 Vi comma cpc II termine, i mezzi istruttori».
Le conclusioni della convenuta (come da foglio di p.c. del 29.10.24) sono state:
«IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: rigettare integralmente ogni domanda così come proposta dalla sig.ra
nei confronti della società siccome infondata in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte nei Parte_1 CP_1 propri scritti difensivi. Spese di giudizio integralmente rifuse».
4. Non è contestato che abbia vissuto nell'appartamento sub 8 di cui chiede Parte_1
l'usucapione a partire dal 1965. La circostanza è stata del resto confermata, sebbene non proprio esaustivamente, dai testi di parte attrice, e . Testimone_1 Parte_3
Il secondo requisito perché operi la prescrizione acquisitiva è il decorso di un ventennio, ai sensi dell'art. 1158 c.c. Sul punto, il giudice osserva come sia irrilevante il periodo dal 1965 alla morte di nel 1989, poiché questi era comproprietario dell'immobile – quanto meno dalla Persona_2 morte del padre , avvenuta in data non nota – sicché deve ritenersi che la moglie abitasse Pt_2 nell'appartamento a questo titolo. Le parti non hanno chiarito le vicende successorie di PE
(ad es. in relazione al diritto di abitazione spettante alla moglie sulla casa familiare ex art. 540
[...]
c.c.). Fatto sta che, il 20.9.95, il Tribunale trasferiva le quote di alla Persona_2 CP_3
Da notare che il successivo trasferimento del 25.6.96 dalla alla chiarisce che il CP_3 CP_5 sub 8 deriva dai mappali 293/2, 293/3 e 293/4 citati negli altri due atti: sicché non vi sono dubbi sul fatto che la avesse ottenuto l'intero complesso immobiliare. Dal 1996, la poi CP_3 CP_5
non risulta aver avanzato alcuna richiesta di liberazione dell'appartamento, restando CP_1 completamente inerte. Il periodo da considerare per l'usucapione decorre dunque, a tutto concedere, dal 29.12.89.
Ciò che difetta affinché la domanda possa essere accolta è tuttavia l'animus possidendi, descritto da Cass. n. 8866/2018 come «un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per tutto il tempo all'uopo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno “ius
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in re aliena” (ex plurimis Cass. n. 11000/2001, Cass. n. 18392/2006, Cass. n. 362/2017), un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (Cass. n. 25498/2014, Cass. n. 10894/2013, Cass. n. 4436/1996, Cass. n. 10652/1994)».
Per dimostrare di essersi comportata come proprietaria dell'immobile, l'attrice ha prodotto con le memorie istruttorie soltanto: (a) un bollettino SIP del 1991; (b) un bollettino ICI del 1993; (c) un bollettino ICI del 1994; (d) riepilogo versamenti ICI del 1993; (e) nota del commercialista del 1992 che indica l'attrice come soggetto passivo;
(f) libretto di iscrizione alla televisione del 1994; (g) cinque CP_7 bollettini utenze per gli anni 2009-13.
Queste prove sono del tutto insufficienti a dimostrare un possesso uti dominus, in quanto: – i documenti a-f-g possono riferirsi a un qualsiasi detentore dell'immobile; – i documenti b-c-d-e, peraltro non del tutto chiari, si riferiscono al periodo tra la morte di e i ridetti trasferimenti, epoca in Persona_3 cui è verosimile che la moglie pagasse i tributi quale erede (ribadendosi peraltro come nulla sia stato allegato sulla successione).
La mera residenza anagrafica non prova il possesso rilevante ai fini dell'usucapione; inoltre, l'attrice ha allegato di aver mantenuto l'immobile, ma non ha fornito né chiesto alcuna prova sul punto.
A partire dalla prima memoria istruttoria, la difesa della signora ha sostenuto: «La verità è che soltanto Pt_1 formalmente i beni vennero intestati ad una società, ma accordi tra i germani capostipiti prevedevano una “spartizione sostanziale” dell'edificio tra gli eredi dei predetti». A parte la genericità dell'allegazione (rispetto alla quale giustamente non sono stati ammessi capitoli di prova orale) e l'eccezione sollevata dalla convenuta sull'allegazione tardiva di questa sorta di simulazione, il giudice osserva come dalle vicende immobiliari si ricavi piuttosto come l'attrice sia rimasta nell'immobile per mera tolleranza dei proprietari, anche in virtù dei rapporti di parentela esistenti.
Sul punto, Cass. n. 11277/15 ha ad esempio affermato: «In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza qualora non si tratti di rapporti di parentela, ma di rapporti di mera amicizia o buon vicinato, giacché nei secondi, di per sé labili e mutevoli, è più difficile, a differenza dei primi, il mantenimento della tolleranza per un lungo arco di tempo». CP_ Dopotutto, negli ultimi trent'anni, non ha chiesto alcun canone all'attrice né ha domandato – nemmeno in questa sede – il rilascio dell'appartamento: pare quindi che di fatto non si opponga allo status quo, ma solo all'acquisizione dell'immobile da parte dell'attrice. In effetti, anche prescindendo per un attimo dalla carenza probatoria, sembra paradossale che – dopo l'acquisto della metà del complesso nel 1993 e l'espropriazione nel 1995 a favore del dante causa, e dopo averlo pagato £ 720.000.000 nel 1996 CP_
– perdesse la titolarità dell'immobile solo per aver gratuitamente concesso ai familiari della sua legale rappresentante di continuare a viverci come avevano sempre fatto, in virtù dei complessi rapporti tra i due rami della famiglia.
La domanda dunque non può trovare accoglimento.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è dell'attrice.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), non emergendo dagli atti il valore dell'immobile, occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da € 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare: € 1701 per la fase
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di studio (medio); € 1204 per la fase introduttiva (medio); € 1806 per la fase istruttoria (medio); nulla per la fase decisionale (perché la convenuta non ha depositato le memorie ex art. 190 c.p.c.). Al totale (€ 4711) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza: rigetta la domanda dell'attrice;
a titolo di spese di lite, condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta di € 4711,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
Brescia, 04/04/2025
Il Giudice Dott. Francesco Rinaldi
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