TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 12/12/2025, n. 581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 581 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 826/2022
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona della Avv. Matilde Leone, con il patrocinio dell'avv. STAITI ROBERTO P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AN DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MALAPONTE Controparte_2 C.F._2
IN
PARTI CONVENUTE
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato alle controparti Parte_1 rappresentata da ha convenuto in giudizio (suo Parte_2 Controparte_1 debitore) e terzo e conduttore degli immobili di proprietà er Controparte_2 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Ritenere e dichiarare la inopponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o revocare nei confronti dell'odierna attrice del contratto di locazione del 6.7.2017, autenticato nelle firme dal notaio Per_1
di Catania (Rep. 7573 / Racc. 4931), trascritto nei RR.II. il 7.7.2017 ai nn. 3665/3046, avente
[...]
1 ad oggetto i seguenti beni: al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particelle graffate 2776 sub 27, 2782 sub 7 e 2787 sub 13, via Umberto I n. 34 e via Guglielmo
Marconi nn. 35-27-31, piano T-1, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 294 mq., superficie catastale totale 400 mq., rendita euro 6.635,34; al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di
Piazza Armerina, particella 3014 sub 2, via Umberto I n. 23, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 4, consistenza 24 mq., superficie catastale totale 32 mq., rendita euro 296,24; al foglio 130 del Catasto
Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particella 3014 sub 3, via Umberto I n. 21, piano T, z.c.
1, categoria C/2, classe 2, consistenza 41 mq., superficie catastale totale 64 mq., rendita euro 78,35; al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particella 2776 sub 25, via
Umberto I n. 26, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 37 mq., superficie catastale totale 51 mq., rendita euro 835,06;
2. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
3. In via subordinata e nella ipotesi di ulteriore atto di disposizione da parte del Sig. a CP_2 favore di terzi, con atto opponibile alla società attrice, condannare i convenuti – in solido tra loro –
a pagare, in favore dell'attrice, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile oggetto di causa;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso spese generali, cpa e iva.”.
Parte attrice afferma essere divenuta cessionaria del credito di titolarità originaria del Banco di Sicilia
S.p.A., fusa successivamente in e derivante da mutuo fondiario concesso a Controparte_3 [...]
e (coniugi in regime di separazione dei beni) con CP_1 Parte_3 contratto del 28.3.2008, rep. n. 19959, racc. n. 7090 a rogito del Notaio , per l'importo Persona_2 di € 700.000,00 da rimborsare in vent'anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di ammortamento (doc.3 cit.).
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, in data 1.4.2008, è stata iscritta ipoteca sino alla concorrenza di € 1.050.000,00 presso la Conservatoria dei RR.II. Di Enna, su una serie di immobili di proprietà dei mutuatari1.
Lamenta parte attrice che concedendo in locazione i beni ipotecati per 18 anni e CP_1 concordando il pagamento anticipato di tutti i canoni in un'unica soluzione, ha pregiudicato le ragioni
2 del creditore, di fatto, rendendo privo di valore e di appetibilità sul mercato i beni ipotecati in quanto inutilizzabili direttamente e indirettamente da potenziali acquirenti che non potrebbero neanche godere dei frutti civili derivanti dagli stessi (nella specie i canoni di locazione già riscossi).
La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, ma anche del terzo, sarebbe confermata dal fatto sia dal fatto che il era a conoscenza dell'ipoteca iscritta sui beni locati (per espressa CP_2 dichiarazione contrattuale), sia della circostanza che il stava proponendo un accordo di CP_1 ristrutturazione dei debiti, sia infine, dalla seguente cronologia di eventi, dalla quale non può non ricavarsi l'intento fraudolento dei soggetti volto a sottrarre i beni all'esecuzione forzata già minacciata dalla Banca. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, ma comunque non contestata ed in parte confermata dalla documentazione in atti:
• il 10.1.2017, comunica la risoluzione del contratto di mutuo e intima il pagamento Controparte_3 di una somma di oltre € 550.000,00;
• il 6.7.2017, gli odierni convenuti stipulano il contratto di locazione (oggetto di revocatoria) ancorché sospensivamente condizionato all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali del titolare di omonima ditta individuale ed esercente attività di farmacia;
CP_1
• il 24.7.2017, notifica atto di precetto;
Controparte_3
• il 4.9.2017, è divenuto definitivo il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione di debiti del ronunciato dal Tribunale di Enna il 18.7.2017; CP_1
• il 6.9.2017 è stata richiesta l'esecuzione del pignoramento in danno del CP_1
• il 12.9.2017, l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito il deposito ex art. 140 c.p.c. e affisso il relativo avviso presso l'abitazione del CP_1
• il 22.9.2017, il ha corrisposto con bonifico i canoni previsti per l'intero ventennio di CP_2 durata della locazione pari a € 272.000,00;
• il 28.9.2017, è stato restituito l'avviso ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza relativo alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
ha rilevato che sia i pagamenti anticipati dei canoni sia il contratto di locazione hanno CP_1 costituito il presupposto per definire l'accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente omologato dal Tribunale. Dunque, trattandosi di atti esecutivi dell'accordo, tutti i pagamenti e atti intervenuti non sono revocabili, giusto il disposto dell'art. 67 comma 2 lett. d) l. fall. Mentre CP_3 avrebbe dovuto reclamare il provvedimento per evidenziare l'eventuale pregiudizio.
