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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 11/12/2025, n. 4764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4764 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6038 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. IEVA A Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante deduceva: di essere alle dipendenze dell , CP_1 come infermiere e di aver percepito l'indennità di turno, per lavoro notturno e di sala operatoria / terapia intensiva;
di non aver percepito tali emolumenti nel periodo di ferie. Concludeva costei, pertanto, con la richiesta di accertare il diritto a percepire nel periodo di ferie le indennità anzidette con condanna della intimata al pagamento a tale titolo della somma di euro 864,72 per il periodo temporale gennaio CP_1
2020- dicembre 2023 nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Con Si costituiva l contestando la fondatezza dell'azione nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.2599/2024 (est. Dott.ssa Traversa) della
Sezione in tema di indennità di turno che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” L'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016 - 2018 dispone che “ al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49 ”, purché vi sia una “ effettiva rotazione del personale nei tre turni”.
L'indennità , come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 - 2021, “ non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 - 2021, la retribuzione spettante durante i periodi feriali, di cui all'art. 94, comma 2, lett. c), è costituita dalla “ retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque e denominati corrisposti per tredici mensilità ”, non venendo, dunque, ricompresa nell'elenco l'indennità di turno. Nel caso di specie, con riferimento ai periodi di luglio 2018, settembre 2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023 , l' ha corrisposto al CP_2 ricorrente, operatore tecnico inquadrato nel livello C3 e che svolge le mansioni di autista di autombulanza secondo un orario di lavoro articolato su tre turni, l'indennità di turno per un numero di giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell' indennità , per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro. In conclusione, la domanda va respinta.”.
3. A riguardo dell'impossibilità di computare l'indennità di lavoro notturno nel trattamento feriale, merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.2177/2024 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” Quanto alle indennità per lavoro notturno …., esse non devono essere incluse nella retribuzione complessiva e dunque percepita nel corso del periodo feriale. Sul punto, va evidenziato che il requisito più accentuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere intrinsecamente collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, cioè quando remunera la specifica professionalità del lavoratore, al punto da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
L'interpretazione trova riscontro a livello normativo nell'art. 2103 c.c., che al comma 6 esclude dalla conservazione della retribuzione, in caso di mutamento di mansioni, “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infatti, la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa durante l'orario notturno, domenicale e festivo, o straordinario è connotata dal carattere di eccezionalità e imprevedibilità e non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria dal lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione e dettata da esigenze logistiche e comunque temporanee. In altri termini, si tratta di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa, con il conseguente difetto del primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità e
l'impossibilità di essere riconosciuta come parte della retribuzione complessiva dovuta nel periodo feriale.”.
4. Quanto al computo nel trattamento feriale dell'indennità di sala operatoria / terapia intensiva reclamata valgono i rilievi svolti al precedente punto 1 atteso che l'art. 86 comma 6 CCNL comparto sanità che riconosce il pagamento di tali emolumenti “per ogni giornata di effettivo servizio prestato”.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
2 agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia impongono la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
Il Giudice del Lavoro in composizione monocratica in persona del dott. GIUSEPPE MINERVINI, all'udienza del 11.12.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro in primo grado iscritta al n.6038 nell'anno 2025 RG
TRA
, avv. IEVA A Parte_1 ricorrente
E
avv. FARETRA A Controparte_1
resistente conclusioni: come in atti
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante deduceva: di essere alle dipendenze dell , CP_1 come infermiere e di aver percepito l'indennità di turno, per lavoro notturno e di sala operatoria / terapia intensiva;
di non aver percepito tali emolumenti nel periodo di ferie. Concludeva costei, pertanto, con la richiesta di accertare il diritto a percepire nel periodo di ferie le indennità anzidette con condanna della intimata al pagamento a tale titolo della somma di euro 864,72 per il periodo temporale gennaio CP_1
2020- dicembre 2023 nei termini ivi indicati in dettaglio oltre rivalutazione e interessi, con vittoria di spese. Con Si costituiva l contestando la fondatezza dell'azione nel merito. Istruita con prove documentali, all'odierna udienza la causa veniva decisa con sentenza.
2. Merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.2599/2024 (est. Dott.ssa Traversa) della
Sezione in tema di indennità di turno che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” L'art. 86, comma 3, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2016 - 2018 dispone che “ al personale dei ruoli sanitario e tecnico appartenente alle categorie B, C e D ed operante in servizi articolati su tre turni compete una indennità giornaliera, pari a € 4,49 ”, purché vi sia una “ effettiva rotazione del personale nei tre turni”.
