Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 17/03/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice
dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2796 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2023 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Altofonte, corso Dei Parte_1
Mille n. 65, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Tumminello, che lo rap-
presenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...] il [...]; Controparte_1
, nato a [...] il [...]; CP_2
– parte resistente contumace–
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Conclusioni delle parti: all'esito dell'udienza cartolare del 9.1.2025 il ricorrente concludeva come da note scritte depositate.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
ha chiesto al Tribunale la revoca dell'obbligo a suo Parte_1
carico di contribuzione al mantenimento del figlio disposto in sede CP_2
di separazione, rilevando l'intervenuta indipendenza economica del figlio.
In particolare, il ricorrente ha evidenziato che il proprio figlio ha stipu-
lato un contratto di procacciatore d'affari con l'azienda MES srl, che gli consente di procurarsi da sé i mezzi di sostentamento.
I resistenti non si sono costituiti in giudizio e pertanto né è stata di-
chiarata la contumacia.
La domanda va accolta.
Invero, la documentata stipula del contratto da parte di CP_2
con MES srl, nonché la sua età (32 anni) inducono a presumere l'intervenuta indipendenza economica del predetto.
Ne consegue che devono ritenersi essere venute meno le ragioni di cui all'art. 337 septies c.c. che giustificavano il predetto obbligo.
Le spese di lite vanno lasciate a carico di parte ricorrente tenuto conto della natura necessaria del giudizio e della contumacia di parte resisten-
te.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
revoca, a modifica delle condizioni assunte in sede di separazione, a far
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data dalla proposizione dell'istanza l'obbligo di di con- Parte_2
tribuire al mantenimento del figlio;
CP_2
lascia a carico del ricorrente le spese di giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale
di Termini Imerese, in data 04/03/2025.
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
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