Inoltre, ha sostenuto che non sussistono i presupposti per agire in revocatoria mancando la prova del pregiudizio dato che è in corso la procedura esecutiva, con vendita fissata a breve, e vi sono beni ipotecati e non sufficienti a garantire le ragioni creditorie. Anzi il raggiungimento dell'accordo di
3 ristrutturazione ha evitato il fallimento e dunque il pagamento di numerosi creditori in misura integrale nei limiti dell'attivo e secondo il rango dei crediti.
Sarebbe assente anche la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio al creditore in quanto il al contrario, era consapevole che l'operazione era finalizzata al pagamento dei creditori CP_2 in seno all'accordo di ristrutturazione, avendo sospeso l'efficacia del contratto all'omologa da parte del Tribunale
per suo conto, ha evidenziato che non ha reclamato il provvedimento CP_2 Controparte_3 di omologa e che tutte le operazioni si sono svolte in maniera trasparente sotto l'egida del Tribunale.
Non sussisterebbe neanche la consapevolezza del creditore di recare pregiudizio al terzo, che anzi era consapevole di favorire l'accordo di ristrutturazione dei debiti, né il pregiudizio delle ragioni del creditore.
Pur concludendo per il rigetto della generica ed equivoca domanda di revocatoria, ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda attrice, in via riconvenzionale e trasversale, di condannare il CP_1 tenerlo indenne “dalle pretese creditorie dell'attrice, nonché alla restituzione delle somme versate per il pagamento del canone di locazione, pari alla differenza tra € 272.000,00 ed i canoni che vanno
a deconto delle somme anticipate per il godimento del bene, di altre maggiori somme o minori somme pretese da parte attrice nei confronti del Dott. che il Tribunale adito vorrà accertare in CP_2 relazione al petitum di parte attrice ed agli effetti dal medesimo prodotti”, oltre a condannare per lite temeraria l'attrice.
Le parti hanno poi precisato e argomentato le proprie posizioni con le memorie istruttorie e gli scritti conclusivi.
Si evidenzia che solo in data 14.10.2025 la causa è stata assegnato allo scrivente, in forza del Piano
Straordinario di smaltimento per il raggiungimento degli obiettivi PNRR-civile ex art. 4 d.l. 117/2025, il quale il 20.10.2025, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiare vicenda sottesa alla causa necessita preliminarmente un vaglio di ammissibilità dell'azione revocatoria proposta.
Parte attrice ha tenuto a precisare che “ha chiesto e chiede la integrale inefficacia dell'atto, nel suo complesso e in ogni sua parte, così da non subire il pregiudizio derivante dal contratto contestato il quale, fino alla sua rimozione, produrrà l'effetto di rendere il bene non utilizzabile, perché occupato dal Sig. e non fruttifero, perché i canoni sono già stati corrisposti tutti nella loro interezza;
CP_2
4 come già ripetutamente sottolineato, il bene, che avrebbe un valore certamente rimarchevole, è stato
"svuotato" del valore stesso.
Orbene, è pacificamente ammesso – si veda Cass. 25854/2020 - che l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Nel caso che ha dato adito alla pronuncia, la Corte ha ritenuto che alla costituzione del vincolo ultranovennale era conseguita l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, vale a dire l'impossibilità di fatto di procedere alla vendita del bene pignorato.
Nel caso in esame la vicenda è complicata dal fatto che all'interno dello stesso contratto di locazione
(con durata di 18 anni) è stata previsto il pagamento anticipato ed integrale dei canoni da parte del conduttore. Ma tale questione, verrà di seguito esaminata.
Preliminarmente i convenuti, con argomentazioni in qualche modo sovrapponibili, affermano che l'azione revocatoria non sarebbe proponibile perché i pagamenti intervenuti e la locazione stipulata sono atti esecutivi dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall omologato dal Tribunale, e perchè non ha impugnato l'omologa nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dello Controparte_3 stesso nel Registro delle Imprese.
Si deve ritenere che l'esenzione da revocatoria degli atti esecutivi dell'accordo prevista dall'art. 67 comma 2 lett. e) si estenda anche all'azione revocatoria ordinaria.
