TRIB
Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 22/07/2025, n. 282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 282 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. 844 /2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) (C.F. ) C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
) (C.F. ) C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F. ) (C.F. ) C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13 con l'Avv. MANTARRO GIUSEPPE e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Giuseppe Broggi n.13
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. SIMONA CASO e l'Avv. CATERINA MONACO, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Milano, Via Freguglia
n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 23 agosto 2023, i ricorrenti sopra identificati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...]
, per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: - Nel merito In via preliminare - si chiede che la prima udienza e le successive si possano svolere non in presenza o, comunque, mediante il deposito di note scritte, così come statuito dal nuovo art. 127, comma 3, c.p.c.; - In via principale - accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
- accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo CP_3 dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
- condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore dei docenti ed esattamente: i)
[...] per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Pt_1 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, ii) per gli anni Parte_2 scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, iii) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e Parte_3
2020/2021 per la complessiva somma di Euro 1.500,00, iv) per gli anni Parte_4 scolatici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro
2.000,00, v) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, vi) Parte_6
2 per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021 per la complessiva somma di Euro 1.000,00, vii) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per la Parte_7 complessiva somma di Euro 1.500,00, viii) per gli anni scolatici 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 1.500,00, ix) Parte_9 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, x) per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, Parte_10
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, xi) Parte_11 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, xii) per gli anni scolatici 2018/2019, Parte_12
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, e xiii) per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva Parte_13 somma di Euro 1.500,00, per un totale complessivo pari ad Euro 25.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice dovesse accertare, per ciascun docente, in corso di causa o dovesse ritenere di giustizia;
”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto l'estensione della domanda agli a.s. 23/24 e 24/25
*
I ricorrenti, in servizio al momento del deposito del ricorso, hanno svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha
4 affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_2
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze
5 professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
6 I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;
diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
Con riguardo all'a.s. in corso nonché al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 23/24, va osservato che l'art.15 del D.L. 13 giugno 2023 n.69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha esteso il diritto ai docenti a tempo determinato a far data dal 2023 ma solamente in caso di supplenza su posto vacante e disponibile (31 agosto). Una simile limitazione non trova alcuna giustificazione, in quanto la ratio sottesa a garantire la formazione del docente sussiste immutata sia in ipotesi di vacanza in organico di fatto che di vacanza in organico di diritto. Come chiarito dalla Suprema Corte la circostanza che l'incarico sia stata assegnato fino alla data del 30 giugno e non fino al 31 agosto non osta al riconoscimento della carta docente. Va aggiunto che le parti ricorrenti sono attualmente in servizio (cfr. contratti in atti), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
In virtù di quanto appena osservato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente,
o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente Parte_1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni Parte_3 scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per gli anni scolatici Parte_4
7 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, Pt_5 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
[...]
2022/2023, per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_6
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_7 per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_8 Parte_9 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
[...] per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_10 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_12
2020/2021 e 2022/2023 e per gli anni scolatici 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023 per l'importo € 500,00 annui. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso
è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
L'onorario tiene conto del disposto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 secondo il quale “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente:
8 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_3
per gli anni scolatici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
2023/2024 e 2024/2025, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023,
per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_6
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_7 per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_8 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9
2022/2023, per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_10 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 Parte_12
per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_13
per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 4.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatrio
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 22 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 Parte_3
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._3 Parte_4
) (C.F. ) C.F._4 Parte_5 C.F._5
(C.F. ) Parte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ) (C.F. Parte_7 C.F._7 Parte_8
) (C.F. ) C.F._8 Parte_9 C.F._9
(C.F. ) Parte_10 C.F._10 Parte_11
(C.F. ) (C.F. ) C.F._11 Parte_12 C.F._12
(C.F. ) Parte_13 C.F._13 con l'Avv. MANTARRO GIUSEPPE e l'Avv. , parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Milano, via Giuseppe Broggi n.13
- RICORRENTE -
contro
(C.F. Controparte_1
P.IVA_1 con l'Avv. SIMONA CASO e l'Avv. CATERINA MONACO, parte elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato sita in Milano, Via Freguglia
n. 1
- RESISTENTE -
Oggetto: carta docenti ex art. 1 comma 121 della legge n. 107 del 13.07.15 richiesta dagli insegnanti con contratto a termine.
FATTO con ricorso depositato in data 23 agosto 2023, i ricorrenti sopra identificati hanno convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Como il
[...]