L'indennità , come ripreso anche dall'art. 106, comma 2, C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 - 2021, “ non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, salvo per i riposi compensativi”. Inoltre, ai sensi dell'art. 49 C.C.N.L. Comparto Sanità Pubblica 2019 - 2021, la retribuzione spettante durante i periodi feriali, di cui all'art. 94, comma 2, lett. c), è costituita dalla “ retribuzione base mensile di cui alla lettera b), dalla retribuzione individuale di anzianità, dall'indennità di posizione o indennità di funzione, indennità di qualificazione professionale e da altri eventuali assegni personali o indennità in godimento a carattere fisso e continuativo comunque e denominati corrisposti per tredici mensilità ”, non venendo, dunque, ricompresa nell'elenco l'indennità di turno. Nel caso di specie, con riferimento ai periodi di luglio 2018, settembre 2019, marzo 2020, agosto 2021, giugno 2022 e gennaio 2023 , l' ha corrisposto al CP_2 ricorrente, operatore tecnico inquadrato nel livello C3 e che svolge le mansioni di autista di autombulanza secondo un orario di lavoro articolato su tre turni, l'indennità di turno per un numero di giorni corrispondente alla somma dei turni di servizio effettivamente svolti e dei relativi riposi compensativi. Sono stati correttamente esclusi dal calcolo i periodi di ferie usufruiti, in quanto, alla luce dell'interpretazione letterale delle norme sopra richiamate, l'indennità di turno non può essere corrisposta nei giorni di assenza dal servizio a qualsiasi titolo effettuata, quindi anche per ferie, salvo per i riposi compensativi. Infatti, la percezione dell' indennità , per cui è causa, è legata esclusivamente allo svolgimento effettivo del turno di lavoro. In conclusione, la domanda va respinta.”.
3. A riguardo dell'impossibilità di computare l'indennità di lavoro notturno nel trattamento feriale, merita richiamare a riguardo i rilievi svolti nella sentenza n.2177/2024 della Sezione che si condividono e che si richiamano nella odierna sede per relationem anche ex art. 118 disp. att. cpc:” Quanto alle indennità per lavoro notturno …., esse non devono essere incluse nella retribuzione complessiva e dunque percepita nel corso del periodo feriale. Sul punto, va evidenziato che il requisito più accentuato nella giurisprudenza della Corte di Giustizia è quello secondo cui la voce retributiva in questione deve essere intrinsecamente collegata alla natura delle mansioni svolte dall'interessato, cioè quando remunera la specifica professionalità del lavoratore, al punto da diventare un tutt'uno con tale professionalità, e non semplicemente una particolare e cangiante modalità, logistica, temporale o di altra natura, della prestazione lavorativa.
L'interpretazione trova riscontro a livello normativo nell'art. 2103 c.c., che al comma 6 esclude dalla conservazione della retribuzione, in caso di mutamento di mansioni, “gli elementi retributivi collegati a particolari modalità di svolgimento della prestazione lavorativa”. Infatti, la modalità di svolgimento dell'attività lavorativa durante l'orario notturno, domenicale e festivo, o straordinario è connotata dal carattere di eccezionalità e imprevedibilità e non integra una particolare qualità/caratteristica della mansione, ma una semplice collocazione oraria dal lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordinazione e dettata da esigenze logistiche e comunque temporanee. In altri termini, si tratta di una mera modalità temporale di espletamento della prestazione lavorativa, con il conseguente difetto del primo requisito richiesto dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'indennità e
l'impossibilità di essere riconosciuta come parte della retribuzione complessiva dovuta nel periodo feriale.”.
4. Quanto al computo nel trattamento feriale dell'indennità di sala operatoria / terapia intensiva reclamata valgono i rilievi svolti al precedente punto 1 atteso che l'art. 86 comma 6 CCNL comparto sanità che riconosce il pagamento di tali emolumenti “per ogni giornata di effettivo servizio prestato”.
5. Le assorbenti considerazioni che precedono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 11 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
Ciò in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, ed è consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art.276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più
2 agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. V, Ord., 08-06-2018, n. 15008; Cass. civ. Sez. III Ordinanza, 21-
06-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-06-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531;
Sez. lavoro, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 28.5.2014 n.
12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13-07-2017 nonchè Trib. Roma Sez. lavoro, 08-02-2018; Corte d'Appello Torino Sez. lavoro, Sent., 15/06/2017 Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07-
12-2017; Trib. Milano Sez. lavoro, 10-05-2016).
6. Le oscillazioni pretorie registratesi in materia impongono la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, assorbita ogni altra argomentazione, domanda ed eccezione, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Bari 11.12.2025
IL GIUDICE
dott. Giuseppe Minervini
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