In questo senso anche la più recente giurisprudenza (Cass. n. 1147 del 16/01/2023; Cass. n. 13405 del 20/05/2025, pur riscontrandosi un diverso orientamento in Cass. n. 3778 del 08/02/2019).
Secondo questo più recente e condivisibile orientamento, le norme dettate in tema di revocatoria nella legge fallimentare (artt. 66,67 e 69 bis) né quelle dettate dall'art. 12 della l. 3/2012 (in materia di sovraindebitamento), non indirizzano affatto l'interprete nel senso di non includere nell'esenzione la revocatoria ex art. 2901 c.c.
Non sussisterebbe poi alcuna ragione dal punto di vista logico-sistematico di limitare l'esenzione solo alla revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria, specialmente nel caso in cui l'esenzione abbia la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate. Secondo la Corte, ciò “comporta la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, e cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure…”
5 Conclude la Corte con l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore”.
Si deve anche ritenere che effettivamente il contratto di locazione, la cui efficacia è stata subordinata all'omologa del Tribunale, è da considerarsi comunque atto esecutivo di quell'accordo di ristrutturazione: gli effetti dello stesso si sono prodotti solo in quanto il piano è stato omologato, diversamente il contratto non avrebbe avuto efficacia.
Ci si può ulteriormente chiedere, però, se l'esenzione da revocatoria riguardi anche la parte attrice, la quale è estranea all'accordo di ristrutturazione.
Sul punto occorre precisare che sulla nozione di “creditori estranei” di cui all'art 182 bis l. fall. non c'è uniformità di vedute, in quanto alcuni ritengono che riguardi solo quelli che non hanno aderito all'accordo, altri, invece, ritengono che nella nozione debbano essere compresi anche i creditori che non sono stati interpellati dal debitore.
Tuttavia, per tali creditori l'attestatore professionista deve compiere un giudizio circa la capacità del debitore di pagamento integrale dei crediti: a) entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro 120 giorni dalla scadenza nel caso di crediti a scadere alla omologazione (art. 182 bis comma 1 l. fall.).
E nel caso in esame, il professionista ha reso tale attestazione (cfr. allegato alla seconda memoria di ma è evidente, esaminando l'elenco prodotto, che sono stati inclusi nell'accordo solo i CP_1 creditori aziendali. Dunque, il calcolo della percentuale dei creditori aderenti è stato compiuto solo sulla base dei creditori dell'imprenditore, a cui è rivolto l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., mentre sono stati ritenuti del tutto estranei all'accordo i creditori personali del debitore.
Tale aspetto, non è di poco conto, sia per l'entità del credito precettato poco prima dell'omologa dalla banca, sia perché i beni ipotecati a garanzia del credito personale sono stati dirottati a ripianare crediti aziendali, sia perché l'accordo è stato raggiunto dal dott. titolare di una ditta individuale e CP_1 dunque in un caso in cui si assiste alla confusione dei patrimoni dell'imprenditore e della persona fisica. Ma le questioni appaiono definitivamente superate dall'intervenuta omologa dell'accordo.
V'è però da dirimere la questione posta dai convenuti, e cioè se il fatto che l'accordo omologato non sia stato impugnato possa avere rilevanza nel presente giudizio ed in che termini.
6 Se infatti allora, e la cessionaria, oggi, vantano un credito per un mutuo stipulato dal Controparte_3
e dalla moglie di quest'ultimo a titolo personale e che non è stato neanche considerato CP_1 nell'accordo di ristrutturazione (in quanto appunto estraneo all'attività aziendale) allora non può concludersi nel senso che l'accordo vincoli anche la parte attrice e che dunque in nessun caso possa mettere in discussione gli atti e pagamenti compiuti in esecuzione del piano sol perché la parte non ha proposto opposizione ed impugnato l'omologa. La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti rimane infatti connotata da una forte matrice privatistica e dunque gli accordi non possono incidere sulla posizione di terze parti.
Ciò comunque non porta alla conclusione che l'azione revocatoria possa essere proposta anche dalla odierna parte attrice.
Ed infatti, l'irrevocabilità degli atti, pagamenti e garanzie attuative dell'accordo riguarda tutti i creditori, senza distinzioni di sorta, in quanto la norma mira a proteggere la stabilità dell'accordo intervenuto. Ed infatti, ragionando nell'ottica di una eventuale declaratoria di fallimento/liquidazione giudiziale o controllata del debitore ove tutti i creditori siano chiamati a partecipare al concorso (senza distinzione di sorta tra creditori aziendali e personali) verrebbe comunque in rilievo l'esenzione perché tale istituto ha il primario scopo di garantire la stabilità del patto.
Altro discorso è poi accertare se determinati atti o pagamenti – specialmente se intervenuti prima dell'omologa - siano di per sé intangibili, oppure semplicemente non sono soggetti a revocatoria.