, per sentir accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni:
“Piaccia all'adito Giudice del Lavoro adito, reietta ogni contraria deduzione e richiesta, con ogni riserva di ulteriore difesa, così provvedere: - Nel merito In via preliminare - si chiede che la prima udienza e le successive si possano svolere non in presenza o, comunque, mediante il deposito di note scritte, così come statuito dal nuovo art. 127, comma 3, c.p.c.; - In via principale - accertare e dichiarare che l'art. 1 comma 121 Legge 2015/107 e s.m.i., ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale non di ruolo;
- accertare e dichiarare che il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 ricomprende all'interno dell'area docenti anche il personale docente non di ruolo, ovvero disapplicare il D.P.C.M. del 28.10.2016 attuativo CP_3 dell'art. 1 comma 122 Legge 2015/107 nella parte in cui esclude i precari nell'area personale docente;
- condannare le Amministrazioni resistenti all'attribuzione della Carta Elettronica di cui all'art. 1 comma 121 Legge 107/2015, dell'importo nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ciascun anno scolastico, indicati in premessa, in favore dei docenti ed esattamente: i)
[...] per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Pt_1 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, ii) per gli anni Parte_2 scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, iii) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e Parte_3
2020/2021 per la complessiva somma di Euro 1.500,00, iv) per gli anni Parte_4 scolatici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro
2.000,00, v) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_5
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, vi) Parte_6
2 per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021 per la complessiva somma di Euro 1.000,00, vii) per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 per la Parte_7 complessiva somma di Euro 1.500,00, viii) per gli anni scolatici 2020/2021, Parte_8
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 1.500,00, ix) Parte_9 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, x) per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, Parte_10
2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, xi) Parte_11 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.500,00, xii) per gli anni scolatici 2018/2019, Parte_12
2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 per la complessiva somma di Euro 2.000,00, e xiii) per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 per la complessiva Parte_13 somma di Euro 1.500,00, per un totale complessivo pari ad Euro 25.000,00, ovvero nella misura minore o maggiore che l'Ill.mo Giudice dovesse accertare, per ciascun docente, in corso di causa o dovesse ritenere di giustizia;
”.
Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore che si è dichiarato antistatario.
Si è costituito in giudizio il , Controparte_2 eccependo l'infondatezza in fatto e in diritto delle domande di cui al ricorso e chiedendo il rigetto delle avversarie pretese. Con vittoria delle spese di lite.
All'udienza del 22 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto l'estensione della domanda agli a.s. 23/24 e 24/25
*
I ricorrenti, in servizio al momento del deposito del ricorso, hanno svolto numerosi servizi in forza di plurimi contratti di lavoro a tempo determinato.
Con il presente giudizio, i lavoratori si dolgono di essere state espressamente e illegittimamente esclusi, in quanto titolari di contratti di lavoro a tempo determinato, dalla fruizione del beneficio della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla Legge n. 107/2015.
Concludono, quindi, come sopra precisato invocando la violazione del principio di non discriminazione
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
3 Ai sensi dell'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, “al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Controparte_4
, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo
[...] professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché' per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma
124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il D.P.C.M. 23 settembre 2015 rubricato “modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” ha così individuato i destinatari della suddetta Carta elettronica: “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova” (art.2). Il successivo comma 4 ribadisce che “la Carta è assegnata, nel suo importo massimo complessivo, esclusivamente al personale docente a tempo indeterminato di cui al comma 1”.
Il successivo D.P.C.M. del 28.11.2016 all'art 3, ha confermato che «la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari».
Dalla lettura di tali disposizioni, emerge l'evidente esclusione dei docenti con contratto a tempo determinato dal novero dei destinatari della Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente.
Sulla questione oggetto di causa, si è pronunziata la Corte di Giustizia Europea, nella causa C-450/21, con ordinanza resa in data 18 maggio 2022, a mezzo della quale ha
4 affermato che “la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del
28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del e non al personale docente Controparte_2
a tempo determinato di tale il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR CP_2
500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
I Giudici Europei hanno evidenziato come, “ai sensi dell'articolo 282 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297 – Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado (supplemento ordinario alla GURI
n. 115, del 19 maggio 1994), l'aggiornamento delle conoscenze [sia] un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per le singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari, come approfondimento della preparazione didattica e come partecipazione alla ricerca e all'innovazione didattico-pedagogica”, e come “l'articolo 63 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola, del 27 novembre 2007, preved[a], al comma 1, che l'amministrazione è tenuta a fornire strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizi”.
La CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è “obbligatoria, permanente e strutturale”.
Considerato che i docenti a tempo determinato sono comparabili a quelli a tempo indeterminato dal punto di vista della natura del lavoro e delle competenze
5 professionali richieste, non essendovi inoltre ragioni oggettive che giustifichino la differenza di trattamento rispetto al riconoscimento della carta docente (identiche essendo mansioni e funzioni), se ne deve concludere che la mera valorizzazione della natura temporanea del rapporto di lavoro (al fine di escludere i docenti precari dall'accesso al beneficio) comporti per l'effetto una violazione della clausola 4 dell'accordo quadro.
In questo senso, d'altronde, si è espresso il Consiglio di Stato con sentenza 16 marzo
2022, n. 1842, a mezzo della quale ha affermato che “spetta all'amministrazione pubblica
l'obbligo di fornire a tutto il personale docente, senza distinzione tra docenti a tempo indeterminato e determinato, strumenti, risorse e opportunità che garantiscano la formazione in servizio”, osservando: “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti”
Il Giudice Amministrativo, peraltro, ha evidenziato come “…il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grav[i] su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che
l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento”.