Se infatti un atto o pagamento è inopponibile per legge, non è detto che esso tale rimanga.
E nel caso in esame, lungi dal volersi addentrare nella questione - che esula dal sindacato di questo giudice - appare che il vero motivo che abbia indotto parte attrice ad agire in revocatoria non è soltanto l'esistenza di un contratto di locazione antecedente al pignoramento ma anche il pagamento anticipato dei canoni che di fatto ha reso poco appetibile sul mercato i beni, perché non utilizzabili direttamente da potenziali acquirenti né altrimenti redditizi, dato che i canoni sino al 2035 sono già stati pagati.
Il Professionista delegato ha affermato a p. 6 della relazione che in relazione al LOTTO B (oggetto di causa), poiché il pagamento dei canoni è antecedente alla notifica dell'atto di pignoramento
(28.9.2017), nonostante il vincolo sull'immobile, nessuna somma potrebbe pretendersi dal debitore.
E ciò, verosimilmente sulla scorta dell'art. 2918 c.c. secondo cui “Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento”.
7 Tuttavia, nel caso in esame, i beni locati erano ipotecati e dunque potrebbe trovare applicazione l'art. 2812 c.c. laddove al comma 4 è previsto che “Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento” e per quanto di rilievo nel caso in esame al comma 5 che “Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente”.
Tale norma offre una tutela al creditore ipotecario che, ancor prima del pignoramento, ha il diritto a mantenere nei limiti del possibile inalterata la garanzia comprimendo la possibilità del proprietario di compiere azioni volte a diminuire il valore dei beni.
Norme analoghe che condividono la medesima ratio sono l'art. 2918 e 2924 c.c. nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Diversamente, il contratto di locazione di durata ultranovennale trascritto in data antecedente al pignoramento, rimane assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2923 c.c. sebbene i canoni, quali frutti civili, possano essere incamerati dalla procedura automaticamente ai sensi dell'art. 2912 c.c.
L'azione revocatoria è dunque da dichiararsi inammissibile, così come è inammissibile la domanda subordinata proposta da parte attrice in quanto il suo eventuale accoglimento finirebbe per far conseguire all'attore un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello di inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria, e cioè il pagamento integrale del debito.
In ragione della complessità della questione e delle peculiarità del caso in esame, nonché dei contrasti giurisprudenziali sull'esenzione di revocatoria, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice
- compensa integralmente le spese
Enna, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia fin da subito che rispetto a tali beni, indicati in citazione e concessi in locazione, mediante confronto tra la nota di trascrizione dell'ipoteca (doc. 8) la relazione notarile (doc. 15), la relazione del professionista delegato e i beni costituenti oggetto dell'ipoteca di cui al contratto di mutuo la particella di cui al “Foglio 130 Catasto fabbricato del
Comune di Piazza Armerina, particella 2776 sub 25 via Umberto I n. 26, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 37 mq., superficie catastale totale 51 mq., rendita euro 835,06” risulta tra quelle oggetto di locazione ma su di essa non risulta trascritta alcuna ipoteca.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona del Giudice Unico, dott. Davide Naldi, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 826 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022
T R A
rappresentata da (C.F. Parte_1 Parte_2
) in persona della Avv. Matilde Leone, con il patrocinio dell'avv. STAITI ROBERTO P.IVA_1
PARTE ATTRICE
E
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1
AN DA
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MALAPONTE Controparte_2 C.F._2
IN
PARTI CONVENUTE
PREMESSO CHE
Con atto di citazione notificato alle controparti Parte_1 rappresentata da ha convenuto in giudizio (suo Parte_2 Controparte_1 debitore) e terzo e conduttore degli immobili di proprietà er Controparte_2 CP_1 sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“1. Ritenere e dichiarare la inopponibilità e/o inefficacia e/o nullità e/o revocare nei confronti dell'odierna attrice del contratto di locazione del 6.7.2017, autenticato nelle firme dal notaio Per_1
di Catania (Rep. 7573 / Racc. 4931), trascritto nei RR.II. il 7.7.2017 ai nn. 3665/3046, avente
[...]
1 ad oggetto i seguenti beni: al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particelle graffate 2776 sub 27, 2782 sub 7 e 2787 sub 13, via Umberto I n. 34 e via Guglielmo
Marconi nn. 35-27-31, piano T-1, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 294 mq., superficie catastale totale 400 mq., rendita euro 6.635,34; al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di
Piazza Armerina, particella 3014 sub 2, via Umberto I n. 23, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 4, consistenza 24 mq., superficie catastale totale 32 mq., rendita euro 296,24; al foglio 130 del Catasto
Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particella 3014 sub 3, via Umberto I n. 21, piano T, z.c.
1, categoria C/2, classe 2, consistenza 41 mq., superficie catastale totale 64 mq., rendita euro 78,35; al foglio 130 del Catasto Fabbricati del Comune di Piazza Armerina, particella 2776 sub 25, via
Umberto I n. 26, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 37 mq., superficie catastale totale 51 mq., rendita euro 835,06;
2. Ordinare la trascrizione dell'emananda sentenza;
3. In via subordinata e nella ipotesi di ulteriore atto di disposizione da parte del Sig. a CP_2 favore di terzi, con atto opponibile alla società attrice, condannare i convenuti – in solido tra loro –
a pagare, in favore dell'attrice, l'importo equivalente al credito vantato, entro il limite di valore dell'immobile oggetto di causa;
4. Condannare i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali oltre al rimborso spese generali, cpa e iva.”.
Parte attrice afferma essere divenuta cessionaria del credito di titolarità originaria del Banco di Sicilia
S.p.A., fusa successivamente in e derivante da mutuo fondiario concesso a Controparte_3 [...]
e (coniugi in regime di separazione dei beni) con CP_1 Parte_3 contratto del 28.3.2008, rep. n. 19959, racc. n. 7090 a rogito del Notaio , per l'importo Persona_2 di € 700.000,00 da rimborsare in vent'anni mediante il pagamento di n. 240 rate mensili di ammortamento (doc.3 cit.).
A garanzia del capitale mutuato e degli accessori, in data 1.4.2008, è stata iscritta ipoteca sino alla concorrenza di € 1.050.000,00 presso la Conservatoria dei RR.II. Di Enna, su una serie di immobili di proprietà dei mutuatari1.
Lamenta parte attrice che concedendo in locazione i beni ipotecati per 18 anni e CP_1 concordando il pagamento anticipato di tutti i canoni in un'unica soluzione, ha pregiudicato le ragioni
2 del creditore, di fatto, rendendo privo di valore e di appetibilità sul mercato i beni ipotecati in quanto inutilizzabili direttamente e indirettamente da potenziali acquirenti che non potrebbero neanche godere dei frutti civili derivanti dagli stessi (nella specie i canoni di locazione già riscossi).
La conoscenza del pregiudizio da parte del debitore, ma anche del terzo, sarebbe confermata dal fatto sia dal fatto che il era a conoscenza dell'ipoteca iscritta sui beni locati (per espressa CP_2 dichiarazione contrattuale), sia della circostanza che il stava proponendo un accordo di CP_1 ristrutturazione dei debiti, sia infine, dalla seguente cronologia di eventi, dalla quale non può non ricavarsi l'intento fraudolento dei soggetti volto a sottrarre i beni all'esecuzione forzata già minacciata dalla Banca. In particolare, secondo la ricostruzione di parte attrice, ma comunque non contestata ed in parte confermata dalla documentazione in atti:
• il 10.1.2017, comunica la risoluzione del contratto di mutuo e intima il pagamento Controparte_3 di una somma di oltre € 550.000,00;
• il 6.7.2017, gli odierni convenuti stipulano il contratto di locazione (oggetto di revocatoria) ancorché sospensivamente condizionato all'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti aziendali del titolare di omonima ditta individuale ed esercente attività di farmacia;
CP_1
• il 24.7.2017, notifica atto di precetto;
Controparte_3
• il 4.9.2017, è divenuto definitivo il decreto di omologa dell'accordo di ristrutturazione di debiti del ronunciato dal Tribunale di Enna il 18.7.2017; CP_1
• il 6.9.2017 è stata richiesta l'esecuzione del pignoramento in danno del CP_1
• il 12.9.2017, l'Ufficiale Giudiziario ha eseguito il deposito ex art. 140 c.p.c. e affisso il relativo avviso presso l'abitazione del CP_1
• il 22.9.2017, il ha corrisposto con bonifico i canoni previsti per l'intero ventennio di CP_2 durata della locazione pari a € 272.000,00;
• il 28.9.2017, è stato restituito l'avviso ex art. 140 c.p.c. per compiuta giacenza relativo alla notifica dell'atto di pignoramento.
Si sono costituiti in giudizio entrambi i convenuti chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
ha rilevato che sia i pagamenti anticipati dei canoni sia il contratto di locazione hanno CP_1 costituito il presupposto per definire l'accordo di ristrutturazione dei debiti, successivamente omologato dal Tribunale. Dunque, trattandosi di atti esecutivi dell'accordo, tutti i pagamenti e atti intervenuti non sono revocabili, giusto il disposto dell'art. 67 comma 2 lett. d) l. fall. Mentre CP_3 avrebbe dovuto reclamare il provvedimento per evidenziare l'eventuale pregiudizio.
Inoltre, ha sostenuto che non sussistono i presupposti per agire in revocatoria mancando la prova del pregiudizio dato che è in corso la procedura esecutiva, con vendita fissata a breve, e vi sono beni ipotecati e non sufficienti a garantire le ragioni creditorie. Anzi il raggiungimento dell'accordo di
3 ristrutturazione ha evitato il fallimento e dunque il pagamento di numerosi creditori in misura integrale nei limiti dell'attivo e secondo il rango dei crediti.