Per l'effetto il Consiglio di Stato ha annullato il d.P.C.M. n. 32313 del 25 settembre
2015, nonché il d.P.C.M. del 28 novembre 2016 che ha sostituito i precedenti atti generali esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge n. 107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della Carta del docente.
6 I principi appena richiamati debbono trovare applicazione anche nel caso di specie, posto che non si ravvisa nessuna ragione obiettiva atta a giustificare un differente trattamento dell'odierna parte ricorrente rispetto ai docenti di ruolo.
D'altronde, il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento attiene al livello qualitativo che deve essere, necessariamente, garantito dai docenti nello svolgimento delle attività di insegnamento loro demandate: un livello qualitativo che deve essere analogamente elevato, indipendentemente dal fatto che la prestazione sia resa a tempo indeterminato, a tempo determinato per l'intera durata di un anno scolastico, ovvero a tempo determinato per supplenze brevi;
diversamente argomentando, si giungerebbe a escludere per una parte degli studenti degli istituti scolastici statali – quelli interessati da supplenze di breve periodo – il diritto al medesimo livello qualitativo di insegnamento assicurato agli altri e ciò, evidentemente, non può essere.
Con riguardo all'a.s. in corso nonché al riconoscimento del bonus relativamente all'a.s. 23/24, va osservato che l'art.15 del D.L. 13 giugno 2023 n.69 convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 103 ha esteso il diritto ai docenti a tempo determinato a far data dal 2023 ma solamente in caso di supplenza su posto vacante e disponibile (31 agosto). Una simile limitazione non trova alcuna giustificazione, in quanto la ratio sottesa a garantire la formazione del docente sussiste immutata sia in ipotesi di vacanza in organico di fatto che di vacanza in organico di diritto. Come chiarito dalla Suprema Corte la circostanza che l'incarico sia stata assegnato fino alla data del 30 giugno e non fino al 31 agosto non osta al riconoscimento della carta docente. Va aggiunto che le parti ricorrenti sono attualmente in servizio (cfr. contratti in atti), con conseguente persistenza dello scopo formativo.
In virtù di quanto appena osservato, l'Amministrazione convenuta deve essere condannata a mettere a disposizione della parte ricorrente la suddetta carta docente,
o altro equipollente, così che ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Deve, dunque, essere accertato il diritto di di ottenere la carta docente Parte_1 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni Parte_3 scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, per gli anni scolatici Parte_4
7 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, Pt_5 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e
[...]
2022/2023, per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_6
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_7 per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_8 Parte_9 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
[...] per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_10 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_12
2020/2021 e 2022/2023 e per gli anni scolatici 2020/2021, Parte_13
2021/2022 e 2022/2023 per l'importo € 500,00 annui. In proposito si osserva, da un lato, che non può darsi luogo a una condanna di mero pagamento dell'importo corrispondente poiché, in questo modo, la parte fruirebbe delle relative somme senza il vincolo funzionale di destinazione imposto dal Legislatore proprio all'art. 1, co.
121, Legge 107/2015; dall'altro, che l'importo di cui si discute non può essere maggiorato di interessi, in quanto – ex art. 2 D.P.C.M. 28 novembre 2016 – lo stesso
è chiaramente indicato al valore nominale, senza ulteriori maggiorazioni, nemmeno ove venga utilizzato nell'anno successivo a quello di erogazione.
L'onorario tiene conto del disposto dell'art. 4 comma 2 del D.M. n. 55/2014 secondo il quale “quando in una causa l'avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30 per cento, fino ad un massimo di dieci soggetti e del 10 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino ad un massimo di trenta”
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto,
l'Amministrazione convenuta deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui al dispositivo che tiene conto della natura seriale della controversia, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, accerta e dichiara il diritto degli odierni ricorrenti di ottenere la carta docente, rispettivamente:
8 per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_1
2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, Parte_2
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_3
per gli anni scolatici 2018/2019, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, Parte_4
2023/2024 e 2024/2025, per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_5
2022/2023,
per gli anni scolatici 2019/2020 e 2020/2021, Parte_6
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, Parte_7 per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_8 per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e Parte_9
2022/2023, per gli anni scolatici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, Parte_10 per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, Parte_11
2021/2022 e 2022/2023,
per gli anni scolatici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023 Parte_12
per gli anni scolatici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 Parte_13
per ciascuno, in misura di euro 500,00 per ciascun anno;
per l'effetto, condanna la parte convenuta a mettere a disposizione della parte ricorrente detta carta docente, o altro equipollente, così che la stessa ne possa fruire nel rispetto dei vincoli di legge.
Condanna parte convenuta alla rifusione delle spese di lite che liquida in complessivi
€ 4.300,00 oltre spese generali e accessori come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatrio
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Como, 22 luglio 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
9