Sarebbe assente anche la consapevolezza del terzo di arrecare pregiudizio al creditore in quanto il al contrario, era consapevole che l'operazione era finalizzata al pagamento dei creditori CP_2 in seno all'accordo di ristrutturazione, avendo sospeso l'efficacia del contratto all'omologa da parte del Tribunale
per suo conto, ha evidenziato che non ha reclamato il provvedimento CP_2 Controparte_3 di omologa e che tutte le operazioni si sono svolte in maniera trasparente sotto l'egida del Tribunale.
Non sussisterebbe neanche la consapevolezza del creditore di recare pregiudizio al terzo, che anzi era consapevole di favorire l'accordo di ristrutturazione dei debiti, né il pregiudizio delle ragioni del creditore.
Pur concludendo per il rigetto della generica ed equivoca domanda di revocatoria, ha chiesto, nel caso di accoglimento della domanda attrice, in via riconvenzionale e trasversale, di condannare il CP_1 tenerlo indenne “dalle pretese creditorie dell'attrice, nonché alla restituzione delle somme versate per il pagamento del canone di locazione, pari alla differenza tra € 272.000,00 ed i canoni che vanno
a deconto delle somme anticipate per il godimento del bene, di altre maggiori somme o minori somme pretese da parte attrice nei confronti del Dott. che il Tribunale adito vorrà accertare in CP_2 relazione al petitum di parte attrice ed agli effetti dal medesimo prodotti”, oltre a condannare per lite temeraria l'attrice.
Le parti hanno poi precisato e argomentato le proprie posizioni con le memorie istruttorie e gli scritti conclusivi.
Si evidenzia che solo in data 14.10.2025 la causa è stata assegnato allo scrivente, in forza del Piano
Straordinario di smaltimento per il raggiungimento degli obiettivi PNRR-civile ex art. 4 d.l. 117/2025, il quale il 20.10.2025, preso atto che le parti avevano precisato le conclusioni con note scritte ex art. 127 c.p.c., ha trattenuto la causa in decisione concedendo i termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La peculiare vicenda sottesa alla causa necessita preliminarmente un vaglio di ammissibilità dell'azione revocatoria proposta.
Parte attrice ha tenuto a precisare che “ha chiesto e chiede la integrale inefficacia dell'atto, nel suo complesso e in ogni sua parte, così da non subire il pregiudizio derivante dal contratto contestato il quale, fino alla sua rimozione, produrrà l'effetto di rendere il bene non utilizzabile, perché occupato dal Sig. e non fruttifero, perché i canoni sono già stati corrisposti tutti nella loro interezza;
CP_2
4 come già ripetutamente sottolineato, il bene, che avrebbe un valore certamente rimarchevole, è stato
"svuotato" del valore stesso.
Orbene, è pacificamente ammesso – si veda Cass. 25854/2020 - che l'azione revocatoria può essere esperita contro qualunque atto di disposizione del patrimonio del debitore che rechi pregiudizio alle ragioni del creditore;
ipotesi che può ben ricorrere anche nel caso di atti (come la locazione di durata ultranovennale di cui si tratta) che, pur non essendo traslativi del bene, ne limitino, anche indirettamente, la possibilità di aggressione in sede esecutiva, pregiudicando le ragioni del creditore.
Nel caso che ha dato adito alla pronuncia, la Corte ha ritenuto che alla costituzione del vincolo ultranovennale era conseguita l'infruttuosità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice, vale a dire l'impossibilità di fatto di procedere alla vendita del bene pignorato.
Nel caso in esame la vicenda è complicata dal fatto che all'interno dello stesso contratto di locazione
(con durata di 18 anni) è stata previsto il pagamento anticipato ed integrale dei canoni da parte del conduttore. Ma tale questione, verrà di seguito esaminata.
Preliminarmente i convenuti, con argomentazioni in qualche modo sovrapponibili, affermano che l'azione revocatoria non sarebbe proponibile perché i pagamenti intervenuti e la locazione stipulata sono atti esecutivi dell'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l.fall omologato dal Tribunale, e perchè non ha impugnato l'omologa nel termine di 15 giorni dalla pubblicazione dello Controparte_3 stesso nel Registro delle Imprese.
Si deve ritenere che l'esenzione da revocatoria degli atti esecutivi dell'accordo prevista dall'art. 67 comma 2 lett. e) si estenda anche all'azione revocatoria ordinaria.
In questo senso anche la più recente giurisprudenza (Cass. n. 1147 del 16/01/2023; Cass. n. 13405 del 20/05/2025, pur riscontrandosi un diverso orientamento in Cass. n. 3778 del 08/02/2019).
Secondo questo più recente e condivisibile orientamento, le norme dettate in tema di revocatoria nella legge fallimentare (artt. 66,67 e 69 bis) né quelle dettate dall'art. 12 della l. 3/2012 (in materia di sovraindebitamento), non indirizzano affatto l'interprete nel senso di non includere nell'esenzione la revocatoria ex art. 2901 c.c.
Non sussisterebbe poi alcuna ragione dal punto di vista logico-sistematico di limitare l'esenzione solo alla revocatoria fallimentare e non anche a quella ordinaria, specialmente nel caso in cui l'esenzione abbia la finalità di agevolare il ricorso ad accordi per la regolazione della crisi d'impresa e quella di garantire la tutela di soggetti appartenenti alle categorie indicate. Secondo la Corte, ciò “comporta la necessità di riconoscere comunque l'esenzione, in presenza delle condizioni richieste dalla norma, e cioè, rispettivamente, del compimento dell'atto in esecuzione di un piano di risanamento, del concordato, dell'amministrazione controllata o dell'accordo omologato, oppure dell'effettuazione del pagamento a fronte di un servizio prestato in funzione delle predette procedure…”
5 Conclude la Corte con l'affermazione del seguente principio di diritto: “in tema di fallimento, le esenzioni previste dall'art. 67, terzo comma, della legge fall. trovano applicazione non soltanto all'azione revocatoria fallimentare, ma, alle condizioni per la stessa previste, anche all'azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore, nonché a quella esercitata al di fuori del fallimento, nel caso in cui il giudizio promosso dal singolo creditore sia proseguito dal curatore”.
Si deve anche ritenere che effettivamente il contratto di locazione, la cui efficacia è stata subordinata all'omologa del Tribunale, è da considerarsi comunque atto esecutivo di quell'accordo di ristrutturazione: gli effetti dello stesso si sono prodotti solo in quanto il piano è stato omologato, diversamente il contratto non avrebbe avuto efficacia.
Ci si può ulteriormente chiedere, però, se l'esenzione da revocatoria riguardi anche la parte attrice, la quale è estranea all'accordo di ristrutturazione.
Sul punto occorre precisare che sulla nozione di “creditori estranei” di cui all'art 182 bis l. fall. non c'è uniformità di vedute, in quanto alcuni ritengono che riguardi solo quelli che non hanno aderito all'accordo, altri, invece, ritengono che nella nozione debbano essere compresi anche i creditori che non sono stati interpellati dal debitore.
Tuttavia, per tali creditori l'attestatore professionista deve compiere un giudizio circa la capacità del debitore di pagamento integrale dei crediti: a) entro 120 giorni dall'omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;
b) entro 120 giorni dalla scadenza nel caso di crediti a scadere alla omologazione (art. 182 bis comma 1 l. fall.).
E nel caso in esame, il professionista ha reso tale attestazione (cfr. allegato alla seconda memoria di ma è evidente, esaminando l'elenco prodotto, che sono stati inclusi nell'accordo solo i CP_1 creditori aziendali. Dunque, il calcolo della percentuale dei creditori aderenti è stato compiuto solo sulla base dei creditori dell'imprenditore, a cui è rivolto l'accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis l. fall., mentre sono stati ritenuti del tutto estranei all'accordo i creditori personali del debitore.
Tale aspetto, non è di poco conto, sia per l'entità del credito precettato poco prima dell'omologa dalla banca, sia perché i beni ipotecati a garanzia del credito personale sono stati dirottati a ripianare crediti aziendali, sia perché l'accordo è stato raggiunto dal dott. titolare di una ditta individuale e CP_1 dunque in un caso in cui si assiste alla confusione dei patrimoni dell'imprenditore e della persona fisica. Ma le questioni appaiono definitivamente superate dall'intervenuta omologa dell'accordo.
V'è però da dirimere la questione posta dai convenuti, e cioè se il fatto che l'accordo omologato non sia stato impugnato possa avere rilevanza nel presente giudizio ed in che termini.
6 Se infatti allora, e la cessionaria, oggi, vantano un credito per un mutuo stipulato dal Controparte_3
e dalla moglie di quest'ultimo a titolo personale e che non è stato neanche considerato CP_1 nell'accordo di ristrutturazione (in quanto appunto estraneo all'attività aziendale) allora non può concludersi nel senso che l'accordo vincoli anche la parte attrice e che dunque in nessun caso possa mettere in discussione gli atti e pagamenti compiuti in esecuzione del piano sol perché la parte non ha proposto opposizione ed impugnato l'omologa. La disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti rimane infatti connotata da una forte matrice privatistica e dunque gli accordi non possono incidere sulla posizione di terze parti.
Ciò comunque non porta alla conclusione che l'azione revocatoria possa essere proposta anche dalla odierna parte attrice.
Ed infatti, l'irrevocabilità degli atti, pagamenti e garanzie attuative dell'accordo riguarda tutti i creditori, senza distinzioni di sorta, in quanto la norma mira a proteggere la stabilità dell'accordo intervenuto. Ed infatti, ragionando nell'ottica di una eventuale declaratoria di fallimento/liquidazione giudiziale o controllata del debitore ove tutti i creditori siano chiamati a partecipare al concorso (senza distinzione di sorta tra creditori aziendali e personali) verrebbe comunque in rilievo l'esenzione perché tale istituto ha il primario scopo di garantire la stabilità del patto.
Altro discorso è poi accertare se determinati atti o pagamenti – specialmente se intervenuti prima dell'omologa - siano di per sé intangibili, oppure semplicemente non sono soggetti a revocatoria.
Se infatti un atto o pagamento è inopponibile per legge, non è detto che esso tale rimanga.
E nel caso in esame, lungi dal volersi addentrare nella questione - che esula dal sindacato di questo giudice - appare che il vero motivo che abbia indotto parte attrice ad agire in revocatoria non è soltanto l'esistenza di un contratto di locazione antecedente al pignoramento ma anche il pagamento anticipato dei canoni che di fatto ha reso poco appetibile sul mercato i beni, perché non utilizzabili direttamente da potenziali acquirenti né altrimenti redditizi, dato che i canoni sino al 2035 sono già stati pagati.
Il Professionista delegato ha affermato a p. 6 della relazione che in relazione al LOTTO B (oggetto di causa), poiché il pagamento dei canoni è antecedente alla notifica dell'atto di pignoramento
(28.9.2017), nonostante il vincolo sull'immobile, nessuna somma potrebbe pretendersi dal debitore.
E ciò, verosimilmente sulla scorta dell'art. 2918 c.c. secondo cui “Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni non hanno effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione, se non sono trascritte anteriormente al pignoramento”.
7 Tuttavia, nel caso in esame, i beni locati erano ipotecati e dunque potrebbe trovare applicazione l'art. 2812 c.c. laddove al comma 4 è previsto che “Le cessioni e le liberazioni di pigioni e di fitti non scaduti, che non siano trascritte o siano inferiori al triennio, sono opponibili ai creditori ipotecari solo se hanno data certa anteriore al pignoramento e per un termine non superiore a un anno dal giorno del pignoramento” e per quanto di rilievo nel caso in esame al comma 5 che “Le cessioni e le liberazioni trascritte non sono opponibili ai creditori ipotecari anteriori alla trascrizione, se non per il termine stabilito dal comma precedente”.
Tale norma offre una tutela al creditore ipotecario che, ancor prima del pignoramento, ha il diritto a mantenere nei limiti del possibile inalterata la garanzia comprimendo la possibilità del proprietario di compiere azioni volte a diminuire il valore dei beni.
Norme analoghe che condividono la medesima ratio sono l'art. 2918 e 2924 c.c. nell'ambito dell'esecuzione forzata.
Diversamente, il contratto di locazione di durata ultranovennale trascritto in data antecedente al pignoramento, rimane assoggettato alla disciplina di cui all'art. 2923 c.c. sebbene i canoni, quali frutti civili, possano essere incamerati dalla procedura automaticamente ai sensi dell'art. 2912 c.c.
L'azione revocatoria è dunque da dichiararsi inammissibile, così come è inammissibile la domanda subordinata proposta da parte attrice in quanto il suo eventuale accoglimento finirebbe per far conseguire all'attore un effetto diverso e ulteriore rispetto a quello di inefficacia dell'atto oggetto di revocatoria, e cioè il pagamento integrale del debito.
In ragione della complessità della questione e delle peculiarità del caso in esame, nonché dei contrasti giurisprudenziali sull'esenzione di revocatoria, le spese di giudizio possono integralmente compensarsi.
P.Q.M.
- rigetta le domande di parte attrice
- compensa integralmente le spese
Enna, 11/12/2025
Il Giudice
Dott. Davide Naldi
8 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si evidenzia fin da subito che rispetto a tali beni, indicati in citazione e concessi in locazione, mediante confronto tra la nota di trascrizione dell'ipoteca (doc. 8) la relazione notarile (doc. 15), la relazione del professionista delegato e i beni costituenti oggetto dell'ipoteca di cui al contratto di mutuo la particella di cui al “Foglio 130 Catasto fabbricato del
Comune di Piazza Armerina, particella 2776 sub 25 via Umberto I n. 26, piano T, z.c. 1, categoria C/1, classe 8, consistenza 37 mq., superficie catastale totale 51 mq., rendita euro 835,06” risulta tra quelle oggetto di locazione ma su di essa non risulta trascritta alcuna ipoteca.